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Benefici alle vittime del dovere, posizione dei superstiti e riparto di giurisdizione: il giudice ordinario non può incidere sul trattamento pensionistico, mentre i benefici economici diversi restano soggetti a prescrizione e a preventiva attivazione amministrativa

Massima.
In materia di benefici spettanti ai superstiti di soggetti equiparati alle vittime del dovere, appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le domande che incidono direttamente sulla misura, sulla decorrenza o sugli accessori del trattamento pensionistico in godimento, anche quando esse si fondino su status già riconosciuti in sede amministrativa. Restano, invece, devolute al giudice ordinario le pretese concernenti benefici diversi dal trattamento di quiescenza, purché siano state ritualmente domandate all’amministrazione e non risultino prescritte. Se il riconoscimento dello status o dell’equiparazione è già intervenuto, il relativo diritto può considerarsi in sé imprescrittibile, ma i benefici economici che da esso derivano restano assoggettati al termine prescrizionale decennale. Va conseguentemente rigettata la domanda del superstite che, pur invocando in modo cumulativo i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, chieda in realtà misure incidenti sulla pensione già in godimento, ovvero benefici non previamente richiesti all’amministrazione o non corrispondenti al contenuto precettivo delle disposizioni richiamate.


1. Premessa: il rilievo sistematico della decisione

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore affronta un tema di particolare interesse nel contenzioso concernente i benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, ponendosi all’intersezione fra diritto pensionistico pubblico, giurisdizione contabile e tutela dei benefici economici ulteriori rispetto al trattamento di quiescenza. Il pregio principale della decisione consiste nell’avere operato una netta distinzione tra le domande che incidono direttamente sulla pensione già in godimento, le quali appartengono alla cognizione esclusiva della Corte dei conti, e le pretese diverse, fondate sullo status già riconosciuto, che restano invece attribuite al giudice ordinario, ma sono soggette ai consueti limiti di prescrizione, allegazione e previa interlocuzione amministrativa.

La pronuncia si segnala per un impianto motivazionale sobrio ma tecnicamente ordinato. Essa non affronta il tema, pure spesso controverso, dell’an debeatur dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato, poiché tale profilo risultava già definito in via amministrativa. Il fulcro del giudizio si sposta, dunque, sulle conseguenze economiche e previdenziali che la madre superstite intendeva ricavare da quel riconoscimento. È proprio in questa traslazione dall’elemento “statutario” all’elemento “prestazionale” che la sentenza individua il corretto criterio di riparto della giurisdizione e la differente disciplina delle singole pretese.

2. La vicenda concreta: il riconoscimento dello status e la successiva iniziativa della madre superstite

La ricorrente era titolare di pensione tabellare privilegiata quale madre superstite del figlio deceduto nel 2003 e già dichiarato equiparato alle vittime del dovere con decreto amministrativo del 2012. Successivamente, la stessa aveva presentato istanza per ottenere lo speciale trattamento pensionistico sulla pensione tabellare in godimento e, più in generale, per conseguire i benefici previdenziali e pensionistici che riteneva spettanti in forza degli artt. 2, 3, 4, 6, 7 e 9 della legge n. 206 del 2004, nonché l’aumento del 7,5% sulla pensione percepita. A fronte del mancato accoglimento in sede amministrativa, la superstite proponeva ricorso dinanzi al giudice del lavoro.

Già dalla struttura della domanda emergeva una certa eterogeneità delle pretese fatte valere. Alcune di esse incidevano chiaramente sulla misura del trattamento pensionistico o sul suo adeguamento; altre facevano riferimento a benefici ulteriori, non immediatamente riconducibili alla pensione; altre ancora risultavano formulate in termini non perfettamente corrispondenti al contenuto delle norme richiamate. Il Tribunale prende atto di tale composizione non lineare del petitum e, prima ancora di affrontare il merito dei singoli benefici invocati, procede correttamente a una scomposizione della domanda per nuclei omogenei.

3. Il criterio del petitum sostanziale e la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti

Il primo e più importante approdo della sentenza riguarda il riparto di giurisdizione. Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutta la parte della domanda che incide direttamente sul trattamento pensionistico già in godimento della ricorrente. La motivazione si fonda sul principio consolidato secondo cui rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto a pensione, la sua misura, la decorrenza e gli accessori, comprese quelle in cui il rapporto pensionistico costituisce il nucleo sostanziale della pretesa azionata.

La decisione mostra buona aderenza ai principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, che il giudice richiama in modo puntuale. Ciò che rileva non è la veste formale della domanda né il fatto che il diritto pensionistico trovi presupposto in situazioni maturate nell’ambito del rapporto di impiego o del servizio, ma il fatto che la causa petendi e il petitum sostanziale investano direttamente il trattamento di quiescenza. Se il bene della vita richiesto consiste in un incremento, una rideterminazione, un adeguamento o un accessorio della pensione, la controversia esce dall’orbita del giudice ordinario e rientra in quella del giudice contabile.

La soluzione è pienamente condivisibile. In materia pensionistica pubblica il criterio di riparto non può essere affidato a formule descrittive o al nomen iuris del beneficio invocato, ma deve essere ricostruito in termini sostanziali. La sentenza si muove correttamente in questa direzione e impedisce che, attraverso il richiamo a norme concernenti vittime del dovere o del terrorismo, si introducano dinanzi al giudice ordinario questioni che attengono in realtà alla quantificazione del trattamento pensionistico.

4. Le domande pensionistiche in senso proprio: incremento del 7,5%, aumento figurativo e perequazione rispetto al personale in servizio

Coerentemente con tale premessa, il Tribunale colloca nell’area della giurisdizione contabile la domanda relativa allo speciale trattamento pensionistico previsto dagli artt. 1897 e 2183 del Codice dell’ordinamento militare, l’aumento del 7,5% sulla pensione in godimento, l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere l’anzianità pensionistica e l’adeguamento costante della misura della pensione al trattamento del personale in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. Si tratta, all’evidenza, di pretese che incidono direttamente sulla misura della pensione o sui suoi meccanismi di rivalutazione e riallineamento.

La sentenza coglie qui un punto essenziale: anche quando il beneficio sia previsto da una normativa speciale a tutela delle vittime del dovere o dei loro superstiti, se l’effetto richiesto è la modificazione del trattamento pensionistico già in essere, la giurisdizione resta quella della Corte dei conti. La specialità della fonte sostanziale non altera, infatti, la natura pensionistica del petitum. Sotto questo profilo la decisione ha il merito di evitare frequenti confusioni pratiche tra disciplina dei benefici speciali e natura processuale della tutela azionata.

5. Status imprescrittibile e benefici economici prescrittibili: una distinzione corretta ma da maneggiare con precisione

Una volta delimitata l’area delle pretese pensionistiche riservate al giudice contabile, il Tribunale affronta la parte residua della domanda, concernente l’equiparazione della posizione della ricorrente, in quanto madre superstite di vittima del dovere equiparata, a quella dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Su questo segmento la sentenza afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ma ritiene fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione.

Il passaggio più interessante risiede nella distinzione, operata dal Tribunale, tra il riconoscimento dello status o dell’equiparazione, che viene considerato imprescrittibile in sé, e i benefici economici che da tale status discendono, soggetti invece alla prescrizione decennale. Si tratta di una distinzione corretta sul piano sistematico, poiché evita di confondere la qualità soggettiva del beneficiario con i singoli diritti patrimoniali che da essa traggono fondamento. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice osserva che il riconoscimento dello status era già intervenuto con decreto del 7 giugno 2012 e che la domanda giudiziale era in realtà funzionalmente orientata a conseguire i benefici economici collegati a quello status. Da ciò trae la conseguenza che il termine prescrizionale doveva essere calcolato con riguardo a tali benefici e che il dies a quo coincideva con la data del decreto di riconoscimento, momento dal quale la domanda avrebbe potuto essere proposta. Poiché la prima istanza amministrativa della ricorrente risultava datata 1° agosto 2022, il termine decennale era già spirato il 7 giugno 2022.

La costruzione appare nel complesso coerente. Il riconoscimento dello status non è più qui in discussione; il diritto fatto valere è quello ai benefici patrimoniali che ne costituiscono conseguenza. Da questo punto di vista, l’applicazione del termine decennale si presenta ragionevole. La sentenza mostra, inoltre, un pregio ulteriore: individua il momento di conoscibilità piena del diritto nel decreto amministrativo che ha accertato l’equiparazione, senza indulgere a presunzioni più favorevoli o più penalizzanti per una delle parti.

6. Il rigetto della domanda relativa ai benefici degli artt. 6 e 9 della legge n. 206 del 2004: il rilievo della previa attivazione amministrativa

Di particolare interesse è la motivazione con cui il Tribunale rigetta le domande concernenti i benefici di cui agli artt. 6 e 9 della legge n. 206 del 2004. Il giudice osserva che tali disposizioni, estese anche alle vittime del dovere per effetto di normativa successiva, concernono rispettivamente l’assistenza psicologica a carico dello Stato e specifici benefici in materia sanitaria e farmaceutica. Tuttavia, nel fascicolo di causa non risultava alcuna richiesta in tal senso previamente formulata dalla ricorrente all’amministrazione né, tantomeno, alcun provvedimento di rigetto. In assenza di tale presupposto, la domanda non poteva trovare accoglimento.

Il ragionamento è condivisibile. Si tratta di prestazioni che non operano in via automatica sul solo piano dichiarativo, ma postulano quantomeno una domanda amministrativa rivolta all’ente competente e un eventuale successivo diniego, espresso o tacito, che possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale. Il Tribunale valorizza quindi, in modo corretto, il principio di necessaria correlazione tra richiesta amministrativa e domanda giudiziale, soprattutto in presenza di benefici di carattere assistenziale o sanitario che implicano modalità applicative specifiche.

7. La non corrispondenza tra norma invocata e beneficio richiesto: il caso dell’art. 4 della legge n. 206 del 2004

Un ulteriore profilo di rilievo è la parte della decisione dedicata all’art. 4 della legge n. 206 del 2004. La ricorrente, nelle note d’udienza, aveva fatto riferimento al diritto a borse di studio per i figli delle vittime del dovere. Il Tribunale rileva però che la disposizione invocata non prevede affatto tale beneficio, ma disciplina il diritto immediato alla pensione diretta e la misura del trattamento di quiescenza parametrata all’ultima retribuzione. Ne consegue il rigetto di tale segmento di domanda, essendo del tutto difforme il contenuto precettivo della norma richiamata rispetto al bene della vita richiesto dalla parte.

Questo passaggio, apparentemente marginale, è in realtà assai significativo. La sentenza ricorda implicitamente che il contenzioso in materia di benefici speciali esige una rigorosa corrispondenza tra disposizione invocata e concreta utilità richiesta. Non è sufficiente un richiamo generico alla normativa sulle vittime del dovere o alle norme in favore delle vittime del terrorismo: occorre identificare con precisione il beneficio, il suo presupposto, il relativo titolo normativo e il rapporto di corrispondenza tra domanda e norma. Il Tribunale, sotto questo profilo, mantiene ferma una disciplina dell’allegazione che appare del tutto opportuna in materie tecniche e frammentate come quella in esame.

8. L’unità apparente della domanda e la sua reale scomposizione in pretese eterogenee

Sotto un profilo più generale, la sentenza mette bene in luce come, dietro una domanda apparentemente unitaria, si celasse in realtà una pluralità di pretese eterogenee. Alcune riguardavano la pensione; altre concernevano benefici assistenziali; altre ancora erano formulate in termini incompatibili con il contenuto delle norme richiamate. Il giudice del lavoro compie quindi un’operazione ermeneutica indispensabile: scompone il petitum in singoli segmenti, attribuisce a ciascuno il corretto regime di giurisdizione e di merito, e giunge infine a una pronuncia mista, in parte declinatoria della giurisdizione e in parte di rigetto.

Questa impostazione merita apprezzamento perché evita due errori speculari. Da un lato, il rischio di trattare l’intera controversia come se fosse integralmente pensionistica; dall’altro, il rischio di considerarla interamente devoluta al giudice ordinario per il solo fatto che si muove nel contesto delle vittime del dovere. La sentenza, invece, dimostra che il vero criterio ordinatore è la natura del singolo beneficio richiesto e il suo rapporto con il trattamento pensionistico.

9. Il significato pratico della decisione per i superstiti delle vittime del dovere

La pronuncia assume un rilievo pratico non trascurabile per il contenzioso promosso dai superstiti di vittime del dovere o di soggetti equiparati. Essa chiarisce che il riconoscimento amministrativo dello status non produce automaticamente l’azionabilità indiscriminata di qualsiasi beneficio previsto dalla legislazione speciale, né consente di concentrare tutte le pretese davanti a un unico giudice. Al contrario, impone di distinguere con rigore tra la dimensione pensionistica, da coltivare davanti alla Corte dei conti, e quella dei benefici diversi, da far valere davanti al giudice ordinario purché non prescritti e purché tempestivamente richiesti all’amministrazione quando necessario.

La decisione, quindi, pur concludendosi in senso sfavorevole alla ricorrente, offre una mappa processuale utile. In questo senso il suo valore non risiede solo nell’esito del caso concreto, ma nella chiarezza con cui ricostruisce i presupposti per una corretta impostazione delle future domande giudiziali.

10. Le spese di lite e la complessità della fattispecie

Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione integrale, valorizzando la complessità della fattispecie. La scelta appare equilibrata. In effetti, la vicenda presentava un intreccio non semplice tra giurisdizione pensionistica, benefici speciali, prescrizione e contenuto delle singole norme richiamate. La compensazione si giustifica, dunque, non come mero temperamento equitativo, ma come riconoscimento della particolare articolazione del quadro normativo e delle difficoltà interpretative che esso comporta.

11. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore merita attenzione perché offre una ricostruzione ordinata di una materia spesso trattata in modo indistinto. Il primo principio che emerge con chiarezza è che tutte le domande incidenti direttamente sulla misura, sulla decorrenza o sugli accessori del trattamento pensionistico appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, anche quando trovino fondamento nello status di vittima del dovere o di superstite equiparato. Il secondo principio è che, una volta già riconosciuto tale status, i benefici economici ulteriori non sono imprescrittibili, ma soggiacciono al termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il terzo è che non possono essere accolte domande relative a benefici mai previamente richiesti all’amministrazione o formulate in modo inconferente rispetto al contenuto effettivo delle norme invocate.

Nel complesso, si è in presenza di una decisione tecnicamente solida, che ribadisce la necessità di distinguere sempre fra status, trattamento pensionistico e singoli benefici connessi. Proprio questa capacità di separare i piani della tutela rappresenta il merito maggiore della pronuncia: evitare che la specialità della materia induca a trascurare i principi generali sul riparto di giurisdizione, sulla prescrizione dei diritti patrimoniali e sulla rigorosa corrispondenza fra domanda, titolo normativo e bene della vita richiesto.



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