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Assegno mensile di assistenza, adempimento tardivo dell’INPS e condanna alle spese per soccombenza virtuale dopo il decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c.

Massima.
Nel giudizio promosso per ottenere l’erogazione dell’assegno mensile di invalidità già riconosciuto con decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c., il pagamento intervenuto nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere; nondimeno, ove l’ente previdenziale abbia provveduto solo dopo la notifica del ricorso e oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, le spese di lite vanno poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l’azione giudiziaria si è resa necessaria per ottenere un adempimento già dovuto.


1. Premessa e interesse della decisione

La sentenza del Tribunale di Paola affronta una fattispecie frequente nel contenzioso assistenziale successivo all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ma non per questo priva di rilievo sistematico: quella in cui il diritto alla prestazione assistenziale sia già stato definitivamente riconosciuto con decreto di omologa e l’ente previdenziale, nondimeno, ritardi l’erogazione sino a costringere l’assistito a introdurre un autonomo giudizio di condanna. Il pregio della pronuncia risiede nella nettezza con cui distingue il venir meno della materia del contendere, determinato dall’adempimento sopravvenuto, dal distinto problema del governo delle spese, risolto secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione si segnala, dunque, non tanto per la complessità del thema decidendum, quanto per la sua capacità di ribadire un principio di ordine processuale e sostanziale insieme: il pagamento tardivo dell’INPS non neutralizza le conseguenze economiche del processo quando sia stato proprio il ritardo dell’ente a rendere necessaria l’azione giudiziaria. In questa prospettiva, la sentenza rappresenta un utile arresto applicativo in materia di tutela dell’assistito già vittorioso nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., ma ancora privo della concreta utilità economica derivante dal riconoscimento giudiziale.

2. La vicenda processuale: dal decreto di omologa alla domanda di condanna

La ricorrente aveva agito per ottenere la corresponsione dell’assegno di invalidità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971, già riconosciuto con decreto di omologa del 9 agosto 2024 emesso nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. A fondamento della domanda aveva dedotto di avere notificato il decreto alla sede provinciale dell’ente il 3 settembre 2024, di avere trasmesso il modello AP70 il 12 settembre 2024 e che, nonostante il perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 445-bis c.p.c., l’INPS non aveva ancora provveduto all’erogazione della prestazione.

L’ente resistente si costituiva depositando documentazione attestante che la prestazione era stata nel frattempo liquidata, con corresponsione degli arretrati e del rateo di agosto 2025, e concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese. Il Tribunale, preso atto dell’intervenuto pagamento, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha condannato l’ente alle spese sul rilievo che l’adempimento era sopravvenuto solo nelle more del giudizio, promosso il 30 aprile 2025 e notificato il 7 maggio 2025, dunque ben oltre il termine di legge decorrente dalla notifica del decreto di omologa.

3. La struttura del diritto azionato dopo l’omologa ex art. 445-bis c.p.c.

Per comprendere appieno la decisione occorre muovere dalla natura della situazione giuridica fatta valere. Il giudizio non aveva ad oggetto l’accertamento sanitario del requisito invalidante, già definito con il decreto di omologa, né la verifica originaria del diritto all’assegno assistenziale sotto il profilo medico-legale. Il thema decidendum si collocava, piuttosto, sul piano dell’adempimento dell’obbligazione gravante sull’ente previdenziale a seguito del consolidamento del titolo giudiziale. In altri termini, la ricorrente non domandava di ottenere un nuovo riconoscimento del diritto, ma di conseguire l’attuazione concreta di un diritto già accertato.

Questo profilo è centrale, perché mostra come il successivo giudizio di condanna abbia natura sostanzialmente esecutiva o satisfattiva in senso lato, pur restando formalmente un giudizio di cognizione. L’assistito si rivolge al giudice non per colmare un deficit di accertamento, ma per reagire all’inerzia dell’amministrazione previdenziale rispetto a un obbligo ormai maturato. Da ciò deriva anche la particolare rilevanza del termine di 120 giorni richiamato dal Tribunale: esso costituisce il perimetro temporale entro il quale l’ente è tenuto a dare spontanea esecuzione all’omologa, sì che il suo inutile decorso rende giuridicamente apprezzabile l’interesse ad agire in sede contenziosa.

4. L’adempimento sopravvenuto e la cessazione della materia del contendere

Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere sul presupposto che, nelle more del giudizio, l’INPS abbia accreditato alla ricorrente, con la rata di agosto 2025, quanto dalla stessa rivendicato. La soluzione è corretta e perfettamente coerente con la nozione dell’istituto. Una volta che il bene della vita richiesto con la domanda sia stato integralmente soddisfatto, viene meno l’interesse delle parti a una pronuncia di merito sull’an debeatur, poiché non residua più alcun contrasto sostanziale sull’oggetto della pretesa.

La sentenza, pur nella sua sinteticità, si colloca entro l’impostazione per cui la cessazione della materia del contendere costituisce espressione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Qui il fatto sopravvenuto non consiste in una modifica normativa o in un mutamento esterno del quadro giuridico, ma nell’adempimento tardivo dell’ente. Il diritto azionato viene, in sostanza, soddisfatto fuori dal processo, ma dopo che il processo è stato reso necessario dall’inerzia dell’obbligato. È proprio questa sequenza a rendere particolarmente importante il successivo capo sulle spese.

5. Il problema centrale: la regolazione delle spese dopo l’adempimento tardivo

La parte più significativa della decisione è quella concernente le spese di lite. Il Tribunale le pone a carico dell’INPS in applicazione del principio della soccombenza virtuale, valorizzando due dati convergenti: il pagamento è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso e, soprattutto, ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa previsto dall’art. 445-bis, comma 5, c.p.c.

Il ragionamento è pienamente condivisibile. Quando il convenuto adempie solo dopo l’introduzione del giudizio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esaurisce il compito del giudice, il quale deve stabilire su chi debbano gravare le conseguenze economiche dell’attività processuale già svolta. In simili ipotesi, il criterio corretto non è quello della compensazione automatica, ma quello della soccombenza virtuale, cioè della verifica prognostica di quale sarebbe stato l’esito del giudizio se l’adempimento non fosse sopravvenuto. Nel caso di specie tale prognosi è, per così dire, implicita ma evidente: la ricorrente era titolare di un decreto di omologa già notificato, aveva trasmesso il modello richiesto per la liquidazione e l’ente era rimasto inerte oltre il termine legale. Ne consegue che, in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda sarebbe stata accolta.

La decisione valorizza in modo corretto il nesso causale tra condotta dell’ente e instaurazione del processo. Non è stato il processo a divenire inutile ab origine; esso è stato reso necessario dal ritardo dell’amministrazione. Da ciò deriva che il successivo adempimento non può tradursi in un vantaggio processuale per l’ente, altrimenti si finirebbe per addossare al cittadino il costo dell’inerzia pubblica.

6. Il termine di 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. come parametro di diligenza dell’ente

La sentenza attribuisce rilievo decisivo al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Tale riferimento non ha una funzione meramente cronologica, ma assolve a un ruolo normativo preciso: individua il limite oltre il quale l’inerzia dell’ente previdenziale non può più considerarsi fisiologica o giustificabile nell’ambito delle ordinarie attività liquidatorie. Una volta decorso inutilmente tale termine, l’assistito è posto in una situazione di oggettiva e attuale lesione del proprio diritto, con conseguente piena legittimità del ricorso giudiziale.

Il Tribunale mostra quindi una corretta comprensione della funzione acceleratoria del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, specie in materia di invalidità civile e prestazioni assistenziali, è stato introdotto anche per ridurre i tempi di riconoscimento dei diritti e deflazionare il contenzioso. Se, una volta intervenuta l’omologa, l’ente potesse procrastinare sine die la liquidazione senza subire conseguenze sul piano delle spese, la ratio acceleratoria del sistema verrebbe vanificata. La pronuncia di Paola, invece, restituisce effettività a quella ratio, collegando il ritardo oltre i 120 giorni a un preciso effetto processuale sfavorevole per l’ente.

7. La liquidazione delle spese e la misura del compenso

Quanto alla quantificazione delle spese, il Tribunale le liquida in euro 1.865,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, applicando i parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022, tenendo conto della materia previdenziale, del valore della controversia ricondotto allo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 e dell’assenza di un’autonoma fase istruttoria. La distrazione è disposta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Anche questo segmento della decisione appare equilibrato. Il giudice non indulge a liquidazioni eccessive, ma al tempo stesso non penalizza la parte vittoriosa per il fatto che la causa si sia chiusa senza una decisione di merito in senso stretto. Al contrario, la liquidazione parametrata ai minimi tabellari tiene conto della concreta attività necessaria per introdurre il giudizio e per ottenere, sia pure solo dopo la sua instaurazione, il soddisfacimento del diritto.

8. Valutazione conclusiva

La sentenza del Tribunale di Paola, pur nella semplicità della fattispecie, merita di essere segnalata perché riafferma con chiarezza un principio essenziale nel contenzioso assistenziale e previdenziale: l’adempimento tardivo dell’ente, successivo alla proposizione del ricorso e intervenuto oltre il termine di legge previsto per dare esecuzione al decreto di omologa, determina sì la cessazione della materia del contendere, ma non esonera l’ente dalla condanna alle spese. La ragione è evidente: il processo è stato reso necessario dall’inadempimento e non può essere economicamente riversato sul soggetto che vi ha fatto ricorso per ottenere quanto gli era già stato riconosciuto.

Il nucleo più importante della pronuncia sta proprio nell’uso corretto del principio di soccombenza virtuale. Esso impedisce che la cessazione della materia del contendere diventi uno strumento di deresponsabilizzazione dell’ente previdenziale e ribadisce che il governo delle spese deve riflettere la sostanza del rapporto processuale: chi ha dato causa alla lite, costringendo il titolare del diritto a rivolgersi al giudice, ne sopporta le conseguenze economiche.

Nel complesso, si tratta di una decisione tecnicamente lineare ma di significativa utilità pratica, perché offre un criterio chiaro per tutte le controversie nelle quali l’INPS provveda alla liquidazione della prestazione soltanto dopo l’instaurazione del giudizio successivo all’omologa ex art. 445-bis c.p.c. In tali casi, la cessazione della materia del contendere chiude il merito, ma la soccombenza virtuale continua a governare, correttamente, il capo sulle spese.



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