Creditore insoddisfatto del condominio, diritto all’elenco dei morosi e coercizione indiretta dell’obbligo informativo dell’amministratore
Massima
Il creditore insoddisfatto del condominio ha diritto, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., di ottenere dall’amministratore i dati identificativi dei condomini morosi, necessari per orientare utilmente l’azione esecutiva nei confronti dei partecipanti obbligati. Tale diritto sussiste con maggiore evidenza quando il creditore rivesta anche la qualità di condomino, potendo egli invocare altresì l’art. 1130, comma 1, n. 9, c.c., che impone all’amministratore di fornire attestazione sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali. L’obbligo comunicativo comprende nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, importi dovuti e millesimi di competenza; in caso di persistente inerzia dell’amministratore, il giudice può rafforzare la condanna mediante astreinte ex art. 614-bis c.p.c.
1. Premessa: il rilievo della decisione
La sentenza del Tribunale di Avellino affronta un tema di notevole importanza pratica nel contenzioso condominiale: l’effettività della tutela del creditore del condominio dopo l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva nei confronti dell’ente di gestione. Il caso trae origine da una precedente sentenza di condanna al risarcimento dei danni da infiltrazioni, rimasta sostanzialmente insoddisfatta nonostante l’avvio di azioni esecutive. A fronte di tale situazione, il creditore aveva chiesto all’amministratore l’elenco dei condomini morosi tenuti al pagamento, senza ottenere riscontro. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna il condominio, in persona dell’amministratore, alla comunicazione dei dati richiesti, assistendo l’ordine con una misura coercitiva giornaliera in caso di ritardo.
La pronuncia merita attenzione perché valorizza il diritto informativo del creditore non come mero accessorio procedimentale, ma come condizione necessaria per rendere effettiva la responsabilità patrimoniale dei condomini rispetto alle obbligazioni condominiali. In mancanza dell’elenco dei morosi, infatti, il creditore resta privo degli elementi minimi per indirizzare correttamente le successive iniziative esecutive.
2. Il doppio titolo del diritto informativo: condomino e creditore insoddisfatto
Il Tribunale fonda la decisione su due basi normative concorrenti. Da un lato, richiama l’art. 1130, comma 1, n. 9, c.c., che riconosce al condomino il diritto di ottenere dall’amministratore attestazione sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali. Dall’altro, richiama l’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., secondo cui l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che ne facciano richiesta i dati dei condomini morosi. Nel caso concreto, il ricorrente rivestiva entrambe le qualità: era condomino e, al contempo, creditore del condominio in forza della sentenza risarcitoria già pronunciata in suo favore.
Questo duplice titolo rafforza in modo decisivo la fondatezza della domanda. Il diritto di conoscere i dati dei morosi non nasce da una generica esigenza esplorativa, ma da una posizione giuridica qualificata: interna, quale partecipante alla compagine condominiale, ed esterna, quale creditore munito di titolo rimasto in larga parte insoddisfatto.
3. Il contenuto dell’obbligo dell’amministratore
La sentenza precisa che l’obbligo comunicativo non si esaurisce nella generica indicazione dei nominativi, ma comprende nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, importi dovuti e millesimi di rispettiva competenza. Tale ampiezza è coerente con la funzione dell’art. 63 disp. att. c.c.: consentire al creditore di individuare concretamente i soggetti verso cui orientare l’azione esecutiva e la misura della rispettiva esposizione.
La decisione è particolarmente utile perché evita una lettura riduttiva dell’obbligo informativo. Un elenco privo di dati fiscali, indirizzi o importi sarebbe sostanzialmente inidoneo a soddisfare l’interesse protetto dalla norma. L’amministratore deve quindi fornire un quadro completo e operativo, non una comunicazione meramente formale.
4. L’astreinte ex art. 614-bis c.p.c. come presidio di effettività
Di particolare rilievo è l’accoglimento della domanda ex art. 614-bis c.p.c. Il Tribunale dispone il pagamento di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo comunicativo successivo alla data fissata in sentenza. La misura è giustificata dal persistente e reiterato inadempimento dell’amministratore, documentato da molteplici istanze rimaste senza riscontro e dal precedente esperimento di azioni esecutive infruttuose.
La scelta è condivisibile. L’obbligo di comunicare l’elenco dei morosi ha natura infungibile o comunque richiede una cooperazione specifica dell’amministratore; per tale ragione, la coercizione indiretta costituisce uno strumento adeguato per evitare che la condanna resti priva di effettività. Il giudice esclude inoltre la manifesta iniquità della misura, calibrandola in importo contenuto ma idoneo a sollecitare l’adempimento.
5. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Avellino riafferma un principio di grande rilievo pratico: l’amministratore non può opporre inerzia o silenzio al creditore del condominio che chieda i dati dei condomini morosi. L’art. 63 disp. att. c.c. non attribuisce una facoltà discrezionale, ma impone un vero obbligo di cooperazione informativa, funzionale alla soddisfazione del credito.
Il valore della pronuncia sta nell’avere collegato tale obbligo all’effettività della tutela esecutiva e nell’avere rafforzato la condanna con una misura coercitiva indiretta. In tal modo, il diritto del creditore non resta confinato a una dichiarazione astratta, ma si traduce in un comando giudiziale concretamente eseguibile e assistito da una pressione economica progressiva in caso di ulteriore ritardo.
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