Danni al fabbricato confinante da lavori di demolizione, responsabilità concorrente di committente e appaltatore, limiti del risarcimento per equivalente e operatività della clausola di “fatto accidentale” nella polizza R.C.T.
Massima.
In tema di danni cagionati al proprietario del fabbricato confinante dall’esecuzione di lavori di demolizione, l’azione del terzo danneggiato nei confronti dell’appaltatore e del committente resta governata dall’art. 2043 c.c. e non dal sistema delle garanzie dell’appalto di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., trattandosi di pretesa fatta valere da soggetto estraneo al rapporto contrattuale. L’appaltatore non può invocare la degradazione a nudus minister se non provi di avere segnalato le criticità tecniche dell’intervento e di avere eseguito le direttive del committente solo per insistita imposizione di quest’ultimo; in difetto, ove sussista una concreta ingerenza del committente che non annulli del tutto l’autonomia dell’esecutore, entrambi rispondono solidalmente del danno. In presenza di domanda di risarcimento per equivalente, la liquidazione non può eccedere la perdita patrimoniale effettiva e deve quindi essere contenuta, quando il ripristino risulti economicamente sproporzionato, nella minor somma necessaria alla ricostruzione del bene. La clausola della polizza di responsabilità civile che limita la copertura ai danni derivanti da “fatto accidentale” non esclude i fatti colposi dell’assicurato, poiché va intesa in contrapposizione al dolo e non altrimenti nel senso di circoscrivere la garanzia ai soli casi fortuiti.
1. Premessa e rilievo della decisione
La sentenza della Corte d’Appello di Bari si segnala per particolare interesse sistematico, poiché affronta in un unico contesto problematico una pluralità di questioni di confine tra responsabilità aquiliana, disciplina dell’appalto, causalità materiale, tecniche di liquidazione del danno e interpretazione della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi. La vicenda nasce dai gravi dissesti verificatisi su un immobile confinante in aderenza con altro edificio oggetto di demolizione, dissesti che avevano condotto, nell’immediatezza, all’intervento dei Vigili del Fuoco, allo sgombero del fabbricato danneggiato e all’adozione di opere provvisionali di messa in sicurezza. La Corte, investita dell’appello dell’impresa esecutrice e dell’appello incidentale della compagnia assicuratrice, riforma solo in parte la decisione di primo grado, lasciando ferma l’impostazione di fondo relativa alla responsabilità concorrente di committente e appaltatore, ma riducendo il danno patrimoniale principale al costo di ricostruzione e negando il ristoro del danno non patrimoniale per difetto di allegazione e prova.
Il pregio maggiore della pronuncia risiede nella nettezza delle distinzioni concettuali che essa opera. Da un lato, infatti, separa con chiarezza il piano dei rapporti interni di appalto da quello della tutela del terzo proprietario confinante. Dall’altro, differenzia il costo di ripristino materiale dal danno patrimoniale risarcibile per equivalente, impedendo che il risarcimento si trasformi in fonte di indebito arricchimento. Sul versante assicurativo, inoltre, la Corte riafferma una lettura della clausola di “fatto accidentale” coerente con la funzione propria dell’assicurazione della responsabilità civile, respingendo la tesi che vorrebbe espungere dalla copertura i fatti colposi gravi dell’assicurato.
2. La vicenda fattuale e processuale: demolizione del fabbricato limitrofo e dissesto dell’immobile confinante
La controversia prende le mosse dall’azione proposta dalla proprietaria di un fabbricato sito in Bari, confinante in aderenza con altro edificio per il quale il Comune aveva rilasciato permesso di costruire finalizzato alla demolizione del manufatto esistente e alla realizzazione di un nuovo edificio. L’attrice aveva, sin dall’avvio dell’operazione edilizia, segnalato il pericolo di crollo con diffida stragiudiziale e successivamente attivato un procedimento di denuncia di nuova opera. Nel corso dei lavori di demolizione si erano però manifestate evidenti lesioni strutturali, con successivo intervento dei Vigili del Fuoco e ordinanza sindacale di sgombero e di messa in sicurezza. Già in sede cautelare il consulente tecnico nominato dal tribunale aveva ricondotto il dissesto all’eliminazione degli elementi di contrasto che assicuravano l’equilibrio statico delle spinte orizzontali gravanti sul corpo edilizio confinante.
Nel giudizio di merito instaurato ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., l’attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La società committente contestava la domanda e chiamava in causa l’impresa esecutrice dei lavori, sostenendone la responsabilità esclusiva o concorrente, nonché la propria assicuratrice per la manleva. L’impresa esecutrice, a sua volta, eccepiva decadenza e prescrizione ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., negava la propria responsabilità invocando il ruolo di nudus minister e chiamava in garanzia la propria compagnia assicuratrice. Il Tribunale di Bari accertava la responsabilità solidale della committente e dell’appaltatrice, liquidava i danni patrimoniali, il lucro cessante, le spese per opere provvisionali e consulenze tecniche, nonché un danno non patrimoniale, riconoscendo altresì le manleve nei limiti dei massimali di polizza. La Corte d’Appello, pur confermando gran parte dell’impianto, è intervenuta sul quantum e sul danno non patrimoniale, oltre a respingere l’appello incidentale dell’assicuratrice sull’asserita inoperatività della polizza.
3. L’estensione automatica della domanda al terzo chiamato e la tardività dell’eccezione di prescrizione
Un primo passaggio di rilievo della decisione concerne il regime processuale della chiamata del terzo da parte del convenuto che lo indichi come effettivo responsabile, totale o concorrente, del fatto dannoso. La Corte ribadisce il principio per cui, quando il convenuto, al fine di liberarsi dalla pretesa attorea, evochi un terzo quale vero obbligato o coobbligato in relazione al medesimo fatto illecito, si verifica un’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato. Da tale estensione la Corte trae una conseguenza di notevole importanza pratica: il terzo così chiamato, divenuto diretto destinatario della domanda risarcitoria, è soggetto allo stesso regime di preclusioni e decadenze processuali e deve pertanto sollevare le eccezioni in senso stretto, quale quella di prescrizione, già nella comparsa di costituzione e risposta e non con le memorie integrative ex art. 183 c.p.c.
La soluzione appare pienamente condivisibile. Essa valorizza la sostanza dell’operazione processuale rispetto alla sua nomenclatura formale. Quando il convenuto non si limita a chiamare un terzo in garanzia impropria, ma gli attribuisce la responsabilità del fatto lesivo lamentato dall’attore, non si è dinanzi a un rapporto ancillare interno, bensì a un ampliamento soggettivo e oggettivo del thema decidendum. In tale prospettiva, correttamente la Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. sollevata dall’impresa esecutrice soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., posto che l’effetto espansivo della chiamata l’aveva resa sin dall’inizio parte sostanzialmente convenuta rispetto alla domanda attrice.
4. L’inapplicabilità al terzo confinante della disciplina degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.
Di altrettanta rilevanza è il rigetto del motivo con cui l’impresa esecutrice pretendeva di attrarre la fattispecie nell’orbita delle garanzie dell’appalto, invocando denunce, decadenze e prescrizioni proprie degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. La Corte ha escluso in modo netto tale ricostruzione, osservando che il terzo proprietario dell’immobile confinante danneggiato dall’attività di demolizione è soggetto estraneo al contratto di appalto, e che la sua pretesa trova titolo non già nel rapporto negoziale intercorrente fra committente e appaltatore, bensì nell’art. 2043 c.c.
La puntualizzazione è corretta sul piano sistematico. Le garanzie dell’appalto governano i rapporti interni tra committente e appaltatore, o, nei casi di cui all’art. 1669 c.c., la tutela di interessi connessi alla rovina o ai gravi difetti dell’opera in favore del committente e dei suoi aventi causa. Qui, invece, il danno non deriva dalla difettosità dell’opera appaltata considerata in sé, ma dall’attività di demolizione svolta sul fondo limitrofo e idonea a incidere causalmente sulla statica del fabbricato confinante. Il terzo danneggiato non è parte del sinallagma contrattuale e non può subire il filtro decadenziale predisposto per i rapporti interni dell’appalto. La Corte, dunque, riafferma opportunamente la natura aquiliana dell’azione e, con essa, la piena autonomia della posizione del terzo rispetto all’economia del contratto di appalto.
5. L’accertamento del nesso causale e il valore della CTU
Sul tema causale la sentenza presenta un apparato motivazionale particolarmente robusto. L’appaltatrice aveva contestato le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, lamentando la mancata esecuzione di saggi, l’assenza di una specifica indicazione delle regole tecniche violate e la scarsa attendibilità dell’analisi in ragione delle condizioni già deteriorate del fabbricato danneggiato. La Corte rigetta integralmente tali censure, ritenendo che la CTU abbia descritto in modo analitico il quadro lesivo e il meccanismo statico che aveva determinato il dissesto, riconducendolo all’eliminazione del contrasto alla spinta orizzontale delle volte che si appoggiavano sul muro di confine. In particolare, la demolizione del fabbricato limitrofo aveva drasticamente modificato l’assetto delle forze agenti sulla parete in aderenza, innescando rotazioni, lesionamenti in chiave di archi e volte, deformazioni e fessurazioni coerenti con la cinematica descritta dal consulente.
La Corte sottolinea altresì che la preesistente mediocrità conservativa dell’immobile dell’attrice non presentava alcun nesso causale con il dissesto insorto nel marzo 2011, e che di tale vetustà il CTU aveva comunque tenuto conto nella quantificazione del danno, applicando un coefficiente riduttivo. Ne emerge una distinzione metodologicamente corretta tra concausa del dissesto e incidenza dello stato manutentivo sulla misura del pregiudizio economicamente risarcibile. La decisione, peraltro, ricorda opportunamente che il giudice di merito ben può aderire per relationem alle conclusioni del consulente quando le ritenga logiche e convincenti, salva la necessità di una più specifica risposta solo a fronte di critiche tecniche effettivamente circostanziate e dirimenti. Nel caso concreto, la Corte ritiene che le obiezioni dell’appellante si limitassero a una lettura parcellizzata e decontestualizzata di alcuni passaggi della relazione, senza incrinare il nucleo logico dell’accertamento peritale.
6. Appaltatore, committente e nudus minister: i confini della responsabilità concorrente
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la qualificazione del ruolo dell’impresa esecutrice, che rivendicava la propria posizione di mera esecutrice passiva delle direttive impartite dalla committente. La Corte nega che ricorressero i presupposti per configurare l’appaltatore quale nudus minister, richiamando il principio secondo cui l’esecutore dell’opera, tenuto a operare con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., è obbligato a verificare, nei limiti delle proprie cognizioni tecniche, la bontà del progetto o delle istruzioni ricevute e a segnalarne le eventuali carenze ed errori. Solo ove abbia manifestato il proprio dissenso e sia stato nondimeno costretto a eseguire le direttive per insistita imposizione del committente, l’appaltatore può andare esente da responsabilità.
Nel caso di specie, mancava qualsiasi prova del fatto che l’impresa avesse rappresentato alla committente i rischi insiti nelle modalità demolitorie prescelte. Al contrario, le risultanze istruttorie dimostravano la partecipazione di figure tecniche dell’impresa ai sopralluoghi preliminari e alle riunioni di coordinamento per la sicurezza, così da far emergere una piena consapevolezza delle condizioni dei luoghi e delle implicazioni operative dell’intervento. La Corte sottolinea poi che si trattava di impresa specializzata nel settore delle demolizioni, dotata, dunque, di competenze professionali tali da escludere una passiva esecuzione acritica. Ne consegue che la committente aveva sì esercitato concreti poteri di ingerenza e controllo, ma senza annullare integralmente l’autonomia operativa dell’appaltatrice. In questo scenario, la responsabilità di entrambe per il medesimo evento dannoso risulta perfettamente coerente con i principi elaborati in materia di danni arrecati a terzi nell’esecuzione di opere appaltate.
La motivazione appare giuridicamente persuasiva perché evita due opposti riduzionismi. Da un lato, non appiattisce la figura dell’appaltatore sul mero esecutore materiale; dall’altro, non esonera il committente che si sia ingerito in modo concreto nelle scelte esecutive. La sentenza, in tal modo, restituisce alla solidarietà ex art. 2055 c.c. la sua funzione propria: imputare a più soggetti, ciascuno per il proprio concorso causale, l’unitario fatto dannoso lesivo della sfera giuridica del terzo.
7. La solidarietà ex art. 2055 c.c. e l’assenza di prova di una diversa graduazione interna
La Corte rigetta anche il motivo con cui l’appaltatrice censurava la condanna solidale, assumendo che il primo giudice avrebbe omesso di graduare le diverse responsabilità. Il rigetto è fondato sulla constatazione che l’appellante non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare una diversa misura del concorso causale, limitandosi a una contestazione del tutto generica. In presenza di un fatto dannoso unitario e della concorrente riferibilità causale delle condotte di committente e appaltatore, la solidarietà risarcitoria trova dunque integrale applicazione.
Anche questo capo merita adesione. La graduazione della colpa o dell’efficienza causale attiene al piano interno dei rapporti di regresso e richiede specifica allegazione e prova. Sul piano esterno della tutela del danneggiato, invece, prevale il principio di integrale garanzia del credito risarcitorio, che l’art. 2055 c.c. tutela proprio mediante il vincolo solidale. La Corte, correttamente, non confonde il problema della responsabilità verso il terzo con quello, distinto, della ripartizione interna tra coautori dell’illecito.
8. Risarcimento per equivalente e divieto di locupletazione: il costo di ricostruzione come criterio corretto di liquidazione
Il profilo forse più interessante della sentenza riguarda la rideterminazione del danno patrimoniale principale. La Corte chiarisce che la domanda dell’attrice era inequivocabilmente volta al risarcimento per equivalente e non alla reintegrazione in forma specifica. Muovendo da tale premessa, essa osserva che il primo giudice aveva tuttavia liquidato il danno assumendo a parametro il costo di ripristino dell’immobile, pur a fronte dell’accertamento tecnico secondo cui tale costo risultava di gran lunga superiore a quello necessario per realizzare un edificio nuovo avente le stesse caratteristiche volumetriche e planimetriche. In tale situazione, il risarcimento commisurato al ripristino integrale avrebbe prodotto un’indebita locupletazione del danneggiato, eccedendo la perdita patrimoniale effettivamente subita.
La riduzione del danno alla minor somma necessaria alla ricostruzione costituisce, a mio avviso, uno dei punti più solidi dell’arresto. La Corte si mostra qui pienamente fedele alla logica dell’art. 1223 c.c., che impone di risarcire la perdita subita e il mancato guadagno in quanto conseguenze immediate e dirette dell’illecito, ma non consente di attribuire al danneggiato un vantaggio economico superiore al valore del bene perduto o al costo razionalmente necessario a reintegrarne l’utilità. È particolarmente significativo che la Corte valorizzi espressamente l’assenza di pregio storico-artistico dell’immobile, così da escludere che esigenze di conservazione identitaria possano giustificare l’opzione più onerosa del ripristino. In tal modo, il danno viene ricondotto alla sua effettiva dimensione patrimoniale, senza sconfinare in una surrettizia attribuzione di utilità maggiori di quelle preesistenti.
9. Le opere provvisionali, la consulenza tecnica di parte e il lucro cessante da mancati canoni
La Corte conferma invece integralmente le ulteriori voci di danno patrimoniale rappresentate dalle spese per le opere provvisionali di messa in sicurezza, dal compenso corrisposto al tecnico incaricato e dal lucro cessante per mancato introito dei canoni di locazione. Quanto alle prime due voci, la motivazione è stringente: esse sono state sostenute a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco e dell’ordinanza sindacale di sgombero e messa in sicurezza, ossia in risposta necessitata e documentata alla situazione di pericolo generata dall’attività demolitoria. Si tratta, pertanto, di costi causalmente riconducibili all’illecito e pienamente risarcibili come danno emergente.
Sul lucro cessante, la Corte reputa corretta la liquidazione operata dal primo giudice con riferimento alla naturale scadenza dei contratti di locazione in essere. La decisione appare condivisibile in quanto fondata su una valutazione probabilistica sorretta da elementi concreti: i contratti risultavano documentalmente provati, non specificamente contestati, e la stessa necessità per la proprietaria di agire cautelarmente per ottenere il rilascio degli immobili dimostrava che, senza il dissesto e il conseguente sgombero, i rapporti locatizi avrebbero ragionevolmente proseguito il loro corso. La sentenza, quindi, si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui il lucro cessante deve essere oggetto di prova rigorosa, ma tale prova può essere raggiunta anche in termini di elevata probabilità logica, purché fondata su dati specifici e non su mere congetture.
10. Il danno non patrimoniale e il rifiuto della categoria del danno in re ipsa
Particolarmente apprezzabile è la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto un danno non patrimoniale. La Corte d’Appello richiama l’orientamento ormai prevalente secondo cui il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, neppure quando vi sia lesione di un diritto inviolabile o il fatto illecito integri gli estremi di un reato. Occorrono sempre allegazione e prova, anche per presunzioni semplici, di un concreto pregiudizio che abbia inciso sulla sfera personale del soggetto leso, con modificazione peggiorativa delle sue abitudini, del suo assetto relazionale o della sua integrità morale.
Nel caso concreto, l’attrice si era limitata a richiamare genericamente la condotta illecita, senza dedurre specificamente in che modo il pregiudizio avesse inciso sulla propria sfera non patrimoniale. Inoltre, l’immobile non era adibito a propria abitazione, ma locato a terzi, sicché il nocumento effettivamente emerso si esauriva nel pregiudizio economico, già oggetto di specifico ristoro. La decisione, in questa parte, è metodologicamente impeccabile: essa impedisce che il danno non patrimoniale diventi una sorta di automatica appendice di ogni illecito lesivo di un bene immobile, in assenza di un effettivo vulnus alla persona giuridicamente apprezzabile.
11. La polizza R.C.T. e l’interpretazione della clausola di “fatto accidentale”
Sul piano assicurativo la sentenza affronta un tema di notevole interesse pratico: la portata della clausola di polizza che limita la garanzia ai danni involontariamente cagionati a terzi “in conseguenza di un fatto accidentale”. La compagnia appellante in via incidentale sosteneva che, nel caso di specie, l’attività dell’appaltatrice non potesse qualificarsi come accidentale, essendo connotata da colpa grave e da competenza tecnica professionale incompatibile con tale requisito. La Corte respinge radicalmente la tesi e, in linea con il più recente orientamento di legittimità, chiarisce che la clausola deve essere interpretata nel senso che essa copre la condotta colposa in contrapposizione a quella dolosa, non già nel senso di restringere la copertura ai soli casi fortuiti.
La motivazione è particolarmente forte laddove osserva che, se si riconoscesse all’accidentalità un contenuto autonomo svincolato dalla colpa, si finirebbe per identificare il fatto accidentale con il caso fortuito o la forza maggiore, svuotando così di contenuto l’assicurazione della responsabilità civile. La Corte, dunque, riporta la clausola alla sua funzione sistematica: delimitare il rischio assicurato al di fuori del dolo dell’assicurato, non certo escludere gli illeciti colposi che costituiscono, in realtà, il nucleo tipico del rischio stesso. Ne deriva la conferma degli obblighi di manleva come già statuiti in primo grado. Si tratta di una soluzione che appare del tutto condivisibile, poiché salvaguarda la causa concreta del contratto di assicurazione R.C.T. e impedisce letture restrittive incompatibili con la sua funzione economico-sociale.
12. Considerazioni conclusive
La decisione della Corte d’Appello di Bari merita particolare attenzione perché offre una ricostruzione sistematicamente ordinata di una fattispecie complessa, nella quale si intrecciano responsabilità da attività edilizia, prova del nesso causale, limiti della figura del nudus minister, criteri di liquidazione del danno e interpretazione del rischio assicurato. Il primo dato che emerge con nettezza è la riaffermazione dell’autonomia della tutela aquiliana del terzo proprietario confinante rispetto ai rapporti interni di appalto. Da ciò consegue l’inapplicabilità delle decadenze e delle prescrizioni speciali dell’appalto, nonché la piena operatività dei principi generali sulla responsabilità da fatto illecito.
Di pari rilievo è la precisazione secondo cui l’appaltatore specializzato non può liberarsi invocando la mera esecuzione di direttive altrui, salvo che dimostri di avere segnalato gli errori e di essere stato nondimeno costretto a eseguire l’opera a rischio del committente. In assenza di tale prova, e in presenza di un’ingerenza del committente che riduca ma non annulli l’autonomia dell’appaltatore, la responsabilità di entrambi resta concorrente e solidale. La sentenza, sotto questo profilo, si segnala per aver applicato con rigore il paradigma della diligenza tecnica qualificata, sottraendo l’impresa esecutrice a ogni impropria deresponsabilizzazione.
Quanto al danno, la Corte offre una lezione metodologica importante: il risarcimento per equivalente non coincide con il costo massimo astrattamente ipotizzabile, ma con la perdita patrimoniale effettiva. Per questa ragione, una volta accertato che il ripristino integrale sarebbe economicamente irrazionale e superiore al costo della ricostruzione, il danno va commisurato a quest’ultima. Contestualmente, la sentenza conferma voci patrimoniali strettamente legate all’urgenza della messa in sicurezza e al mancato godimento locativo, ma nega il danno non patrimoniale in mancanza di una specifica allegazione del concreto pregiudizio alla persona. È una linea che mostra coerenza con i principi generali del danno-conseguenza e con il ripudio di ogni automatismo risarcitorio.
Infine, sul piano assicurativo, la pronuncia si colloca nel solco più convincente della giurisprudenza di legittimità, sottraendo la clausola di “fatto accidentale” a letture che finirebbero per svuotare di contenuto la copertura R.C.T. L’accidentalità viene così ricondotta alla sfera della non volontarietà del danno e quindi della colpa, restando escluso solo il dolo. Anche questo approdo appare pienamente condivisibile, perché restituisce al contratto di assicurazione la sua funzione propria e impedisce che la compagnia si sottragga alla garanzia proprio nelle ipotesi che più tipicamente ne dovrebbero attivare l’operatività.
Nel complesso, si è in presenza di una sentenza tecnicamente solida, che corregge il primo grado solo nei punti in cui esso aveva ecceduto i limiti del danno effettivamente risarcibile o aveva riconosciuto poste non adeguatamente allegate, ma conferma il nucleo strutturale della responsabilità concorrente di committente e appaltatore. Il risultato è un arresto di particolare utilità pratica, capace di offrire coordinate chiare tanto per il contenzioso edilizio tra privati quanto per le controversie assicurative connesse all’esecuzione di opere potenzialmente pregiudizievoli per i terzi.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

