Azione revocatoria ordinaria, credito litigioso da fatto illecito e donazione del debitore al fratello: la garanzia patrimoniale del creditore tra anteriorità della ragione di credito, eventus damni e prova presuntiva della scientia damni
Massima.
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la legittimazione del creditore non presuppone un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente anche una ragione di credito litigiosa purché non manifestamente pretestuosa; nel caso di credito risarcitorio da fatto illecito, l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo va riferita al momento genetico del danno e non a quello del suo definitivo accertamento giudiziale. L’eventus damni ricorre anche quando l’atto di disposizione non elimini del tutto la garanzia patrimoniale, ma renda più incerta o difficoltosa l’esazione coattiva del credito, come accade in caso di donazione dell’unico immobile del debitore, non essendo idonea a escluderlo la mera allegazione di un patrimonio mobiliare di incerto valore e ontologicamente esposto a dispersione. La scientia damni, ove l’atto sia successivo al sorgere del credito e a titolo gratuito, va accertata in capo al solo debitore e può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, quali la prossimità temporale tra l’insorgenza della vicenda dannosa, l’avvio di iniziative giudiziarie del creditore e il successivo depauperamento del patrimonio mediante liberalità intra-familiare.
1. Premessa: il rilievo sistematico della decisione
La sentenza del Tribunale di Brindisi si colloca nel solco del più consolidato insegnamento in materia di revocatoria ordinaria, ma lo fa con una motivazione particolarmente utile sul piano applicativo, perché affronta una vicenda nella quale il credito fatto valere dall’attrice non era ancora definitivamente cristallizzato in un giudicato al momento della proposizione della domanda ex art. 2901 c.c., essendo ancora in corso il contenzioso risarcitorio derivante dai danni arrecati all’immobile di proprietà della medesima. Proprio per questo la pronuncia assume rilievo non soltanto per la soluzione del caso concreto, ma per il chiarimento di alcuni snodi teorici centrali: la nozione ampia di credito rilevante ai fini della revocatoria; la collocazione temporale del credito risarcitorio da fatto illecito rispetto all’atto dispositivo; la latitudine dell’eventus damni; il ruolo della prova presuntiva della scientia damni in presenza di un atto a titolo gratuito tra stretti congiunti.
Il pregio principale della decisione risiede nella chiarezza con cui il giudice distingue il piano della tutela conservativa della garanzia patrimoniale da quello dell’accertamento pieno e definitivo del credito nel diverso giudizio di merito. La sentenza mostra piena consapevolezza del fatto che l’azione revocatoria non è costruita dal legislatore come rimedio riservato al creditore munito di titolo esecutivo o di credito definitivamente accertato, ma come strumento anticipato di conservazione della garanzia, attivabile anche da chi sia titolare di una mera ragione di credito purché seria e probabile. In questa prospettiva la pronuncia offre una lettura corretta e sistematicamente coerente dell’art. 2901 c.c., sottraendolo a indebite restrizioni applicative.
2. La vicenda sostanziale e processuale
La lite trae origine da una situazione di conflittualità immobiliare e risarcitoria già da tempo insorta tra le parti. L’attrice allegava di essere comproprietaria di un immobile sito in Oria, sovrastante locali al piano terra appartenenti al convenuto, e che, in seguito a lavori di ristrutturazione eseguiti nei locali sottostanti, il proprio appartamento e quello di altra confinante avevano riportato gravi danni. Da tali fatti erano scaturiti un procedimento di danno temuto, un reclamo dinanzi al collegio e, successivamente, un giudizio di merito per la quantificazione del danno, oltre a ulteriori vicende collegate all’installazione di una canna fumaria e perfino a un procedimento penale per emissioni moleste. In questo contesto l’attrice aveva appreso che il convenuto, con atto notarile del 30 dicembre 2013, aveva donato al fratello la piena proprietà del locale al piano terra, ossia il bene immobile oggetto della disposizione contestata.
Su tale presupposto l’attrice proponeva azione revocatoria ordinaria, chiedendo che la donazione fosse dichiarata inefficace nei propri confronti, e, in via subordinata, domandava l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto. Il convenuto si costituiva contestando l’esistenza del credito, l’eventus damni e la scientia fraudis. Interveniva inoltre volontariamente altra proprietaria dello stesso stabile, che inizialmente aderiva alla domanda attrice, salvo poi rinunciarvi con conseguente estinzione parziale del giudizio nei suoi confronti. La causa veniva istruita mediante documenti e prove orali e decisa con accoglimento della sola domanda revocatoria.
3. La funzione dell’azione revocatoria e l’irrilevanza dell’invalidità dell’atto dispositivo
La sentenza muove correttamente dalla ricostruzione della natura dell’azione revocatoria ordinaria quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Il Tribunale ricorda che l’accoglimento della domanda non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione né la retrocessione del bene nel patrimonio del debitore, ma determina soltanto l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore che ha agito, con la conseguente possibilità per quest’ultimo di esercitare sul bene azioni conservative o esecutive come se l’atto non fosse stato compiuto. Tale precisazione, che potrebbe apparire di scuola, ha invece un notevole rilievo pratico e sistematico, poiché delimita correttamente il petitum sostanziale della domanda e consente di comprendere perché il giudice, una volta ritenuti integrati i presupposti dell’art. 2901 c.c., non affronti il subordinato tema della simulazione.
La decisione, quindi, si colloca entro la fisionomia tipica della revocatoria come rimedio relativo, strumentale e conservativo. Non si tratta di colpire l’atto in quanto invalido, ma di neutralizzarne gli effetti rispetto al creditore pregiudicato. Proprio questa struttura spiega perché la tutela possa operare anche in presenza di atti perfettamente validi tra le parti, come accade nel caso della donazione per atto pubblico tra fratelli.
4. Il credito litigioso da fatto illecito come ragione sufficiente per l’esercizio della revocatoria
Uno dei passaggi più importanti della motivazione è dedicato alla legittimazione attiva dell’attrice. Il Tribunale ribadisce che, ai fini dell’azione revocatoria, la nozione di credito va intesa in senso ampio e comprende anche la semplice ragione di credito, non necessariamente certa, liquida ed esigibile, purché non si tratti di pretesa prima facie pretestuosa. La pronuncia fa dunque corretta applicazione dell’orientamento consolidato secondo cui anche il credito litigioso abilita all’esperimento dell’azione ex art. 2901 c.c., senza che sia necessaria la sospensione del giudizio revocatorio in attesa della definizione della controversia sul credito.
Questo punto merita di essere valorizzato. L’argomento difensivo del convenuto, fondato sull’asserita inesistenza del credito risarcitorio dell’attrice, è stato correttamente respinto proprio perché confondeva l’accertamento pieno del credito con il diverso e più limitato presupposto di legittimazione richiesto dalla revocatoria. Il legislatore, nell’art. 2901 c.c., tutela il creditore contro il rischio che, nelle more dell’accertamento del proprio diritto, il debitore si spogli dei beni che costituirebbero la futura garanzia patrimoniale. Se si pretendesse il previo consolidamento del credito, si finirebbe per vanificare la funzione anticipatoria dell’azione.
La sentenza si distingue anche per avere individuato, nella concreta vicenda, plurimi elementi idonei a dimostrare la non pretestuosità della ragione creditoria dell’attrice. Il giudice rileva che i danni all’immobile erano già stati oggetto di due consulenze tecniche d’ufficio, una nel procedimento di danno temuto e una nel successivo giudizio di merito, e che quest’ultimo si era addirittura concluso con una sentenza di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per euro 17.000, pur se ancora non passata in giudicato per pendenza dell’appello. Anche senza attribuire a tale sentenza efficacia definitiva, il Tribunale ne valorizza la piena condivisibilità sul piano incidentale, rafforzando così il giudizio di probabilità e serietà della ragione creditoria.
5. L’anteriorità del credito risarcitorio e il momento genetico del danno
Altro profilo di notevole interesse è la qualificazione temporale del credito. Il giudice afferma che il credito litigioso da fatto illecito deve ritenersi sorto in epoca antecedente al compimento dell’atto di donazione, poiché il momento rilevante ai fini dell’art. 2901 c.c. è quello genetico del danno risarcibile e non quello del suo accertamento giudiziale. Si tratta di un passaggio giuridicamente molto importante, perché risolve uno dei nodi più delicati nelle azioni revocatorie fondate su crediti da illecito civile: il credito sorge con il fatto dannoso e con la lesione della sfera giuridica del danneggiato, non con la sentenza che ne liquida il quantum.
La conclusione è condivisibile sotto ogni profilo. Se il danno era già insorto e la vicenda lesiva già aveva dato luogo a iniziative giudiziarie prima del dicembre 2013, è proprio da tale sequenza fattuale e processuale che va fatta decorrere la qualità di creditore dell’attrice. La pendente controversia di merito non paralizza la revocatoria, ma anzi ne rende attuale l’interesse, perché il debitore ha disposto del bene nelle more della definizione del contenzioso.
6. L’eventus damni: la donazione dell’unico immobile come depauperamento qualitativo e quantitativo della garanzia
Il Tribunale affronta poi il presupposto dell’eventus damni, ricordando opportunamente che il pregiudizio alle ragioni creditorie non richiede la totale incapienza del patrimonio residuo del debitore, ma sussiste anche quando l’atto di disposizione renda più difficile, incerta o dispendiosa l’esazione coattiva del credito. La motivazione è, qui, particolarmente persuasiva. Il giudice osserva che il convenuto, mediante la donazione al fratello, ha dismesso il suo unico bene immobile, incidendo negativamente sulle garanzie patrimoniali dell’attrice tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello qualitativo.
La rilevanza della circostanza è evidente. L’immobile rappresenta, per sua natura, un cespite tendenzialmente stabile, individuabile e facilmente aggredibile esecutivamente; la sua sottrazione dal patrimonio del debitore determina non soltanto una diminuzione dell’attivo, ma una trasformazione qualitativa della garanzia, che passa da un bene immobile a una eventuale residua consistenza mobiliare. In ciò la sentenza mostra di aderire pienamente al più corretto insegnamento della giurisprudenza, secondo cui l’eventus damni può consistere anche in una semplice variazione qualitativa del patrimonio idonea a rendere meno sicura o più onerosa la soddisfazione del credito.
Il convenuto tentava di contrastare questa conclusione sostenendo la capienza del proprio patrimonio mobiliare, desunta da una perizia di parte. Il Tribunale rigetta l’eccezione con argomentazione convincente sotto un duplice profilo. Anzitutto osserva che la perizia di parte non costituisce prova sufficiente dell’effettivo valore del patrimonio mobiliare. In secondo luogo, rileva che, anche a voler ammettere l’esistenza di tali beni, essi sono per loro natura soggetti a usura, obsolescenza, facile commerciabilità e dispersione, e perciò offrono una garanzia ontologicamente meno solida rispetto a un bene immobile. È un passaggio molto felice della motivazione, che coglie il nucleo del problema: non ogni attivo patrimoniale è equivalente ai fini della tutela del creditore.
7. La scientia damni nella donazione e la prova per presunzioni
Una volta accertata l’anteriorità della ragione creditoria e il carattere gratuito dell’atto, il Tribunale esamina il requisito soggettivo della scientia damni, chiarendo che, trattandosi di disposizione a titolo gratuito successiva al sorgere del credito, esso va verificato in capo al solo debitore disponente e non anche al donatario. Anche questo passaggio è giuridicamente ineccepibile e mostra buona padronanza della struttura dell’art. 2901 c.c., che differenzia nettamente il regime degli atti gratuiti da quello degli atti onerosi.
La prova della consapevolezza del pregiudizio viene desunta dal giudice sulla base di una pluralità di indizi precisi e concordanti. In particolare, il Tribunale reputa inverosimile che il convenuto non fosse consapevole dell’idoneità dell’atto a ledere le ragioni della creditrice, considerato che, già prima del compimento della donazione, egli era stato destinatario di iniziative giudiziarie promosse proprio dalla stessa attrice a tutela del proprio diritto di proprietà. L’argomento è forte e persuasivo: chi sia già coinvolto in contenziosi giudiziari per fatti potenzialmente generatori di responsabilità patrimoniale non può plausibilmente ignorare che la donazione del proprio unico immobile a un familiare stretto sia atto idoneo a pregiudicare le ragioni della controparte.
Sotto questo profilo la pronuncia valorizza correttamente la tecnica delle presunzioni semplici, che in materia revocatoria assume ruolo centrale. Non vi è normalmente prova diretta dell’intimo atteggiamento psicologico del debitore; ciò che il giudice deve verificare è se il quadro fattuale complessivo renda logicamente inferibile la sua consapevolezza del pregiudizio. La concomitanza tra precedente contenzioso, insorgenza di pretese risarcitorie e successiva donazione intra-familiare soddisfa pienamente questo standard.
8. Il rapporto tra responsabilità del proprietario e fatto dell’appaltatore: la rilevanza solo incidentale nella motivazione sulla ragione di credito
Di particolare interesse, sebbene in via incidentale, è il passaggio in cui il Tribunale esclude la tesi difensiva del convenuto secondo cui responsabile esclusivo dei danni sarebbe stato l’appaltatore, in quanto avente piena disponibilità dell’immobile. Il giudice richiama, a tal fine, il principio secondo cui il proprietario dell’immobile risponde verso i terzi dei danni provenienti dal bene, anche se materialmente conseguenti al fatto dei propri incaricati o collaboratori, e che la circostanza dell’affidamento dei lavori a un appaltatore non rileva nei rapporti tra proprietario del bene e terzo danneggiato.
Benché il tema non costituisca l’oggetto diretto del giudizio revocatorio, la sua trattazione incidentale rafforza ulteriormente la valutazione di non pretestuosità del credito attrice. Il Tribunale, infatti, mostra di avere verificato anche il fondamento sostanziale della ragione creditoria, escludendo che essa fosse seriamente neutralizzata dal richiamo alla responsabilità dell’appaltatore. La sentenza si presenta, dunque, come particolarmente solida proprio perché non si limita a un generico richiamo alla nozione ampia di credito, ma vaglia anche la concreta plausibilità del titolo.
9. L’accoglimento della revocatoria e il mancato esame della simulazione subordinata
Una volta ritenuti sussistenti tutti i presupposti dell’art. 2901 c.c., il Tribunale accoglie la domanda principale e dichiara inefficace nei confronti dell’attrice l’atto notarile di donazione del 30 dicembre 2013, ordinando al competente ufficio di pubblicità immobiliare di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da responsabilità. È una conclusione coerente con l’impianto della decisione e con la struttura della domanda. L’accoglimento della revocatoria rende infatti superfluo l’esame della domanda subordinata di simulazione, poiché la tutela conservativa richiesta dall’attrice viene integralmente soddisfatta mediante la declaratoria di inefficacia relativa.
Questo aspetto merita di essere sottolineato perché mostra una corretta gestione del rapporto tra domande concorrenti o subordinate. La revocatoria e la simulazione operano su piani diversi: la prima presuppone la validità dell’atto e ne neutralizza gli effetti verso il creditore; la seconda investe la verità e l’effettività della causa negoziale. Nel caso di specie, il giudice, una volta raggiunto il risultato utile attraverso la via revocatoria, evita inutili approfondimenti ulteriori.
10. Le spese di lite e la soccombenza dei convenuti
Il Tribunale pone le spese di lite a carico solidale dei convenuti, liquidandole secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, come integrato dal D.M. n. 147 del 2022. La statuizione appare del tutto lineare e coerente con l’esito del giudizio. Non emergono infatti ragioni di compensazione, essendo stata integralmente accolta la domanda principale dell’attrice e risultando i convenuti pienamente soccombenti rispetto al nucleo essenziale della lite.
11. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Brindisi costituisce un’applicazione particolarmente chiara e condivisibile dell’art. 2901 c.c. in un contesto nel quale la ragione di credito trae origine da un fatto illecito e non è ancora definitivamente assistita da giudicato. Il primo merito della pronuncia è quello di avere riaffermato, con nettezza, che la tutela revocatoria spetta anche al titolare di un credito litigioso, purché serio e verosimile, e che il credito risarcitorio sorge con il fatto dannoso e non con la sua successiva liquidazione giudiziale. In tal modo il Tribunale preserva la funzione autentica dell’azione, che è appunto quella di impedire che, nelle more dell’accertamento del credito, il debitore disperda o impoverisca la garanzia patrimoniale.
Altrettanto persuasiva è la lettura dell’eventus damni, colto non solo nel depauperamento quantitativo determinato dalla donazione dell’unico immobile, ma anche nella trasformazione qualitativa della garanzia residua in un patrimonio mobiliare di incerta consistenza e facilmente dispersibile. Sotto questo profilo la sentenza offre una motivazione concreta e non stereotipata, aderente alla realtà economica della garanzia patrimoniale.
Infine, la pronuncia si segnala per il corretto impiego del ragionamento presuntivo in ordine alla scientia damni. La preesistenza di iniziative giudiziarie, la natura gratuita dell’atto, il rapporto di stretta fratellanza tra disponente e donatario e la sottrazione dell’unico immobile costituiscono, nel loro insieme, un quadro probatorio pienamente idoneo a fondare la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore. Ne risulta una decisione giuridicamente solida, ben argomentata e di sicura utilità pratica, soprattutto nei casi in cui il debitore, a fronte di pretese risarcitorie già emerse, si spogli del proprio patrimonio mediante atti di liberalità intra-familiare.
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