ADICU

Compartecipazione comunale alle prestazioni socio-sanitarie residenziali, principio della domanda e limiti del soccorso istruttorio: la mancata istanza annuale esclude il diritto al ristoro del costo anticipato dall’assistito

Massima
In materia di compartecipazione comunale ai costi delle prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate, il diritto all’intervento economico dell’ente locale presuppone la presentazione di una specifica istanza da parte dell’interessato, o di chi legalmente ne cura gli interessi, e tale istanza deve essere rinnovata annualmente con allegazione della documentazione reddituale richiesta. In difetto di prova della tempestiva presentazione della domanda nell’anno di riferimento, non può essere accolta la pretesa risarcitoria diretta a ottenere dal Comune il rimborso delle somme richieste dalla struttura. Né il principio di leale collaborazione né il soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 possono essere invocati per supplire alla totale omissione dell’atto introduttivo del procedimento amministrativo, poiché essi operano soltanto in presenza di una istanza esistente ma incompleta o irregolare, e non in caso di radicale inerzia del richiedente.


Premessa

La sentenza del Tribunale di Lanciano affronta un tema di particolare rilievo pratico e sistematico nell’ambito dell’integrazione economica comunale per prestazioni socio-sanitarie rese in favore di persone con disabilità grave: se, in presenza di condizioni personali note da anni all’amministrazione e di una stabile fruizione del servizio, il Comune possa negare la compartecipazione alla spesa per mancata presentazione della domanda annuale, e se tale omissione possa essere superata attraverso il richiamo ai principi di affidamento, leale collaborazione o soccorso istruttorio. La decisione risponde in senso nettamente negativo e riafferma, con motivazione lineare ma densa di implicazioni, il carattere costitutivo dell’istanza di accesso al beneficio.

Il caso trae origine dalla domanda proposta da una persona affetta da grave disabilità, invalida al 100% e interdetta, rappresentata dal tutore, la quale aveva chiesto la condanna del Comune di residenza al pagamento della somma di euro 6.995,80, corrispondente all’importo fatturato dalla struttura accreditata per l’anno 2022 a seguito del mancato riconoscimento della quota comunale di compartecipazione. La ricorrente sosteneva, in via principale, che la domanda fosse stata in realtà presentata e, in ogni caso, che il diniego del Comune violasse l’affidamento riposto nella correttezza dell’azione amministrativa, anche alla luce della conoscenza da parte dell’ente della condizione di disabilità e della disponibilità dell’attestazione ISEE relativa allo stesso anno. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo non provata la presentazione della domanda e reputando inapplicabili sia il soccorso istruttorio sia i principi invocati dalla parte privata.

La pronuncia merita attenzione perché si colloca al crocevia tra diritto amministrativo dei servizi sociali, tutela dei soggetti fragili, principio della domanda nei procedimenti di prestazione agevolata e limiti degli obblighi collaborativi gravanti sull’amministrazione. Il pregio principale della decisione consiste nell’avere chiarito che la stabile condizione di bisogno e la pregressa presa in carico socio-sanitaria non elidono la necessità dell’attivazione procedimentale da parte dell’interessato o del suo rappresentante.

Il quadro normativo di riferimento e la titolarità comunale dell’obbligo di integrazione economica

La sentenza prende le mosse dall’art. 6 della legge n. 328 del 2000, il quale, dopo avere attribuito ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale, pone a loro carico, al comma 4, gli eventuali obblighi di integrazione economica in favore dei soggetti residenti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali. Il Tribunale muove correttamente da questo dato normativo per affermare che la compartecipazione comunale non è un intervento spontaneo o automatico, ma una prestazione pubblica che si colloca all’interno di un procedimento amministrativo volto a consentire all’ente di conoscere l’insorgenza e la misura dell’onere economico da assumere.

Sotto questo profilo, la motivazione è di particolare interesse perché lega il fondamento del principio della domanda non a un formalismo fine a se stesso, ma alla stessa struttura funzionale dell’intervento sociale agevolato. Il Comune, osserva il giudice, deve poter programmare tempestivamente gli oneri che gravano sul proprio bilancio e conformare la propria azione alle regole stringenti della contabilità pubblica. Ne deriva che il procedimento di compartecipazione presuppone necessariamente una richiesta dell’interessato, corredata dalla documentazione rilevante, e non può attivarsi in via officiosa solo perché l’ente abbia generica conoscenza della condizione personale del beneficiario.

La scelta argomentativa appare condivisibile. In materia di prestazioni sociali agevolate, la titolarità pubblica della funzione non comporta che l’amministrazione sia onerata di ricostruire autonomamente, anno per anno, la sussistenza di tutti i presupposti del beneficio e di attivare d’ufficio il procedimento, specie quando questo comporti un impegno economico diretto a carico del bilancio comunale. La posizione soggettiva del richiedente, pur fortemente protetta sul piano costituzionale e convenzionale, resta pur sempre veicolata attraverso un modulo procedimentale che richiede impulso di parte.

Il principio della domanda nelle prestazioni socio-sanitarie agevolate

Il fulcro teorico della sentenza risiede nell’affermazione secondo cui la compartecipazione pubblica alle prestazioni socio-sanitarie residenziali è soggetta al principio della domanda e la relativa istanza deve essere rinnovata annualmente, con allegazione anche della dichiarazione ISEE. Il Tribunale collega tale conclusione non solo alla logica della programmazione pubblica della spesa, ma anche a una visione più ampia della presa in carico dei soggetti deboli, inseriti in una progettualità complessiva cui partecipano attori pubblici e privati del territorio. Proprio perché l’intervento si inscrive in un percorso organizzato e in continua verifica, esso non può prescindere da una espressa attivazione procedimentale riferita al singolo anno di erogazione.

La pronuncia valorizza, inoltre, il D.P.C.M. n. 159 del 2013, dal quale desume che le prestazioni sociali agevolate presuppongono comunque un “richiedente”, definito come il soggetto che, essendone titolato, effettua la richiesta della prestazione. È una puntualizzazione importante, perché sposta il baricentro del ragionamento dalla mera esistenza del bisogno alla sua emersione in forma giuridicamente rilevante. Il diritto alla compartecipazione, in altri termini, non nasce in modo automatico dalla sola condizione soggettiva del disabile o dall’esistenza di una attestazione ISEE, ma richiede una specifica istanza volta ad attivare il procedimento amministrativo.

Il Tribunale richiama in modo espresso anche un precedente del giudice amministrativo, che esclude la possibilità di sanare retroattivamente la mancata presentazione della domanda mediante una successiva istanza cumulativa. Il richiamo è particolarmente significativo, perché rivela la volontà del giudice di collocare la controversia entro un orientamento già maturato sul piano amministrativo: l’inerzia del privato non può essere trasformata in inadempimento dell’ente pubblico, né l’assenza dell’istanza può essere surrogata ex post da una domanda tardiva rivolta a coprire annualità pregresse.

L’onere probatorio della parte ricorrente e la mancata dimostrazione della domanda per l’anno 2022

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e il principio di diritto applicabile, il Tribunale si concentra sull’accertamento in fatto e ritiene che, nel caso concreto, non vi sia prova documentale della tempestiva ed espressa domanda di compartecipazione entro l’anno 2022. Questo passaggio è decisivo, perché la decisione non si fonda su una presunzione astratta di omissione, ma sulla mancanza di riscontri oggettivi a fronte dell’attestazione comunale secondo cui, dalle risultanze del protocollo, non risultavano acquisite domande di compartecipazione per l’anno in questione nell’interesse della ricorrente.

La sentenza affronta anche il tentativo della parte di supplire alla carenza documentale mediante prova testimoniale. Il giudice reputa inammissibile il capitolo di prova formulato sul punto, rilevandone la genericità, in particolare sotto il profilo temporale, poiché non era neppure indicato il mese in cui la domanda sarebbe stata presentata. La motivazione, su questo punto, appare tecnicamente corretta e particolarmente importante. Quando la controversia verte sulla tempestiva presentazione di un’istanza amministrativa che costituisce presupposto del diritto vantato, la prova testimoniale deve essere formulata con massimo rigore, dovendo riguardare un fatto storico circostanziato e preciso. In mancanza di tali requisiti, il mezzo istruttorio non può assolvere alla funzione di colmare la totale assenza di documentazione.

È interessante notare che il Tribunale non nega in astratto la possibilità di dimostrare aliunde la presentazione dell’istanza, ma esclude che, nel caso concreto, la prova offerta fosse ammissibile e sufficiente. Ne risulta confermata una linea interpretativa improntata a equilibrio: il principio della domanda non si traduce in un assolutismo probatorio documentale, ma richiede comunque una prova seria, puntuale e specifica del fatto costitutivo, che nella specie è mancata.

La conoscenza della condizione di disabilità e l’irrilevanza della sola presenza dell’ISEE presso gli uffici comunali

Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il fatto che il Comune fosse perfettamente a conoscenza, da anni, della gravissima condizione della ricorrente e che agli atti del Settore Servizi alla Persona fosse comunque presente l’attestazione ISEE per l’anno 2022. La parte ricorrente ha cercato di valorizzare tali elementi per sostenere che l’amministrazione non avrebbe potuto negare la compartecipazione invocando l’omessa domanda. Il Tribunale, però, ritiene tali circostanze irrilevanti ai fini del riconoscimento del diritto.

La motivazione è di particolare interesse perché chiarisce che la conoscenza della condizione soggettiva di bisogno non equivale alla presentazione della domanda amministrativa. La grave disabilità, la non reversibilità della patologia e la stabile fruizione di prestazioni presso struttura accreditata sono certamente fatti noti all’amministrazione; ma essi, da soli, non attivano il procedimento di compartecipazione riferito a uno specifico anno, né consentono di determinare automaticamente la misura dell’onere economico da assumere. Allo stesso modo, la presenza dell’ISEE presso gli uffici comunali, pur essendo un dato rilevante ai fini della quantificazione della prestazione, non sostituisce la domanda, che costituisce il necessario atto di impulso procedimentale.

Questa impostazione, pur severa, è giuridicamente coerente. Il procedimento amministrativo per prestazioni agevolate si fonda su una combinazione di elementi: la condizione soggettiva, la documentazione reddituale e l’istanza dell’interessato. Nessuno di questi può assorbire integralmente gli altri. La disponibilità dell’ISEE può al più provare che il richiedente aveva predisposto parte della documentazione necessaria, ma non che abbia effettivamente esercitato il diritto all’attivazione della compartecipazione per l’anno di riferimento.

I limiti del principio di leale collaborazione e dell’affidamento del cittadino nella correttezza dell’azione amministrativa

La parte ricorrente aveva fondato una delle proprie domande sul principio di affidamento e sulla leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, sostenendo che il Comune, proprio in ragione della propria piena conoscenza della situazione personale della ricorrente, non avrebbe potuto negare l’intervento economico senza previamente attivarsi per chiarire eventuali omissioni o mancanze documentali. Il Tribunale respinge tale impostazione e afferma che i principi di leale collaborazione non possono essere interpretati nel senso di imporre all’ente locale di compulsare il cittadino inerte alla presentazione di un’istanza di avvio del procedimento.

Il passaggio è particolarmente rilevante. La sentenza opera una distinzione netta tra il dovere di correttezza e collaborazione che grava sull’amministrazione nello svolgimento di un procedimento già attivato e il preteso obbligo di sostituirsi al privato nell’impulso iniziale del procedimento stesso. È una distinzione essenziale. Il principio di affidamento tutela il cittadino contro comportamenti amministrativi contraddittori, ambigui o fuorvianti, ma non può essere invocato per trasformare l’amministrazione in soggetto surrogatorio dell’iniziativa privata necessaria per l’accesso a una prestazione agevolata.

In altri termini, il Tribunale chiarisce che la leale collaborazione non elimina il principio di autoresponsabilità del richiedente, o di chi legalmente lo rappresenta, nella corretta attivazione del procedimento. La soluzione appare condivisibile, soprattutto in un ambito nel quale l’amministrazione è chiamata a gestire risorse pubbliche secondo regole procedimentali e contabili rigorose. Un’estensione eccessiva del principio di affidamento rischierebbe, infatti, di svuotare di contenuto il modulo della domanda e di attribuire all’ente obblighi generalizzati di monitoraggio e impulso individuale non previsti dall’ordinamento.

Il soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 e la sua radicale inapplicabilità in caso di totale mancanza dell’istanza

Di particolare rilievo tecnico è anche la parte della decisione dedicata al soccorso istruttorio. La ricorrente ne aveva invocato l’applicazione sostenendo che, in presenza dell’ISEE e della stabile conoscenza della situazione personale, il Comune avrebbe dovuto attivarsi per richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti. Il Tribunale qualifica tale richiamo come inconferente e precisa che l’art. 6 della legge n. 241 del 1990 opera soltanto quando dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili e l’istanza esista, sia pure in forma erronea o incompleta. Esso non può invece essere utilizzato per supplire alla totale assenza della domanda.

Questa puntualizzazione è giuridicamente impeccabile. Il soccorso istruttorio, nella sua matrice generale, è strumento volto a correggere irregolarità, incompletezze o insufficienze istruttorie nell’ambito di un procedimento già avviato, non a creare ex nihilo il presupposto stesso del procedimento. Quando manca l’istanza che dà impulso alla funzione amministrativa, non vi è alcuno spazio logico o giuridico per il soccorso istruttorio, perché non esiste ancora un procedimento nel quale possa innestarsi il potere-dovere collaborativo dell’amministrazione.

La sentenza mostra così di distinguere con correttezza tra omissione totale dell’atto introduttivo e semplice incompletezza della domanda. Solo in quest’ultimo caso si può discutere di dovere dell’amministrazione di invitare alla regolarizzazione; nel primo, invece, il procedimento non è mai stato validamente attivato, sicché nessun obbligo di soccorso può sorgere. Si tratta di un punto di particolare interesse generale, destinato ad avere ricadute applicative anche oltre la materia specifica delle prestazioni socio-sanitarie.

La domanda risarcitoria e il nesso tra insussistenza del diritto alla compartecipazione e insussistenza del danno imputabile al Comune

La domanda principale della ricorrente era strutturata come richiesta di condanna del Comune al pagamento della somma di euro 6.995,80 a titolo di risarcimento del danno, pari all’importo fatturato dalla struttura per l’anno 2022. La sentenza, pur non soffermandosi in maniera analitica sulla struttura aquiliana o contrattuale della domanda, ne rigetta l’impianto in modo sostanzialmente assorbente sulla base dell’accertata mancanza del diritto alla compartecipazione per assenza di tempestiva istanza. In altri termini, il danno lamentato non è imputabile all’illegittimo comportamento dell’ente, ma alla mancata attivazione procedimentale del presupposto necessario per ottenere il beneficio.

La conseguenza è rilevante anche sul piano sistematico. Il Tribunale, infatti, esclude implicitamente che possa configurarsi una responsabilità dell’amministrazione per non avere erogato una prestazione il cui procedimento non era stato ritualmente attivato. Ne deriva che la pretesa risarcitoria non può essere utilizzata come strumento surrogatorio per ottenere, a posteriori, l’equivalente economico di una prestazione amministrativa non spettante in difetto dei presupposti procedurali richiesti. È una conclusione particolarmente importante, perché impedisce di aggirare il principio della domanda trasformando il mancato riconoscimento del beneficio in responsabilità risarcitoria dell’ente.

La compensazione delle spese e la valorizzazione della particolarità della controversia

Pur rigettando integralmente il ricorso, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della particolarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti. La scelta appare significativa e rivela una consapevole attenzione alla dimensione sostanziale della vicenda. Il giudice, pur affermando con nettezza l’insussistenza del diritto azionato, mostra di considerare la condizione di estrema fragilità della ricorrente e la peculiare delicatezza della materia trattata, evitando di aggravare la sua posizione con una condanna alle spese.

Sotto il profilo processuale, la statuizione si colloca nel solco di un uso prudente del potere di compensazione, giustificato da ragioni oggettive e dalla particolare qualità degli interessi in gioco. Essa non attenua la fermezza della decisione nel merito, ma ne bilancia l’impatto pratico, mostrando come la rigidità della regola giuridica possa convivere con una sensibilità istituzionale verso la condizione concreta del soggetto debole coinvolto nella lite.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Lanciano offre una ricostruzione giuridicamente rigorosa del rapporto tra diritto alla compartecipazione comunale per prestazioni socio-sanitarie residenziali e attivazione procedimentale da parte dell’interessato. Il principio che se ne ricava è netto: la prestazione agevolata è soggetta al principio della domanda, l’istanza deve essere presentata e rinnovata annualmente, con allegazione della documentazione reddituale rilevante, e la sua omissione non può essere supplita né dalla conoscenza da parte del Comune della condizione di disabilità, né dalla mera presenza dell’ISEE presso gli uffici, né dal ricorso ai principi di affidamento o di leale collaborazione. In assenza di una domanda esistente, il soccorso istruttorio è radicalmente inapplicabile.

La decisione è condivisibile perché distingue correttamente tra tutela dei soggetti fragili e regole procedimentali di attivazione delle prestazioni pubbliche. La grave disabilità e la stabile presa in carico socio-sanitaria giustificano certamente un’attenzione rafforzata dell’amministrazione, ma non consentono di prescindere integralmente dal modulo legale di accesso alla compartecipazione economica. In questo senso, la sentenza riafferma un punto di equilibrio delicato ma essenziale: la protezione della persona vulnerabile non può risolversi nell’azzeramento delle condizioni procedimentali previste dall’ordinamento, specie quando esse assolvono a funzioni di programmazione della spesa pubblica e di corretto governo delle risorse sociali.

Sotto un profilo più generale, la pronuncia chiarisce anche i limiti della crescente tendenza a espandere il principio di leale collaborazione amministrativa. Tale principio, pur di fondamentale importanza, non può essere trasformato in un dovere generalizzato dell’amministrazione di supplire all’inerzia del privato nell’avvio del procedimento. La correttezza amministrativa esige aiuto, chiarimento e integrazione quando la domanda esiste; non può invece sostituire il presupposto stesso della domanda. Ed è proprio in questa distinzione, lucidamente tracciata dal Tribunale, che si coglie il contributo più rilevante della sentenza.



Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere