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Sfratto per morosità, opposizione del conduttore e riduzione del canone per vizi dell’immobile: limiti dell’eccezione di inadempimento e centralità della prova dell’effettivo pagamento

Massima
Nel giudizio di sfratto per morosità, una volta instaurato, a seguito dell’opposizione dell’intimato, l’ordinario giudizio di cognizione, il conduttore può proporre eccezioni e domande riconvenzionali, ivi compresa quella di riduzione del canone per vizi della cosa locata; tuttavia, l’onere di provare il fatto estintivo o modificativo della pretesa del locatore grava sul conduttore stesso. Ne consegue che, da un lato, il pagamento dei canoni non può ritenersi provato dal mero ordine di bonifico in difetto dell’effettivo accredito sul conto del locatore; dall’altro, il dedotto malfunzionamento dell’immobile non giustifica la riduzione del canone quando emerga che il locatore si sia attivato per i controlli richiesti, che i vizi non siano stati tempestivamente denunciati nel corso del rapporto e che il conduttore, pur assumendo compromesso il godimento del bene, non abbia né diffidato utilmente il locatore né richiesto l’immediata risoluzione del contratto. In tale evenienza, la morosità mantiene carattere grave e legittima la risoluzione del rapporto per inadempimento del conduttore.


1. Premessa: il significato della decisione nel contenzioso locatizio

La sentenza del Tribunale di Cosenza si inserisce nel contenzioso locatizio di più frequente ricorrenza pratica, ma lo fa affrontando con chiarezza due profili di particolare interesse sistematico: il primo concerne la prova della morosità e, specularmente, dell’adempimento del conduttore; il secondo riguarda l’utilizzabilità, da parte di quest’ultimo, dell’eccezione di inadempimento del locatore e della domanda di riduzione del canone in presenza di asseriti vizi dell’immobile locato. La decisione si segnala perché evita sia l’automatismo favorevole al locatore fondato sulla sola allegazione della morosità, sia, all’opposto, l’uso meramente difensivo e tardivo del vizio della cosa locata quale strumento di neutralizzazione della pretesa creditoria. Il giudice, infatti, ricostruisce il rapporto tra le posizioni delle parti alla luce del corretto riparto dell’onere della prova e dell’effettiva gestione del rapporto locatizio nel tempo.

L’interesse della pronuncia risiede anche nel fatto che essa si colloca dopo il rilascio dell’immobile avvenuto nel corso del giudizio, così da concentrare il residuo oggetto della lite non più sulla tutela recuperatoria del possesso, bensì sulla declaratoria di risoluzione per inadempimento e sulla condanna al pagamento dei canoni scaduti. In tale cornice, il Tribunale ribadisce che il venir meno della controversia sul rilascio non estingue affatto il giudizio in ordine alla morosità maturata, né impedisce l’accertamento della responsabilità contrattuale del conduttore. È proprio questo spostamento del baricentro processuale dal rilascio al pagamento a rendere la decisione utile anche oltre il caso concreto.

2. Il fatto processuale: dalla convalida allo svolgimento del giudizio ordinario

La controversia nasce da un’intimazione di sfratto per morosità relativa a un immobile a uso abitativo sito nel Comune di Montalto Uffugo. Il locatore deduceva un credito complessivo di euro 3.020,00 per canoni e utenze non corrisposti, chiedendo altresì il pagamento dei canoni successivi fino al rilascio. La conduttrice si opponeva alla convalida, contestando il quantum e chiedendo il mutamento del rito. All’udienza del 14 febbraio 2025 provvedeva al rilascio dell’immobile, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere limitatamente alla domanda di rilascio; il giudizio proseguiva invece, nelle forme ordinarie, sulla residua domanda economica del locatore e sulle difese riconvenzionali della conduttrice. Quest’ultima, nella memoria integrativa, deduceva sia l’erroneità del conteggio attoreo, per non avere tenuto conto di taluni pagamenti, sia il grave malfunzionamento della caldaia, protrattosi per quasi due anni, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento del locatore, la riduzione del canone e la compensazione dei rispettivi crediti.

La scansione processuale è rilevante perché il Tribunale chiarisce, sia pure implicitamente, un principio importante: l’opposizione del conduttore ex art. 665 c.p.c. determina il passaggio dal procedimento sommario di convalida a un autonomo giudizio a cognizione piena, nel quale ciascuna parte può esercitare le facoltà processuali compatibili con la propria posizione sostanziale. Di qui la piena ammissibilità, in astratto, dell’eccezione del conduttore relativa ai vizi dell’immobile e della conseguente richiesta di riduzione del canone, sebbene poi la stessa venga ritenuta infondata nel merito. La sentenza mostra quindi una corretta impostazione processuale, distinguendo nettamente tra ammissibilità della difesa e sua fondatezza sostanziale.

3. Il criterio di riparto dell’onere della prova nella domanda di risoluzione per morosità

Il Tribunale fonda la propria decisione su un principio consolidato in materia di inadempimento contrattuale: il creditore che agisca per la risoluzione, per l’adempimento o per il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte; grava invece sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa altrui, ossia l’avvenuto adempimento. La sentenza richiama espressamente tale regola e la applica al rapporto locatizio, rilevando che il locatore aveva documentato l’esistenza del contratto e allegato la protratta morosità, mentre la conduttrice non aveva fornito prova piena del pagamento delle mensilità contestate.

Sotto il profilo teorico, il passaggio è particolarmente significativo perché ribadisce che, anche nel giudizio locatizio, non opera alcuna attenuazione dell’onere probatorio del conduttore in ordine ai pagamenti asseritamente eseguiti. La morosità, una volta allegata e riferita a specifiche scadenze, non può essere neutralizzata con contestazioni generiche o con la mera indicazione dell’intenzione di adempiere. Occorre, invece, la dimostrazione piena della satisfattività del pagamento. La sentenza si colloca, dunque, nel solco di una giurisprudenza rigorosa ma corretta, che riafferma la natura di fatto estintivo dell’adempimento e la conseguente gravosità dell’onere probatorio a carico del debitore-conduttore.

4. Il problema probatorio del bonifico non accreditato: tra ordine di disposizione e pagamento satisfattivo

Uno dei punti più interessanti della motivazione riguarda la sorte di due pagamenti che la conduttrice assumeva di avere eseguito mediante bonifico, rispettivamente per euro 604,00 in data 27 febbraio 2024 e per euro 604,00 in data 28 marzo 2024. Il Tribunale, esaminando l’estratto conto prodotto dal locatore, rileva che tali somme non risultavano accreditate. La conduttrice aveva fatto reclamo all’istituto bancario, ma non era stata in grado di dimostrare né l’effettivo storno, né il buon esito del trasferimento, né l’intervenuto accredito in favore del locatore. Muovendo da tali circostanze, il giudice enuncia un principio di particolare importanza pratica: la prova dell’adempimento mediante bonifico non coincide con la prova dell’ordine impartito alla banca, ma richiede la dimostrazione dell’effettiva esecuzione del trasferimento con accredito sul conto del creditore.

La conclusione è pienamente condivisibile. Il pagamento eseguito mediante bonifico, in quanto mezzo solutorio mediato da un intermediario bancario, si perfeziona, sul piano satisfattivo, solo con il conseguimento della disponibilità della somma da parte del creditore. Il mero ordine di disposizione, o la generica allegazione di un disguido bancario, non valgono a trasferire sul locatore il rischio del mancato accredito. In questo modo la sentenza si mostra tecnicamente corretta e rigorosa, poiché individua il fatto estintivo non nell’iniziativa del debitore, ma nel risultato solutorio effettivo. Tale passaggio merita di essere valorizzato anche per la sua utilità applicativa, essendo assai frequenti, nella prassi, contestazioni difensive fondate su bonifici disposti ma non andati a buon fine.

5. La quantificazione del credito locatizio e il permanere dell’obbligo di corrispondere i canoni sino al rilascio

Il Tribunale, una volta disattese le contestazioni della conduttrice sul punto dei pagamenti, procede alla quantificazione del credito residuo del locatore. Alla somma inizialmente indicata nel ricorso, pari a euro 3.020,00, aggiunge i canoni relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, ossia fino alla data del rilascio dell’immobile, per ulteriori euro 1.040,00, per un totale complessivo di euro 4.060,00. La motivazione è lineare: fino al momento in cui il bene viene effettivamente restituito, permane l’obbligo del conduttore di corrispondere il canone, non essendo il semplice radicarsi del giudizio idoneo a sospendere automaticamente l’obbligazione locatizia.

Anche questo passaggio è di particolare rilievo. La sentenza conferma che la successiva cessazione della materia del contendere sul rilascio non priva il locatore del diritto a conseguire i canoni maturati fino alla riconsegna effettiva del bene. In tal senso, il giudice valorizza correttamente il principio per cui il rapporto locatizio continua a produrre i suoi effetti sinché il conduttore mantiene la disponibilità del bene, salvo che intervengano fatti estintivi o modificativi specificamente provati. La continuità dell’obbligo di pagamento sino alla data del rilascio costituisce, dunque, il necessario corollario della permanenza del godimento materiale del bene da parte del conduttore.

6. L’eccezione di inadempimento del locatore e la richiesta di riduzione del canone

Il cuore più delicato della decisione si colloca nella parte dedicata all’eccezione di inadempimento del locatore formulata dalla conduttrice, la quale allegava il grave malfunzionamento della caldaia a gas sin dall’autunno 2022 e per tutto il periodo successivo, con conseguente impossibilità di usufruire del riscaldamento e dell’acqua calda. Su tale base chiedeva l’accertamento dell’inadempimento del locatore agli obblighi di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c., la riduzione del canone ex art. 1578 c.c. e la compensazione dei rispettivi crediti. Il Tribunale, pur affermando la piena ammissibilità di tale eccezione nel giudizio ordinario scaturito dall’opposizione alla convalida, la rigetta nel merito.

Il ragionamento del giudice è articolato su più livelli. In primo luogo, osserva che le problematiche relative alla caldaia non risultano essere state evidenziate tempestivamente né al momento della consegna dell’immobile né in corso di rapporto, ma solo dopo la notifica dello sfratto per morosità. In secondo luogo, rileva, sulla base della prova testimoniale, che il locatore si era comunque attivato inviando un tecnico di fiducia per verificare il cattivo funzionamento dell’impianto. In terzo luogo, sottolinea che, se davvero il pregiudizio al godimento del bene fosse stato così grave e persistente come dedotto, la conduttrice avrebbe dovuto diffidare il proprietario o determinarsi al rilascio immediato dell’immobile con contestuale richiesta di risoluzione del contratto, anziché limitarsi a sollevare l’eccezione solo in sede giudiziale a fronte della domanda di pagamento. Da qui la conclusione di infondatezza della richiesta di riduzione del canone.

7. I vizi della cosa locata tra tutela del godimento e dovere di reazione tempestiva del conduttore

Sotto il profilo sistematico, la motivazione del Tribunale è interessante perché, pur non sviluppando un’ampia teoria della relazione tra artt. 1575, 1576 e 1578 c.c., ne propone un’applicazione sostanzialmente coerente con la funzione del rapporto locatizio. Il giudice non nega in astratto che il malfunzionamento di un impianto essenziale possa incidere sul godimento del bene e giustificare una riduzione del canone; tuttavia, valorizza in modo decisivo il comportamento tenuto dalla conduttrice durante il rapporto. Il vizio della cosa locata, per assumere rilievo sul piano della riduzione del corrispettivo o della compensazione giudiziale, deve infatti essere fatto valere in modo coerente con la sua incidenza effettiva sul sinallagma. Se il conduttore continua a permanere nell’immobile per lungo tempo, senza attivare seriamente i rimedi tipici e senza documentare una persistente inerzia colpevole del locatore, la successiva deduzione del vizio soltanto in funzione difensiva contro la domanda di pagamento perde gran parte della sua forza persuasiva.

La sentenza, in questo senso, assume una posizione rigorosa ma non irragionevole. Il Tribunale non costruisce l’infondatezza dell’eccezione su un formalismo processuale, bensì sulla mancata coerenza del comportamento del conduttore rispetto alla gravità del pregiudizio allegato. In altri termini, se il godimento del bene era davvero inciso in modo apprezzabile per quasi due anni, il conduttore avrebbe dovuto reagire in modo tempestivo e proporzionato, non limitarsi a opporre il vizio solo quando convenuto in giudizio per morosità. Si tratta di un argomento di notevole rilievo, perché riporta il tema dell’eccezione di inadempimento alla sua funzione propria, che non è quella di costituire un rimedio meramente dilatorio o compensativo ex post, ma di riequilibrare tempestivamente il sinallagma alterato.

8. La risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore

All’esito del percorso argomentativo descritto, il Tribunale accoglie la domanda del locatore e dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. La motivazione valorizza il protrarsi della morosità per diversi mesi, ritenendolo circostanza idonea a integrare il requisito della gravità dell’inadempimento. Il giudice osserva che la morosità, non neutralizzata da prove adeguate di pagamento né da fondate eccezioni di inadempimento del locatore, conserva tutta la sua rilevanza risolutoria. In questo modo la pronuncia si inserisce pienamente nella tradizionale logica dell’art. 1453 c.c., applicato al rapporto di locazione: la persistente violazione dell’obbligo principale di pagamento del canone legittima la risoluzione del contratto, salvo che il conduttore dimostri circostanze estintive o giustificative idonee a escluderne la gravità o la rilevanza.

Il rilievo della decisione sta anche nel fatto che la dichiarazione di risoluzione sopravvive al già intervenuto rilascio dell’immobile. Ciò dimostra come la risoluzione, in casi simili, non abbia soltanto funzione recuperatoria del bene, ma conservi un autonomo significato accertativo e satisfattivo, tanto ai fini della regolazione economica del rapporto quanto sotto il profilo della qualificazione giuridica della cessazione dello stesso. La sentenza, in tal modo, conferma che il rilascio non esaurisce la lite quando residuino questioni di morosità e di responsabilità contrattuale.

9. Le spese di lite e la regola della soccombenza

Sul piano accessorio, il Tribunale pone le spese di lite a carico della conduttrice soccombente, liquidandole in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate. La statuizione appare pienamente coerente con l’esito della causa, nella quale le difese della resistente, pur astrattamente ammissibili, sono state tutte rigettate nel merito. In questa prospettiva, la condanna alle spese rafforza ulteriormente il significato della decisione: non vi è stata alcuna compensazione o attenuazione della soccombenza, segno che il giudice ha ritenuto priva di consistenza sufficiente la costruzione difensiva della conduttrice.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Cosenza merita di essere segnalata perché offre una ricostruzione lineare ma giuridicamente robusta del rapporto tra morosità del conduttore, prova dell’adempimento e deduzione dei vizi dell’immobile locato. Il primo insegnamento che se ne ricava è che, nel giudizio ordinario successivo all’opposizione alla convalida, il conduttore può certamente far valere eccezioni e domande riconvenzionali anche ulteriori rispetto a quelle inizialmente formulate nel procedimento sommario; ma la loro ammissibilità processuale non equivale alla loro fondatezza sostanziale. Il secondo è che la prova dell’adempimento non può essere surrogata dal mero ordine di bonifico, occorrendo la dimostrazione dell’effettivo accredito al creditore. Il terzo, forse più importante, è che l’eccezione di inadempimento del locatore e la richiesta di riduzione del canone esigono un comportamento coerente e tempestivo del conduttore nel corso del rapporto, non potendo essere utilizzate in via meramente reattiva e difensiva solo dopo l’intimazione dello sfratto.

In definitiva, la decisione esprime una concezione del rapporto locatizio fortemente ancorata alla correttezza del sinallagma e alla serietà del comportamento delle parti. Il locatore che provi il contratto e alleghi la morosità assolve al proprio onere; il conduttore che invochi pagamenti non accreditati o vizi della cosa locata deve dimostrare, con precisione e tempestività, i fatti estintivi o modificativi idonei a paralizzare la pretesa. In mancanza di tale prova, la morosità mantiene il proprio carattere risolutivo e legittima sia la declaratoria di scioglimento del contratto sia la condanna al pagamento dei canoni dovuti sino al rilascio. È proprio in questa riaffermazione della centralità dell’onere della prova e della coerenza del comportamento contrattuale che la sentenza trova il suo maggiore interesse.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_COSENZA_N._360_2026_-_N._R.G._00000440_2025_DEPOSITO_MINUTA_07_03_2026__PUBBLICAZIONE_07_03_2026


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