Militare di leva, esercitazione con ordigni reali e “quid pluris” del rischio: il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere tra particolari condizioni operative, prescrizione dei ratei e scomputo della pensione privilegiata tabellare
Massima.
In tema di benefici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, il militare di leva che riporti infermità permanentemente invalidanti nel corso di un’attività addestrativa può ottenere il riconoscimento dello status di equiparato ai sensi dell’art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 quando l’esercitazione, pur rientrando nei compiti istituzionali, sia connotata da circostanze straordinarie idonee a determinare un rischio eccedente quello tipico dell’ambiente militare, quale l’impiego di ordigni reali in difetto di prova di uno specifico e adeguato addestramento. Il diritto al riconoscimento dello status ha natura imprescrittibile, mentre i ratei dei singoli benefici economici sono soggetti a prescrizione decennale. La pensione privilegiata ordinaria tabellare spettante al militare di leva, avendo natura risarcitoria, deve essere scomputata dalla speciale elargizione ai sensi dell’art. 10 della l. n. 302 del 1990, al fine di evitare duplicazioni satisfattive del medesimo pregiudizio. Sugli assegni vitalizi e sulla speciale elargizione spettano altresì gli interessi legali, non essendo la perequazione automatica idonea ad assolvere alla distinta funzione compensativa del ritardo nell’adempimento.
1. Premessa: il rilievo sistematico della decisione
La sentenza del Tribunale di Trani si inserisce in un segmento giurisprudenziale di grande interesse, nel quale il diritto amministrativo del pubblico impiego, la previdenza privilegiata e la tutela indennitaria speciale convergono nella delicata ricostruzione dello statuto giuridico delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati. La pronuncia affronta, con motivazione lineare ma densa di implicazioni sistematiche, una vicenda paradigmatica: quella del militare di leva rimasto gravemente ferito durante un’esercitazione a fuoco con bomba a mano, cui l’Amministrazione aveva negato il riconoscimento dello status sul rilievo dell’insussistenza delle “particolari condizioni ambientali ed operative” richieste dalla legge.
Il pregio maggiore della decisione consiste nell’avere ricondotto il caso concreto entro il perimetro interpretativo ormai tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, ma con un’applicazione non meccanica, bensì aderente alle risultanze documentali specifiche del giudizio. Il Tribunale, infatti, non si limita a evocare il principio astratto del cosiddetto quid pluris rispetto al rischio tipico dell’attività militare, ma lo cala in una fattispecie nella quale la ravvicinata tempistica del trasferimento, l’assenza di prova di un addestramento specifico all’uso di ordigni non inerti e la natura particolarmente pericolosa dell’esercitazione concorrono a delineare un quadro operativo eccezionale rispetto all’alea ordinaria del servizio. In tal modo la sentenza offre una lettura convincente della nozione di missione e, soprattutto, del requisito delle particolari condizioni operative, sottraendolo sia a un’interpretazione eccessivamente restrittiva sia a una dilatazione indifferenziata.
2. Il fatto storico e l’oggetto del giudizio
La vicenda trae origine dall’infortunio occorso al ricorrente il 29 marzo 1991, durante un’esercitazione presso il poligono militare di San Vito a Taranto, allorché, nel corso del lancio di una bomba a mano, si verificava l’esplosione dell’ordigno con conseguenti gravi lesioni. L’evento aveva condotto, già all’epoca, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, alla declaratoria di permanente inidoneità e all’attribuzione della pensione privilegiata tabellare a vita. Successivamente, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato e, all’esito della riapertura del procedimento amministrativo e di un nuovo accertamento medico-legale, si era visto confermare la sussistenza del nesso eziopatogenetico tra infermità ed evento, con quantificazione dell’invalidità residua nella misura del 36 per cento. Nonostante ciò, l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistente il requisito delle particolari condizioni ambientali e operative di cui all’art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005.
L’oggetto del giudizio si è quindi concentrato su tre profili fondamentali. Il primo attiene alla qualificazione dell’evento lesivo come fatto verificatosi in occasione di una missione di qualunque natura caratterizzata da condizioni straordinarie rispetto al rischio tipico del servizio. Il secondo concerne la decorrenza e il regime prescrizionale dei benefici richiesti. Il terzo investe il rapporto tra i nuovi emolumenti spettanti in ragione dello status di equiparato e la pensione privilegiata tabellare già percepita dal ricorrente.
3. Il quadro normativo: tra vittime del dovere in senso stretto e soggetti equiparati
La sentenza ricostruisce correttamente la distinzione tra l’ipotesi contemplata dall’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 e quella disciplinata dal successivo comma 564. Il primo individua le vittime del dovere in senso proprio, ossia i dipendenti pubblici deceduti o invalidati per effetto diretto di eventi verificatisi in specifici contesti funzionali nominativamente indicati dalla norma, quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, la vigilanza a infrastrutture civili e militari, le operazioni di soccorso o la tutela della pubblica incolumità. Il secondo, invece, equipara a tali soggetti coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, dentro o fuori il territorio nazionale, purché le infermità siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali o operative.
Nel caso in esame, il Tribunale esclude giustamente la riconducibilità della fattispecie al comma 563 e incentra l’analisi sul comma 564. La scelta appare impeccabile. Non si trattava infatti di un evento verificatosi in uno dei contesti tipici tassativamente previsti per le vittime del dovere in senso stretto, bensì di un incidente maturato nel quadro di un’attività addestrativa interna. Di qui la necessità di verificare se l’esercitazione potesse rientrare nel concetto di missione e se fosse connotata da quelle condizioni straordinarie richieste dalla norma per l’equiparazione.
4. Le “particolari condizioni ambientali ed operative” come elemento selettivo della tutela
Il cuore teorico della decisione risiede nell’interpretazione della formula “particolari condizioni ambientali od operative”. Su tale terreno il Tribunale si colloca consapevolmente nel solco della giurisprudenza di legittimità, richiamando l’orientamento secondo cui il beneficio non spetta ogniqualvolta l’evento lesivo si verifichi nello svolgimento di compiti rientranti nella normale attività d’istituto, ma solo quando tali compiti si siano complicati per l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie ulteriori rispetto al rischio tipico, ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare. È la nota costruzione del quid pluris elaborata dalla Corte di cassazione e precisata, in modo particolarmente significativo, dalle Sezioni Unite con riguardo alle esercitazioni svolte con armi o ordigni reali anziché inerti.
La pronuncia di Trani si segnala per avere applicato tale criterio con rigore probatorio. Il Tribunale osserva che dalla documentazione matricolare emergeva soltanto lo svolgimento di un generico programma di formazione base, comprensivo di addestramento militare e di maneggio di armi portatili, ma non risultava dimostrato un modulo specifico dedicato all’impiego di bombe a mano cariche. Né l’Amministrazione aveva fornito prova di una puntuale istruzione preventiva sui meccanismi di sicurezza dell’ordigno, sulle traiettorie di lancio o sul previo addestramento con ordigni inerti. A ciò si aggiungeva la circostanza, ritenuta rilevante dal giudice, che l’evento si fosse verificato a breve distanza dal trasferimento del ricorrente presso la nuova sede addestrativa. Il combinarsi di tali dati induce il Tribunale a ravvisare una situazione di rischio esorbitante rispetto all’alea tipica dell’addestramento militare ordinario, con conseguente integrazione del requisito selettivo richiesto dal comma 564.
È una motivazione pienamente condivisibile. La sentenza evita infatti un fraintendimento ricorrente, ossia l’idea che il semplice fatto di trovarsi in ambiente militare valga di per sé a neutralizzare qualsiasi valutazione sulla straordinarietà del rischio. L’ordinamento, al contrario, richiede proprio di discernere, all’interno delle attività istituzionali, quelle situazioni in cui il rischio ordinario viene aggravato da circostanze eccezionali, come l’uso di ordigni reali senza adeguata preparazione specifica. Il merito della decisione sta nell’aver colto che il quid pluris non deve necessariamente coincidere con un fatto esterno clamoroso o con una violazione apertamente abnorme delle regole operative, potendo consistere anche in una combinazione di fattori che, nella concretezza del caso, trasformano un’attività istituzionale in un contesto di esposizione anomala al pericolo.
5. L’addestramento insufficiente quale indice del rischio eccedente l’alea tipica
Un profilo di particolare interesse è rappresentato dalla valorizzazione dell’inesperienza del ricorrente, non già come fattore soggettivo irrilevante o imputabile al medesimo, bensì come circostanza oggettiva derivante dalla mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, di un adeguato percorso formativo rispetto alla specifica esercitazione eseguita. Il Tribunale sottolinea che il ricorrente era stato da poco destinato alla nuova sede, che il suo documento matricolare attestava solo un addestramento generale e che nulla provava una preparazione specifica sull’uso di bombe a mano cariche. In tal modo il giudice costruisce il surplus di rischio non tanto sulla mera pericolosità intrinseca dell’ordigno, che sarebbe dato noto e in certo senso fisiologico, quanto sulla sua somministrazione pratica in un contesto formativo non adeguatamente verificato e documentato.
La soluzione presenta notevole coerenza sistematica. Il rischio tipico dell’ambiente militare non è una categoria astratta e indifferenziata; esso va misurato in rapporto alla posizione concreta del militare, alla fase del servizio, al livello di addestramento effettivamente ricevuto e alla natura della prova cui viene sottoposto. Da questo punto di vista, la sentenza sembra accogliere una nozione relazionale del rischio tipico: ciò che potrebbe rientrare nell’alea ordinaria per un militare specializzato e compiutamente addestrato può assumere i tratti della straordinarietà ove imposto a un soggetto da poco trasferito, privo di comprovata formazione specifica e coinvolto in un’attività di elevata pericolosità con ordigni reali. È un’impostazione che merita adesione, perché restituisce alla categoria delle particolari condizioni operative un contenuto sostanziale e non meramente nominalistico.
6. L’accertamento dell’invalidità e la superfluità della CTU
Quanto alla misura dell’invalidità residua, il Tribunale prende atto dell’accertamento reso dalla Commissione medica ospedaliera, che aveva quantificato nel 36 per cento l’invalidità permanente complessiva, e rileva che tale valutazione era stata accettata dallo stesso ricorrente. Da ciò trae la conclusione della superfluità di un nuovo accertamento tecnico d’ufficio.
Il passaggio, sebbene meno problematico sul piano teorico, è rilevante per due ragioni. In primo luogo, conferma che il giudizio sui benefici economici può fondarsi sull’accertamento medico-legale amministrativo quando esso non sia realmente controverso tra le parti. In secondo luogo, la soglia invalidante riconosciuta supera ampiamente il limite del venticinque per cento richiesto per l’accesso ai vitalizi previsti dalla normativa di settore, rendendo così pienamente attuale la tutela economica conseguente al riconoscimento dello status.
7. La prescrizione: imprescrittibilità dello status e prescrizione decennale dei ratei
Uno dei punti meglio costruiti della decisione riguarda il regime prescrizionale. Il Tribunale distingue con chiarezza il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato, qualificato come imprescrittibile, dal diritto ai singoli ratei delle prestazioni economiche, soggetto invece alla prescrizione decennale. Muovendo da questa premessa, individua nella domanda amministrativa del 28 gennaio 2013 l’atto interruttivo rilevante, con la conseguenza che i ratei maturati in epoca anteriore al gennaio 2003 devono considerarsi prescritti.
La soluzione appare giuridicamente corretta e sistematicamente raffinata. Essa evita sia l’errore di attrarre l’intera posizione sostanziale nel regime dell’imprescrittibilità, sia quello opposto di comprimere il diritto allo status entro il termine di prescrizione dei singoli crediti periodici. L’assetto delineato dal Tribunale rispetta la struttura bifasica della posizione giuridica azionata: da un lato vi è uno status, che attiene alla qualificazione permanente del soggetto in rapporto all’evento lesivo e che, per la sua natura, non si estingue per inattività; dall’altro vi sono prestazioni patrimoniali periodiche o comunque frazionabili, per le quali opera il consueto regime prescrizionale.
8. La speciale elargizione e il problema del coordinamento con la pensione privilegiata tabellare
Il segmento forse più delicato della sentenza concerne il rapporto tra speciale elargizione e pensione privilegiata ordinaria tabellare già percepita dal ricorrente. L’Amministrazione aveva chiesto l’applicazione dell’art. 10 della l. n. 302 del 1990, sostenendo che la pensione privilegiata militare tabellare, avendo natura risarcitoria, dovesse essere detratta dall’elargizione per evitare una duplicazione satisfattiva del medesimo evento dannoso. Il Tribunale accoglie l’eccezione e lo fa richiamando in modo appropriato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sulla scia della Corte costituzionale, attribuisce natura non reddituale ma risarcitoria alla pensione privilegiata ordinaria tabellare spettante al militare di leva, in quanto correlata non al pregresso trattamento economico, bensì alla gravità della menomazione riportata in occasione necessaria del servizio obbligatorio.
L’approdo è, a mio avviso, condivisibile. Il fulcro della questione sta nella funzione economico-giuridica della pensione privilegiata tabellare del militare di leva. Proprio perché essa non remunera una carriera lavorativa né rappresenta retribuzione differita, ma ristora in via forfettaria il pregiudizio derivante dalla menomazione subita nel servizio obbligatorio, essa non può coesistere integralmente con la speciale elargizione, la quale ha anch’essa una componente satisfattiva del danno da evento lesivo. Il Tribunale, coerentemente con l’art. 10 citato, impone dunque lo scomputo, previa capitalizzazione, di quanto già percepito a titolo pensionistico. In tal modo la sentenza presidia il divieto di cumulo integrale di voci omogenee e scongiura il rischio di un ingiustificato arricchimento.
Va osservato, peraltro, che la scelta non si fonda su un disfavore per il cumulo in sé, ma sulla necessità di distinguere tra benefici aventi diversa causa e benefici destinati, almeno in parte, a riparare lo stesso pregiudizio. La motivazione si muove bene in questa prospettiva: non nega il diritto del ricorrente alla speciale elargizione, ma lo conforma al principio di non duplicazione del risarcimento.
9. Decorrenza della speciale elargizione e determinazione della misura
Il Tribunale fissa la decorrenza del diritto alla speciale elargizione al gennaio 2003, individuando tale momento sia in ragione della prescrizione dei ratei anteriori sia alla luce del quadro normativo che, attraverso il d.l. n. 337 del 2003 convertito in l. n. 369 del 2003 e poi l’art. 34 del d.l. n. 159 del 2007 convertito in l. n. 222 del 2007, ha progressivamente elevato la misura del beneficio e ne ha esteso l’ambito applicativo alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. La decisione non si arresta dunque a un riconoscimento meramente astratto, ma offre anche coordinate puntuali sulla base normativa di quantificazione.
Sotto questo profilo, la pronuncia appare attenta alla corretta successione delle fonti e alla necessità di evitare improprie retrodatazioni di trattamenti in misura più favorevole rispetto a quanto previsto dal legislatore nei diversi momenti storici. Pur nella sinteticità del passaggio, il ragionamento complessivo si presenta coerente.
10. Gli assegni vitalizi e l’eguaglianza di trattamento con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
La sentenza riconosce inoltre al ricorrente sia lo speciale assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, sia l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della l. n. 407 del 1998, estesi alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dalla normativa successiva e dalla giurisprudenza nomofilattica. Il Tribunale valorizza il fatto che, una volta accertata la sussistenza dello status di soggetto equiparato e il superamento della soglia invalidante rilevante, non residuino ostacoli al riconoscimento di entrambi gli emolumenti.
Il passaggio si inserisce nel consolidato percorso di equiparazione sostanziale tra vittime del dovere e vittime del terrorismo o della criminalità organizzata, soprattutto sul terreno dei benefici economici. La sentenza mostra di recepire con linearità tale evoluzione, evitando letture restrittive ormai superate. Da un punto di vista sistematico, ciò conferma che la categoria delle vittime del dovere, pur nata in un contesto distinto, è stata progressivamente attratta entro un regime di tutele sempre più omogeneo a quello previsto per altre vittime “pubbliche” dell’ordinamento.
11. Interessi legali e perequazione automatica: la distinzione tra conservazione del valore e risarcimento del ritardo
Di particolare interesse è anche il capo relativo agli accessori. L’Amministrazione sosteneva che sugli assegni vitalizi non potessero essere riconosciuti interessi legali in ragione del meccanismo di perequazione automatica previsto dalla legge. Il Tribunale rigetta la tesi e afferma un principio del tutto condivisibile: la perequazione automatica assolve alla funzione di adeguare l’importo nominale della prestazione alla perdita di potere d’acquisto della moneta, ma non compensa il distinto pregiudizio derivante dal ritardo nell’erogazione. Per tale ragione, sugli emolumenti riconosciuti spettano gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
La motivazione è corretta perché distingue due fenomeni giuridici spesso impropriamente confusi. La rivalutazione, o comunque l’adeguamento perequativo, tutela il valore reale della prestazione nel tempo; gli interessi, invece, ristorano il creditore della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta. La coesistenza dei due meccanismi non implica duplicazione, ma risponde a funzioni differenti. La sentenza, pertanto, si muove nel solco del principio generale di integralità della tutela creditizia.
12. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Trani merita particolare attenzione perché offre una ricostruzione convincente e tecnicamente equilibrata del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere in ambito militare. Il punto più significativo della decisione risiede nell’avere identificato il quid pluris del rischio non in un’astratta eccezionalità dell’attività di addestramento, ma nella concreta combinazione di fattori che rendevano l’esercitazione straordinariamente pericolosa rispetto al profilo del ricorrente: uso di ordigni reali, mancanza di prova di un addestramento specifico e ravvicinata collocazione temporale rispetto al trasferimento. In tal modo il Tribunale ha offerto una lettura sostanziale della nozione di particolari condizioni operative, pienamente coerente con l’elaborazione della Corte di cassazione.
La pronuncia si segnala altresì per la chiarezza con cui separa l’imprescrittibilità dello status dalla prescrizione decennale dei ratei, e per il rigore con cui affronta il tema, tutt’altro che semplice, del coordinamento tra speciale elargizione e pensione privilegiata tabellare. In quest’ultimo passaggio la sentenza riafferma, con corretta adesione alla giurisprudenza consolidata, la natura risarcitoria della pensione privilegiata del militare di leva e la conseguente necessità dello scomputo, così evitando duplicazioni compensative del medesimo pregiudizio.
Non meno apprezzabile è il riconoscimento degli interessi legali accanto alla perequazione, sul presupposto della diversità funzionale tra adeguamento monetario e ristoro del ritardo. Nel complesso, si tratta di una decisione solida, ben ancorata al dato normativo e giurisprudenziale, che offre coordinate utili sia per il contenzioso in materia di vittime del dovere sia, più in generale, per la corretta delimitazione del rischio tipico nelle attività militari e del regime dei benefici economici conseguenti all’evento lesivo.
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