Carta docente, supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, disapplicazione dell’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 e tutela in forma specifica del docente precario
Massima
Il beneficio economico di euro 500 annui previsto per la formazione del personale docente dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 spetta anche ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, in quanto pienamente comparabili, sotto il profilo funzionale e professionale, ai docenti di ruolo. L’esclusione dei supplenti da tale misura contrasta con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non essendo sorretta da ragioni oggettive. Ne consegue la disapplicazione della norma interna nella parte discriminatoria e il riconoscimento, in favore del docente ancora inserito nel sistema scolastico, della tutela in forma specifica mediante attribuzione della carta elettronica o di un corrispondente buono elettronico, oltre interessi dalla data del conferimento dell’incarico sino alla concreta assegnazione.
1. Premessa: il rilievo della decisione nel contenzioso scolastico sul lavoro a termine
La sentenza del Tribunale di Napoli si inserisce in quel filone ormai centrale del contenzioso del lavoro scolastico che ha progressivamente trasformato la questione della carta docente da tema settoriale di politica retributivo-formativa a vero banco di prova del principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale di ruolo. La pronuncia presenta un interesse che va oltre il suo oggetto immediato, perché consolida, in sede di merito, un approdo ormai maturo nella giurisprudenza interna ed europea: il sostegno economico destinato alla formazione in servizio non può essere negato ai docenti precari che svolgano attività pienamente comparabile a quella dei docenti stabilmente inseriti in organico.
Il valore sistematico della decisione risiede, in particolare, nel modo in cui essa ricostruisce il beneficio della carta elettronica non come utilità accessoria o premiale collegata allo status di ruolo, ma come strumento funzionalmente destinato a sostenere l’aggiornamento professionale del corpo docente in quanto tale. Da questa premessa il giudice fa coerentemente discendere l’illegittimità della limitazione soggettiva contenuta nella disciplina primaria, pervenendo alla disapplicazione della norma interna nella parte incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La sentenza, dunque, non si limita a recepire passivamente un orientamento superiore, ma lo inserisce in una ricostruzione ordinata del sistema scolastico e della funzione formativa del rapporto di lavoro docente.
2. Il fatto sostanziale: docenti precarie, incarichi al 30 giugno e identità funzionale della prestazione
La vicenda processuale prende le mosse da due distinti ricorsi, poi riuniti, proposti da docenti precarie destinatarie di incarichi di supplenza annuale fino al 30 giugno 2025, entrambe su posto di sostegno psicofisico e per venticinque ore settimanali di lezione. Il dato fattuale valorizzato dal Tribunale è particolarmente significativo: le ricorrenti avevano svolto funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato, condividendo contenuto professionale della prestazione, oneri didattici e necessità di aggiornamento. L’unico elemento differenziale era costituito dalla temporaneità del rapporto.
Questa constatazione non ha un valore meramente descrittivo. Essa costituisce la base fattuale indispensabile per il giudizio di comparabilità richiesto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro. Il Tribunale mostra piena consapevolezza del fatto che il problema giuridico non consiste nello stabilire se i docenti precari appartengano formalmente alla stessa categoria soggettiva dei docenti di ruolo, ma se essi svolgano, nella concreta organizzazione del servizio scolastico, una prestazione professionale omogenea rispetto alla finalità perseguita dal beneficio. E, sotto questo profilo, la risposta è affermativa: il lavoro svolto dalle ricorrenti si colloca esattamente sul medesimo piano funzionale e temporale della didattica che il legislatore ha inteso supportare mediante la carta elettronica.
3. Il fondamento ordinamentale della formazione del personale docente
Uno dei punti di maggiore pregio della motivazione risiede nella ricostruzione del quadro normativo interno relativo alla formazione degli insegnanti. Il Tribunale non parte direttamente dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, ma colloca la carta docente all’interno di un sistema più ampio, già delineato dall’art. 282 del d.lgs. n. 297 del 1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL del comparto scuola. Da tali disposizioni il giudice ricava che l’aggiornamento costituisce un diritto-dovere fondamentale del personale docente e che la formazione rappresenta una leva strategica per lo sviluppo professionale, funzionale alla qualità dell’insegnamento e al buon andamento del servizio pubblico scolastico.
La ricostruzione è metodologicamente corretta e particolarmente rilevante. Essa consente di superare in radice l’idea che la carta docente sia un beneficio meramente collegato allo status giuridico del personale stabilizzato. La formazione, per come delineata dal sistema, riguarda infatti l’esercizio della funzione docente e non la sola qualità formale del rapporto. Il Tribunale sottolinea espressamente che nessuna delle norme richiamate distingue, quanto al diritto-dovere formativo, tra personale di ruolo e personale precario. In ciò la sentenza valorizza un punto decisivo: se l’ordinamento richiede a tutto il personale docente un costante aggiornamento professionale, allora l’eventuale limitazione dei mezzi economici destinati a sostenerlo non può essere giustificata dalla sola durata del contratto.
4. L’art. 1, commi 121 e 124, L. n. 107/2015 tra lettera della norma e ratio del beneficio
La pronuncia dedica particolare attenzione alla legge n. 107 del 2015, esaminando in modo coordinato il comma 121, che istituisce la carta elettronica, e il comma 124, che sancisce il carattere obbligatorio, permanente e strutturale della formazione in servizio dei docenti di ruolo. Da tale coordinamento il Tribunale ricava che la carta non ha natura retributiva né premiale, ma risponde a un obiettivo di politica scolastica ed educativa: sostenere la formazione continua del personale docente e valorizzarne le competenze professionali. La circostanza che il legislatore abbia fatto espresso riferimento ai “docenti di ruolo” viene allora riletta non come un limite ontologicamente insuperabile, ma come il luogo in cui si annida la possibile frizione con il principio eurounitario di non discriminazione.
Il passaggio è di grande interesse. Il giudice coglie il fatto che il beneficio è calibrato su base annua e in relazione all’anno scolastico, il che rivela un collegamento stretto tra supporto economico e attività didattica effettivamente prestata. È proprio tale collegamento a rendere giuridicamente insostenibile l’esclusione dei docenti a termine che operano, anch’essi, lungo l’intero arco della didattica annuale o fino al termine delle attività didattiche. In altri termini, la ratio oggettiva della misura entra in tensione con il limite soggettivo posto dalla norma, e questa tensione apre lo spazio per il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione.
5. Il divieto di discriminazione e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Il nucleo teorico della sentenza è rappresentato dall’applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, come interpretata dalla Corte di giustizia. Il Tribunale richiama espressamente l’ordinanza della Corte di giustizia del 18 maggio 2022 e afferma che l’esclusione dei docenti a termine dalla carta docente si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, non essendo assistita da ragioni oggettive sufficienti. Il giudice valorizza il fatto che l’attività delle ricorrenti sia integralmente comparabile a quella dei docenti di ruolo sia quanto alle mansioni sia quanto alle esigenze di aggiornamento e qualificazione professionale. Ne deriva che il solo carattere temporaneo del rapporto non può giustificare il diverso trattamento.
La motivazione si segnala per chiarezza e rigore. Essa rifiuta di considerare la precarietà come fattore assorbente capace di legittimare qualsiasi differenziazione e ricolloca il confronto sul piano corretto: quello della funzione svolta e delle esigenze organizzative del servizio. Il Tribunale non afferma, in modo astratto, una equiparazione totale tra personale di ruolo e personale a termine in ogni aspetto del rapporto; afferma, più precisamente, che con riguardo al sostegno alla formazione continua, la differenza di status non è sufficiente a giustificare la privazione del beneficio. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con il diritto unionale e con la logica stessa del sistema scolastico.
6. Il problema della comparabilità: annualità della didattica e supplenze fino al 30 giugno
Di particolare interesse è il segmento motivazionale nel quale il Tribunale affronta il tema della comparabilità, rifiutando sia riferimenti generici alla precarietà sia l’adozione di criteri estranei alla logica della prestazione scolastica. La sentenza esclude, ad esempio, che possano fungere da valido parametro i centottanta giorni utilizzati in altre disposizioni del sistema scolastico per finalità differenti, e individua invece il corretto metro di paragone nell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, ossia nella distinzione tra supplenze annuali su organico di diritto e supplenze fino al termine delle attività didattiche su organico di fatto. In entrambi i casi si tratta di incarichi destinati a protrarsi per l’intera durata della didattica annuale, con piena sovrapposizione funzionale rispetto al lavoro dei docenti di ruolo per l’arco temporale rilevante.
Questo passaggio merita una particolare valorizzazione. Il giudice mostra di comprendere che la discriminazione non può essere misurata su sottocategorie occasionali o su criteri casuali, ma deve essere verificata alla luce del disegno normativo che struttura il servizio scolastico. Se la carta docente è strumento di sostegno alla “didattica annua”, allora i docenti precari che sono chiamati a svolgere la didattica per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche si collocano, rispetto a quel beneficio, in una posizione sostanzialmente identica a quella dei docenti di ruolo. Proprio questa identità funzionale impone la parità di trattamento. La sentenza raggiunge qui uno dei suoi punti più alti sul piano argomentativo.
7. La disapplicazione della norma interna e il rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione
Un approdo di particolare rilievo è costituito dalla scelta del Tribunale di disapplicare l’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 nella parte in cui limita il riconoscimento della carta docente ai soli insegnanti di ruolo. La pronuncia fa derivare tale conclusione dalla incompatibilità della disposizione interna con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il giudice non si limita a una interpretazione adeguatrice, ma riconosce che, nei limiti in cui la norma nazionale produce un effetto discriminatorio non giustificato, essa deve cedere al principio eurounitario di parità di trattamento.
Si tratta di una presa di posizione tecnicamente corretta e sistematicamente rilevante. La sentenza mostra come il giudice del lavoro, nel contenzioso scolastico, sia ormai chiamato non soltanto a interpretare la disciplina nazionale, ma a verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione e, all’occorrenza, a disapplicare la norma interna contrastante. In questo senso il giudizio sulla carta docente diventa un caso paradigmatico di integrazione multilivello delle fonti, nel quale il principio di non discriminazione opera come canone correttivo della disciplina legislativa nazionale.
8. Il rilievo dell’arresto di Cassazione n. 29961 del 2023 e la tutela in forma specifica
La sentenza richiama con precisione la pronuncia della Corte di cassazione n. 29961 del 2023, valorizzandone i principi di diritto in ordine alla spettanza della carta docente ai supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, alla tutela in forma specifica per chi sia ancora interno al sistema scolastico e alla decorrenza della prescrizione. Il Tribunale utilizza tale arresto come snodo di consolidamento della propria decisione e vi si conforma integralmente. È particolarmente significativo il recepimento del principio secondo cui, per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico — perché iscritti nelle graduatorie, titolari di una supplenza o transitati in ruolo — la tutela deve assumere forma specifica, mediante attribuzione della carta o di un valore corrispondente, secondo il sistema proprio della carta docente.
La motivazione convince pienamente. La scelta della tutela in forma specifica appare coerente con la natura del beneficio, il cui scopo non è semplicemente compensare un pregiudizio economico, ma mettere il docente in condizione di fruire concretamente degli strumenti di formazione e aggiornamento. La carta docente, infatti, non è costruita dal legislatore come una somma liberamente disponibile, bensì come un credito di scopo destinato a specifici consumi formativi e culturali. Attribuire alle ricorrenti il relativo buono elettronico, anziché un mero equivalente pecuniario, significa dunque rispettare la funzione del beneficio e ripristinare integralmente la posizione lesa.
9. L’incidenza della più recente giurisprudenza europea sulle supplenze brevi
Un altro passaggio di notevole interesse è il richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia del 3 luglio 2025, relativa alle supplenze brevi. Sebbene la fattispecie in esame riguardasse supplenze fino al termine delle attività didattiche e, quindi, non richiedesse direttamente l’applicazione di quel principio estensivo, il Tribunale ne valorizza comunque la portata sistematica. La Corte di giustizia ha infatti affermato che anche l’esclusione dei docenti non di ruolo con supplenze brevi è incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro, salvo la prova di ragioni oggettive, e che il solo fatto che l’attività non si protragga fino al termine dell’anno scolastico non costituisce di per sé ragione oggettiva sufficiente. Il richiamo a tale arresto rafforza ulteriormente l’impianto della decisione e conferma che la tendenza del diritto eurounitario è quella di restringere progressivamente gli spazi di differenziazione sfavorevole del lavoro docente a termine.
La rilevanza del passaggio è evidente: il Tribunale non si limita a decidere il caso concreto, ma colloca la questione in una traiettoria evolutiva più ampia, mostrando come la tradizionale distinzione tra docenti di ruolo e supplenti sia ormai sottoposta a un controllo particolarmente rigoroso di ragionevolezza e proporzionalità. Ne emerge una decisione consapevole del proprio collocarsi in un contesto giurisprudenziale dinamico e fortemente orientato dalla giurisdizione europea.
10. L’accoglimento delle domande e il contenuto della condanna
Alla luce del percorso argomentativo descritto, il Tribunale accoglie i ricorsi riuniti, accerta il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l’anno scolastico 2024/2025 e ordina all’amministrazione resistente di provvedere all’assegnazione della carta docente, mediante emissione di un buono elettronico di pari importo per ciascuna annualità riconosciuta, oltre interessi legali dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza sino alla concreta attribuzione. Il dispositivo conferma così, in modo esemplare, la natura costitutivo-condannatoria della tutela accordata: non un mero accertamento astratto del diritto, ma l’ordine specifico di attivare il meccanismo proprio del beneficio.
Anche sul piano delle spese la sentenza si mantiene coerente con la struttura del contenzioso, liquidandole in misura minima in ragione della serialità della controversia e dell’attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione al difensore. Si tratta di una statuizione equilibrata, che tiene conto della natura ripetitiva del contenzioso senza però sminuire la soccombenza dell’amministrazione.
11. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Napoli merita attenzione perché offre una ricostruzione particolarmente limpida e sistematicamente fondata del diritto dei docenti precari alla carta elettronica. Il suo insegnamento principale è che la formazione professionale del personale scolastico non può essere concepita come prerogativa di status del docente di ruolo, ma come esigenza intrinseca all’esercizio della funzione docente. Da ciò deriva l’impossibilità di escludere dal beneficio coloro che, pur legati all’amministrazione da contratti a termine, svolgono la medesima attività didattica, per un arco temporale pienamente comparabile, nell’ambito del servizio scolastico pubblico.
La pronuncia si segnala altresì per il corretto uso delle fonti multilivello. Il Tribunale coordina il diritto interno, la contrattazione collettiva, la giurisprudenza della Corte di cassazione e quella della Corte di giustizia, ricavandone una regola chiara: la limitazione soggettiva contenuta nell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 è incompatibile con il principio eurounitario di non discriminazione e va disapplicata nella misura in cui preclude la carta docente ai supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche. In definitiva, la decisione rappresenta un ulteriore e solido tassello nel processo di progressiva equiparazione sostanziale delle condizioni professionali del personale docente a termine rispetto al personale di ruolo, almeno con riguardo a quei benefici che trovano la loro ratio immediata nella qualità del servizio scolastico e nell’aggiornamento del corpo insegnante.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

