Infortunio durante il carico di rotoballe, attività pericolosa e responsabilità solidale del preposto di fatto e del titolare dell’azienda agricola
Massima
Nell’ipotesi di infortunio occorso durante le operazioni di caricamento meccanico di rotoballe su un mezzo di trasporto, l’attività di movimentazione e carico integra attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., con conseguente onere, gravante su chi la esercita, di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Ove l’evento lesivo risulti causalmente riconducibile a una manovra di carico imprudente, consistente nel posizionamento della rotoballa centrale prima del fissaggio di quella posta all’estremità del rimorchio, sussiste la responsabilità dell’operatore che ha eseguito la manovra ex art. 2050 c.c. e, in via concorrente, del titolare dell’azienda agricola ai sensi degli artt. 2049 e 1228 c.c., qualora questi si sia avvalso stabilmente della collaborazione del preposto di fatto nell’interesse dell’impresa, senza predisporre adeguate misure organizzative e di sicurezza. Deve escludersi il concorso di colpa dell’autista infortunato quando egli si trovi nell’area di carico per svolgere un’attività ordinaria, necessaria e prevedibile di fissaggio delle rotoballe, non eccentrica né abnorme rispetto al procedimento lavorativo in corso.
1. Premessa: il rilievo sistematico della decisione
La sentenza del Tribunale di Mantova si colloca in un’area particolarmente interessante del contenzioso da infortunio sul lavoro, nella quale il danno alla persona viene fatto valere non già nei confronti del proprio datore di lavoro in senso stretto, bensì contro il titolare dell’azienda agricola presso cui si svolgevano le operazioni di carico e contro il soggetto che, in concreto, eseguiva la manovra pericolosa con il mezzo meccanico. La decisione assume rilievo non soltanto per l’esito concreto, ma soprattutto per la limpidezza con cui articola il rapporto tra responsabilità da attività pericolosa ex art. 2050 c.c., responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., valorizzazione del contatto organizzativo tra impresa e collaboratore di fatto, e delimitazione del concorso di colpa del lavoratore infortunato. In tale prospettiva, la pronuncia offre una ricostruzione che va oltre la singola vicenda e si presta a fungere da paradigma per la gestione giudiziale degli infortuni verificatisi in contesti produttivi non rigidamente aziendalizzati ma connotati da compresenza di più operatori, mezzi di movimentazione, attività materiali coordinate e ruoli di fatto.
La causa prende le mosse dall’infortunio occorso il 26 agosto 2022 a un autista dipendente di una ditta di autotrasporti, recatosi presso un’azienda agricola per il carico di rotoballe di fieno da trasportare altrove. Durante tali operazioni, una rotoballa cadeva dal rimorchio e lo colpiva, provocandogli lesioni gravissime: lesione da strappamento dei vasi ileocolici e rami mesenterici superiori con emoperitoneo, frattura scomposta del perone destro, plurime fratture costali, frattura dello sterno e frattura della scapola sinistra. L’INAIL riconosceva un’inabilità temporanea e una menomazione permanente del 31%, mentre il giudizio civile veniva instaurato per ottenere il risarcimento integrale del danno differenziale e complementare. La decisione accerta la responsabilità solidale dell’operatore che effettuava il carico e del titolare dell’azienda agricola, liquida il danno non patrimoniale in euro 98.390,63 e il danno patrimoniale in euro 7.256,18, oltre accessori, escludendo ogni concorso di colpa del lavoratore.
2. La ricostruzione del fatto e il valore probatorio della relazione ATS
Uno dei tratti maggiormente apprezzabili della pronuncia risiede nel metodo seguito per la ricostruzione della dinamica dell’infortunio. Il Tribunale, infatti, prende le mosse dal dato pacifico della presenza del ricorrente presso l’azienda agricola per effettuare il carico delle rotoballe e dal dato, altrettanto incontestato, della caduta di una di esse dal rimorchio. La controversia si concentrava però sulla causa immediata della caduta: secondo la prospettazione attorea, l’operatore aveva iniziato a caricare la rotoballa centrale mentre quella posta all’estremità non era ancora stata fissata con le cinghie; secondo la difesa dei convenuti, invece, la caduta si sarebbe verificata durante la fase di fissaggio e sarebbe stata determinata dallo stesso lavoratore infortunato mentre tirava le cinghie. Il Tribunale risolve tale contrasto attribuendo decisivo valore alla relazione redatta dall’ATS all’esito del sopralluogo e degli accertamenti immediati, dalla quale emerge che l’infortunio è “figlio di un caricamento scorretto delle rotoballe”, reso necessario dal tentativo di caricare più rotoballe di quante il rimorchio potesse contenere senza fuoriuscire dalla sagoma. La relazione precisa inoltre che il lavoratore si trovava nella parte posteriore del rimorchio per legare le rotoballe all’estremità e che il caricamento della rotoballa centrale aveva provocato lo spostamento del carico, facendo precipitare quella terminale.
La scelta del giudice di valorizzare il verbale ATS merita adesione piena. La sentenza riconosce a tale documento un’elevata efficacia probatoria non già per un aprioristico favor verso la fonte amministrativa, ma perché esso rappresenta il prodotto di un accertamento tecnico immediato, coerente, dettagliato e non smentito da elementi di pari attendibilità emersi nel processo. Di contro, le dichiarazioni rese in giudizio dall’operatore risultano ritenute inattendibili proprio perché contraddette da quanto dallo stesso riferito nell’immediatezza dei fatti agli ispettori ATS, quando aveva ammesso di stare caricando le rotoballe e di essersi accorto solo dopo che l’autista era a terra. La sentenza, dunque, opera correttamente una valutazione critica delle fonti di prova, preferendo il dato tecnico-amministrativo contestuale all’evento alla ricostruzione difensiva successiva e mutevole. In ciò si coglie un primo elemento di solidità argomentativa del provvedimento.
3. La causalità materiale e la centralità della manovra di caricamento
Una volta ricostruita la dinamica, il Tribunale affronta il tema del nesso di causalità in termini pienamente aderenti al modello civilistico della causalità materiale. La caduta della rotoballa viene imputata alla manovra di caricamento della rotoballa centrale effettuata in assenza del preventivo fissaggio con cinghie della rotoballa collocata all’estremità del rimorchio. Tale manovra, osserva il giudice, ha alterato l’equilibrio del carico e provocato lo spostamento dell’intero assetto, generando una sequenza causale logica, coerente e scientificamente plausibile che collega in modo diretto la condotta dell’operatore all’evento lesivo. Il Tribunale valorizza, inoltre, il fatto che non sia stato dimostrato che fosse stato il lavoratore infortunato a pretendere il carico di ventidue rotoballe invece delle venti normalmente consentite; ma, anche a voler prescindere da tale dato, osserva con corretta severità che la responsabilità delle modalità operative del carico incombeva comunque su chi manovrava il mezzo e gestiva la fase esecutiva della movimentazione.
Il pregio della decisione sta, sotto questo profilo, nell’avere evitato due errori frequenti in materia di infortuni sul lavoro. Da un lato, non si limita a un generico riferimento al pericolo astratto dell’attività, ma individua con precisione il segmento condottuale produttivo del danno. Dall’altro, non consente che la mera compresenza di più soggetti nell’area di carico dissolva la responsabilità individuale di chi ha posto in essere la manovra concretamente destabilizzante. La causalità è così ricondotta al suo fulcro effettivo: non la presenza del lavoratore accanto al rimorchio, ma la decisione di proseguire nel caricamento in un momento in cui il carico non era stabilizzato e l’autista si trovava in posizione esposta. Si tratta di un’impostazione particolarmente persuasiva, perché restituisce all’accertamento causale il suo necessario ancoraggio alla specificità del fatto.
4. L’esclusione del concorso di colpa del lavoratore infortunato
Un passaggio di rilevantissimo interesse è quello con cui il Tribunale esclude qualsiasi concorso di colpa del ricorrente. I convenuti avevano tentato di addossare al lavoratore la responsabilità, in via esclusiva o quantomeno concorrente, sostenendo che egli avesse abbandonato la cabina del camion durante le operazioni di carico, in violazione delle prescrizioni del DVR del proprio datore di lavoro, secondo cui l’autista avrebbe dovuto restare all’interno del veicolo fino al completamento del carico. Il giudice rigetta tale tesi con una motivazione estremamente nitida. In primo luogo, osserva che il lavoratore si trovava nella parte posteriore del rimorchio per eseguire il fissaggio delle rotoballe già posizionate, operazione ordinaria, prevedibile e strettamente funzionale al completamento del caricamento; la stessa relazione ATS precisa che l’autista era “obbligato a legare le rotoballe mano a mano che carica per farle entrare tutte sul rimorchio”. In secondo luogo, il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il comportamento del lavoratore può assumere efficacia interruttiva o riduttiva del nesso causale solo quando si ponga come causa autonoma, imprevedibile e abnorme rispetto al procedimento lavorativo tipico, requisito che nel caso di specie difettava del tutto.
La motivazione convince pienamente. Il richiamo a una prescrizione generale contenuta nel DVR del datore di lavoro del ricorrente non basta, di per sé, a fondare un concorso di colpa, perché tale regola interna non può neutralizzare il dovere di prudenza e di coordinamento gravante su chi gestisce in concreto l’attività pericolosa. La posizione dell’autista nell’area di carico non era eccentrica, arbitraria o imprevedibile: al contrario, costituiva parte integrante della fase lavorativa in corso ed era pienamente conoscibile da parte dell’operatore del sollevatore. La sentenza, dunque, si muove correttamente nel solco di quella giurisprudenza che ha progressivamente ridimensionato l’uso dell’art. 1227 c.c. in chiave surrettiziamente deresponsabilizzante nei contesti di rischio governato da altri garanti. In definitiva, il lavoratore non viene trattato come autore di una deviazione anomala dal procedimento, ma come soggetto esposto a un rischio tipico che l’operatore del carico aveva il dovere di controllare.
5. La qualificazione dell’attività di carico come attività pericolosa e l’applicazione dell’art. 2050 c.c.
Di particolare pregio teorico è il segmento della motivazione dedicato alla qualificazione giuridica dell’attività di carico e scarico mediante uso di mezzi meccanici. Il Tribunale richiama l’art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, nel definire le attività soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, include anche i lavori di trasporto terrestre e di carico o scarico quando si faccia uso di mezzi meccanici. Da tale dato normativo, letto in combinazione con la evidente potenzialità offensiva dell’attività in concreto esercitata, il giudice desume che le operazioni di movimentazione e caricamento di rotoballe debbano essere qualificate come “attività pericolose” ai sensi dell’art. 2050 c.c. La sentenza mostra piena consapevolezza del fatto che tale disposizione non crea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma introduce un regime aggravato in forza del quale il danneggiato deve provare l’esercizio dell’attività pericolosa e il nesso causale tra essa e il danno, mentre grava sul convenuto l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare l’evento.
L’applicazione dell’art. 2050 c.c. appare qui particolarmente felice. Il caricamento meccanico di rotoballe, per massa, instabilità del carico, rischio di schiacciamento e compresenza di soggetti in prossimità della traiettoria dei movimenti, presenta indubbiamente quei caratteri di intrinseca potenzialità offensiva che giustificano l’operatività del regime aggravato. La sentenza mostra, peraltro, di utilizzare correttamente la categoria: non basta l’astratta pericolosità, ma viene verificato il nesso eziologico concreto tra la manovra di carico e il danno; solo a quel punto il carico della prova si sposta sul convenuto, il quale non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare l’adozione di cautele adeguate. In tal modo, la pronuncia si inserisce nel filone più rigoroso della giurisprudenza sull’art. 2050 c.c., che ne valorizza la funzione protettiva senza confonderla con una responsabilità automatica.
6. La responsabilità del titolare dell’azienda agricola ex artt. 2049 e 1228 c.c.
Il secondo pilastro della decisione riguarda la responsabilità del titolare dell’azienda agricola. Sul punto il Tribunale compie una costruzione particolarmente interessante, fondata sul combinato disposto degli artt. 2049 e 1228 c.c. e sulla constatazione che il soggetto che eseguiva materialmente il carico, pur non essendo formalmente dipendente del padre, prestava con continuità attività all’interno dell’azienda agricola, con piena conoscenza del titolare e nel diretto interesse dell’impresa. Il giudice sottolinea che tale collaborazione di fatto, utilmente inserita nella sfera organizzativa dell’azienda, è sufficiente a integrare il rapporto di preposizione rilevante ai fini dell’art. 2049 c.c. La responsabilità del titolare, inoltre, viene ancorata non soltanto all’altrui fatto dannoso, ma anche alla mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza e alla omessa vigilanza su una prassi di caricamento scorretta, qualificata dall’ATS come idonea a incrementare il rischio di caduta del carico.
La motivazione si segnala per finezza, perché evita di imprigionare il ragionamento dentro il formalismo della subordinazione. Il figlio del titolare viene considerato ausiliario o preposto di fatto non in forza di un contratto, ma perché la sua attività si inseriva stabilmente nel processo produttivo aziendale ed era tollerata, utilizzata e fatta propria dall’imprenditore. Si tratta di una lettura pienamente coerente con la più evoluta elaborazione dell’art. 2049 c.c., che valorizza la relazione funzionale tra autore materiale del fatto e sfera organizzativa del preponente più che il dato formale della dipendenza. L’utilizzo congiunto dell’art. 1228 c.c. rafforza poi la costruzione, poiché la collaborazione dell’ausiliario viene letta anche come mezzo di adempimento delle attività d’impresa, rispetto alle quali il titolare risponde delle modalità esecutive scorrette.
7. La solidarietà tra i convenuti e il superamento del frazionamento dei titoli di responsabilità
La sentenza afferma espressamente la responsabilità solidale dei due convenuti ai sensi degli artt. 2055 e 1294 c.c., valorizzando il principio secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, quando il danno sia determinato dalla convergenza causale di più condotte imputabili a soggetti diversi, la solidarietà opera qualunque sia il titolo giuridico per cui ciascuno di essi risponde. Questo passaggio è di particolare rilievo, perché il Tribunale rifiuta ogni frazionamento della tutela risarcitoria in base alla diversa base normativa della responsabilità: l’operatore risponde ex art. 2050 c.c.; il titolare ex artt. 2049 e 1228 c.c.; ma l’unicità del danno e la convergenza causale delle condotte giustificano pienamente la condanna solidale.
La soluzione appare del tutto corretta. La pluralità dei titoli di imputazione non frammenta il danno, né attenua il diritto del danneggiato a ottenere l’integrale risarcimento da ciascuno dei corresponsabili. È apprezzabile che il giudice abbia avvertito l’esigenza di chiarire tale profilo, evitando possibili equivoci derivanti dalla differenza tra responsabilità per attività pericolosa e responsabilità da fatto dell’ausiliario. Il risultato è una sentenza che, sul piano sistematico, restituisce coerenza unitaria al fenomeno della pluralità di cause e di responsabili.
8. Il danno risarcibile e la liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale
Accertata la responsabilità dei convenuti e negato il concorso di colpa del ricorrente, il Tribunale procede alla liquidazione del danno. Dalla parte finale della sentenza emerge che il danno non patrimoniale viene liquidato in euro 98.390,63, con applicazione di devalutazione, rivalutazione e interessi compensativi secondo i criteri indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Il danno patrimoniale viene invece quantificato in euro 7.256,18, oltre rivalutazione e interessi compensativi, nonché interessi legali successivi. Le spese di lite sono liquidate in euro 14.103,00, oltre accessori, e le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Benché il frammento disponibile non consenta di ricostruire analiticamente tutte le componenti liquidatorie interne alla motivazione, la struttura del dispositivo mostra chiaramente che il Tribunale ha tenuto distinto il danno alla persona dal danno patrimoniale in senso stretto, operando una liquidazione separata delle due voci. Il dato è significativo perché conferma la volontà del giudice di non assorbire integralmente le conseguenze economiche dell’infortunio nel solo danno biologico, ma di riconoscere anche un autonomo pregiudizio patrimoniale, evidentemente ancorato a spese, perdite o diminuzioni economicamente apprezzabili diverse dalle componenti già coperte dall’indennizzo INAIL. Tale impostazione appare coerente con la più corretta distinzione tra danno differenziale non patrimoniale e ulteriori voci patrimoniali non coperte dall’assicurazione sociale.
9. L’irrilevanza dell’archiviazione penale nel giudizio civile di responsabilità
Un ulteriore profilo, benché richiamato solo sinteticamente nei risultati di ricerca, riguarda l’irrilevanza dell’archiviazione intervenuta in sede penale, dedotta dai resistenti. Il Tribunale afferma che tale esito non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, trattandosi di una causa civile nella quale trovano applicazione la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. e la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. La precisazione è importante perché riafferma un principio di particolare rilievo pratico: il mancato esercizio dell’azione penale o la definizione del procedimento penale con esito non decisorio sul merito della responsabilità non impediscono affatto l’accertamento civilistico del fatto lesivo secondo le regole proprie del diritto privato.
Il richiamo è condivisibile. In materie come quella in esame, nelle quali la struttura della responsabilità civile non coincide con quella penale e si innerva anche di presunzioni e regole di imputazione aggravata, sarebbe metodologicamente errato far discendere dall’archiviazione penale una sorta di presunzione negativa sul piano civilistico. La sentenza, seppur brevemente, evita tale equivoco e riafferma l’autonomia del giudizio civile.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Mantova merita particolare attenzione perché offre una ricostruzione molto equilibrata e giuridicamente persuasiva di un infortunio verificatosi in un contesto di attività pericolosa con compresenza di più soggetti e ruoli non rigidamente formalizzati. Il primo insegnamento della pronuncia è che le operazioni di carico meccanico di rotoballe rientrano pienamente nell’area applicativa dell’art. 2050 c.c., sì che l’operatore del mezzo risponde del danno ove non provi di avere adottato tutte le cautele idonee a evitarlo. Il secondo è che il titolare dell’azienda agricola non può sottrarsi alla responsabilità invocando la mera informalità del rapporto con il figlio collaboratore, quando questi operi stabilmente nella sfera organizzativa dell’impresa e nel suo interesse. Il terzo, altrettanto importante, è che il lavoratore infortunato non può vedersi opporre un concorso di colpa fondato sulla sola presenza nell’area di carico, quando tale presenza sia funzionale a un’attività ordinaria, necessaria e prevedibile, pienamente conoscibile da chi manovra il carico.
In definitiva, la decisione rappresenta un esempio particolarmente riuscito di applicazione combinata delle regole sulla causalità civile, della responsabilità da attività pericolosa e della responsabilità del preponente. Essa mostra come il diritto della responsabilità, quando venga interpretato in modo coerente con la funzione di protezione della persona e con la realtà organizzativa delle attività produttive, sia perfettamente in grado di offrire tutela piena anche in contesti nei quali il danno nasce dall’intreccio di condotte individuali, carenze organizzative e prassi lavorative scorrette. È proprio in questa capacità di cogliere la dimensione sostanziale del rischio e di imputarlo ai soggetti che avevano il dovere di governarlo che la sentenza esprime il suo maggiore valore.
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