ADICUUtenti bancari

Fideiussione omnibus “a valle” dello schema ABI, nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali e riespansione dell’art. 1957 c.c.: la revoca del decreto ingiuntivo tra tutela antitrust e decadenza del creditore garantito

Massima.
La fideiussione omnibus che riproduca le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 è affetta da nullità parziale, in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, poiché tali pattuizioni costituiscono il veicolo attuativo, nel contratto “a valle”, dell’intesa anticoncorrenziale vietata dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990. La nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. determina la riespansione della disciplina codicistica, con la conseguenza che il creditore, ove non proponga le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, decade dal diritto di agire nei confronti del fideiussore. La circostanza che la fideiussione sia stata stipulata in epoca successiva al provvedimento della Banca d’Italia non esclude la persistenza del nesso funzionale tra intesa illecita “a monte” e contratto “a valle”, ove il modulo negoziale continui a riprodurre il contenuto anticoncorrenziale dello schema ABI.


1. Premessa

La sentenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, si colloca in uno dei filoni più significativi del contenzioso bancario degli ultimi anni: quello concernente la validità delle fideiussioni omnibus redatte in conformità allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005. Il pregio principale della decisione consiste nell’avere applicato in modo lineare e rigoroso il principio nomofilattico affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, con un esito processualmente rilevante: non soltanto la declaratoria di nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 della garanzia, ma anche la conseguente revoca del decreto ingiuntivo per intervenuta decadenza del creditore dal diritto di agire verso la garante ai sensi dell’art. 1957 c.c.

La pronuncia è di particolare interesse perché mostra con grande chiarezza il rapporto tra nullità antitrust e disciplina codicistica della fideiussione. Il punto non è soltanto che le clausole riproduttive dello schema ABI siano invalide; il vero snodo sta nel fatto che la loro espunzione produce effetti sostanziali immediati sull’assetto del rapporto di garanzia, facendo rivivere la disciplina legale che quelle clausole intendevano neutralizzare. In tal modo, il giudizio non si arresta alla verifica della nullità parziale, ma si spinge sino all’accertamento della concreta inutilizzabilità della garanzia da parte del creditore che abbia omesso di coltivare tempestivamente le proprie pretese contro il debitore principale.

2. La vicenda processuale e l’oggetto dell’opposizione

L’opponente aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 175.355,54, oltre interessi e spese, richiesti nei suoi confronti quale fideiussore omnibus del saldo debitorio maturato da una società debitrice principale nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario. La garante aveva eccepito, in via principale, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nella fideiussione del 16 aprile 2008, in quanto conformi allo schema predisposto dall’ABI e censurato dall’Autorità di vigilanza per violazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990; in via conseguenziale, aveva dedotto la decadenza del creditore dal diritto di agire nei suoi confronti, attesa l’invalidità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. La società opposta, che agiva in nome e per conto della cessionaria del credito, resisteva sostenendo l’infondatezza dell’opposizione e valorizzando il riconoscimento del debito da parte sia della debitrice principale sia della garante. Il Tribunale ha ritenuto assorbente la questione relativa alla nullità parziale della fideiussione e alla successiva decadenza, accogliendo integralmente l’opposizione.

La costruzione della motivazione è particolarmente ordinata. Il Collegio evita di disperdersi nell’esame di tutti i motivi prospettati e individua un capo assorbente della controversia: se la fideiussione è parzialmente nulla nelle clausole che riproducono lo schema ABI, e se da ciò consegue la riespansione dell’art. 1957 c.c., allora è sufficiente verificare se il creditore abbia o meno agito tempestivamente nei confronti del debitore principale. È proprio questo passaggio logico a condurre alla revoca del decreto ingiuntivo.

3. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e la struttura dell’illecito anticoncorrenziale

Il Tribunale ricostruisce con puntualità il contenuto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, adottato all’epoca in qualità di autorità garante della concorrenza nel settore bancario. In tale atto l’Autorità aveva ritenuto che lo schema ABI delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui fosse applicato in modo uniforme dagli istituti di credito, fosse in contrasto con l’art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 relativamente alle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema stesso. Si tratta, come noto, delle clausole concernenti la reviviscenza della garanzia, la deroga all’art. 1957 c.c. e la sopravvivenza della fideiussione all’invalidità dell’obbligazione principale. Il Collegio valorizza correttamente il fatto che il provvedimento non censurasse in sé la standardizzazione contrattuale, ma la sua attitudine a comprimere il gioco concorrenziale mediante l’adozione seriale di condizioni gravose per il garante, non giustificate da esigenze funzionali equiparabili a quelle che sorreggono, ad esempio, la clausola di pagamento “a prima richiesta”.

La sentenza coglie bene il significato sistematico del provvedimento del 2005: esso non si limita a qualificare come indesiderabili certe pattuizioni, ma accerta un illecito anticoncorrenziale “a monte” che incide sul modo in cui il prodotto fideiussorio è stato immesso sul mercato bancario. In tal senso, la nullità del contratto “a valle” non discende da una intrinseca incompatibilità delle singole clausole con l’ordinamento civilistico in astratto, bensì dal loro ruolo di attuazione concreta di un’intesa restrittiva della concorrenza. Questa impostazione viene pienamente recepita dal Tribunale di Roma.

4. Le Sezioni Unite n. 41994 del 2021 come perno della decisione

Il cuore teorico della sentenza è costituito dall’adesione espressa e integrale al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021. Il Tribunale ripercorre i passaggi essenziali di quell’arresto: la rilevanza, “ad ogni effetto”, della nullità delle intese anticoncorrenziali; la necessità di individuare un nesso funzionale tra intesa “a monte” e contratto “a valle”; la configurabilità di tale nesso quando il contratto riproduca in tutto o in parte il contenuto dell’intesa vietata; la preferibilità della nullità parziale rispetto alla nullità totale, in funzione del principio di conservazione del contratto ex art. 1419 c.c. e della considerazione che, di regola, l’eliminazione delle clausole abusive alleggerisce la posizione del garante senza travolgere la causa complessiva della garanzia. Il Collegio si conforma a questa impostazione e dichiara quindi la nullità parziale della fideiussione omnibus limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8.

Il punto è particolarmente importante perché la sentenza non si arresta a un richiamo di stile delle Sezioni Unite, ma ne fa applicazione coerente. In particolare, valorizza due profili. Il primo è che il contratto di fideiussione, pur non essendo esso stesso l’intesa anticoncorrenziale, ne costituisce il veicolo attuativo ogniqualvolta ne riproduca le clausole censurate. Il secondo è che la nullità non si estende automaticamente all’intero contratto, poiché la banca mantiene un interesse evidente alla conservazione della garanzia depurata delle clausole illecite, mentre per il garante la loro espunzione non può che tradursi in un alleggerimento della propria posizione. La decisione, sotto questo profilo, si segnala per la sua piena tenuta sistematica.

5. La rilevanza della stipulazione successiva al provvedimento della Banca d’Italia

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza è rappresentato dalla considerazione che la fideiussione controversa fosse stata stipulata il 16 aprile 2008, dunque in epoca successiva al provvedimento della Banca d’Italia del 2005. Il Collegio affronta espressamente il punto e afferma che tale circostanza non esclude affatto l’attualità del nesso tra intesa illecita “a monte” e contratto “a valle”. Se infatti la banca continua a utilizzare, anche dopo il provvedimento dell’Autorità, il medesimo schema negoziale contenente le clausole censurate, il contratto successivo resta comunque attuativo dell’intesa vietata. La permanenza temporale dell’illecito anticoncorrenziale si coglie, dunque, non già nella data formale del contratto, ma nella persistente riproduzione del modulo contrattuale anticoncorrenziale.

Questa affermazione merita particolare attenzione, perché risponde a una delle obiezioni più ricorrenti nella prassi difensiva bancaria. Talvolta si assume che le fideiussioni successive al 2005 sarebbero immuni dal vizio, quasi che il semplice decorso del tempo dopo l’intervento dell’Autorità valesse a spezzare automaticamente il nesso con l’intesa illecita. Il Tribunale esclude correttamente tale automatismo: ciò che conta è la persistenza dell’utilizzo dello schema ABI nelle sue clausole censurate. La decisione, dunque, contribuisce a chiarire che la rilevanza antitrust del contratto “a valle” non è confinata a un periodo antecedente al provvedimento amministrativo, ma si estende finché permanga l’impiego del modello illecito.

6. La nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e la riespansione della disciplina legale

Il passaggio centrale, dal punto di vista applicativo, è rappresentato dagli effetti della nullità della clausola n. 6, corrispondente alla deroga dell’art. 1957 c.c. Il Tribunale, coerentemente con l’impostazione delle Sezioni Unite, ritiene che la nullità parziale di tale clausola determini la riespansione della disciplina codicistica ordinaria. Ne consegue che il creditore garantito, per conservare il diritto di agire verso il fideiussore, doveva proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita. L’art. 1957 c.c., in altri termini, torna a operare nella sua pienezza una volta espunta la deroga pattizia ritenuta nulla perché attuativa dell’intesa anticoncorrenziale.

La sentenza si segnala qui per chiarezza e coerenza. Essa mostra che la nullità parziale non ha una portata soltanto teorica o dichiarativa, ma incide immediatamente sul regime giuridico della garanzia. L’eliminazione della clausola derogatoria non lascia un vuoto normativo, ma reintroduce la regola codicistica che quella clausola aveva inteso neutralizzare. In tal modo il Collegio evidenzia come il tema antitrust e quello della decadenza ex art. 1957 c.c. non siano due questioni autonome e separate, bensì segmenti logicamente concatenati della medesima operazione interpretativa.

7. La decadenza del creditore e l’insufficienza della mera diffida

Accertata la riespansione dell’art. 1957 c.c., il Tribunale passa a verificare se la creditrice abbia tempestivamente coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale. La risposta è negativa. La sentenza rileva che l’attrice si era limitata all’invio di una missiva il 15 dicembre 2016, mentre il ricorso monitorio era stato proposto soltanto nel 2022, dunque ben oltre il termine previsto dalla norma. Da ciò il Collegio trae la conseguenza dell’intervenuta decadenza dal diritto di agire nei confronti della garante. Il passaggio è particolarmente significativo perché riafferma un principio noto ma talvolta attenuato nella prassi: la semplice diffida o messa in mora non basta a integrare le “istanze” richieste dall’art. 1957 c.c., occorrendo un’attività processuale o comunque giudizialmente rilevante idonea a coltivare la pretesa verso il debitore principale.

Il Collegio, pur non dilungandosi analiticamente sul tema, mostra di adottare la lettura più rigorosa dell’art. 1957 c.c., coerente con la sua funzione di tutela del fideiussore contro l’inerzia del creditore. La sentenza ha dunque il merito di rendere evidente che la nullità antitrust della clausola derogatoria non resta confinata sul piano teorico, ma produce un effetto processualmente decisivo: il creditore che per anni non abbia coltivato giudizialmente il proprio diritto non può poi recuperare la garanzia fideiussoria facendo leva su una deroga contrattuale nulla.

8. L’assorbimento degli altri motivi di opposizione e la centralità del vizio antitrust

Di particolare interesse è la scelta del Tribunale di ritenere assorbiti tutti gli ulteriori motivi di opposizione. Una volta accertata la nullità parziale della fideiussione e la conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., il Collegio reputa inutile affrontare le altre censure relative alla fondatezza sostanziale della pretesa creditoria o alla prova del credito. Questa impostazione appare pienamente condivisibile. Il vizio relativo alla garanzia e alla perdita del diritto di azionarla nei confronti della fideiubente incide infatti in modo radicale sulla base del decreto ingiuntivo, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento. La sentenza si distingue, in ciò, per una sobria economia argomentativa: individua il punto decisivo della lite e vi concentra l’intera ratio decidendi.

La scelta metodologica è anche dogmaticamente corretta. La garanzia fideiussoria costituiva il fondamento immediato dell’ingiunzione nei confronti dell’opponente. Venuto meno quel fondamento, per effetto della nullità parziale e della decadenza, la sorte del decreto era già segnata. Il Tribunale mostra pertanto di fare un uso appropriato della tecnica dell’assorbimento.

9. La revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese

L’esito finale della decisione è l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 e condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura significativa in ragione del valore e della complessità della controversia. La statuizione sulle spese segue coerentemente la piena soccombenza dell’opposta e conferma la natura decisiva del vizio rilevato.

Sotto questo profilo, la sentenza si colloca in perfetta continuità con l’impostazione sostanziale della decisione. Non si tratta di una mera correzione parziale del titolo, né di una riduzione quantitativa della pretesa: il decreto ingiuntivo è radicalmente travolto perché la garanzia su cui esso si fondava non era più utilmente azionabile nei confronti dell’opponente.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Roma merita particolare attenzione perché rappresenta una applicazione rigorosa e coerente della più recente giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. Il primo principio che emerge con chiarezza è che la riproduzione, nel contratto “a valle”, delle clausole nn. 2, 6 e 8 oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 determina la nullità parziale della garanzia, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e dell’art. 1419 c.c. Il secondo è che tale nullità non resta senza conseguenze sul piano funzionale della garanzia, ma fa riespandere la disciplina legale dell’art. 1957 c.c. Il terzo, infine, è che il creditore che non abbia tempestivamente proposto le proprie istanze contro il debitore principale decade dal diritto di agire verso il fideiussore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ottenuto in base alla garanzia.

Il valore della pronuncia risiede anche nell’avere chiarito che la stipulazione della fideiussione in epoca successiva al provvedimento della Banca d’Italia non esclude la perdurante rilevanza dell’illecito anticoncorrenziale, ove la banca continui a utilizzare il medesimo schema negoziale. In tal modo il Tribunale contribuisce a consolidare una lettura sostanziale della nozione di contratto “a valle”, ancorata non alla data formale della stipulazione, ma alla persistente funzione attuativa dell’intesa illecita.

Nel complesso, si è in presenza di una decisione tecnicamente solida, che valorizza in modo esemplare il nesso tra diritto antitrust, disciplina civilistica della fideiussione e processo monitorio. La pronuncia dimostra, infatti, che la nullità antitrust delle clausole ABI non è una questione meramente teorica o seriale, ma può incidere in modo determinante sulla stessa azionabilità della garanzia e, quindi, sulla sorte concreta delle pretese creditorie fatte valere in giudizio.



Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere