ADICU

Malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, concorso menomativo e valore probatorio della CTU: il riconoscimento dell’indennizzo INAIL tra patologie tabellate e coesistenza con pregresse menomazioni

Massima
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il riconoscimento dell’indennizzo per tecnopatie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori postula l’accertamento di un nesso causale, o almeno concausale in misura apprezzabile, tra le mansioni concretamente svolte e la patologia denunciata, anche quando essa presenti natura multifattoriale. Ove la consulenza medico-legale accerti, con motivazione immune da vizi logici, che le lavorazioni abbiano comportato per lungo tempo movimenti ripetitivi, impegno di forza, posture incongrue e movimentazione manuale di carichi, e che non emergano fattori extralavorativi alternativi di rilievo, deve essere riconosciuta la natura professionale della tendinopatia della cuffia dei rotatori e dell’epicondilite. In presenza di una precedente menomazione già indennizzata, la valutazione complessiva va operata secondo il criterio riduzionistico previsto dal sistema del danno biologico ex d.lgs. n. 38 del 2000, con liquidazione dell’indennizzo nella misura finale risultante dal concorso tra postumi coesistenti.


1. Premessa: il rilievo della decisione nel contenzioso previdenziale da tecnopatie muscolo-scheletriche

La sentenza del Tribunale di Livorno si colloca in un settore del contenzioso previdenziale di crescente rilievo, quello relativo al riconoscimento delle malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Si tratta di un ambito nel quale l’accertamento giudiziale è chiamato a misurarsi con patologie frequentemente caratterizzate da eziologia multifattoriale, da un decorso spesso graduale e da una complessa interazione tra dati anamnestici, caratteristiche concrete della mansione, evidenze clinico-strumentali e criteri tabellari di valutazione del danno biologico. La pronuncia si segnala per il rigore con cui affronta tali questioni, valorizzando la centralità della consulenza tecnica d’ufficio e offrendo una motivazione lineare in punto di nesso causale, di qualificazione tabellare delle patologie e di calcolo complessivo dei postumi in presenza di una pregressa menomazione già riconosciuta.

Il ricorrente, lavoratore adibito per lungo tempo a mansioni manuali e, dal 2008, occupato come addetto cella e carrellista, aveva domandato il riconoscimento dell’indennizzo per tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con lesione parziale del sovraspinato ed epicondilite del gomito destro, a fronte del rigetto amministrativo dell’ente assicuratore. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria documentale e della consulenza medico-legale, riconosce la natura professionale di entrambe le patologie e dichiara il diritto all’indennizzo nella misura complessiva del 14%, tenendo conto di un precedente riconoscimento del 6% per patologia del rachide. La decisione si presta a particolare attenzione perché mostra con chiarezza come il giudizio sulle tecnopatie non possa risolversi in una meccanica sommatoria di sintomi o referti, ma debba svilupparsi lungo una trama argomentativa che saldi esposizione lavorativa, dati della letteratura scientifica, tabellazione normativa e valutazione integrata del danno.

2. Il quadro normativo di riferimento dopo l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000

Il Tribunale apre la motivazione ricostruendo correttamente la disciplina dell’indennizzo INAIL successiva all’introduzione del danno biologico da parte dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Il giudice ricorda che, rispetto al sistema precedente, incentrato esclusivamente sulla inabilità permanente generica rapportata alla riduzione della capacità lavorativa, l’assetto attuale distingue la componente del danno biologico da quella relativa alle conseguenze patrimoniali. La prestazione, in questa nuova configurazione, indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni inferiori al 6%, mediante erogazione in capitale quando il grado sia inferiore al 16% e in rendita quando lo superi. Tale inquadramento preliminare è corretto e metodologicamente opportuno, poiché consente di collocare la successiva valutazione medico-legale nel contesto normativo proprio dell’assicurazione sociale contro le malattie professionali.

La sentenza mostra piena consapevolezza del fatto che il giudizio in materia non ha ad oggetto un generico accertamento della malattia, ma la sua rilevanza ai fini del sistema tabellare del danno biologico INAIL. In tal senso, la ricognizione normativa iniziale non costituisce un mero preambolo teorico, ma il necessario fondamento per comprendere il significato della quantificazione operata in seguito dal consulente e recepita dal giudice. Il richiamo al carattere “aredittuale” dell’indennizzo in capitale per menomazioni inferiori al 16% è, sotto questo profilo, particolarmente importante, perché colloca la decisione nel quadro tecnico-giuridico corretto e delimita il perimetro della tutela effettivamente riconoscibile al lavoratore.

3. La rilevanza dell’anamnesi lavorativa e la mancata contestazione delle mansioni

Uno dei primi passaggi decisivi della motivazione consiste nel rilievo che l’ente convenuto non aveva specificamente contestato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni descritte nel ricorso. Il Tribunale attribuisce a tale circostanza un preciso valore processuale, assumendola come base pacifica dell’accertamento causale successivo. Non si tratta di un rilievo marginale. Nel contenzioso in materia di malattie professionali, infatti, la descrizione analitica della concreta attività lavorativa costituisce il presupposto indispensabile per verificare l’esistenza del rischio specifico e la compatibilità eziologica tra lavorazione e patologia. L’assenza di specifica contestazione consente al giudice di assumere tali dati come base di partenza stabile dell’indagine tecnica.

La CTU, recepita integralmente dal Tribunale, ricostruisce con particolare analiticità l’anamnesi lavorativa del ricorrente: iniziale attività in un reparto con recupero manuale ripetuto di guarnizioni dal macchinario; successivo impiego come addetto cella/carrellista presso azienda operante nella produzione di dispositivi di tenuta, con compiti di movimentazione e montaggio di stampi in ferro di peso variabile, prelievo di materiali dal magazzino, sistemazione del materiale nelle formelle di produzione, prelievo e spinta di anelli su linea, raccolta dei pezzi su teglie da impilare, attività di taglio e rifinitura manuale. Il consulente descrive inoltre l’organizzazione dei turni, l’impegno reiterato degli arti superiori e la presenza di movimentazioni manuali protratte per gran parte della giornata lavorativa. È proprio tale dettagliata ricostruzione fattuale a rendere particolarmente solida la successiva conclusione causale.

4. Le patologie riscontrate e il loro inquadramento clinico-strumentale

La pronuncia valorizza con chiarezza il quadro clinico e strumentale ricostruito dalla consulente. La tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra con lesione parziale del sovraspinato risulta documentata da risonanza magnetica del 30 novembre 2021, che aveva evidenziato irregolarità tendinosiche di cuffia e lesione parziale del tratto preinserzionale del sovraspinato; l’epicondilite del gomito destro risulta, invece, confortata dall’ecografia del 21 ottobre 2022, che aveva documentato ispessimento e ipoecogenicità del tendine degli estensori con microcalcificazioni e conclusioni compatibili con epicondilite. A ciò si aggiungono i riscontri obiettivi rilevati in sede di visita peritale: dolorabilità alla palpazione, limitazioni funzionali ai gradi estremi, riduzione della forza muscolare, scrosci articolari e dolore evocato nei movimenti di elevazione, rotazione, prono-supinazione ed estensione contro resistenza.

Il pregio della motivazione sta nell’aver saldato il dato clinico a quello strumentale e lavorativo, senza appiattire l’uno sull’altro. Il giudizio di professionalità della tecnopatia non deriva infatti dalla sola esistenza della malattia, né dalla sola esposizione lavorativa, ma dall’interazione tra le due dimensioni. La sentenza mostra piena consapevolezza di tale metodo, recependo una CTU che non si limita a constatare la presenza di una patologia, ma la inserisce in un contesto causale coerente e ben argomentato.

5. Il nesso causale nelle patologie a eziologia multifattoriale

Il cuore teorico della decisione risiede nel modo in cui il Tribunale affronta il problema del nesso causale, particolarmente delicato nelle patologie da sovraccarico biomeccanico, notoriamente caratterizzate da eziologia multifattoriale. La consulente osserva che tendinopatia della cuffia dei rotatori ed epicondilite sono malattie da sovraccarico osteo-muscolo-tendineo frequentemente correlate ad attività lavorative con costante impegno funzionale degli arti superiori, ma astrattamente riscontrabili anche nella popolazione non esposta per effetto di traumatismi pregressi, invecchiamento, patologie dismetaboliche o reumatiche, nonché di attività sportive o hobbistiche. Il punto decisivo, tuttavia, è che nel caso concreto non emergevano fattori extralavorativi di rilievo, mentre le modalità della lavorazione svolta per oltre diciassette anni apparivano pienamente compatibili con il rischio da sovraccarico biomeccanico e movimenti ripetitivi. Da ciò la conclusione che l’attività lavorativa avesse avuto un ruolo “sensibile” nel determinismo della malattia, integrando almeno un nesso concausale qualificato.

La sentenza aderisce senza esitazioni a tale impostazione e fa buon governo del criterio probabilistico proprio del giudizio previdenziale. Non si pretende una causalità esclusiva o monocausale, incompatibile con la natura stessa delle tecnopatie muscolo-scheletriche, ma si ritiene sufficiente che l’attività lavorativa abbia svolto un ruolo eziologico importante e apprezzabile, in assenza di cause extralavorative alternative specificamente significative. In questo senso il provvedimento si segnala per equilibrio metodologico: riconosce la multifattorialità, ma non la trasforma in un argomento paralizzante contro il lavoratore, valorizzando invece la concreta storia clinico-lavorativa del caso.

6. Il valore della tabellazione delle malattie professionali e il suo uso corretto

La consulente, e con essa il Tribunale, attribuisce rilievo al fatto che entrambe le patologie siano attualmente tabellate nel D.M. 10 ottobre 2023. La tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori e l’epicondilite cronica risultano infatti espressamente correlate a lavorazioni svolte in modo non occasionale comportanti, rispettivamente, movimenti ripetuti, posture incongrue e impegno di forza a carico della spalla, nonché movimenti ripetuti dell’avambraccio e azioni di presa con impegno di forza. Il richiamo alla tabellazione non è tuttavia utilizzato in modo automatico o surrogatorio, bensì come elemento di coerenza sistematica rispetto a un accertamento causale già ampiamente fondato sul piano concreto.

Questo profilo merita attenzione. La sentenza mostra di non confondere la tabella con una presunzione cieca e autosufficiente, ma la utilizza come strumento di corroborazione del nesso eziologico, alla luce della corrispondenza tra le lavorazioni concretamente descritte e le lavorazioni esponenti indicate dal decreto ministeriale. In tal modo, la tabellazione svolge la sua funzione propria: non sostituire l’accertamento del caso concreto, ma rafforzarlo e inserirlo in una cornice normativa tipizzata.

7. La valutazione del danno biologico e il concorso tra postumi concorrenti e coesistenti

Di particolare interesse tecnico è la parte della motivazione relativa alla quantificazione del danno biologico. La CTU distingue, dapprima, le due patologie denunciate: alla spalla destra attribuisce un 6%, risultante dalla combinazione del danno anatomico di cui alla voce 227 della tabella e del danno funzionale di cui alla voce 224, stante la limitazione ai gradi estremi della funzionalità articolare; al gomito destro attribuisce un 3%, facendo riferimento alla voce 232 per gli esiti di epicondilite, in considerazione della limitazione funzionale riscontrata. Il consulente precisa che le due patologie sono concorrenti in quanto insistono sul medesimo distretto funzionale, onde la valutazione complessiva delle menomazioni derivanti dalle tecnopatie degli arti superiori è pari al 9%. Su tale base, tenendo conto della precedente malattia professionale già riconosciuta dall’ente in misura del 6% per la colonna lombare, la valutazione complessiva viene elevata al 14% mediante applicazione del criterio riduzionistico proprio del sistema del danno biologico INAIL.

Il Tribunale recepisce integralmente questo percorso valutativo, e lo fa con motivazione corretta. La decisione mostra così particolare attenzione alla distinzione tra semplice sommatoria aritmetica dei postumi e calcolo riduzionistico complessivo, coerente con il sistema tabellare. È un passaggio importante perché evita due opposti errori: da un lato, la sottovalutazione del danno in presenza di patologie concomitanti; dall’altro, la sua indebita moltiplicazione mediante addizione meccanica di percentuali eterogenee. Il giudice si muove invece lungo la logica propria dell’assicurazione sociale, nella quale la valutazione finale del danno biologico deve riflettere l’effettiva incidenza integrata delle menomazioni sulla persona dell’assicurato.

8. Decorrenza dell’indennizzo e accessori

La sentenza riconosce il diritto del ricorrente all’indennizzo nella misura del 6% per la patologia della spalla con decorrenza dal 24 marzo 2022 e del 3% per la patologia del gomito con decorrenza dal 20 giugno 2023, date corrispondenti alle domande di riconoscimento amministrativo delle malattie professionali. Considerando la preesistente menomazione del 6% per il rachide, l’ente viene condannato alla corresponsione del complessivo indennizzo del 14%, oltre interessi legali dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa fino al saldo e oltre accessori di legge.

Anche questo segmento della motivazione è tecnicamente corretto e pienamente coerente con il sistema. Il giudice mostra di tenere distinti il momento genetico della tecnopatia, la sua emersione clinica e il dies a quo rilevante ai fini della decorrenza dell’indennizzo, ancorandolo alle domande amministrative di riconoscimento. In tal modo, la pronuncia non si limita a dichiarare un diritto in astratto, ma ne definisce puntualmente il contenuto economico e temporale.

9. La centralità della CTU nel processo previdenziale e il controllo giudiziale sulle sue conclusioni

Un ultimo profilo di particolare rilievo riguarda il modo in cui il Tribunale valorizza la consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice afferma espressamente che le risultanze della CTU medico-legale appaiono pienamente condivisibili, essendo l’indagine correttamente eseguita e immune da profili di censurabilità, profili che, del resto, non erano stati neppure efficacemente evidenziati dai consulenti tecnici di parte. La sentenza mostra così un corretto uso della consulenza: non delega integralmente al perito la decisione, ma recepisce motivatamente un elaborato ritenuto scientificamente affidabile, logicamente coerente e fondato su accurata analisi documentale, lavorativa e clinica.

Il passaggio merita di essere sottolineato perché, nel contenzioso INAIL, la CTU spesso costituisce il baricentro della decisione. Ciò nondimeno, il giudice deve verificare che il percorso peritale sia metodologicamente corretto, completo e immune da salti logici. La pronuncia in esame offre un esempio di tale controllo: l’elaborato viene recepito perché ben costruito e non validamente contrastato, non per una sorta di automatismo deferente verso il sapere tecnico.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Livorno rappresenta un arresto apprezzabile per equilibrio metodologico e correttezza giuridica. Essa riafferma che, nelle malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, l’accertamento causale deve essere condotto alla luce delle concrete modalità della prestazione lavorativa, della durata dell’esposizione, della presenza di fattori di rischio professionale e dell’assenza di rilevanti cause extralavorative alternative. In tale quadro, la multifattorialità della patologia non esclude il riconoscimento dell’origine professionale quando l’attività lavorativa abbia avuto un ruolo quantomeno concausale sensibile e apprezzabile.

La pronuncia si segnala inoltre per aver applicato con rigore il sistema del danno biologico di cui al d.lgs. n. 38 del 2000, valorizzando la tabellazione delle patologie, distinguendo correttamente tra singole menomazioni e valutazione complessiva, e riconoscendo l’indennizzo finale del 14% in presenza di una pregressa patologia già indennizzata. In definitiva, il valore della decisione sta nell’aver offerto una ricostruzione tecnicamente solida del rapporto tra rischio lavorativo, tecnopatia e tutela indennitaria, confermando come il processo previdenziale, quando sorretto da una CTU ben motivata e da un attento vaglio giudiziale, possa costituire sede efficace di emersione e riconoscimento delle patologie professionali da lavoro ripetitivo e usurante.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_LIVORNO_N._186_2026_-_N._R.G._00000517_2025_DEPOSITO_MINUTA_17_03_2026__PUBBLICAZIONE_17_03_2026


Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere