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Fideiussione omnibus conforme allo schema ABI, nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali, persistenza della garanzia e parziarietà del debito ereditario

Massima
La fideiussione omnibus stipulata nel periodo oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e contenente clausole conformi agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI è affetta da nullità parziale per violazione della normativa antitrust, ma tale nullità non travolge l’intero contratto in difetto di prova dell’interdipendenza delle clausole nulle con il restante assetto negoziale. Ne consegue che la garanzia permane per la parte residua e il creditore può ancora escutere il fideiussore o i suoi eredi. In presenza di una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” non colpita dall’accertamento di nullità, la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. è impedita anche da una tempestiva iniziativa stragiudiziale rivolta al debitore principale. Ove l’azione sia proposta contro gli eredi del fideiussore, l’obbligazione ereditaria conserva natura parziaria ai sensi dell’art. 754 c.c., sicché ciascun coerede risponde solo nei limiti della propria quota, purché la relativa eccezione sia tempestivamente sollevata.


1. Il perimetro della controversia e l’interesse sistematico della decisione

La pronuncia del Tribunale di Ancona affronta una controversia di particolare interesse teorico e pratico, collocata all’incrocio tra diritto della concorrenza, disciplina delle garanzie personali, cessione dei crediti bancari e successione ereditaria nel debito. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla mandataria della cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto bancario nei confronti della società debitrice principale e fatto valere, in sede monitoria, verso le eredi del fideiussore deceduto. Le opponenti hanno contestato la titolarità del credito, l’efficacia riflessa del giudicato formatosi tra banca e debitrice principale, la validità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, la permanenza della garanzia in difetto di tempestiva attivazione ex art. 1957 c.c. e, in via subordinata, la debenza dell’importo solo pro quota ereditaria. Il Tribunale rigetta tutte le censure principali, ma accoglie l’eccezione relativa alla parziarietà del debito ereditario, revoca il decreto ingiuntivo emesso in solido e condanna ciascuna opponente nei limiti della quota di un terzo.

L’interesse della sentenza risiede soprattutto nell’equilibrio con cui il giudice tiene distinti i diversi piani dell’indagine. Da un lato, afferma la nullità parziale della fideiussione omnibus in ragione della riproduzione delle clausole ABI oggetto di intesa restrittiva della concorrenza; dall’altro, esclude che da tale invalidità derivi automaticamente la liberazione dei garanti. La decisione si segnala, dunque, per avere applicato in modo ordinato il principio della nullità selettiva delle clausole anticoncorrenziali, coordinandolo con la disciplina dell’art. 1957 c.c. e con il regime della successione nel debito del fideiussore.

2. La titolarità del credito in capo alla cessionaria e la prova della cessione in blocco

Il primo tema affrontato dal Tribunale riguarda la contestazione della titolarità del credito azionato in sede monitoria. Le opponenti avevano dedotto l’insufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per dimostrare sia l’intervenuta cessione tra la banca originaria e la cessionaria, sia la specifica inclusione del rapporto controverso nel perimetro della cessione. Il giudice respinge tale censura con una motivazione tecnicamente ben costruita, muovendo dal principio secondo cui il cessionario che agisca quale successore a titolo particolare nel credito ha l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto di cessione e l’inclusione del singolo rapporto nella cessione in blocco, ma tale prova può essere raggiunta anche attraverso un insieme documentale composto dall’avviso pubblicato ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla dichiarazione proveniente dalla banca cedente e dall’elenco dei rapporti ceduti recante i codici identificativi corrispondenti a quelli del credito azionato.

La sentenza aderisce così all’orientamento, ormai consolidato, che distingue correttamente il profilo dell’opponibilità della cessione a quello della prova della sua esistenza. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione sostitutiva della notifica individuale ex art. 1264 c.c., ma non esaurisce, da sola, il problema della titolarità sostanziale del credito. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice ritiene raggiunta la prova sulla base di ulteriori riscontri documentali: in particolare, la dichiarazione di avvenuta cessione inviata dalla banca cedente e l’indicazione nell’elenco dei debitori ceduti dei medesimi codici numerici riferibili al rapporto oggetto di giudizio. La motivazione appare condivisibile perché evita sia il formalismo eccessivo che pretenderebbe la produzione del contratto di cessione in forma integrale, sia il minimalismo probatorio che farebbe discendere la titolarità del credito dalla sola pubblicazione generica dell’avviso di cessione.

3. Il giudicato formatosi contro il debitore principale e la sua non opponibilità al fideiussore rimasto estraneo al giudizio

Di particolare rilievo sistematico è il passaggio dedicato alla sentenza passata in giudicato resa in altro processo tra la banca e la società debitrice principale. La parte opposta aveva sostenuto che tale accertamento sull’esistenza del credito dovesse spiegare effetti anche nei confronti del fideiussore e, quindi, delle sue eredi. Il Tribunale esclude con nettezza tale conseguenza, pur ritenendo provato il passaggio in giudicato della precedente decisione, osservando che l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del coobbligato può operare soltanto in senso favorevole ai sensi dell’art. 1306 c.c. e non certo in senso pregiudizievole nei confronti del garante che sia rimasto estraneo al giudizio.

La soluzione merita piena adesione. La posizione del fideiussore, pur connessa a quella del debitore principale, non si colloca in un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico tale da giustificare l’estensione automatica del giudicato formatosi inter alios. Diversamente opinando, si finirebbe per comprimere in modo non tollerabile il diritto di difesa del garante, il quale verrebbe vincolato da un accertamento formatosi in un processo al quale non ha partecipato. Il Tribunale compie, dunque, una distinzione corretta tra l’utilizzabilità della sentenza precedente quale elemento di prova del credito nel nuovo giudizio e la sua idoneità a spiegare effetti vincolanti nei confronti del fideiussore. La prima è ammessa; la seconda è esclusa. Si tratta di una puntualizzazione importante, poiché preserva la coerenza del sistema delle garanzie personali con i principi costituzionali del contraddittorio e del giusto processo.

4. La fideiussione omnibus stipulata nel 2004 e la nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI

Il cuore della decisione è costituito dall’esame della validità della fideiussione omnibus sottoscritta dal de cuius nel luglio 2004. Il Tribunale accerta che il contratto ricade pienamente nel periodo temporale esaminato dal provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia e che contiene, in modo sostanzialmente sovrapponibile, le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia previste dagli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI. Da tale accertamento il giudice fa discendere la nullità parziale della fideiussione, in conformità ai principi ormai consolidati, soprattutto dopo l’intervento delle Sezioni Unite, secondo cui l’intesa anticoncorrenziale a monte si riflette sui contratti “a valle” che ne costituiscono applicazione concreta.

La sentenza si muove con apprezzabile rigore metodologico. In primo luogo valorizza la portata probatoria privilegiata del provvedimento della Banca d’Italia per le fideiussioni stipulate nel periodo oggetto dell’indagine. In secondo luogo verifica in concreto, mediante raffronto testuale, l’effettiva corrispondenza tra le clausole della fideiussione controversa e quelle dello schema ABI. In terzo luogo circoscrive la nullità alle sole clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale, escludendo che vi siano elementi per estendere la caducazione all’intero contratto in difetto di prova dell’interdipendenza funzionale tra le clausole nulle e il resto del regolamento negoziale. L’impianto motivazionale appare pienamente allineato all’odierna lettura selettiva della nullità antitrust, che mira a colpire la porzione patologica del contratto senza annientare automaticamente la funzione di garanzia perseguita dalle parti.

5. Nullità parziale e persistenza della garanzia: il rifiuto di un automatismo liberatorio

Il passaggio più rilevante, e insieme più convincente, della pronuncia è quello in cui il Tribunale nega che la nullità parziale della fideiussione comporti la liberazione delle garanti odierne opponenti. La decisione mostra qui una notevole consapevolezza sistematica, perché evita l’equazione, talora proposta in modo sbrigativo nella prassi difensiva, tra nullità delle clausole ABI e caducazione integrale del vincolo fideiussorio. Il giudice chiarisce che la declaratoria di nullità incidentale degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione non travolge il contratto nel suo insieme e non impedisce, di per sé, l’escussione del fideiussore o dei suoi eredi. La garanzia rimane dunque operativa per la parte residua del negozio, salva la verifica dell’eventuale decadenza ex art. 1957 c.c., che viene esaminata autonomamente e respinta.

Tale conclusione merita di essere valorizzata anche sul piano teorico. La nullità antitrust, specie quando incide su specifiche clausole di aggravamento della posizione del garante, non trasforma necessariamente il contratto in un atto inutilizzabile. Al contrario, essa restituisce la garanzia al suo nucleo compatibile con l’ordinamento, epurandola dalle previsioni frutto dell’intesa restrittiva. La funzione economico-sociale della fideiussione sopravvive, a meno che la parte interessata non provi che, senza quelle clausole, il contratto non sarebbe stato stipulato. Il Tribunale si attiene a questa impostazione e, con ciò, offre una lettura tecnicamente solida e rispettosa sia del diritto antitrust sia delle regole generali sulla nullità parziale.

6. L’art. 1957 c.c. dopo la caducazione della clausola ABI: sufficienza della richiesta stragiudiziale in presenza della clausola “a semplice richiesta scritta”

Una delle questioni più delicate affrontate dalla sentenza riguarda il rapporto tra la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e la persistente validità della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”. Le opponenti avevano sostenuto che, venuta meno la deroga anticoncorrenziale, il creditore avrebbe dovuto necessariamente proporre un’azione giudiziale di condanna contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non essendo sufficiente un atto stragiudiziale. Il Tribunale respinge tale tesi, osservando che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non era stata colpita dal provvedimento della Banca d’Italia e che, in presenza di tale previsione contrattuale, la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. può essere evitata anche mediante una tempestiva diffida stragiudiziale.

Si tratta di un passaggio di grande interesse, perché la pronuncia si colloca nella linea interpretativa più recente che, anche dopo la nullità della clausola ABI di deroga all’art. 1957 c.c., continua a riconoscere efficacia alla diversa clausola di esigibilità immediata, con la conseguenza che l’attivazione del creditore può consistere anche in una iniziativa non giudiziale purché tempestiva e specifica. Il Tribunale ritiene che nel caso concreto tale requisito sia stato soddisfatto dalla raccomandata con cui la banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, revocato gli affidamenti e quantificato l’esposizione debitoria della società, inviandola agli amministratori della debitrice principale. La motivazione si fonda sul principio di immedesimazione organica, ritenendo quindi che l’istanza rivolta agli amministratori valga come istanza rivolta alla società. La soluzione è convincente, perché evita inutili formalismi e valorizza la sostanza del rapporto tra ente collettivo e organi rappresentativi.

7. La qualità di consumatore del fideiussore e il rilievo del collegamento funzionale con l’attività d’impresa

Di non minore interesse è il segmento della sentenza dedicato alla dedotta nullità della clausola “a semplice richiesta scritta” per asserita vessatorietà nei confronti del fideiussore-consumatore. Le opponenti avevano cercato di ricondurre il de cuius alla figura del consumatore, al fine di invocare la disciplina di protezione di cui al codice del consumo. Il Tribunale esclude però tale qualificazione, rilevando che, al momento della stipulazione della fideiussione, il garante era amministratore della società debitrice principale e che la garanzia risultava funzionalmente collegata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

L’argomentazione del giudice appare pienamente corretta e coerente con l’orientamento unionale e nazionale in materia. Non basta, infatti, che il fideiussore sia persona fisica perché possa automaticamente qualificarsi consumatore. Occorre verificare se egli abbia agito per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale, ovvero se la prestazione della garanzia si inserisca, per la posizione rivestita o per l’interesse perseguito, in un collegamento funzionale con l’impresa garantita. Nel caso di specie tale collegamento emerge chiaramente dalla qualità gestoria del fideiussore rispetto alla società debitrice. Il Tribunale, pertanto, esclude correttamente l’applicazione della disciplina consumeristica e mantiene ferma la validità della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la quale diventa così decisiva per la soluzione della questione relativa all’art. 1957 c.c.

8. La prova del credito nel giudizio di opposizione e la persistenza dell’obbligazione di garanzia

Dopo avere scrutinato le questioni relative alla titolarità del credito, al giudicato esterno, alla nullità parziale della fideiussione e alla decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale passa all’esame del fondamento sostanziale della pretesa creditoria nel giudizio di opposizione. Richiamando i principi consolidati in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice afferma che il giudizio si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione, nel quale occorre valutare tutto il materiale probatorio acquisito e non soltanto quello allegato in sede monitoria. Su tale base ritiene raggiunta la prova del credito: da un lato mediante la sentenza resa tra banca e debitrice principale, utilizzata come prova del credito verso quest’ultima; dall’altro mediante il contratto di fideiussione ritualmente prodotto; infine mediante la documentazione attestante l’inadempimento della società garantita e la revoca degli affidamenti.

Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui la nullità parziale della fideiussione non incide sulla possibilità di escutere il garante per la parte residua del vincolo. Il Tribunale osserva infatti che, essendo rimasto valido il contratto di garanzia al netto delle clausole nulle, le eredi del fideiussore restano obbligate all’adempimento dell’obbligazione ereditaria derivante dalla fideiussione. La decisione offre così una ricostruzione compiuta del nesso tra nullità selettiva e persistenza del rapporto obbligatorio di garanzia, mostrando come l’invalidità delle clausole anticoncorrenziali non annienti il credito del cessionario, ma ne rimodelli soltanto il regime giuridico.

9. La parziarietà del debito ereditario e la corretta applicazione dell’art. 754 c.c.

Il punto in cui l’opposizione viene accolta concerne il regime soggettivo della responsabilità delle eredi. Le opponenti avevano eccepito sin dall’atto introduttivo che, in qualità di coeredi del fideiussore deceduto ab intestato, non potessero essere chiamate a rispondere solidalmente dell’intero debito, ma solo pro quota hereditatis ai sensi dell’art. 754 c.c. Il Tribunale reputa fondata tale eccezione, rilevando che dagli atti emerge la presenza di tre eredi legittimi, ciascuno chiamato a un terzo dell’eredità, e che la regola codicistica impone di considerare parziarie, e non solidali, le obbligazioni ereditarie verso i creditori del de cuius, purché il coerede convenuto abbia tempestivamente eccepito il limite della propria quota.

La soluzione è impeccabile sul piano tecnico. L’art. 754 c.c. esprime una regola speciale rispetto alla disciplina generale della solidarietà passiva e configura una divisibilità interna del debito ereditario nei rapporti con i creditori, salvi i casi in cui il coerede ometta di dedurre tempestivamente la propria condizione di obbligato pro quota. Il Tribunale valorizza proprio questo aspetto, qualificando l’eccezione di parziarietà come eccezione in senso proprio e rilevando che, nel caso concreto, essa era stata ritualmente formulata. Da ciò discende la necessità di revocare il decreto ingiuntivo emesso in solido e di sostituirlo con una condanna di ciascuna opponente nei limiti della somma corrispondente a un terzo del credito azionato. La pronuncia si segnala, dunque, per avere correttamente separato il piano dell’an debeatur da quello del quomodo dell’imputazione soggettiva del debito tra coeredi.

10. Revoca del decreto ingiuntivo, condanna pro quota e regime delle spese

Coerentemente con l’accoglimento dell’eccezione di parziarietà, il Tribunale dispone la revoca del decreto ingiuntivo, che aveva condannato le opponenti in solido, e pronuncia una nuova condanna, limitata a euro 39.416,60 per ciascuna delle due opponenti, pari a un terzo della pretesa monitoria. È una revoca che non esprime soccombenza sostanziale della creditrice sul merito del credito, ma rappresenta soltanto la conseguenza necessaria della correzione del titolo giudiziale sotto il profilo dell’estensione soggettiva della responsabilità ereditaria. Per tale ragione il giudice afferma che non si è in presenza di vera reciproca soccombenza, stante il rigetto di tutti gli altri motivi di opposizione, e condanna le opponenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio.

Anche tale statuizione è condivisibile. In effetti, la modifica del decreto ingiuntivo non è il frutto dell’accoglimento di una difesa demolitoria del credito, bensì di una mera delimitazione quantitativa e soggettiva dell’obbligazione in conformità alla disciplina ereditaria. Il nucleo sostanziale della pretesa creditoria resta infatti confermato. Il Tribunale mostra qui una corretta comprensione della nozione di soccombenza in senso sostanziale e non meramente formale, valorizzando il dato che l’opposta abbia visto riconosciuto il proprio credito, sia pure con rimodulazione dell’estensione soggettiva della condanna.

11. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Ancona merita attenzione perché affronta in modo organico una fattispecie complessa, nella quale si intersecano questioni di legittimazione sostanziale del cessionario, di efficacia del giudicato nei confronti del fideiussore, di nullità antitrust della fideiussione omnibus, di applicazione dell’art. 1957 c.c. e di successione ereditaria nel debito di garanzia. Il primo principio che emerge con forza è che la conformità della fideiussione stipulata nel periodo ottobre 2002-maggio 2005 allo schema ABI comporta nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8, ma non determina, di per sé, la caducazione integrale della garanzia. Il secondo è che la permanenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, non colpita dalla nullità antitrust e non nulla per ragioni consumeristiche in assenza della qualità di consumatore del garante, consente al creditore di impedire la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. anche attraverso una tempestiva iniziativa stragiudiziale. Il terzo è che il debito ereditario da fideiussione resta soggetto alla regola della parziarietà prevista dall’art. 754 c.c., con la conseguenza che ciascun coerede risponde soltanto in misura corrispondente alla propria quota, se tale limite viene ritualmente eccepito.

Nel complesso, la decisione si segnala per rigore ricostruttivo e per equilibrio applicativo. Da un lato, non minimizza la rilevanza della nullità antitrust delle fideiussioni ABI; dall’altro, evita di trasformare tale invalidità in un automatismo liberatorio sganciato dalla struttura concreta del contratto e dalla disciplina positiva dell’escussione del garante. In questa prospettiva la pronuncia offre una lettura matura del sistema, capace di coniugare la tutela della concorrenza, la tenuta dei traffici bancari e il rispetto delle regole civilistiche sulla successione nel debito.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_ANCONA_N._467_2026_-_N._R.G._00002077_2025_DEPOSITO_MINUTA_07_03_2026__PUBBLICAZIONE_09_03_2026


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