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L’indennità professionale degli operai forestali a tempo determinato tra diritto antidiscriminatorio europeo e contrattazione integrativa regionale: la parificazione retributiva fondata sull’anzianità di permanenza nelle graduatorie

Massima
In materia di lavoro forestale alle dipendenze della Regione Siciliana, l’indennità professionale prevista dall’art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001 in favore dei soli operai a tempo indeterminato non può essere negata agli operai a tempo determinato quando questi, inseriti stabilmente nelle graduatorie forestali regionali, svolgano mansioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del personale a tempo indeterminato e concorrano in modo analogo al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione. La limitazione del beneficio ai soli O.T.I., in assenza di una ragione oggettiva riferibile alle concrete condizioni di impiego, integra infatti una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ai fini del calcolo dell’emolumento, il parametro rilevante non è l’anzianità di servizio in senso stretto, bensì l’anzianità di permanenza nelle graduatorie o nelle fasce di appartenenza, secondo i medesimi criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.


1. Premessa

La sentenza del Tribunale di Catania affronta una questione di notevole rilievo sistematico nel pubblico impiego regionale siciliano privatizzato e, più in particolare, nel peculiare settore del lavoro forestale: se l’indennità professionale legata all’anzianità, prevista dalla contrattazione integrativa regionale in favore dei soli operai a tempo indeterminato, debba essere riconosciuta anche agli operai a tempo determinato stabilmente inseriti nelle graduatorie forestali e annualmente avviati al lavoro dalle amministrazioni competenti.

Il giudice del lavoro accoglie il ricorso e si colloca, in termini dichiarati, nel solco di un orientamento già consolidato sia nello stesso Tribunale sia nella Corte d’Appello di Catania. La decisione presenta interesse non soltanto per la soluzione concretamente adottata, ma soprattutto per l’impianto argomentativo prescelto: la questione viene letta non come problema interno di mera interpretazione della contrattazione collettiva regionale, bensì come tema di compatibilità di tale disciplina con il principio eurounitario di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

Sotto questo profilo la pronuncia offre un contributo importante, perché chiarisce che la differenza di trattamento economico fondata esclusivamente sulla natura a termine del rapporto non può ritenersi legittima quando le mansioni, il contesto organizzativo e la funzione concretamente svolta dai lavoratori risultino sostanzialmente omogenei rispetto a quelli del personale a tempo indeterminato.

2. La domanda giudiziale e il perimetro del contendere

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto all’indennità professionale prevista dall’art. 11 del C.I.R.L. 2001, come modificato dal successivo C.I.R.L. 2017, sul presupposto di essere iscritto nelle graduatorie forestali sin dal 2001, con avviamenti annuali ininterrotti e con svolgimento di mansioni di operaio agricolo addetto a torretta avvistamento e bracciante agricolo, alle dipendenze dell’amministrazione regionale e degli enti convenuti. Aveva altresì domandato la condanna al pagamento delle differenze maturate nel quinquennio anteriore al ricorso.

Il fondamento della domanda era duplice. In fatto, si assumeva la sostanziale coincidenza qualitativa tra le mansioni svolte dagli operai forestali a termine e quelle rese dal personale a tempo indeterminato. In diritto, si denunciava la natura discriminatoria della limitazione dell’indennità ai soli O.T.I., in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e del principio interno di non discriminazione del lavoro a termine.

La particolarità della vicenda processuale è data anche dalla contumacia delle amministrazioni convenute. Ciò non ha però impedito al Tribunale di sviluppare una motivazione articolata e di fondare la decisione su un’ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale, con espresso richiamo a precedenti conformi dello stesso ufficio e della Corte d’Appello.

3. La natura del rapporto degli operai forestali e il suo inserimento nell’organizzazione pubblica

Uno dei profili più rilevanti della sentenza è la qualificazione del rapporto di lavoro forestale regionale. Il Tribunale sottolinea che, pur essendo la disciplina di settore affidata in parte alla contrattazione collettiva e pur presentando elementi di specialità, il rapporto degli operai forestali resta inserito nell’ambito del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, in ragione dell’inerenza delle prestazioni ai fini istituzionali dell’amministrazione territoriale e della natura pubblica del datore di lavoro.

Questa affermazione è centrale, perché consente al giudice di escludere che la specialità del settore forestale possa tradursi in un’area sottratta ai principi generali del lavoro pubblico contrattualizzato e, soprattutto, ai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione. La specialità della disciplina non vale a sterilizzare il sindacato di compatibilità con il principio di parità di trattamento. Al contrario, proprio l’inserimento del lavoratore forestale nell’organizzazione pubblicistica, con prestazioni rese per il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, rafforza la necessità di verificare se la differenziazione economica fondata sul termine del contratto trovi o meno una giustificazione oggettiva.

Il Tribunale, richiamando precedenti di legittimità, chiarisce così che la cornice normativa regionale e la regolazione contrattuale speciale del settore non modificano la natura pubblicistica del rapporto, ma incidono soltanto sul contenuto della disciplina applicabile. Ne consegue che il personale forestale a termine non può essere collocato in una zona franca rispetto alle garanzie antidiscriminatorie riconosciute ai lavoratori comparabili.

4. Il quadro normativo regionale e la struttura unitaria del sistema forestale

La motivazione dedica ampio spazio alla ricostruzione della legislazione regionale siciliana in materia forestale, in particolare al titolo III della legge regionale n. 16 del 1996 e alle successive modifiche. Da tale ricostruzione emerge un dato decisivo: il sistema normativo regionale disciplina in modo unitario il lavoro forestale, distinguendo tra contingenti e forme di impiego, ma collocando le diverse figure professionali entro un medesimo ambito funzionale e organizzativo.

Il giudice evidenzia che la disciplina regionale regolamenta sia i contingenti di operai a tempo determinato e indeterminato, sia gli addetti ai servizi antincendio, e che il successivo sviluppo normativo ha rafforzato tale unitarietà attraverso l’istituzione dell’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali e, soprattutto, mediante l’unificazione delle graduatorie distrettuali, nella logica di una gestione unitaria delle risorse umane del settore forestale.

Questa lettura è essenziale ai fini della decisione. Il Tribunale mostra infatti che il legislatore regionale non ha costruito due mondi professionali tra loro ontologicamente distinti, ma un sistema nel quale personale a termine e personale a tempo indeterminato risultano inseriti in un’unica architettura organizzativa, con progressioni, contingenti e qualifiche professionali che si sviluppano all’interno della medesima matrice ordinamentale. In un simile contesto, una differenza retributiva fondata unicamente sulla durata del vincolo contrattuale richiede una giustificazione particolarmente rigorosa, che nel caso di specie non viene individuata.

5. La comparabilità tra operai a termine e operai a tempo indeterminato

Il punto decisivo della pronuncia è il giudizio di comparabilità. Il Tribunale afferma, in linea con la Corte d’Appello di Catania, che gli operai forestali a tempo determinato addetti ai servizi antincendio o comunque iscritti nelle graduatorie regionali non presentano, rispetto agli operai a tempo indeterminato utilizzati dalla stessa amministrazione forestale, differenze qualitative tali da giustificare un trattamento economico deteriore in ordine all’indennità professionale.

La motivazione insiste sul fatto che entrambe le categorie operano in favore della medesima amministrazione, perseguono finalità istituzionali analoghe, sono soggette a una disciplina legislativa e contrattuale sostanzialmente unitaria e svolgono mansioni non ontologicamente differenti. Il discrimine non risiede dunque nella natura delle prestazioni, ma soltanto nella durata del rapporto. Proprio per questo la clausola contrattuale che riserva il beneficio ai soli O.T.I. viene ritenuta incompatibile con il principio di non discriminazione.

Si tratta di un passaggio di forte rilievo sistematico. Il Tribunale non nega che il lavoro a termine nel settore forestale possa rispondere a esigenze di organizzazione del servizio. Ciò che nega è che tali esigenze possano automaticamente tradursi in una penalizzazione retributiva stabile, allorché la componente remunerata con l’indennità professionale sia collegata all’esperienza, alla permanenza nelle graduatorie e al contributo professionale offerto alla struttura organizzativa. La durata del rapporto, di per sé, non è una ragione oggettiva sufficiente a giustificare il diverso trattamento.

6. La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE come parametro decisivo

La sentenza attribuisce valore centrale alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il Tribunale, riprendendo l’elaborazione della Corte d’Appello e la giurisprudenza della Corte di giustizia, ribadisce che la differenza di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti, inerenti alla natura delle mansioni o alle concrete condizioni di impiego, e non già da ragioni che attengono semplicemente alla scelta organizzativa di utilizzare contratti a termine.

Questa impostazione è giuridicamente corretta e particolarmente convincente. Il giudice distingue con precisione, da un lato, le ragioni che possono giustificare il ricorso al contratto a termine e, dall’altro, le ragioni che possono giustificare una differenza di trattamento nelle condizioni di lavoro. Le prime attengono alla clausola 5 dell’Accordo quadro; le seconde alla clausola 4. Confondere i due piani significherebbe svuotare di contenuto il principio di non discriminazione, consentendo che la mera legittimità del termine contrattuale assorba qualsiasi disparità economica.

La pronuncia evita esattamente questo esito. Riconosce che il rapporto a termine può avere una propria giustificazione, ma nega che tale giustificazione basti da sola a escludere il diritto a un emolumento connesso all’anzianità professionale maturata nel sistema delle graduatorie e all’esperienza acquisita a beneficio della stessa amministrazione.

7. L’art. 11 del C.I.R.L. 2001 e la sua disapplicazione parziale in chiave antidiscriminatoria

Il cuore della decisione si colloca nella lettura dell’art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001. Tale disposizione riconosce agli operai a tempo indeterminato una indennità professionale mensile legata all’anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I., fino a un massimo di sedici anni. Il Tribunale ritiene che la norma, nella parte in cui limita il beneficio ai soli lavoratori a tempo indeterminato, introduca una discriminazione priva di giustificazione oggettiva.

È importante notare che il giudice non nega validità in astratto alla previsione dell’indennità, né sovverte il meccanismo contrattuale della sua quantificazione. Ciò che opera è una sostanziale neutralizzazione della sola clausola escludente, estendendo il beneficio ai lavoratori a termine comparabili in applicazione diretta del principio eurounitario di non discriminazione. Si tratta di un’operazione ermeneutica coerente con il primato del diritto dell’Unione e con l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna o pattizia incompatibile con esso.

La soluzione adottata appare pienamente condivisibile, perché consente di preservare la funzione dell’emolumento — remunerare l’esperienza professionale maturata nel sistema forestale regionale — eliminando soltanto l’elemento discriminatorio costituito dalla sua riserva ai soli O.T.I.

8. Il criterio di calcolo: non anzianità di servizio, ma anzianità di inserimento nelle graduatorie

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia concerne il criterio di quantificazione del diritto. Il Tribunale chiarisce che, ai fini dell’indennità professionale, non rileva l’anzianità di servizio in senso stretto, bensì l’anzianità di inserimento nelle graduatorie o nelle fasce, esattamente secondo quanto previsto dalla contrattazione regionale per gli operai a tempo indeterminato.

Questa precisazione è di notevole rilievo, perché evita sia una trasposizione meccanica del regime degli O.T.I. sganciata dalla lettera della norma contrattuale, sia un trattamento di favore non coerente con la struttura dell’istituto. Il giudice non crea un criterio nuovo, ma applica ai lavoratori a termine il medesimo parametro previsto per i lavoratori a tempo indeterminato, conformemente alla logica della parità di trattamento. La parificazione, dunque, non opera attraverso una fictio di anzianità lavorativa continua, ma mediante il riconoscimento del valore giuridico della permanenza nelle graduatorie forestali regionali.

È proprio questo aspetto a rendere la motivazione particolarmente solida. L’estensione del beneficio ai lavoratori a termine non viene costruita in via equitativa o creativa, ma nel rigoroso rispetto del criterio contrattuale originario, opportunamente depurato dal profilo discriminatorio.

9. Prescrizione quinquennale e delimitazione temporale del credito

Il Tribunale applica il termine prescrizionale quinquennale e individua il periodo utile dal 27 marzo 2020 al novembre 2024, tenendo conto della data di deposito del ricorso. Anche sotto questo profilo la decisione si segnala per precisione tecnica: il diritto viene riconosciuto in astratto a decorrere dal momento in cui il lavoratore poteva vantare la permanenza utile nelle graduatorie, ma il credito concretamente azionabile è delimitato dal regime prescrizionale proprio dei crediti retributivi.

Il giudice chiarisce inoltre che il ricorrente aveva già raggiunto dal 2018 il massimo importo conseguibile, in ragione dell’anzianità maturata, sicché la quantificazione successiva doveva avvenire avendo riguardo all’importo mensile pieno risultante dalla contrattazione integrativa come modificata nel 2017.

Questa parte della motivazione conferma che il Tribunale non si limita a un’affermazione di principio, ma costruisce con rigore anche la dimensione patrimoniale del diritto, raccordando la tutela antidiscriminatoria con i limiti prescrizionali e con le concrete risultanze documentali.

10. La quantificazione dell’indennità e il rapporto con le giornate lavorate

La sentenza affronta poi il tema della determinazione dell’importo spettante nel quinquennio utile. Il giudice individua il criterio di calcolo nell’importo mensile dell’indennità, da rapportare alle giornate effettivamente lavorate, assumendo come parametro convenzionale il divisore di 26 giornate mensili e moltiplicando il relativo quoziente per le giornate espletate nel periodo considerato, entro il limite massimo di 26 giornate per mese. In applicazione di tale criterio, il credito del ricorrente viene quantificato in euro 1.422,77, pur dando atto del dispositivo che indica la somma complessiva di euro 1.427,77.

Il dato rivela una lieve frizione tra motivazione e dispositivo, presumibilmente legata a un errore materiale nei conteggi già segnalato dal ricorrente nelle note ex art. 127-ter c.p.c. Ciononostante, sul piano giuridico il criterio elaborato dal giudice appare coerente con la natura dell’emolumento e con la struttura del rapporto forestale a termine, in cui la prestazione viene resa per giornate lavorative garantite e non per un mese pieno continuativo in ogni caso.

La quantificazione assume dunque un valore ulteriore: dimostra che il riconoscimento dell’indennità non conduce a una assimilazione indiscriminata e totalizzante tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, ma a una parificazione calibrata sulla concreta articolazione della prestazione resa.

11. Il valore del rinvio ai precedenti conformi e l’uso dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

La motivazione fa largo uso del rinvio a precedenti dello stesso ufficio e della Corte d’Appello di Catania, espressamente richiamati e fatti propri ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Tale tecnica decisoria è particolarmente significativa. Non si tratta di una motivazione stereotipata o apodittica, bensì di una forma di consolidamento giurisprudenziale che valorizza la continuità interpretativa su questioni seriali e omogenee.

Il rinvio, in questo caso, non impoverisce la motivazione ma la rafforza, perché si innesta su un’analoga struttura fattuale e giuridica e consente al Tribunale di collocare la propria decisione all’interno di un orientamento stabile, già ampiamente argomentato. In tal modo la sentenza contribuisce alla prevedibilità delle decisioni e alla formazione di un diritto vivente nel settore del lavoro forestale siciliano.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Catania merita piena attenzione perché affronta con chiarezza un tema nel quale si intrecciano diritto del lavoro regionale, pubblico impiego contrattualizzato e diritto antidiscriminatorio dell’Unione europea. Il principio che ne emerge è netto: l’indennità professionale collegata all’anzianità di inserimento nelle fasce non può essere riservata ai soli operai a tempo indeterminato quando gli operai a termine, inseriti stabilmente nelle graduatorie forestali e annualmente avviati al lavoro, svolgano mansioni comparabili e concorrano in modo analogo alle finalità istituzionali dell’amministrazione. In tale ipotesi, la clausola contrattuale regionale si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e deve essere neutralizzata nella parte discriminatoria.

Il pregio della pronuncia risiede anche nella precisione con cui essa individua il parametro di quantificazione del diritto, ancorandolo alla permanenza nelle graduatorie e non a un’astratta anzianità di servizio, e nel modo in cui raccorda la tutela antidiscriminatoria con i limiti prescrizionali e con la concreta struttura del rapporto forestale a termine. Ne risulta una decisione tecnicamente solida, coerente con l’elaborazione eurounitaria e nazionale in materia di lavoro a termine, e destinata ad avere un significativo impatto nelle controversie seriali concernenti il personale forestale siciliano.

In definitiva, la sentenza conferma che il lavoro a termine nella pubblica amministrazione, anche in contesti speciali come quello forestale regionale, non può costituire il fondamento automatico di un trattamento economico deteriore. Quando l’esperienza professionale, la continuità di inserimento nelle graduatorie e la sostanziale omogeneità delle mansioni rendono comparabili le posizioni dei lavoratori, la differenza di durata del rapporto non basta a giustificare la negazione di un emolumento retributivo. È proprio in questa riaffermazione del primato della sostanza lavorativa sulla forma temporale del contratto che si coglie il nucleo più rilevante e condivisibile della decisione.



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