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Nullità della clausola sul TAN nelle carte revolving tra forma scritta, determinatezza dell’oggetto e irrilevanza della successiva comunicazione unilaterale delle condizioni economiche

Massima
Nel contratto di credito al consumo mediante apertura di credito utilizzabile con carta revolving, la clausola relativa al tasso annuo nominale è nulla quando, nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente, il TAN sia indicato entro una mera forbice percentuale priva di criteri oggettivi e predeterminati per la sua successiva individuazione. La successiva comunicazione delle condizioni economiche da parte dell’intermediario, non sottoscritta dal consumatore, non è idonea a colmare il vizio genetico della pattuizione, poiché la misura del tasso ultralegale deve risultare convenuta per iscritto sin dal perfezionamento del contratto, ai sensi degli artt. 1284 c.c., 117 e 124 TUB. Ne consegue la nullità parziale della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla disciplina bancaria.


Premessa

La sentenza della Corte d’Appello di Milano si colloca nel solco del più recente contenzioso in materia di carte di credito revolving e affronta, con particolare nitidezza, una questione di notevole rilievo sistematico: se il tasso annuo nominale possa ritenersi validamente pattuito quando il contratto sottoscritto dal cliente si limiti a indicare una forbice di variabilità del TAN, rinviando a una successiva comunicazione dell’intermediario la concreta determinazione della misura applicabile. La Corte risponde in senso nettamente negativo e conferma integralmente la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, con sostituzione del tasso convenzionale mediante il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB.

La pronuncia merita particolare attenzione perché affronta in modo distinto ma coordinato tre profili essenziali: l’interesse ad agire del consumatore che proponga la sola azione di accertamento della nullità, senza cumularvi la ripetizione dell’indebito; la natura imprescrittibile della domanda di nullità, anche quando si tratti di nullità di protezione; la necessità che il tasso di interesse, quale condizione economica essenziale del credito al consumo, sia convenuto per iscritto in modo determinato o almeno determinabile sulla base di criteri oggettivi già contenuti nel regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente. La Corte, nel rigettare tutti i motivi di appello dell’intermediario, offre una decisione di particolare rigore nella ricostruzione dei presupposti di validità del contratto bancario e del credito al consumo.

Il perimetro della controversia e l’oggetto della domanda giudiziale

Il giudizio trae origine dall’azione promossa dal consumatore diretta, in via principale, all’accertamento della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta in un contratto di apertura di credito mediante carta revolving stipulato il 31 ottobre 2007, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB; in via subordinata, l’attore aveva chiesto la declaratoria di nullità integrale del contratto per violazione della disciplina sul collocamento del credito revolving. L’intermediario convenuto, poi appellante, aveva eccepito una pluralità di questioni preliminari e di merito, tra cui il difetto di interesse ad agire, il frazionamento abusivo della tutela, la prescrizione della nullità, la validità della determinazione del TAN e persino la convalida del contratto per effetto della sua lunga esecuzione. La Corte d’Appello respinge integralmente tali tesi.

È significativo che il giudice di secondo grado scelga di confermare la sentenza di primo grado proprio sul terreno della nullità parziale della clausola sugli interessi, reputando assorbita la diversa questione della nullità integrale del contratto. Questo dato non è soltanto processualmente rilevante, ma illumina la gerarchia dei problemi affrontati dalla Corte: il nodo decisivo non è la validità dell’intero programma negoziale di revolving, ma la legittimità del meccanismo con cui l’intermediario pretende di introdurre nel rapporto un tasso ultralegale non previamente e validamente pattuito per iscritto.

L’interesse ad agire nella domanda di mero accertamento della nullità

Il primo profilo di rilievo della decisione riguarda l’ammissibilità dell’azione di mero accertamento. L’appellante sosteneva che il consumatore non avesse interesse ad agire perché, non avendo proposto contestualmente la ripetizione dell’indebito, la pronuncia di nullità sarebbe rimasta priva di utilità concreta. La Corte respinge tale impostazione e afferma un principio di notevole importanza: la parte stipulante ha sempre interesse all’accertamento della nullità del contratto o di una sua clausola, poiché tale nullità incide direttamente sulla propria sfera giuridica, tanto più quando il rapporto sia ancora in corso di esecuzione. In simili ipotesi, la pronuncia richiesta non ha carattere teorico o meramente consultivo, ma è idonea a eliminare un’oggettiva situazione di incertezza giuridica e a conformare i futuri effetti del rapporto, oltre a costituire il presupposto per eventuali azioni restitutorie successive.

La motivazione è pienamente condivisibile. La Corte distingue correttamente l’interesse ad agire delle parti del contratto da quello di terzi estranei al rapporto. Per le parti, l’interesse alla declaratoria di nullità è insito nell’attitudine del contratto a incidere sulla loro posizione giuridica; non è dunque necessario che la nullità sia immediatamente accompagnata da una domanda di condanna. Il bisogno di tutela dichiarativa sorge già dall’esigenza di far cessare l’incertezza sulla disciplina applicabile al rapporto in corso e sui criteri che dovranno regolare la futura esecuzione del contratto. Il rigetto della tesi dell’inammissibilità appare, sotto questo profilo, perfettamente coerente con la funzione dell’azione di accertamento nel processo civile.

Il preteso frazionamento abusivo della domanda e la non sovrapponibilità con l’azione di ripetizione

Di notevole interesse è anche il rigetto dell’eccezione di abusivo frazionamento del credito. L’intermediario richiamava il recente arresto delle Sezioni Unite n. 7299 del 2025, sostenendo che la proposizione della sola domanda di nullità, senza l’azione di ripetizione, realizzasse una moltiplicazione indebita delle iniziative processuali. La Corte esclude la pertinenza del richiamo, osservando che la vicenda in esame non riguarda la proposizione in giudizi distinti di più domande di pagamento fondate sul medesimo titolo, ma l’esperimento di una azione di mero accertamento suscettibile di produrre effetti conformativi sul rapporto ancora pendente. La eventuale futura actio indebiti viene qualificata come solo eventuale e non necessaria, dipendendo dalla scelta della controparte di conformarsi o meno al dictum giudiziale.

La soluzione appare giuridicamente corretta. La Corte coglie bene la differenza tra frazionamento del credito e articolazione progressiva della tutela in funzione del concreto sviluppo del rapporto. Qui non vi è una segmentazione artificiosa di pretese già attuali e liquide, ma una domanda dichiarativa che ha una propria autonoma utilità e che può, ma non necessariamente deve, essere seguita da una domanda restitutoria. L’abuso del processo non può essere evocato in termini automatici ogniqualvolta la parte scelga di far precedere l’azione di condanna da una pronuncia di accertamento sulla validità del regolamento negoziale.

Nullità di protezione e imprescrittibilità dell’azione

La Corte affronta poi il tema, classicamente controverso, della prescrizione della nullità di protezione. L’appellante sosteneva che la nullità dedotta, in quanto finalizzata alla protezione del consumatore, dovesse essere assoggettata al regime dell’annullamento e quindi alla prescrizione quinquennale. Il Collegio rigetta questa impostazione richiamando in modo espresso la giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità di protezione restano pur sempre species del genus nullità, con la conseguenza che l’azione diretta a farle valere resta imprescrittibile. La loro specialità non incide sulla natura strutturale del vizio, ma soltanto sul regime di legittimazione e di rilevabilità, conformemente alla funzione protettiva della disciplina.

La motivazione è di particolare rilievo teorico. La Corte rifiuta ogni tentativo di ibridazione tra nullità e annullabilità, riaffermando che la nullità di protezione non può essere trasformata in una figura intermedia sottoposta alle regole decadenziali o prescrizionali tipiche dell’annullamento. È un passaggio importante, perché colloca la decisione dentro il più autorevole orientamento della Cassazione e contribuisce a consolidare la linea secondo cui il carattere protettivo della nullità ne amplia, semmai, la funzione ordinamentale, ma non ne altera la natura e il regime fondamentale. La conseguenza è netta: l’eccezione di prescrizione dell’azione di nullità è infondata.

La struttura del contratto revolving e il problema della determinazione del TAN

Il nucleo centrale della decisione riguarda la validità della clausola di determinazione del TAN. La Corte ricostruisce con precisione la sequenza documentale del rapporto. Dal contratto sottoscritto dal consumatore il 31 ottobre 2007 risultava, da un lato, il finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene di consumo; dall’altro, la mera presa d’atto della possibilità di ottenere una linea di credito revolving per un importo massimo di euro 5.100, con TAN “compreso fra il 13% e il 21%” e TAEG “da 13,80% al tasso soglia ex art. 2 l. 108/1996”. Si prevedeva poi che l’uso della linea di credito fosse disciplinato dalle condizioni generali di contratto e che le condizioni economiche sarebbero state riepilogate all’atto della concessione dell’apertura di credito. Le condizioni generali, nella sezione dedicata alla linea di credito, prevedevano che l’intermediario avrebbe comunicato per iscritto l’accoglimento della richiesta o l’eventuale concessione della linea utilizzabile mediante carta. Questo documento era l’unico sottoscritto dal cliente.

La Corte esamina poi la successiva “conferma scritta” dell’intermediario, corredata da una sintesi delle principali clausole contrattuali, nella quale si indicavano però condizioni economiche ulteriori e diverse rispetto a quelle emergenti dal documento sottoscritto: fido di euro 2.500, rata di euro 75, TAN del 5,90% e poi del 16%, TAEG rispettivamente del 6,06% e del 17,22%. Le successive condizioni economiche relative alla carta di credito revolving indicavano addirittura, quanto al TAN, un valore minimo dello 0% e massimo mai superiore al TAEG. Infine, con l’invio della carta di credito, l’intermediario comunicava ancora altre condizioni: fido di euro 2.000, rata di euro 80, TAN del 14,50% e TAEG del 15,50%. Nessuno di questi documenti successivi risultava sottoscritto dal cliente.

È su tale base che la Corte perviene alla declaratoria di nullità della clausola determinativa del TAN. Il ragionamento è lineare e di notevole rigore: il tasso di interesse convenzionale ultralegale deve risultare da una pattuizione scritta dal contenuto univoco e puntuale; non basta una forbice ampia e indeterminata, né è sufficiente un rinvio a una futura individuazione rimessa di fatto all’iniziativa dell’intermediario. In mancanza di criteri oggettivi e predeterminati per la concreta selezione del TAN all’interno dell’intervallo indicato, il tasso non è determinato né determinabile e la relativa clausola è nulla. La successiva comunicazione unilaterale della banca o finanziaria non può integrare né sanare ex post il difetto genetico della pattuizione.

Forma scritta, determinatezza del tasso e divieto di formazione progressiva della clausola sugli interessi

Il passaggio forse più rilevante della sentenza è quello in cui la Corte ricostruisce il regime giuridico della pattuizione degli interessi ultralegali nel credito al consumo. Il Collegio richiama l’art. 1284, terzo comma, c.c., l’art. 117, quarto e settimo comma, TUB e la disciplina di cui all’art. 122 TUB ratione temporis applicabile, rilevando che il tasso di interesse deve essere espressamente previsto per iscritto e che non è ammessa una sua determinazione progressiva per facta concludentia o mediante successiva comunicazione non accettata in forma scritta dal cliente. La misura del tasso può essere individuata anche per relationem, ma solo se il rinvio sia ancorato a criteri obiettivi, esterni o intrinseci, già determinati e non rimessi alla discrezionalità dell’intermediario.

La Corte fa corretta applicazione di un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: la pattuizione scritta degli interessi non esige necessariamente la cristallizzazione numerica di un tasso fisso, ma esige comunque che il criterio di determinazione sia certo, predeterminato e sottratto alla discrezionalità della banca. Nel caso di specie, al contrario, il contratto scritto sottoscritto dal cliente non fissava alcun criterio oggettivo per individuare quale TAN, tra il 13% e il 21%, sarebbe stato concretamente applicato; e le comunicazioni successive non solo non erano firmate dal cliente, ma risultavano perfino discordanti tra loro. Ne derivava un quadro di evidente incertezza e di radicale insufficienza del consenso scritto.

La decisione appare dunque pienamente condivisibile nella parte in cui esclude che la clausola possa ritenersi validamente integrata da una serie successiva di comunicazioni provenienti dal solo predisponente. La forma scritta ad substantiam nel credito al consumo e nella pattuizione del tasso ultralegale non tollera che un elemento economico essenziale del rapporto venga determinato unilateralmente in un momento successivo, senza una nuova e consapevole adesione scritta del consumatore.

L’irrilevanza della disciplina CICR e delle istruzioni di Banca d’Italia in mancanza di un valido contratto a monte

Di particolare interesse è il rigetto dell’argomento dell’intermediario fondato sull’art. 10 della delibera CICR 4 marzo 2003 n. 286 e sulle disposizioni attuative di Banca d’Italia, secondo cui la forma scritta non sarebbe obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto. L’appellante sosteneva che l’apertura di credito revolving si sarebbe perfezionata solo con l’invio della carta e delle condizioni economiche, sicché la preventiva adesione del cliente alle condizioni generali avrebbe consentito la successiva integrazione scritta da parte dell’intermediario. La Corte respinge tale ricostruzione osservando che l’operatività della disciplina regolamentare presuppone la validità del contratto a monte. In mancanza di una valida pattuizione scritta delle condizioni economiche essenziali, non è dato invocare la normativa secondaria per legittimare l’esecuzione di previsioni che, in realtà, non risultano mai state validamente convenute.

Il punto è di grande importanza sistematica. La sentenza riafferma con chiarezza la gerarchia delle fonti e il primato della disciplina primaria sulla trasparenza bancaria. Le istruzioni di vigilanza e la delibera CICR possono regolare le modalità esecutive di rapporti validamente sorti; non possono, invece, degradare il requisito legale della forma scritta richiesto per la validità della clausola sul tasso di interesse. La Corte impedisce così che la disciplina secondaria venga piegata a funzione sanante di un vizio genetico del contratto. La soluzione è pienamente corretta, perché la semplificazione formale ammessa per alcune operazioni esecutive non può riguardare la stessa nascita del vincolo negoziale in ordine a un elemento essenziale del costo del credito.

La convalida del contratto nullo e l’irrilevanza della lunga esecuzione del rapporto

L’appellante aveva anche sostenuto che il contratto, se pure nullo, si sarebbe comunque consolidato o “convalidato” per effetto della sua esecuzione protrattasi per circa sedici anni e dell’uso continuativo della carta di credito da parte del cliente. Anche tale profilo viene respinto dalla Corte. Il ragionamento è tanto semplice quanto corretto: la nullità, specie quando attiene a una clausola strutturalmente invalida per difetto di forma e indeterminatezza, non è suscettibile di convalida. L’esecuzione del contratto nullo può, al più, rilevare su altri piani, ma non sana il vizio originario.

La statuizione è condivisibile non solo alla luce dell’art. 1423 c.c., ma anche perché coerente con la funzione della nullità di protezione. Se il legislatore ha inteso presidiare il consenso del consumatore e la trasparenza del costo del credito mediante requisiti di forma e determinatezza rigorosi, non sarebbe ammissibile che la loro violazione venga neutralizzata dal mero decorso del tempo o dalla prosecuzione di un rapporto viziato ab origine. La lunga esecuzione del contratto non trasforma una clausola nulla in una clausola valida.

La conferma della nullità parziale e il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB

Rigettati tutti i motivi di appello, la Corte conferma integralmente la sentenza di primo grado, ivi compresa la dichiarazione di nullità della clausola determinativa del TAN e l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa bancaria. Il Collegio non entra in un autonomo approfondimento quantitativo, ma recepisce la soluzione del Tribunale, che aveva individuato il tasso sostitutivo nel tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto del 30 ottobre 2007. La decisione di secondo grado, così facendo, conferma non solo il giudizio di nullità, ma anche il rimedio sostitutivo applicato.

Anche questo aspetto è importante. La sentenza non si limita a una declaratoria astratta di invalidità, ma riafferma la capacità conformativa della disciplina del TUB, che supplisce alla patologia del regolamento negoziale mediante un meccanismo eterointegrativo legale. La tutela del consumatore non si esaurisce quindi nella eliminazione della clausola invalida, ma si traduce nella sostituzione automatica con un parametro legale di favore.

Le spese di lite e il contenzioso seriale

Infine, la Corte condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidandole secondo i parametri minimi e sottolineando che le questioni trattate si inseriscono in un ampio contenzioso già ripetutamente affrontato dalla stessa Corte con pronunce conformi. Il rilievo non è secondario. Esso mostra che la decisione non è isolata, ma si colloca dentro una linea giurisprudenziale ormai consolidata in sede distrettuale. In questo senso, la condanna alle spese rafforza il messaggio di fondo della sentenza: la tesi dell’intermediario, oltre a essere infondata nel merito, si pone in contrasto con un indirizzo interpretativo già ampiamente stabilizzato.

Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte d’Appello di Milano merita di essere segnalata per la limpidezza con cui riafferma alcuni principi di fondo del diritto bancario e del credito al consumo. In primo luogo, l’interesse del consumatore all’azione di mero accertamento della nullità sussiste anche quando non venga cumulata la domanda di ripetizione, soprattutto se il rapporto è ancora in corso. In secondo luogo, la nullità di protezione resta una nullità a tutti gli effetti, e come tale è imprescrittibile. Ma il contributo più rilevante della pronuncia riguarda la disciplina della pattuizione del TAN: la clausola sugli interessi ultralegali è nulla quando il contratto sottoscritto dal cliente si limiti a indicare una forbice di tassi senza criteri oggettivi di selezione e rinvii a una futura comunicazione dell’intermediario la concreta determinazione del tasso applicato.

La decisione appare pienamente condivisibile perché tutela in modo effettivo il principio di trasparenza e la funzione garantistica della forma scritta nel credito al consumo. Il tasso di interesse non è una condizione accessoria o marginale, ma uno degli elementi essenziali del costo del credito. Proprio per questo esso deve emergere dal consenso scritto del cliente in termini certi o comunque determinabili secondo criteri oggettivi già fissati nel contratto. La successiva comunicazione unilaterale dell’intermediario, soprattutto se non sottoscritta e perfino variabile nei contenuti, non può sostituire la pattuizione richiesta dalla legge.

In definitiva, la sentenza riafferma un principio di notevole importanza pratica: nel credito revolving non è consentito costruire il costo del finanziamento per progressiva eterodeterminazione unilaterale del TAN. La validità del contratto esige che la misura del tasso convenzionale sia pattuita per iscritto sin dall’origine o sia almeno ricavabile da parametri certi, predeterminati e non discrezionali. In mancanza, la clausola è nulla e il rapporto deve essere ricondotto al tasso sostitutivo legale previsto dal TUB.



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