Donazione modale di bene parzialmente altrui, interesse ad agire del coerede e prova rigorosa dell’interversione del possesso: la nullità parziale dell’atto dispositivo per difetto di causa
Massima
Quando il disponente trasferisca a titolo di liberalità beni dei quali sia proprietario solo in parte, affermando di avere usucapito la residua quota spettante ai coeredi, l’atto dispositivo, ove qualificabile come donazione modale, è nullo per difetto di causa nella parte in cui abbia ad oggetto cosa altrui, poiché l’appartenenza del bene al donante costituisce elemento essenziale della causa tipica della donazione. Il coerede che agisca per far valere tale nullità deve dimostrare un interesse concreto e attuale limitato alla quota di cui è effettivamente titolare, non potendo invocare l’invalidità dell’atto per porzioni del diritto dominicale riferibili ad altri soggetti. In tema di usucapione del compossessore, inoltre, non basta il mero godimento esclusivo del bene o l’inerzia degli altri partecipanti, ma occorre la prova di atti univoci di interversione del possesso, incompatibili con il permanere dell’altrui compossesso o comunque portati a conoscenza degli altri comproprietari.
Premessa
La sentenza del Tribunale di Benevento affronta una questione di particolare rilievo teorico e pratico all’intersezione tra circolazione immobiliare, liberalità indirettamente onerose, comunione ereditaria e usucapione del compossessore. Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un atto traslativo stipulato da una coerede e dal coniuge in favore della figlia, avente ad oggetto quote di immobili urbani e terreni rustici che la disponente assumeva di possedere, in parte, iure hereditatis e, per la parte residua, per intervenuta usucapione delle quote spettanti agli altri coeredi. L’attrice, coerede della disponente, ha chiesto la declaratoria di nullità, ovvero in subordine di inefficacia o annullamento, dell’atto, nella parte in cui il trasferimento aveva inciso su beni ereditari di cui ella assumeva di essere ancora comproprietaria. Il Tribunale accoglie la domanda, ma lo fa seguendo un percorso argomentativo particolarmente interessante: delimita preliminarmente l’interesse ad agire dell’attrice, riqualifica il contratto come donazione modale, esclude in fatto l’intervenuta usucapione della quota altrui e, su tale base, dichiara la nullità parziale dell’atto per donazione di bene altrui.
La decisione merita attenzione per almeno quattro ordini di ragioni. In primo luogo, perché ribadisce con chiarezza che l’azione di nullità, pur spettando a chiunque vi abbia interesse ex art. 1421 c.c., resta pur sempre soggetta al filtro dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve essere concreto e non meramente astratto. In secondo luogo, perché offre una ricostruzione limpida della nozione di donazione modale, distinguendola dal contratto oneroso apparentemente evocato dal nomen iuris utilizzato dalle parti. In terzo luogo, perché applica in modo rigoroso i principi in tema di usucapione del comproprietario, esigendo una prova seria e specifica dell’interversione del possesso. Infine, perché si colloca espressamente nel solco delle Sezioni Unite sulla nullità della donazione di bene altrui, confermandone la portata sistematica in un’ipotesi di nullità solo parziale del negozio.
Il perimetro dell’interesse ad agire e il limite soggettivo della domanda di nullità
Uno dei passaggi più raffinati della motivazione è certamente quello in cui il Tribunale affronta preliminarmente il tema dell’interesse ad agire. Il giudice osserva che l’attrice, coerede della de cuius, ha certamente interesse a far valere l’invalidità dell’atto dispositivo limitatamente alla quota di 333/1000 degli immobili, corrispondente alla porzione dominicale da lei ereditata. Tuttavia, tale interesse non sussiste rispetto alla distinta quota di 334/1000 che originariamente spettava a un altro coerede, poi deceduto, non risultando né allegato né provato che l’attrice ne sia succeduta. Il Tribunale, richiamando espressamente il principio per cui la legittimazione generale all’azione di nullità non esonera dalla prova di un interesse concreto e attuale secondo l’art. 100 c.p.c., delimita dunque la portata della tutela richiesta e la circoscrive alla sola quota di effettiva spettanza dell’attrice.
Questo passaggio merita particolare apprezzamento perché impedisce una lettura impropria dell’art. 1421 c.c. come norma attributiva di una sorta di azione popolare alla legalità negoziale. La sentenza chiarisce che l’azione di nullità, anche quando sia esercitata da chiunque vi abbia interesse, non può essere proposta per un generico fine di ripristino della legalità, ma richiede un’utilità concreta che la pronuncia sia idonea a produrre nella sfera giuridica dell’attore. Ne consegue che il coerede può certamente far valere la nullità dell’atto dispositivo che incida sulla propria quota, ma non può estendere la domanda a quote riferibili ad altri soggetti senza dedurre e dimostrare uno specifico titolo di legittimazione. Si tratta di un punto di grande rilievo sistematico, perché evita indebite sovrapposizioni tra la natura assoluta della nullità e la necessaria concretezza dell’interesse processuale.
La riqualificazione del negozio come donazione modale
Superato il vaglio preliminare dell’interesse ad agire, il Tribunale affronta il cuore della vicenda contrattuale e opera una riqualificazione del negozio. L’atto del 12 agosto 2020 era stato formalmente presentato dalle parti come trasferimento a titolo oneroso, ma il giudice ne esamina il contenuto sostanziale e conclude che si tratti, in realtà, di una donazione modale. La motivazione è puntuale: ciò che le parti hanno descritto come “corrispettivo” consisteva in obblighi di assistenza posti a carico della figlia donataria nei confronti dei genitori disponente e coniuge, ma tali obblighi avevano carattere meramente eventuale, essendo subordinati a future malattie o alla perdita di autonomia dei genitori; inoltre, i disponenti disponevano di un proprio luogo di residenza e di mezzi di sostentamento, mentre il contratto dava atto che il trasferimento teneva conto anche dell’assistenza già ricevuta in precedenza dalla figlia. Da tali elementi il Tribunale desume correttamente che non si è in presenza di un vero sinallagma, bensì di un’attribuzione gratuita gravata da un onere, tipica figura della donazione modale.
La qualificazione è giuridicamente condivisibile e metodologicamente corretta. Il giudice applica il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la presenza di un peso a carico del beneficiario non esclude di per sé la natura liberale dell’attribuzione, purché tale peso non assuma funzione di corrispettivo e non snaturi l’essenza di liberalità del negozio. La sentenza si colloca così nel solco di un criterio ermeneutico sostanzialistico, attento non al nomen iuris utilizzato dalle parti, ma alla concreta economia dell’operazione. L’onere di assistenza, in quanto eventuale, generico e non patrimonialmente commisurato al valore del trasferimento, viene correttamente letto come modus e non come controprestazione.
Questo esito non è privo di conseguenze decisive. Una volta qualificato l’atto come donazione modale, il giudizio di validità deve confrontarsi con i principi propri del contratto di donazione, e segnatamente con la necessaria appartenenza del bene al patrimonio del donante. È proprio tale snodo che apre la strada alla successiva declaratoria di nullità parziale.
L’usucapione del compossessore e il rigoroso onere della prova dell’interversione
Il tema centrale della vicenda, sul piano fattuale, riguarda l’asserita usucapione della quota altrui da parte della donante. La convenuta, nel costituirsi, aveva sostenuto che la madre avesse posseduto e gestito in via esclusiva i beni per oltre vent’anni, senza opposizione degli altri coeredi, e che gli altri membri della famiglia avessero sempre riconosciuto la proprietà esclusiva in capo ad ella. Tuttavia, la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione viene poi espressamente rinunciata in corso di causa; ciò nonostante, il Tribunale, per la ragione più liquida, affronta il problema dell’usucapione in termini sostanziali e osserva che nessuna prova è stata comunque fornita circa il compimento, da parte della madre della convenuta, di atti univoci di interversione del possesso.
Il passaggio è di notevole rilievo. La sentenza si richiama a principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità: il compossessore che pretenda di aver usucapito la quota degli altri partecipanti alla comunione non può limitarsi a dimostrare di avere goduto in via di fatto del bene o di averne tratto utilità prevalenti; occorre che egli provi di avere esercitato un possesso esclusivo uti dominus e non uti condominus, attraverso atti incompatibili con il permanere dell’altrui compossesso, oppure mediante una comunicazione agli altri compartecipi della volontà di possedere in via esclusiva. Né rileva l’inerzia degli altri comproprietari, né l’astensione di questi dal godimento del bene comune. Il Tribunale applica con rigore tale schema e rileva che nel caso di specie manca sia l’allegazione sia la prova di una comunicazione formale o informale di interversione, nonché di atti materiali incompatibili con il permanere dell’altrui diritto. Anzi, osserva che l’attrice aveva continuato a pagare di anno in anno la propria quota di tributi comunali sugli immobili, esercitando così uno degli oneri tipici del comproprietario.
Sotto il profilo sistematico, la motivazione è particolarmente convincente perché evita di degradare il rigore della disciplina dell’usucapione a mera funzione premiale del godimento materiale protratto. In presenza di una comunione ereditaria, il possesso di uno è, almeno in origine, compatibile con il possesso di tutti; per mutare tale titolo occorre una rottura chiara, percepibile e giuridicamente significativa. Il giudice ribadisce in tal modo che l’usucapione del compossessore non può essere trasformata in una sanzione implicita dell’inerzia altrui, ma richiede un fatto ulteriore di interversione, qui totalmente assente.
La nullità della donazione di bene altrui e la sua applicazione parziale alla quota dell’attrice
Esclusa l’usucapione, il Tribunale affronta il problema della validità dell’atto traslativo così riqualificato come donazione modale. Il giudice, richiamando espressamente il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5068 del 2016 e successivamente ribadito da Cass. n. 144 del 2017, afferma che la donazione di bene altrui è nulla per difetto di causa. La ragione è individuata nel fatto che, ai sensi dell’art. 769 c.c., la donazione consiste nella disposizione, per spirito di liberalità, di un diritto del donante; l’appartenenza del bene al patrimonio del disponente non è dunque un elemento esterno o accidentale, ma costituisce una componente strutturale della causa tipica del negozio. Se il bene non appartiene al donante, manca in radice la possibilità di realizzare il depauperamento liberale che connota la donazione.
Il passaggio è dogmaticamente molto importante. Il Tribunale non si limita a richiamare il precedente delle Sezioni Unite, ma ne recepisce pienamente la logica: la nullità della donazione di bene altrui non si fonda su un generico divieto di alienazione di cosa non propria, né su un vizio di legittimazione dispositiva, ma sul difetto della stessa causa donandi, la quale presuppone che il diritto trasferito appartenga al donante. La sentenza mostra quindi di collocarsi dentro la linea interpretativa che ha definitivamente superato la tesi, un tempo sostenuta in parte della giurisprudenza e della dottrina, della semplice inefficacia o della validità condizionata della donazione di bene altrui.
Di particolare interesse è poi il modo in cui il giudice declina questo principio in chiave di nullità solo parziale. Poiché l’interesse ad agire dell’attrice era limitato alla quota di 333/1000, e poiché solo in relazione a tale quota risultava accertata la titolarità del diritto in capo all’attrice, la nullità viene dichiarata “limitatamente” alla quota di sua spettanza. Non si tratta, quindi, di una nullità dell’intero negozio in senso assoluto e totalizzante, ma di una nullità che colpisce la porzione del trasferimento riferibile a cosa altrui rispetto all’ambito di legittimazione della parte attrice. È una soluzione processualmente e sostanzialmente corretta, perché coerente con il perimetro della domanda e con la delimitazione dell’interesse fatta in via preliminare.
Il rapporto tra rinuncia alla riconvenzionale di usucapione e scrutinio della validità dell’atto
Un profilo particolarmente interessante, anche sul piano processuale, riguarda il fatto che la convenuta avesse in corso di causa rinunciato espressamente alla domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, con accettazione della controparte. Il Tribunale dà atto della rinuncia, ma non si arresta a essa; al contrario, chiarisce che, pur non essendo più oggetto diretto del giudizio l’accertamento costitutivo dell’usucapione, resta comunque necessario verificare, ai fini della validità del contratto di donazione, se la donante fosse o meno proprietaria della quota trasferita. È proprio in questo contesto che il giudice afferma, per la ragione più liquida, la totale mancanza di prova del possesso esclusivo uti dominus da parte della disponente.
Questa scelta merita di essere valorizzata. La sentenza mostra infatti che la rinuncia a una domanda riconvenzionale non elide automaticamente la rilevanza dei fatti che ne costituivano il presupposto, quando tali fatti siano comunque necessari a decidere la domanda principale. L’usucapione, pur non essendo più chiesta in via riconvenzionale come accertamento autonomo, restava comunque il fondamento fattuale della pretesa validità del trasferimento. Il giudice, pertanto, legittimamente ne esamina i presupposti nella misura necessaria a stabilire se il bene donato appartenesse o meno alla disponente. Il ragionamento conferma una corretta concezione della rilevanza processuale dei fatti e del rapporto tra thema decidendum e fatti costitutivi o impeditivi delle contrapposte pretese.
La trascrizione della sentenza e l’annotazione ex art. 2655 c.c.
La parte finale della sentenza dispone che il provvedimento sia annotato in margine alla trascrizione dell’atto di cui è stata accertata la parziale nullità, ai sensi dell’art. 2655 c.c. e secondo le modalità indicate dall’art. 7 del d.lgs. n. 347 del 1990. Anche questo profilo presenta un rilevante interesse pratico e sistematico. La pronuncia di nullità, infatti, pur spiegando i propri effetti sul piano sostanziale tra le parti e nei confronti dei terzi nei limiti consentiti dall’ordinamento, esige una corrispondente pubblicità immobiliare che renda conoscibile l’invalidità dell’atto trascritto. L’annotazione in margine assolve proprio a tale funzione, completando il percorso di tutela reale con un adeguato presidio sul piano pubblicitario.
Il Tribunale mostra così piena consapevolezza del fatto che, in materia immobiliare, la tutela non può esaurirsi nella declaratoria giudiziale, ma deve tradursi anche in una modificazione dello stato dei registri, così da eliminare, o quantomeno rendere trasparente, la frattura tra realtà giuridica e pubblicità tavolare o registrale.
Le spese di lite e la differenziazione tra convenuta costituita e chiamati contumaci
Quanto alle spese, il Tribunale condanna la convenuta costituita, integralmente soccombente, a rifondere all’attrice le spese del giudizio, tenendo conto anche del tentativo di mediazione svolto nei suoi confronti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Diversamente, compensa le spese tra attrice e chiamati in causa contumaci, valorizzando il loro contegno processuale e il fatto che l’integrazione del contraddittorio sia avvenuta in corso di causa su ordine del giudice. La doppia statuizione appare equilibrata e coerente con il diverso ruolo processuale assunto dai soggetti coinvolti.
Anche questo aspetto merita un cenno, perché mostra una gestione non automatica della soccombenza, calibrata sulle concrete posizioni processuali delle parti. La convenuta costituita, che ha resistito nel merito e la cui tesi è stata integralmente disattesa, viene correttamente condannata. I litisconsorti necessari chiamati successivamente e rimasti contumaci, invece, non vengono gravati dalle spese, in considerazione del peculiare sviluppo del contraddittorio.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Benevento si segnala per il rigore metodologico e per la chiarezza con cui affronta questioni di notevole rilievo sistematico. Il primo principio che ne emerge è che l’azione di nullità, pur astrattamente aperta a chiunque vi abbia interesse, resta pur sempre ancorata a un interesse concreto e attuale, che nel caso del coerede si limita alla quota effettivamente spettantegli. Il secondo è che la qualificazione del negozio dipende dalla sua concreta struttura causale: un trasferimento apparentemente oneroso, ma sorretto da un onere meramente eventuale di assistenza, ben può essere riqualificato come donazione modale. Il terzo, e forse più importante, è che il compossessore che invochi l’usucapione della quota altrui deve offrire una prova rigorosa dell’interversione del possesso, non surrogabile dal mero godimento di fatto del bene o dall’inerzia degli altri coeredi. Infine, una volta esclusa l’usucapione, la donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, perché il bene oggetto della liberalità deve appartenere al donante.
La decisione appare pienamente condivisibile. Essa si muove nel solco delle Sezioni Unite sulla nullità della donazione di bene altrui, ma lo fa con particolare attenzione al dato fattuale e processuale, evitando generalizzazioni e calibrando la declaratoria di nullità sul concreto ambito di interesse dell’attrice. Sotto questo profilo, la sentenza offre un esempio particolarmente riuscito di coordinamento tra teoria generale del contratto, disciplina della comunione ereditaria e regole processuali dell’interesse ad agire.
Più in profondità, la pronuncia riafferma un dato di civiltà giuridica essenziale: la liberalità dispositiva non può operare sul patrimonio altrui. Se il disponente pretende di attribuire ciò che non gli appartiene, senza avere acquisito validamente il diritto per usucapione o altro titolo, l’atto è radicalmente inidoneo a realizzare la causa donativa. Ed è proprio in questa saldatura tra rigorosa verifica del possesso esclusivo e tutela della titolarità dominicale del coerede che si coglie il nucleo più significativo della decisione.
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