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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, repêchage esteso al centro unico di imputazione e limiti della tutela reintegratoria in caso di liquidazione giudiziale

Massima
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’insussistenza del fatto posto a base del recesso ricorre non solo quando difetti la ragione organizzativa dedotta, ma anche quando il datore ometta di assolvere l’obbligo di repêchage in relazione all’effettiva organizzazione imprenditoriale di riferimento. Ove, pur in assenza di codatorialità o cessione di ramo d’azienda perfezionata, emerga un unico centro di imputazione sostanziale tra più società stabilmente coordinate, il dovere di verificare la possibilità di ricollocazione del lavoratore deve estendersi all’intero perimetro organizzativo così accertato. Tuttavia, la sopravvenuta liquidazione giudiziale del datore impedisce la reintegrazione materiale, sicché la tutela si converte in un’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento sino all’apertura della procedura concorsuale, con riconoscimento dei contributi previdenziali e assistenziali nei limiti temporalmente compatibili.


1. Premessa: il significato della decisione

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia affronta una vicenda di particolare interesse nel diritto del lavoro contemporaneo, poiché colloca il sindacato sul licenziamento economico all’incrocio tra crisi dell’impresa, operazioni preparatorie di riorganizzazione societaria, unicità del centro di imputazione dei rapporti e sopravvenienza della liquidazione giudiziale. Il pregio della decisione risiede nel fatto che il giudice, pur rigettando la prospettazione più ampia della lavoratrice in ordine alla sussistenza di un rapporto diretto con le società terze coinvolte nelle trattative di affitto di ramo d’azienda, valorizza tuttavia l’unità sostanziale del contesto organizzativo ai fini dell’obbligo di repêchage e della soglia occupazionale rilevante per il regime di tutela applicabile. La pronuncia, pertanto, si sottrae tanto alla tesi della piena irrilevanza delle interrelazioni societarie, quanto a quella, opposta, della loro automatica traslazione in termini di codatorialità o successione datoriale.

L’esito è giuridicamente raffinato. Il rapporto di lavoro della ricorrente non viene imputato alle società terze, né viene riconosciuta una cessione di ramo d’azienda o una somministrazione illecita tale da far sorgere in capo ad esse la qualità di datore di lavoro. Tuttavia, l’accertata integrazione organizzativa tra le imprese coinvolte assume un rilievo determinante sul terreno del controllo di legittimità del licenziamento intimato dal datore originario. È da questa linea di demarcazione, sottile ma decisiva, che muove l’intero interesse sistematico della decisione.

2. Il quadro fattuale: trattative per l’affitto di ramo e riorganizzazione dell’attività

La ricorrente era stata assunta dal 1° ottobre 2013 con inquadramento al terzo livello del CCNL terziario e licenziata il 27 ottobre 2022 per giustificato motivo oggettivo. Nel corso del 2022 il datore di lavoro e due ulteriori società avevano sottoscritto un accordo quadro finalizzato all’affitto di un ramo d’azienda relativo alla commercializzazione di prodotti lubrificanti e additivi; accordo che, tuttavia, non si era poi perfezionato, essendo intervenuto il recesso delle società interessate il 6 ottobre 2022. Nel ristretto arco temporale intercorrente tra l’accordo e il suo scioglimento, la lavoratrice aveva tuttavia svolto attività funzionali alla realizzazione degli accordi preliminari, in particolare con riguardo alla gestione della merce di magazzino, all’inserimento ordini, alla fatturazione e alla gestione dei rapporti operativi con le piattaforme informatiche delle società coinvolte. La vicenda si colloca dunque in un’area di confine nella quale la cooperazione imprenditoriale è intensa ma non si traduce in un trasferimento formalizzato del rapporto di lavoro.

La sentenza ricostruisce con puntualità questo segmento fattuale, valorizzando le dichiarazioni testimoniali rese da colleghi e dirigenti aziendali. In particolare emerge che, pur permanendo la ricorrente formalmente alle dipendenze del datore originario, l’attività da lei svolta nel periodo in questione era concretamente orientata a favorire il passaggio dei prodotti e della clientela verso le società interessate all’operazione straordinaria. Proprio questa duplice dimensione — permanenza della formale titolarità del rapporto e compenetrazione funzionale delle attività — prepara il terreno alla soluzione adottata dal Tribunale.

3. Il rigetto delle domande di accertamento del rapporto verso le società terze

Un primo approdo della decisione, logicamente preliminare, è costituito dal rigetto della domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti delle società diverse dal datore formale. Il giudice esclude che, nel caso concreto, si sia verificata una cessione di ramo d’azienda perfezionata, una codatorialità in senso proprio o una somministrazione illecita idonea a trasferire o duplicare la titolarità del rapporto. La motivazione insiste sul fatto che i rapporti di lavoro della ricorrente e degli altri dipendenti non erano mai formalmente transitati alle società terze; che le direttive principali continuavano a provenire dai superiori del datore originario; che le società esterne non avevano sostenuto i costi del rapporto, né esercitato integralmente le prerogative tipiche del datore di lavoro; e che l’operazione di affitto di ramo era rimasta allo stadio delle intese preliminari.

Questo passaggio merita piena adesione. La sentenza evita di fare ricorso a categorie espansive in modo automatico e mostra consapevolezza del fatto che l’unicità del contesto economico-organizzativo non coincide necessariamente con la pluralità datoriale o con il trasferimento del rapporto. Il diritto del lavoro, soprattutto in materia di gruppi e integrazioni societarie, richiede particolare cautela nella traslazione dei rapporti obbligatori. Il Tribunale si mantiene fedele a questo metodo e rigetta correttamente la domanda nella parte in cui pretendeva di imputare direttamente il rapporto alle società terze.

4. L’unico centro di imputazione come categoria distinta dalla codatorialità

Il profilo più interessante della pronuncia emerge, però, subito dopo il rigetto delle domande principali verso le società terze. Il Tribunale, infatti, pur negando l’esistenza di un rapporto di lavoro direttamente imputabile alle società diverse dal datore formale, valorizza l’esistenza di un unico centro di imputazione tra il datore originario e un’altra società del medesimo contesto imprenditoriale. Dai frammenti testuali disponibili emerge che la Corte di merito individua tale unicità sulla base di elementi organizzativi e funzionali particolarmente significativi: sede comune, intreccio della contabilità, strutture materiali condivise, continuità dell’attività e circolazione del personale e delle risorse all’interno di un contesto unitario. È proprio questa situazione che, secondo il giudice, produce effetti sia sul piano del repêchage sia su quello della soglia occupazionale.

Il dato è sistematicamente rilevante. La sentenza mostra che il centro unico di imputazione non viene qui utilizzato per fondare un automatico spostamento del rapporto di lavoro, ma come criterio funzionale per delimitare il perimetro entro cui il datore deve adempiere ai propri obblighi di correttezza nel recesso economico. In altri termini, il Tribunale separa la questione della titolarità formale del rapporto da quella, distinta, dell’effettiva articolazione dell’organizzazione produttiva. Ed è proprio in questa seconda dimensione che l’unità sostanziale dell’impresa assume rilievo decisivo.

5. Il repêchage come baricentro del giudizio sul giustificato motivo oggettivo

La sentenza afferma con chiarezza che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro è illegittimo. La ragione centrale sta nel mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage. Il giudice osserva che, pur essendo indubbio lo stato di crisi dell’impresa, la lavoratrice non era affatto adibita unicamente alla commercializzazione dei prodotti petroliferi e lubrificanti, come sostenuto nella lettera di licenziamento; al contrario, l’istruttoria aveva dimostrato una più ampia polivalenza professionale della dipendente, la quale possedeva esperienza in più segmenti dell’attività aziendale. Da ciò la necessità di comparare la sua posizione con quella di altri dipendenti rimasti in servizio e di verificare concretamente la possibilità di una sua diversa utilizzazione.

Il giudice, dunque, non si limita a un sindacato esterno sulla ragione organizzativa dichiarata, ma pretende che essa venga rapportata alla concreta fungibilità della lavoratrice all’interno dell’organizzazione. In questa prospettiva, il repêchage assume la sua corretta natura: non onere eventuale o marginale, ma elemento strutturale del giustificato motivo oggettivo. Il recesso economico è legittimo solo se il datore dimostri l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre posizioni compatibili con il suo bagaglio professionale. La sentenza si colloca pienamente in questo orientamento e, proprio per questo, appare giuridicamente solida.

6. L’estensione del repêchage all’unico centro di imputazione

Il passaggio di maggiore novità della decisione consiste, tuttavia, nell’affermazione che l’adempimento dell’obbligo di repêchage avrebbe dovuto tenere conto non solo delle esigenze del datore formale, ma anche di quelle dell’altra società inserita nel medesimo centro di imputazione. Il Tribunale ritiene infatti che la situazione concreta di integrazione organizzativa comportasse, da un lato, l’estensione del repêchage anche alla diversa società presso la quale altro personale aveva trovato impiego dopo il licenziamento e, dall’altro, il superamento della soglia dimensionale dei quindici dipendenti ai fini della disciplina applicabile. Questo è il cuore della sentenza.

La costruzione è particolarmente interessante perché sposta il tema del centro unico di imputazione dal terreno statico della titolarità del rapporto al terreno dinamico della correttezza del recesso. Se più società operano, in concreto, come un’unica organizzazione imprenditoriale, il datore non può limitarsi a verificare l’assenza di posti utili solo nel perimetro formalmente ristretto della società intimante, ma deve considerare l’assetto sostanziale dell’intera organizzazione. Diversamente, il repêchage verrebbe svuotato di contenuto proprio nei contesti nei quali la frammentazione societaria rischia di tradursi in una riduzione artificiosa delle garanzie del lavoratore. La sentenza si muove così in una direzione di particolare interesse sistemico, coerente con la finalità antielusiva che storicamente sorregge la categoria del centro unico di imputazione.

7. L’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento

Nel dispositivo il Tribunale accerta e dichiara “l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” intimato il 27 ottobre 2022. La formula utilizzata è di grande rilievo, perché segnala che il vizio del recesso non viene ricondotto a mera irregolarità procedurale o a valutazione di sproporzione, ma alla mancanza del fondamento sostanziale del motivo oggettivo. Tale insussistenza discende, nel ragionamento del giudice, dalla mancata dimostrazione del nesso tra crisi aziendale, soppressione della posizione e impossibilità di ricollocazione della lavoratrice, letti alla luce dell’intera organizzazione sostanziale di riferimento.

La sentenza si colloca così nel filone giurisprudenziale che considera il repêchage non come profilo estrinseco rispetto al fatto organizzativo, ma come componente intrinseca del giustificato motivo oggettivo. Se il datore non dimostra di avere esplorato seriamente e correttamente le possibilità di diversa utilizzazione del lavoratore, il “fatto” economico posto a base del licenziamento deve ritenersi giuridicamente insussistente. La scelta lessicale del dispositivo non è dunque neutra: essa conferma una lettura sostanziale e integrata del motivo oggettivo di licenziamento.

8. La tutela applicabile e l’incidenza della liquidazione giudiziale

Dopo avere ricostruito l’illegittimità del recesso, il Tribunale affronta la questione del rimedio. La ricorrente aveva chiesto la reintegrazione, qualificando in termini radicali il vizio del licenziamento; il giudice, tuttavia, esclude che i fatti di causa integrino un’ipotesi di nullità del recesso. Sotto questo profilo la motivazione è chiara: la violazione dell’obbligo di repêchage rileva certamente sul piano dell’illegittimità del licenziamento, ma non trasforma il recesso in atto nullo in senso proprio. Il punto, però, viene ulteriormente complicato dalla sopravvenuta liquidazione giudiziale del datore, dichiarata con sentenza del 7 giugno 2023. Secondo il Tribunale, tale evento rende impossibile la reintegrazione materiale della lavoratrice, poiché l’attività imprenditoriale è cessata. Ne consegue che la tutela concretamente praticabile è solo quella indennitaria, limitata alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino alla data di apertura della procedura concorsuale.

Questo passaggio è di grande interesse. La sentenza mostra come la liquidazione giudiziale, pur non sanando retroattivamente l’illegittimità del recesso, incida in modo determinante sulla conformazione del rimedio. Il giudice tiene fermo l’accertamento dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ma ritiene che l’effetto reintegratorio non possa operare oltre il limite strutturale derivante dalla cessazione dell’attività d’impresa. Si tratta di una soluzione rigorosa e realistica, che evita tanto l’astratta proclamazione di una reintegrazione impossibile, quanto la negazione della tutela economica spettante al lavoratore per il periodo antecedente alla procedura.

9. La quantificazione in otto mensilità e il rapporto con il concorso fallimentare

Nel dispositivo il Tribunale quantifica l’indennità risarcitoria spettante alla ricorrente in otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. La sentenza precisa altresì che la statuizione resta limitata alla quantificazione dell’indennità e non può estendersi alla condanna in senso stretto, giacché il pagamento dovrà avvenire secondo le regole del concorso nell’ambito della liquidazione giudiziale. Questo passaggio merita una particolare sottolineatura. Il giudice opera una distinzione netta tra accertamento del credito del lavoratore e concreta modalità satisfattiva dello stesso, rimessa alle regole della procedura concorsuale.

La soluzione appare sistematicamente corretta. L’apertura della liquidazione giudiziale non elimina il diritto della lavoratrice all’indennità risarcitoria maturata sino a quel momento, ma impone che la sua soddisfazione avvenga all’interno della par condicio creditorum. Ne deriva che la pronuncia del giudice del lavoro conserva una funzione fondamentale di accertamento e quantificazione del credito, pur senza potersi tradurre in un’immediata esecuzione individuale. Si tratta di un profilo di notevole interesse pratico, perché mostra come le tutele lavoristiche si adattino, senza venir meno, al sopravvenire della disciplina concorsuale.

10. Il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie e delle pretese verso le società terze

La sentenza respinge le domande ulteriori, sia quelle svolte contro la società in liquidazione giudiziale oltre il perimetro accolto, sia quelle rivolte contro le società terze. In particolare, viene rigettata la domanda risarcitoria per il carattere asseritamente ingiurioso del licenziamento. Anche qui il Tribunale mostra notevole rigore, evitando di sovrapporre la illegittimità del recesso alla sua eventuale offensività intrinseca. Il fatto che il licenziamento sia risultato privo di fondamento sufficiente non implica, di per sé, che esso presenti un quid pluris lesivo della dignità o dell’onore della lavoratrice tale da giustificare un autonomo risarcimento.

Parimenti coerente è il rigetto delle domande verso le società terze. Proprio perché il giudice ha utilizzato il centro unico di imputazione come categoria funzionale ai soli fini del repêchage e della soglia dimensionale, non ne ha fatto derivare una responsabilità diretta delle altre società per le conseguenze del licenziamento intimato dal datore formale. Questa distinzione, metodologicamente assai importante, conferisce alla sentenza una particolare finezza ricostruttiva.

11. Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia merita attenzione perché offre una costruzione particolarmente matura del rapporto tra licenziamento economico, repêchage e organizzazione imprenditoriale complessa. Il suo insegnamento più significativo è che l’unico centro di imputazione non rileva soltanto, e non necessariamente, per trasferire la titolarità del rapporto o fondare una codatorialità, ma può assumere una funzione decisiva nel sindacato di legittimità del licenziamento, ampliando il perimetro entro cui il datore è tenuto a verificare la possibilità di ricollocazione del lavoratore. In tal modo, la sentenza valorizza la sostanza economico-organizzativa dell’impresa senza deformare le categorie della titolarità datoriale.

Il provvedimento si segnala altresì per la capacità di armonizzare il diritto del lavoro con la sopravvenuta disciplina concorsuale. Il licenziamento resta illegittimo, il credito della lavoratrice viene accertato e quantificato, ma la tutela si conforma al dato sopravvenuto della liquidazione giudiziale, che impedisce la reintegrazione e impone il rispetto delle regole del concorso. Ne deriva una decisione di notevole equilibrio, nella quale il giudice evita tanto la rigidità astratta della tutela reale quanto la deresponsabilizzazione del datore in crisi. In definitiva, la sentenza rappresenta un contributo di particolare interesse alla riflessione sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei contesti di ristrutturazione societaria e di crisi d’impresa, riaffermando con chiarezza che il repêchage non è un adempimento meramente formale, ma il vero baricentro di controllo della legittimità del recesso economico.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_REGGIO_EMILIA_N._720_2025_-_N._R.G._00000548_2023_DEPOSITO_MINUTA_20_03_2026__PUBBLICAZIONE_20_03_2026

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