Tombino scoperto, responsabilità da custodia dell’ente proprietario e limiti del caso fortuito: la visibilità del pericolo non basta a escludere l’art. 2051 c.c. se manca la prova di una condotta del danneggiato eccezionale e causalmente assorbente
Massima.
In tema di responsabilità da cose in custodia, la mera visibilità dell’anomalia stradale non è sufficiente a integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode, poiché la condotta del danneggiato rileva quale fattore interruttivo del nesso causale solo quando si presenti come autonoma, eccezionale, imprevedibile e tale da degradare la cosa a mera occasione dell’evento. L’ente proprietario della strada e della rete connessa conserva la qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., anche in presenza di affidamenti contrattuali a terzi, ove non sia provato il completo trasferimento del potere di governo sul bene e quando la convenzione invocata riguardi servizi diversi dalla manutenzione del manufatto che ha causato il danno. In caso di lesioni plurime dedotte come conseguenza del sinistro, il risarcimento va limitato ai soli postumi temporalmente, clinicamente e causalmente riconducibili all’evento secondo criteri medico-legali rigorosi, restando estranee le lesioni non compatibili con la dinamica del fatto o spiegabili in base a diverse cause sopravvenute.
1. La questione decisa e il rilievo sistematico della pronuncia
La sentenza della Corte d’Appello di Napoli si inserisce nel solco del contenzioso da dissesto stradale e responsabilità da custodia, ma merita particolare attenzione perché affronta con notevole chiarezza tre profili di costante emersione pratica: la corretta delimitazione del caso fortuito nell’ambito dell’art. 2051 c.c.; la persistente legittimazione passiva dell’ente proprietario della strada nonostante l’esistenza di rapporti contrattuali con soggetti terzi; il rigoroso vaglio causale richiesto quando il danneggiato alleghi un quadro lesivo più ampio rispetto a quello immediatamente emerso dopo il sinistro. La decisione si segnala, dunque, non soltanto per l’esito riformatorio rispetto al primo grado, ma soprattutto per la nitidezza con cui ricostruisce la struttura della responsabilità custodiale, sottraendola a letture impropriamente soggettivizzanti fondate sulla sola prevedibilità del pericolo.
Il pregio maggiore della pronuncia risiede nell’avere corretto un’impostazione del primo giudice che, valorizzando in modo pressoché esclusivo la percepibilità del tombino scoperto e la sua evitabilità in astratto, aveva finito per trasformare il paradigma dell’art. 2051 c.c. in una responsabilità sostanzialmente ancorata alla colpa del custode o, simmetricamente, alla disattenzione dell’utente. La Corte d’Appello restituisce invece centralità al nucleo oggettivo della fattispecie: il danneggiato deve provare il rapporto tra la cosa in custodia e l’evento lesivo; spetta al custode dimostrare il fortuito, e tale prova non può essere surrogata dalla semplice affermazione che il pericolo fosse visibile. In tal modo la decisione si colloca nella linea più evoluta della giurisprudenza di legittimità e offre un contributo di particolare utilità pratica per tutte le controversie concernenti cadute da buche, tombini, dissesti o ostacoli presenti sulla sede stradale.
2. La vicenda fattuale e processuale: il sinistro, le lesioni e il rigetto in primo grado
La lite trae origine da una caduta occorsa nel luglio 2010 in una via di Pozzuoli, dove il danneggiato, mentre percorreva a piedi la strada, rovinava al suolo a causa della presenza di un tombino scoperto, non transennato e non segnalato. Nell’immediatezza, il pronto soccorso diagnosticava una contusione escoriativa della gamba destra. A distanza di tempo, e precisamente nell’ottobre 2010, ulteriori accertamenti radiologici evidenziavano fratture vertebrali a carico di D12 e L2, che la parte attrice imputava anch’esse al medesimo sinistro. Dopo il decesso del danneggiato per cause diverse, il giudizio veniva proseguito dagli eredi, che domandavano il risarcimento dei danni alla persona. Il Comune convenuto chiedeva di chiamare in causa la società che aveva eseguito lavori di illuminazione nella zona, assumendo, tra l’altro, l’esistenza di una delega contrattuale in materia manutentiva; la società terza resisteva chiedendo il rigetto della domanda e della manleva. Il Tribunale di Napoli rigettava integralmente la domanda risarcitoria, reputando la scopertura del tombino visibile e quindi non qualificabile come insidia, compensando le spese tra le parti e ponendo a carico degli attori quelle di consulenza tecnica.
In appello, gli eredi censuravano la sentenza sul presupposto che il primo giudice avesse applicato in modo scorretto l’art. 2051 c.c., avendo trasformato il giudizio sul fortuito in una valutazione astratta di evitabilità del pericolo. Contestavano altresì il mancato corretto apprezzamento della consulenza medico-legale e il governo delle spese. Il Comune insisteva, tra l’altro, sulla pretesa insussistenza della propria qualità di custode, mentre la società terza chiedeva il rigetto del gravame e faceva valere le proprie ragioni anche sul piano delle spese. La Corte, decidendo all’esito della trattazione scritta sostitutiva della discussione orale, ha accolto l’appello, riformando la pronuncia di primo grado e riconoscendo la responsabilità del Comune per la sola lesione contusiva alla gamba destra, con esclusione del nesso causale rispetto alle fratture vertebrali.
3. Il corretto inquadramento della fattispecie nell’art. 2051 c.c.
La Corte d’Appello muove da una premessa teorica pienamente condivisibile: la fattispecie dev’essere ricondotta, in via principale, all’art. 2051 c.c., disposizione che costruisce una responsabilità di natura oggettiva fondata sul rapporto tra cosa in custodia ed evento dannoso. Il giudice d’appello richiama espressamente il consolidato riparto dell’onere probatorio, secondo il quale il danneggiato deve dimostrare la qualità di custode in capo al convenuto e il nesso eziologico tra la cosa e il danno; grava invece sul custode la prova del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il rapporto causale tra la cosa e l’evento. È una ricostruzione dogmaticamente impeccabile, che vale a restituire all’art. 2051 c.c. la sua funzione propria, distinta sia dalla responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c., sia dalle antiche categorie dell’insidia o trabocchetto, non più idonee a costituire il perno del giudizio.
Particolarmente persuasivo è il passaggio in cui la Corte afferma che non può pretendersi dall’attore la dimostrazione della “non visibilità” o della “non evitabilità” dell’anomalia stradale come elemento costitutivo della pretesa. Si tratta di una puntualizzazione di notevole valore sistematico. Il primo giudice aveva infatti fondato il rigetto della domanda sulla ritenuta agevole visibilità del tombino scoperto in considerazione dell’orario, della stagione e del contrasto cromatico tra il vuoto scuro e la pavimentazione chiara. Così facendo, però, aveva finito per gravare il danneggiato dell’onere di provare, in sostanza, l’inevitabilità del sinistro, invertendo lo schema tipico dell’art. 2051 c.c. La Corte d’Appello corregge tale errore e ricorda che la percepibilità del pericolo può rilevare semmai sul diverso piano del concorso colposo del danneggiato o del fortuito, ma non trasforma la prova del nesso causale in prova della non colpevolezza della vittima.
4. Il caso fortuito e la condotta del danneggiato: la visibilità del pericolo non equivale a causa esclusiva dell’evento
Il segmento più rilevante della motivazione concerne il tema del fortuito. La Corte afferma, con un’impostazione pienamente coerente con i più recenti arresti della Cassazione, che la condotta del danneggiato non integra automaticamente il caso fortuito per il solo fatto di essere astrattamente imprudente o disattenta. Perché possa interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, è necessario che essa si ponga come causa esclusiva dell’evento, assorbendo integralmente l’efficienza causale della cosa custodita e degradando quest’ultima a mera occasione del sinistro. Il giudice richiama, in sostanza, il paradigma della regolarità causale: solo una condotta eccentrica, anomala, non ragionevolmente prevedibile da parte dell’utente è idonea a spezzare il rapporto tra bene in custodia e danno.
La sentenza mostra una notevole consapevolezza del fatto che, nel giudizio da custodia, la situazione di pericolo può essere percepibile e, nondimeno, restare causalmente rilevante. Non ogni ostacolo visibile è per ciò solo neutralizzato dalla possibilità astratta di evitarlo. Occorre verificare se il comportamento del danneggiato, alla luce delle concrete circostanze del caso, si sia connotato per un grado di imprudenza tale da assumere rilievo causale esclusivo. Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita. Al contrario, il tombino risultava privo di transenne, cartelli o segnalazioni, e la stessa fruizione pedonale della strada da parte di un soggetto anziano costituiva evenienza del tutto ordinaria e prevedibile. In un simile contesto, la semplice affermazione secondo cui il pericolo era visibile e aggirabile non basta a configurare il fortuito, ma semmai potrebbe rilevare ai fini di una modulazione del concorso colposo, che tuttavia nella specie non viene ravvisato in termini tali da escludere la responsabilità del custode.
È particolarmente apprezzabile il rilievo per cui l’età avanzata del danneggiato non può essere usata per ascrivere automaticamente a costui l’esclusiva responsabilità del fatto. La presenza sulla strada di utenti anziani rientra nella fisiologia dell’uso pubblico del bene e, proprio per questo, deve essere considerata dal custode nel predisporre cautele, manutenzione e adeguata segnalazione. Sotto questo profilo la sentenza ribadisce, con implicita ma chiara forza argomentativa, che l’obbligo di custodia si misura sulla concreta composizione dell’utenza e non sul modello astratto di un fruitore ideale, giovane, agile e perfettamente attento.
5. La qualità di custode del Comune e l’irrilevanza della convenzione sul servizio luce
Altro punto centrale della decisione riguarda la legittimazione passiva e, più precisamente, la persistente qualità di custode del Comune. L’ente aveva eccepito di avere delegato le attività manutentive alla società terza, richiamando una clausola della convenzione per il servizio luce. La Corte rigetta l’eccezione con motivazione convincente e lineare, ricordando che la qualità di custode si acquista in ragione della disponibilità materiale e del potere di governo del bene, inteso come concreta possibilità di controllo, manutenzione e sorveglianza. L’ente proprietario della rete stradale e fognaria, in forza dell’art. 14 del Codice della strada, resta titolare di un inderogabile obbligo di manutenzione e messa in sicurezza della sede aperta al pubblico transito. Tale obbligo non può ritenersi trasferito a terzi con effetti liberatori verso i danneggiati se non in presenza della prova di un completo e specifico trasferimento del potere di governo sul bene.
La Corte aggiunge, con rilievo decisivo, che la clausola contrattuale invocata dal Comune riguardava la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e non quella generale della rete stradale e dei tombini. Ne deriva che la convenzione non era neppure, in astratto, idonea a spostare la custodia del manufatto che aveva cagionato il danno. È un passaggio di grande importanza pratica. Spesso gli enti proprietari tentano di opporre al danneggiato l’esistenza di appalti o convenzioni di gestione, nella prospettiva di un alleggerimento della propria posizione processuale. La sentenza chiarisce, invece, che il rapporto contrattuale con il terzo rileva solo se investe esattamente il bene o il segmento di bene che ha generato il rischio e se trasferisce in modo effettivo il relativo potere di governo. In difetto, l’ente pubblico conserva integralmente la qualità di custode.
6. Il nesso causale e la prova dell’evento: tombe scoperto e lesione alla gamba
Una volta risolto il tema della custodia, la Corte passa al nesso eziologico e afferma che la prova del rapporto tra il tombino scoperto e la caduta è stata raggiunta in modo pieno già nel giudizio di primo grado. Il dato emerge dalle deposizioni testimoniali, ritenute univoche nel confermare che il danneggiato cadde in un tombino aperto, non segnalato, ubicato in via Italo Svevo. Su questa base, il giudice d’appello ritiene pienamente dimostrato il fatto storico del sinistro e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia. Si tratta di un passaggio importante perché mostra come, nella struttura dell’art. 2051 c.c., il nesso tra bene e danno non richieda particolari sofisticazioni probatorie quando le risultanze testimoniali e documentali convergano in modo coerente.
Il profilo merita attenzione anche perché la Corte non indulge a generalizzazioni: non afferma una responsabilità onnivora dell’ente per qualunque conseguenza sanitaria successivamente allegata, ma delimita con rigore l’ambito dell’accertamento causale, riconoscendo come direttamente derivata dal sinistro soltanto la contusione escoriata alla gamba destra riscontrata nell’immediatezza. In ciò la decisione mostra un corretto equilibrio tra il rigore del regime custodiale e la necessità di un serio vaglio scientifico delle lesioni effettivamente riconducibili all’evento.
7. Le lesioni vertebrali sopravvenute e il rigoroso scrutinio medico-legale della causalità
Uno dei meriti più evidenti della pronuncia è la parte dedicata all’esame delle fratture vertebrali diagnosticate solo nell’ottobre 2010. La Corte recepisce integralmente le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui tali lesioni non potevano essere causalmente collegate alla caduta nel tombino. La motivazione è costruita su una pluralità di criteri medico-legali tra loro convergenti: il criterio cronologico, poiché il referto del pronto soccorso del giorno del sinistro menzionava soltanto la lesione alla gamba e nulla riferiva a sintomi o traumi spinali; il criterio qualitativo, perché la dinamica della caduta, da bassa altezza e in avanti, non appariva compatibile con la produzione di fratture dorso-lombari; il criterio anamnestico, risultando documentata un’ulteriore caduta sui glutei avvenuta circa quaranta giorni prima del ricovero di ottobre e ritenuta eziologicamente più plausibile; il criterio della continuità fenomenica, essendo mancata prova di sintomatologia spinale costante e di accertamenti coerenti nel periodo immediatamente successivo al fatto.
Questa parte della decisione merita particolare apprezzamento, perché dimostra come il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c. non comporti alcun allentamento del rigore probatorio in ordine all’estensione del danno. Il custode risponde del danno prodotto dalla cosa, ma solo entro i limiti in cui il danneggiato dimostri che le singole conseguenze lesive sono causalmente riconducibili all’evento. La Corte, dunque, evita ogni automatismo e distingue correttamente tra il fatto generatore del sinistro e il perimetro concreto del pregiudizio risarcibile. In ciò risiede una delle qualità più significative della sentenza: la piena adesione al principio della causalità individualizzata, senza confondere la prova dell’an debeatur con quella del quantum e del danno-conseguenza.
8. La liquidazione del danno: invalidità temporanea, danno morale e criterio tabellare
Esclusi i postumi permanenti e le fratture vertebrali, la Corte procede alla quantificazione del danno risarcibile sulla base delle Tabelle di Milano, valorizzate nella loro funzione uniformatrice. La consulenza medico-legale aveva accertato cinque giorni di invalidità temporanea totale, trenta giorni di invalidità temporanea parziale al cinquanta per cento e quarantacinque giorni di invalidità temporanea parziale al venticinque per cento, senza reliquati permanenti. Sulla base di tali dati, il giudice liquida il danno biologico temporaneo e vi aggiunge una componente di danno morale quantificata in misura pari a un terzo circa del biologico temporaneo, pervenendo a una somma complessiva, rivalutata e maggiorata degli interessi compensativi, di euro 2.780,10.
La motivazione sul quantum è in linea con il più corretto approccio liquidatorio in materia di danno non patrimoniale. La Corte evita sia una liquidazione meramente simbolica, sia indebite sovrapposizioni tra le componenti del danno. Da un lato, riconosce il pregiudizio temporaneo effettivamente sofferto; dall’altro, ne valorizza la componente morale in modo autonomo ma coerente con i criteri tabellari. Anche il ricorso alla devalutazione della somma liquidata all’epoca del fatto e alla successiva rivalutazione con interessi calcolati anno per anno mostra piena padronanza dei criteri di liquidazione del danno da fatto illecito, evitando fenomeni di duplicazione e garantendo al contempo la reintegrazione integrale del pregiudizio.
9. Il governo delle spese e la posizione della terza chiamata
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, la Corte assorbe la censura relativa alle spese e ridetermina integralmente il relativo assetto. Il Comune viene condannato a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio e, altresì, a rifondere alla società terza chiamata le spese sostenute sia in primo grado sia in appello. Tale statuizione appare pienamente coerente con l’esito del giudizio. Da un lato, infatti, il Comune risulta soccombente nei confronti degli eredi del danneggiato; dall’altro, l’infondatezza della propria tesi circa il trasferimento di custodia al terzo giustifica che sia lo stesso ente a sopportare gli oneri processuali connessi alla chiamata in causa della società.
La decisione si segnala, anche sotto questo profilo, per linearità. La Corte non solo corregge il capo della responsabilità, ma ripristina una coerente distribuzione dei costi del processo, facendoli gravare sul soggetto che, in definitiva, aveva dato causa alla lite e alla chiamata del terzo.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte d’Appello di Napoli merita di essere segnalata per la chiarezza con cui riafferma un principio essenziale in materia di danni da cose in custodia: la percepibilità del pericolo non coincide con il caso fortuito e non basta, di per sé, a escludere la responsabilità del custode. Perché la condotta del danneggiato possa interrompere il nesso eziologico, è necessario che essa assuma carattere eccezionale, autonomo, assorbente e non semplicemente imprudente. In mancanza di tale prova, la presenza di un tombino aperto, non transennato e non segnalato resta fattore causalmente efficiente del danno e fonda la responsabilità dell’ente proprietario della strada.
Non meno rilevante è il principio per cui l’ente pubblico non perde la qualità di custode per il solo fatto di avere stipulato convenzioni o appalti con soggetti terzi. Occorre verificare se sia stato realmente trasferito, in modo completo e specifico, il potere di governo sul bene che ha causato il danno. Quando, come nel caso esaminato, la convenzione riguardi un servizio diverso, quale la manutenzione dell’illuminazione pubblica, essa non può essere opposta al danneggiato per sottrarre il Comune alla responsabilità custodiale.
Infine, la pronuncia si distingue per il rigore con cui delimita il danno risarcibile alle sole conseguenze scientificamente riconducibili al sinistro, escludendo le lesioni vertebrali sulla base di una motivazione medico-legale puntuale e persuasiva. Ne risulta un arresto equilibrato, che coniuga la corretta applicazione del regime oggettivo di custodia con la necessità di un accertamento causale rigoroso e non indulgente. È proprio questa capacità di tenere insieme protezione del danneggiato e precisione nell’individuazione del danno risarcibile a rappresentare, a mio avviso, il maggiore pregio della decisione.
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