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Infortunio all’occhio, danno biologico INAIL e limiti del sindacato sulla consulenza tecnica: il rigetto dell’appello in assenza di postumi medico-legali apprezzabili

Massima
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il riconoscimento dell’indennizzo per danno biologico postula non soltanto la prova dell’origine professionale dell’evento lesivo, ma anche l’accertamento di postumi permanenti clinicamente apprezzabili e medico-legalmente valutabili ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ove la consulenza tecnica d’ufficio, sorretta da motivazione logica, completa e coerente con il quadro documentale e con l’esame obiettivo, escluda la sussistenza di menomazioni permanenti indennizzabili, il giudice può legittimamente aderirvi; né è sufficiente, in sede di gravame, la mera riproposizione del dissenso diagnostico già espresso dal consulente di parte, in difetto di specifica indicazione degli errori scientifici o delle omissioni tecniche dell’elaborato peritale. In tal caso, pur essendo pacifici l’infortunio lavorativo e il nesso causale tra esso e la lesione originaria, la domanda di riconoscimento del danno biologico deve essere respinta.


1. Premessa: il rilievo della decisione nel contenzioso previdenziale da infortunio sul lavoro

La sentenza della Corte di Appello di Napoli si colloca in quel settore del contenzioso previdenziale nel quale l’oggetto della controversia non è l’esistenza dell’infortunio in sé, né la sua origine professionale, già riconosciuta dall’ente assicuratore, ma la successiva verificazione di postumi permanenti suscettibili di valutazione indennitaria secondo il sistema del danno biologico INAIL. Si tratta di un segmento processuale di particolare interesse, poiché mostra con chiarezza come, nell’assetto introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, l’evento lesivo e la sua riferibilità causale al lavoro non esauriscano affatto il percorso per il riconoscimento della prestazione, permanendo la necessità di una rigorosa verifica medico-legale circa la stabilizzazione di menomazioni permanenti dotate di concreta incidenza anatomo-funzionale.

La decisione presenta un pregio metodologico evidente: essa distingue nettamente il piano dell’accertamento dell’infortunio da quello, logicamente e giuridicamente successivo, della sussistenza di un danno biologico indennizzabile. La Corte, infatti, non pone in dubbio che il lavoratore sia stato vittima di un infortunio sul lavoro e che, a seguito di esso, sia stato sottoposto a cure e a intervento chirurgico; ciò che esclude è, più precisamente, che da quell’evento siano residuati postumi permanenti valutabili ai fini del sistema indennitario. Tale distinzione, semplice solo in apparenza, è in realtà decisiva e conferisce alla pronuncia una particolare utilità sistematica.

2. Il fatto sostanziale e l’oggetto del giudizio di appello

La controversia trae origine da un infortunio verificatosi il 24 giugno 2020, allorché il lavoratore veniva colpito all’occhio destro da una scheggia partita da altra lavorazione mentre stava operando su un convoglio. L’INAIL, a seguito della denuncia, aveva riconosciuto l’origine professionale dell’evento, ma aveva escluso la presenza di postumi permanenti indennizzabili. Il lavoratore, ritenendo invece che l’infortunio avesse determinato una menomazione dell’integrità psicofisica valutabile almeno nella misura dell’8%, aveva adito il Tribunale di Torre Annunziata, il quale, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, aveva rigettato la domanda. La Corte di Appello è stata dunque investita del solo tema relativo alla correttezza di tale valutazione medico-legale e, in particolare, della censura secondo cui il consulente d’ufficio non avrebbe considerato tutte le conseguenze anatomiche e funzionali derivate dall’evento traumatico.

È importante osservare che il thema decidendum in grado di appello risulta perciò particolarmente circoscritto. Non vengono in discussione né la natura professionale dell’evento né la tempestività della tutela amministrativa o giudiziaria. L’intero giudizio si concentra sulla questione se gli esiti dell’infortunio abbiano dato luogo a una menomazione permanente apprezzabile secondo le tabelle medico-legali di riferimento. Questa delimitazione del thema decidendum conferisce alla sentenza una struttura asciutta ma molto chiara, che si sviluppa intorno al controllo della correttezza tecnico-argomentativa della CTU e dei limiti del sindacato esercitabile in appello su di essa.

3. Il sistema dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e la centralità del postumo permanente

Sebbene la pronuncia non si soffermi diffusamente sul quadro normativo generale, la sua motivazione presuppone con nettezza il modello introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. In tale sistema, l’indennizzo non consegue automaticamente all’infortunio, ma alla presenza di una menomazione dell’integrità psicofisica che, una volta stabilizzata, sia valutabile in termini percentuali secondo il danno biologico. In altri termini, l’evento lesivo rappresenta il fatto genetico della tutela, ma il presupposto immediato della prestazione è costituito dai postumi permanenti che residuano all’esito del decorso clinico.

La sentenza si colloca pienamente in questa logica. Essa, infatti, mostra che può ben darsi un infortunio professionale effettivamente occorso, anche grave nella sua immediatezza, che nondimeno non lasci reliquati permanenti suscettibili di indennizzo. In ciò risiede uno dei messaggi più importanti della decisione: la tutela assicurativa pubblica non retribuisce la mera esistenza del trauma storico, ma la sua traduzione in una compromissione permanente e medico-legalmente accertabile dell’integrità psicofisica. È esattamente su questo crinale che la pretesa del lavoratore viene scrutinata e, infine, disattesa.

4. La consulenza tecnica d’ufficio come fulcro dell’accertamento

Il baricentro della decisione è costituito dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado e integralmente recepita dal Tribunale, prima, e dalla Corte, poi. Dalla motivazione emerge che il consulente, dopo avere esaminato la documentazione medica e sottoposto a visita il lavoratore, ha ricostruito l’evento lesivo e gli esiti clinici, rilevando come il ricorrente fosse stato sottoposto a intervento chirurgico di asportazione di corpo estraneo in camera anteriore dell’occhio destro. In sede di esame obiettivo, però, il CTU non aveva riscontrato cicatrici cutanee palpebrali, né alterazioni della mobilità dell’occhio, rilevando un riflesso pupillare presente e simmetrico; inoltre, la visita oculistica eseguita dopo la stabilizzazione documentava un visus corretto di 10/10, con correzione simmetrica, e la presenza di microcicatrici ritenute funzionalmente irrilevanti. Su tali basi il consulente concludeva che il danno biologico correlato non dava luogo a menomazione valutabile ai sensi di legge.

La Corte valorizza questa ricostruzione in termini particolarmente netti. Essa osserva che l’elaborato peritale non si limita a formulare una conclusione apodittica, ma offre una motivazione strutturata, fondata sull’esame clinico attuale, sulla documentazione sanitaria e sul raffronto con le osservazioni del consulente di parte. In tal modo la CTU assume il ruolo che le è proprio nel processo previdenziale: non mero ausilio accessorio, ma strumento tecnico essenziale per tradurre il dato clinico in giudizio medico-legale di rilevanza normativa. La sentenza si segnala proprio per aver colto questa centralità senza trasformarla in acritica deferenza verso il perito, ma sottolineandone la tenuta logico-argomentativa.

5. La distinzione tra lesione originaria ed esiti permanenti

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia consiste nel netto discrimine che essa traccia tra la lesione originariamente subita e i suoi esiti permanenti. Il lavoratore insisteva sul fatto che, a seguito dell’infortunio, erano residuati esiti quali ferita marginale della palpebra inferiore, esiti di ferita chirurgica sclero-corneale, esiti di ferita traumatica limbare e atrofia iridea a settore. Tuttavia, la Corte osserva che il CTU, proprio in sede di verifica diretta e sulla base della documentazione disponibile, non ha riscontrato che tali elementi dessero luogo a una compromissione funzionale apprezzabile e permanente dell’apparato visivo. La semplice evocazione di esiti anatomici o cicatriziali non è, di per sé, sufficiente a fondare un danno biologico indennizzabile, se tali esiti non si traducono in una menomazione obiettiva e valutabile della funzione.

Il punto è teoricamente rilevante. La sentenza mostra che, nel sistema INAIL, non ogni reliquato anatomico o ogni traccia dell’intervento terapeutico assume automaticamente dignità di menomazione permanente. La nozione di danno biologico indennizzabile richiede un quid pluris: la permanenza di una incidenza medico-legale sulla integrità psicofisica. In questa prospettiva, la decisione si segnala per aver sottratto il giudizio al rischio di una sovrapposizione impropria tra memoria clinica dell’evento e reale menomazione tabellabile.

6. Le critiche del consulente di parte e i limiti del dissenso tecnico in appello

La Corte dedica un passaggio particolarmente significativo al contenuto dell’impugnazione. Il lavoratore, infatti, si era limitato a richiamare il proprio consulente di parte e a lamentare genericamente che il CTU non avesse tenuto conto del complesso delle menomazioni riportate. La sentenza osserva, però, che tale critica non si traduceva nella specifica indicazione di errori scientifici, omissioni diagnostiche, travisamenti documentali o incongruenze logiche dell’elaborato peritale. In mancanza di tale livello di specificità, il dissenso espresso dall’appellante resta confinato a una mera contrapposizione valutativa, insufficiente a incrinare la solidità della consulenza d’ufficio recepita dal primo giudice.

Questo snodo argomentativo è di particolare interesse processuale. La sentenza riafferma, in sostanza, che nel giudizio di appello non è sufficiente opporre alla CTU una diversa lettura di parte della medesima realtà clinica. Occorre invece individuare puntualmente gli errori tecnici o metodologici dell’elaborato peritale e dimostrare perché essi rendano inattendibile la conclusione raggiunta. In mancanza di ciò, il gravame si risolve in una richiesta di mero riesame del merito tecnico, che non trova ingresso quando il percorso argomentativo del CTU risulti completo, coerente e ben motivato. La decisione si colloca così nel solco della migliore giurisprudenza in tema di controllo giudiziale sulle valutazioni tecniche: il dissenso non è irrilevante in sé, ma deve assumere la forma della critica specifica e tecnicamente fondata, non della semplice reiterazione della prospettazione di parte.

7. La motivazione della Corte e l’adesione alla CTU

La Corte di Appello ritiene immune da censure la sentenza del Tribunale proprio perché essa ha aderito a conclusioni peritali ritenute logiche, coerenti con il quadro diagnostico e ben argomentate. Il Collegio sottolinea che il CTU ha espressamente preso in considerazione anche la consulenza di parte, reputandola non congrua con il visus dell’istante e con i dati obiettivi emersi all’esame. Ciò assume rilievo non secondario, poiché esclude che la valutazione officiosa sia stata svolta in modo unilaterale o chiuso rispetto al contraddittorio tecnico. Al contrario, la CTU mostra di avere esaminato le osservazioni di parte e di averle superate con motivazione espressa, elemento che rafforza la tenuta dell’intero impianto argomentativo.

La sentenza, da questo punto di vista, appare particolarmente persuasiva. Il giudice di appello non si limita a una adesione stereotipata al parere del CTU, ma ne sottolinea i punti di forza: esame della documentazione, visita diretta, ricostruzione del decorso clinico, verifica dell’assenza di cicatrici cutanee rilevanti, controllo della motilità oculare, considerazione del riflesso pupillare e, soprattutto, riscontro di una piena funzionalità visiva. In presenza di un simile apparato valutativo, la conclusione negativa sulla indennizzabilità del danno biologico si presenta come il prodotto di un ragionamento specialistico compiuto e non di una mera affermazione assertiva.

8. Il rigetto dell’appello e il significato della decisione

All’esito del proprio percorso argomentativo, la Corte rigetta l’appello e conferma integralmente la decisione di primo grado. La scelta appare pienamente coerente con la struttura della controversia. Una volta accertato che il CTU ha escluso postumi permanenti valutabili e che le critiche dell’appellante non attingono in modo specifico la tenuta tecnico-logica dell’elaborato, viene meno il presupposto stesso del diritto all’indennizzo richiesto. È significativo che la Corte usi una formula netta: non viene in rilievo una mera insufficienza probatoria transitoria o un dubbio da colmare mediante rinnovazione istruttoria, ma l’assenza, secondo l’accertamento tecnico recepito, di una menomazione permanente indennizzabile.

Sul piano delle spese, la sentenza nulla dispone per effetto dell’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione della dichiarazione reddituale in atti, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Anche questo profilo, sebbene accessorio, conferma la natura tipicamente previdenziale della controversia e il regime protettivo che, pur nella soccombenza, continua a caratterizzarla.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte di Appello di Napoli merita attenzione perché riafferma con chiarezza un principio troppo spesso obliterato nel contenzioso da infortunio sul lavoro: il riconoscimento dell’origine professionale dell’evento lesivo non comporta automaticamente l’esistenza di un danno biologico permanente indennizzabile. L’ordinamento richiede qualcosa di ulteriore e più preciso: l’accertamento di postumi stabilizzati, clinicamente obiettivabili e medico-legalmente valutabili secondo il sistema del d.lgs. n. 38 del 2000. La pronuncia si segnala proprio per aver mantenuto fermo questo discrimine, evitando che l’indubbia serietà dell’infortunio originario si traducesse in una indebita automatizzazione della tutela indennitaria.

Il provvedimento offre inoltre una lezione metodologica di particolare valore. In materia medico-legale, il dissenso della parte rispetto alla consulenza d’ufficio non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa opinione tecnica, ma deve articolarsi in una critica puntuale, capace di evidenziare errori diagnostici, omissioni di esame o incongruenze logiche. In assenza di ciò, l’adesione del giudice alla CTU, quando questa sia ben costruita e coerente con il quadro clinico, appare non solo legittima, ma doverosa. In definitiva, la sentenza rappresenta un esempio di controllo giudiziale rigoroso ma equilibrato dell’accertamento tecnico, e ribadisce che la tutela previdenziale del danno biologico, proprio perché fondata su criteri medico-legali normativamente tipizzati, non può prescindere da una verifica specialistica seria e specifica dell’effettiva sussistenza dei postumi permanenti.


SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_NAPOLI_N._1125_2026_-_N._R.G._00002092_2024_DEPOSITO_MINUTA_07_03_2026__PUBBLICAZIONE_09_03_2026


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