Esenzione IMU/TASI per enti ecclesiastici, immobili destinati ad alloggio dei religiosi e onere dichiarativo: la dichiarazione telematica come presupposto di conoscibilità dell’agevolazione
Massima
In materia di IMU e TASI, l’ente ecclesiastico che invochi l’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività di religione o di culto è tenuto a dimostrare non soltanto il presupposto oggettivo dell’utilizzo agevolato, ma anche l’adempimento dell’obbligo dichiarativo previsto per gli enti non commerciali. Quando gli immobili non siano chiese o fabbricati immediatamente e necessariamente riconoscibili come luoghi di culto, ma unità immobiliari di destinazione non autoevidente, l’ente deve presentare la dichiarazione IMU/TASI ovvero allegare che l’amministrazione comunale fosse già previamente a conoscenza delle caratteristiche e dell’utilizzo concreto dei cespiti. La mancata dichiarazione costituisce ragione assorbente per il diniego dell’esenzione, ferma la possibilità di accogliere l’impugnazione limitatamente ai tributi di cui risulti documentalmente provato il pagamento non specificamente contestato dall’ente impositore.
1. Premessa: il rilievo della pronuncia
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affronta un tema di notevole interesse nel contenzioso locale: l’esenzione IMU/TASI invocata da un ente ecclesiastico per immobili asseritamente destinati ad alloggio di religiosi o comunque ad attività connesse alla religione e al culto.
Il punto più rilevante della decisione non riguarda soltanto la prova dell’effettiva destinazione degli immobili, ma l’obbligo dichiarativo gravante sugli enti non commerciali. La Corte ritiene, infatti, che la mancata dichiarazione IMU/TASI assuma rilievo dirimente, soprattutto quando gli immobili non siano, per natura e apparenza, immediatamente identificabili come luoghi di culto.
2. La vicenda impositiva e il giudizio di appello
L’ente ecclesiastico aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a IMU e TASI 2017, contestando la pretesa di Roma Capitale su diversi cespiti immobiliari. In primo grado il ricorso era stato rigettato per insufficienza della prova relativa alla destinazione agevolata degli immobili e per mancata dimostrazione del pagamento riferito a una specifica unità immobiliare.
In appello, l’ente censurava la decisione, sostenendo che gli immobili fossero destinati ad alloggio dei religiosi e richiamando anche precedenti favorevoli relativi ad annualità diverse. Roma Capitale insisteva per il rigetto, valorizzando, oltre alla carenza probatoria sul presupposto oggettivo, anche la mancata presentazione della dichiarazione IMU/TASI.
3. Il pagamento non specificamente contestato e l’accoglimento parziale
La Corte accoglie l’appello limitatamente all’immobile per il quale l’ente aveva dedotto l’avvenuto pagamento del tributo. Su tale punto, la difesa dell’amministrazione è ritenuta generica, perché limitata ad affermare che i pagamenti erano stati computati nel prospetto contabile, senza contestare in modo specifico la documentazione e l’allegazione dell’appellante.
Il passaggio è importante perché valorizza il principio di specificità della contestazione. L’ente impositore, dinanzi alla deduzione puntuale di un pagamento, non può limitarsi a una difesa assertiva o stereotipata, ma deve confutare concretamente il fatto estintivo allegato dal contribuente.
4. L’esenzione per attività di religione o culto e l’onere dichiarativo
Per gli altri immobili, la Corte rigetta l’appello sulla base di una ragione assorbente: la mancata dichiarazione all’amministrazione della sussistenza delle condizioni per l’esenzione.
La decisione chiarisce che gli enti non commerciali che intendano beneficiare dell’esenzione per gli immobili destinati alle attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU/TASI secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale obbligo non è meramente formale, ma serve a rendere conoscibile all’amministrazione il presupposto agevolativo, soprattutto quando la destinazione del bene non sia oggettivamente evidente.
5. Immobili non autoevidentemente destinati al culto
La Corte attribuisce rilievo decisivo alla natura degli immobili. Non si trattava di chiese o edifici palesemente destinati al culto, ma di unità immobiliari la cui destinazione funzionale era discussa tra le parti. Proprio per questo, l’onere dichiarativo assumeva particolare importanza.
In assenza di dichiarazione, l’ente avrebbe dovuto almeno allegare che Roma Capitale fosse già a conoscenza, prima dell’accertamento, delle caratteristiche degli immobili e della loro utilizzazione come luoghi destinati ad attività di religione o culto. Tale allegazione, tuttavia, non risulta formulata in termini idonei.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza offre un principio di grande utilità pratica: l’esenzione IMU/TASI degli enti ecclesiastici non opera in via automatica per il solo fatto della natura soggettiva dell’ente proprietario. Occorre dimostrare l’utilizzo oggettivo dell’immobile e adempiere agli obblighi dichiarativi previsti per rendere conoscibile all’amministrazione la pretesa agevolativa.
Il valore della pronuncia sta nella distinzione tra immobili immediatamente riconoscibili come luoghi di culto e immobili di destinazione non manifesta. Per questi ultimi, la dichiarazione assume funzione essenziale: senza tale adempimento, l’esenzione non può essere riconosciuta, salvo che il contribuente provi una previa conoscenza qualificata dell’amministrazione.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

