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Prosecuzione del giudizio possessorio dopo la fase sommaria, ordinanza di correzione e termine perentorio di cui all’art. 703 c.p.c.: la cessazione della materia del contendere non elide la soccombenza virtuale

Massima
Nel procedimento possessorio, la domanda di prosecuzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 703, comma 4, c.p.c. deve essere proposta nel termine perentorio decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza che definisce la fase sommaria, anche quando tale ordinanza sia stata successivamente corretta ex art. 287 c.p.c., purché la correzione non incida sul contenuto sostanziale della decisione ma si limiti a meglio esplicitarne il comando. Ne consegue che la successiva rinuncia all’istanza di prosecuzione comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non esime il giudice dal regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, da individuarsi sulla base della prognosi circa l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenuta cessazione. In tale prospettiva, ove la prosecuzione sia stata introdotta oltre il termine di legge, la domanda deve ritenersi inammissibile o improcedibile, con conseguente imputazione causale delle spese alla parte istante.


1. Premessa: il rilievo sistematico della decisione

La sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si segnala per il particolare interesse processuale della questione affrontata, collocandosi in un punto di intersezione tra tutela possessoria, correzione degli errori materiali e regime della cessazione della materia del contendere. Il nucleo problematico non attiene alla sussistenza in sé della turbativa possessoria, né alla configurazione del diritto di servitù di passaggio che aveva originariamente giustificato l’iniziativa cautelare, bensì al destino della fase di merito del procedimento possessorio dopo la definizione della fase sommaria e dopo l’intervento di un’ordinanza di correzione del provvedimento collegiale reso in sede di reclamo. La pronuncia affronta, in termini particolarmente limpidi, il problema se la correzione del dispositivo possa incidere sulla decorrenza del termine perentorio per la prosecuzione del merito e se la successiva rinuncia alla prosecuzione elida o meno il dovere del giudice di individuare la parte sostanzialmente soccombente ai fini delle spese.

Il pregio della decisione sta nell’avere tenuto distinti tre piani che nella pratica processuale tendono spesso a sovrapporsi. Il primo è quello della fase sommaria possessoria, conclusasi con una pronuncia collegiale resa in sede di reclamo. Il secondo è quello, del tutto diverso, della correzione ex art. 287 c.p.c., intervenuta anni dopo per chiarire il contenuto precettivo dell’ordine già impartito. Il terzo è quello della fase di merito, che nel sistema dell’art. 703 c.p.c. non sorge automaticamente, ma richiede una specifica iniziativa della parte entro un termine perentorio. La sentenza mostra con precisione che la correzione del provvedimento non riapre i termini per la prosecuzione e che la rinuncia sopravvenuta alla trattazione del merito non impedisce al giudice di compiere una valutazione prognostica sull’esito virtuale della lite.

2. La vicenda processuale: dalla fase sommaria al reclamo, fino alla correzione del provvedimento

La controversia prende le mosse da un ricorso ex art. 703 c.p.c. con cui due comproprietarie di un immobile ad uso abitativo, dotato di annessi terreni, lamentavano la realizzazione di opere nella strada di isolamento posta a ovest dell’abitazione, strada identificata catastalmente su particella gravata, secondo la prospettazione attorea, da servitù di passaggio utile ad accedere al fondo anche con mezzi meccanici. Le ricorrenti chiedevano, in via possessoria, la rimozione di alcune opere — in particolare una rampa o scalino, un ingresso pedonale con cancello e due cancelli — nonché l’inibitoria di ulteriori turbative. Il procedimento sommario si concludeva inizialmente con il rigetto delle domande. A seguito di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 5 giugno 2020, accoglieva parzialmente il reclamo ordinando la rimozione del cancello carrabile e pedonale collocato nello spazio di isolamento identificato catastalmente.

Successivamente, nel 2024, una delle originarie ricorrenti proponeva ricorso per correzione dell’ordinanza del 5 giugno 2020. Il Tribunale collegiale, con ordinanza del 14 marzo 2025, accoglieva il ricorso ex art. 287 c.p.c. precisando che, laddove il precedente provvedimento aveva ordinato la rimozione del cancello carrabile e pedonale, doveva in realtà intendersi ordinata la reintegra nel possesso del passaggio attraverso lo spazio di isolamento, mediante la rimozione del cancello carrabile e pedonale e dei blocchi di cemento ivi collocati. Pochi mesi dopo, il 5 maggio 2025, una delle resistenti nella fase sommaria chiedeva la prosecuzione del giudizio possessorio nel merito ai sensi dell’art. 703, ultimo comma, c.p.c., domandando il rigetto integrale delle pretese possessorie originarie. Nel corso del giudizio così instaurato, la medesima parte dichiarava poi di rinunciare all’istanza di prosecuzione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Tribunale, pur aderendo alla declaratoria di cessazione, affronta il tema decisivo della soccombenza virtuale.

3. La cessazione della materia del contendere come figura pretoria e il suo perimetro applicativo

La sentenza si sofferma anzitutto sulla nozione di cessazione della materia del contendere, qualificandola, in linea con l’orientamento prevalente, quale figura di creazione pretoria applicabile in ogni stato e grado del giudizio quando non sia più possibile o necessario pervenire a una pronuncia sul merito per effetto della rinuncia alla pretesa sostanziale o del sopravvenuto venir meno dell’interesse delle parti alla decisione. Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la rinuncia all’istanza di prosecuzione del giudizio di merito determina il venir meno dell’interesse all’emanazione di una pronuncia possessoria definitiva e, dunque, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La motivazione è corretta, perché riconosce che il processo non può proseguire verso una decisione di merito quando la parte che lo ha introdotto per la prosecuzione dichiari di non voler più coltivare la relativa domanda.

Il punto, tuttavia, non si esaurisce qui. La sentenza mostra piena consapevolezza del fatto che la cessazione della materia del contendere non produce un effetto neutro sul piano economico-processuale. Al contrario, impone al giudice di ricostruire, almeno in termini prognostici, quale sarebbe stato l’esito della lite se il processo fosse giunto a naturale definizione. È proprio su questo terreno che si colloca la parte più interessante della decisione. Il giudice, infatti, non si limita a prendere atto della rinuncia, ma si interroga su quale decisione sarebbe stata assunta in ordine alla prosecuzione del giudizio possessorio e utilizza tale valutazione per applicare il criterio della soccombenza virtuale. La pronuncia, così, si inserisce in quel filone che legge la cessazione della materia del contendere non come zona franca sottratta al principio di causalità, ma come situazione nella quale la regolazione delle spese richiede comunque un accertamento prognostico serio e motivato.

4. Il principio della soccombenza virtuale e la sua funzione nel giudizio estinto senza decisione di merito

Il Tribunale richiama espressamente il criterio della soccombenza virtuale, inteso come il giudizio prognostico che il giudice deve compiere, sulla base degli elementi già acquisiti, per stabilire quale sarebbe stata la decisione in assenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere oppure, comunque, per individuare la parte che con il proprio comportamento ha dato causa al processo e che, quindi, deve sopportarne i costi. La sentenza valorizza in modo corretto la funzione del principio di causalità, che impedisce di risolvere la questione delle spese mediante automatismi fondati sulla mera sopravvenienza della rinuncia. In altri termini, la cessazione della materia del contendere non sterilizza il problema della soccombenza, ma lo sposta su un piano ipotetico e prognostico.

La motivazione, sotto questo profilo, è pienamente condivisibile. Essa si sottrae a due possibili errori speculari. Da un lato, evita di considerare la rinuncia come causa automatica di compensazione delle spese; dall’altro, non assume neppure che la parte rinunciante debba necessariamente esserne gravata per il solo fatto della rinuncia. Il giudice, invece, ricostruisce quale sarebbe stato il probabile epilogo del giudizio di merito e solo a partire da tale ricostruzione individua la soccombenza virtuale. È un approccio di particolare correttezza sistematica, perché valorizza il contenuto sostanziale del processo e non il solo dato formale della sua conclusione anomala. Nel caso concreto, questa prognosi conduce alla conclusione che il giudizio possessorio di merito si sarebbe chiuso con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda di prosecuzione, con conseguente soccombenza della parte che l’aveva proposta.

5. La struttura bifasica del procedimento possessorio e il termine perentorio per la prosecuzione del merito

Il nucleo teorico della sentenza è rappresentato dalla ricostruzione del rapporto tra fase sommaria e fase di merito del procedimento possessorio. Il Tribunale muove dal presupposto, implicitamente ma chiaramente accolto, che il procedimento di reintegrazione o manutenzione nel possesso, dopo l’adozione del provvedimento sommario, richieda per la sua prosecuzione nel merito una specifica istanza da proporsi nel termine perentorio stabilito dall’art. 703, comma 4, c.p.c. La fase di merito non sorge, dunque, in automatico né costituisce una necessaria prosecuzione fisiologica del sommario, ma esige una tempestiva iniziativa di parte. Questo dato processuale è decisivo, perché il giudice ritiene che tale termine sia decorso inutilmente già a partire dalla comunicazione dell’ordinanza collegiale del 5 giugno 2020, che aveva definito la fase sommaria in sede di reclamo.

La decisione si colloca, pertanto, nel solco di una lettura rigorosa della perentorietà del termine per la prosecuzione del merito. La sua ratio è evidente: una volta conclusa la fase sommaria, la parte interessata alla stabilizzazione o alla revisione in sede di cognizione piena della tutela possessoria deve attivarsi tempestivamente; diversamente, il procedimento resta definitivamente arrestato agli effetti del provvedimento interinale. Il Tribunale mostra di attribuire a tale disciplina una funzione ordinante essenziale, impedendo che l’iniziativa di merito venga procrastinata sine die o rimessa alla convenienza processuale contingente delle parti. In questo senso, la sentenza riafferma la natura decadenziale del termine e, con essa, l’esigenza di certezza dei rapporti processuali e sostanziali derivanti dalla tutela possessoria sommaria.

6. L’ordinanza di correzione ex art. 287 c.p.c. e la sua irrilevanza ai fini della riapertura del termine

Il profilo di maggiore originalità della decisione risiede nella qualificazione dell’ordinanza di correzione del 14 marzo 2025. Il Tribunale afferma con nettezza che tale provvedimento non ha inciso sul contenuto sostanziale della decisione resa il 5 giugno 2020, ma si è limitato a meglio esplicitare l’ordine già contenuto nel dispositivo, al fine di renderne più chiara l’esecuzione e di evitare equivoci interpretativi. La stessa ordinanza di correzione, del resto, evidenziava espressamente che non sussistevano ragioni ostative a correggere il provvedimento “nel senso di meglio esplicitare” l’ordine già impartito. Da qui la conseguenza, logicamente coerente, che la correzione non poteva far decorrere ex novo il termine perentorio per la prosecuzione del merito, il quale era già spirato da tempo a far data dalla comunicazione dell’originaria ordinanza collegiale.

Si tratta di un passaggio di rilevante interesse sistematico. Il Tribunale distingue correttamente tra provvedimento correttivo ed eventuale provvedimento modificativo o sostitutivo. La correzione dell’errore materiale, per sua natura, non altera il contenuto decisorio sostanziale del provvedimento, ma ne emenda soltanto la formulazione quando questa sia inadeguata a rappresentare fedelmente il decisum. Se così è, non vi è alcuna ragione per attribuire all’ordinanza di correzione l’effetto di riaprire termini decadenziali già spirati. La sentenza, dunque, si segnala per avere impedito un uso improprio del meccanismo correttivo quale surrogato di una rimessione in termini non prevista dal sistema. Sotto questo profilo, la pronuncia appare particolarmente persuasiva e merita di essere valorizzata come chiarimento di notevole utilità pratica.

7. La declaratoria virtuale di inammissibilità o improcedibilità della prosecuzione del merito

Muovendo dai principi appena esposti, il Tribunale conclude che, se il giudizio di merito fosse proseguito, esso si sarebbe chiuso con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda di prosecuzione. La motivazione lega questa prognosi alla circostanza che l’istanza di prosecuzione era stata depositata il 5 maggio 2025, ossia ben oltre i sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza collegiale del 5 giugno 2020. Ne deriva che quella domanda non sarebbe stata idonea a consentire la prosecuzione dell’originario procedimento possessorio nella fase di cognizione piena. È proprio questa valutazione prognostica che sorregge la regolazione delle spese.

Il punto merita particolare attenzione. La sentenza usa in modo quasi congiunto le categorie dell’inammissibilità e dell’improcedibilità, ma il dato sostanziale che rileva è l’affermazione secondo cui la prosecuzione non avrebbe potuto essere esaminata nel merito per effetto della tardività dell’iniziativa. Al di là della terminologia specifica, la decisione ribadisce un principio netto: il decorso del termine perentorio consuma il potere di introdurre la fase di merito. La rinuncia sopravvenuta alla prosecuzione non altera questa realtà giuridica, ma anzi conferma che il processo, se anche fosse proseguito formalmente, avrebbe dovuto essere arrestato in limine proprio per l’intempestività della domanda.

8. Il principio di causalità e la regolazione delle spese

Sulla base della soccombenza virtuale così individuata, il Tribunale pone le spese processuali a carico della parte che aveva chiesto la prosecuzione nel merito e che successivamente vi ha rinunciato. La motivazione richiama espressamente il principio di causalità, rilevando che è stata proprio tale parte, con la sua iniziativa processuale tardiva, a dare causa al giudizio di merito e, quindi, al relativo costo processuale. Le spese vengono liquidate in favore delle originarie ricorrenti possessorie in misura parametrata al valore della controversia e all’attività difensiva effettivamente svolta, nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell’assenza di fase istruttoria. Viene invece disposta la compensazione delle spese nei rapporti con altri resistenti, in ragione della loro particolare posizione processuale, mentre nulla viene disposto nei confronti del resistente rimasto contumace.

La statuizione sulle spese appare pienamente coerente con l’impianto della decisione. La cessazione della materia del contendere non viene utilizzata come espediente per neutralizzare le conseguenze economiche di un’iniziativa processuale intempestiva. Al contrario, il giudice identifica la causa concreta del giudizio nel deposito tardivo dell’istanza di prosecuzione e ne fa discendere il relativo carico economico. È un approccio condivisibile, perché valorizza il significato sostanziale del principio di causalità e impedisce che la rinuncia sopravvenuta possa fungere da schermo rispetto a una soccombenza virtuale già chiaramente delineata dagli atti.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto offre un contributo di notevole interesse alla ricostruzione del rapporto tra fase sommaria e fase di merito nel procedimento possessorio. Il suo insegnamento principale è che la prosecuzione del merito non può essere attivata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 703 c.p.c. e che la successiva correzione del provvedimento sommario ex art. 287 c.p.c., quando si limiti a esplicitare meglio il contenuto del comando già emesso, non determina alcuna riapertura dei termini né consente di rivitalizzare il potere processuale ormai consumato. La sentenza riafferma così, con particolare nettezza, la distinzione strutturale tra correzione dell’errore materiale e modifica sostanziale della decisione.

La pronuncia merita altresì apprezzamento per il modo in cui affronta la cessazione della materia del contendere. Il giudice non si arresta alla presa d’atto della rinuncia, ma svolge il doveroso giudizio di soccombenza virtuale e individua nella tardività della domanda di prosecuzione la ragione per cui il giudizio, se non fosse cessato, sarebbe stato definito in rito in senso sfavorevole all’istante. In definitiva, la decisione si segnala per rigore metodologico e chiarezza sistematica: essa dimostra che, nel procedimento possessorio, il tempo processuale è elemento essenziale della tutela e che il rispetto del termine perentorio per l’accesso alla fase di merito non può essere eluso né attraverso una successiva correzione del provvedimento sommario né, tantomeno, neutralizzato da una sopravvenuta rinuncia alla prosecuzione. È proprio in questa riaffermazione della funzione ordinante della perentorietà processuale che la sentenza esprime il suo maggiore valore.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BARCELLONA_POZZO_DI_GOTTO_N._156_2026_-_N._R.G._00000946_2019_DEPOSITO_MINUTA_06_03_2026__PUBBLICAZIONE_06_03_2026


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