Partita IVA aperta non significa automaticamente lavoro autonomo
La questione riguarda il rapporto tra NASpI e attività autonoma. Il punto giuridico essenziale è questo: la titolarità formale di una partita IVA non coincide, di per sé, con lo svolgimento effettivo di un’attività lavorativa. Una partita IVA può essere aperta, ma inattiva; può esistere come posizione fiscale, ma non generare prestazioni, fatture, incassi o reddito.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7957 del 2026, ha valorizzato proprio questa distinzione. L’INPS non può dichiarare la decadenza dalla NASpI solo perché il beneficiario possiede una partita IVA, se non prova che quella partita IVA corrispondeva a un’attività realmente esercitata e produttiva di reddito.
La funzione della NASpI e il requisito dello stato di disoccupazione
La NASpI è una prestazione previdenziale destinata a sostenere il lavoratore che abbia perso involontariamente l’occupazione. La sua logica non è assistenziale in senso puro, ma assicurativo-previdenziale: il lavoratore che ha versato contributi e perde il lavoro riceve un’indennità per fronteggiare la fase di disoccupazione.
Il problema nasce quando il percettore della NASpI ha anche una posizione fiscale autonoma. L’ordinamento non vieta in assoluto la compatibilità tra NASpI e attività autonoma, ma impone limiti e obblighi informativi. Tuttavia, questi obblighi non possono essere letti in modo puramente burocratico. Occorre verificare se vi sia effettivamente un’attività lavorativa e se da essa derivi un reddito.
L’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015: quando nasce l’obbligo di comunicazione
L’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015 disciplina l’ipotesi in cui il beneficiario della NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o parasubordinata. In tal caso, il lavoratore deve comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante da tale attività, affinché l’Istituto possa ridurre la prestazione in misura proporzionale.
Il presupposto della comunicazione, però, non è la mera esistenza della partita IVA. Il presupposto è lo svolgimento effettivo di un’attività idonea a produrre reddito. Se manca l’attività, manca anche il reddito presunto da comunicare. La partita IVA, in sé, è solo uno strumento fiscale abilitante, non la prova di un lavoro effettivamente svolto.
Il principio affermato dalla Cassazione n. 7957/2026
La Cassazione ha chiarito che la decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione all’INPS presuppone l’effettivo svolgimento di attività autonoma o imprenditoriale da cui possa derivare un reddito. Non basta, dunque, che il soggetto abbia una partita IVA aperta.
Il ragionamento della Corte è rigoroso: la norma non punisce il silenzio amministrativo in quanto tale, ma l’omessa comunicazione di un’attività effettivamente svolta e potenzialmente redditizia. Se il beneficiario non ha lavorato, non ha fatturato e non ha percepito compensi, non può essergli imputata una violazione sostanziale dell’obbligo informativo.
In altri termini, non si decade dalla NASpI per avere una partita IVA “silente”. Si decade, eventualmente, se si svolge un’attività autonoma, si produce o si presume di produrre reddito e non si comunica tale circostanza all’INPS.
La partita IVA come dato formale e non sostanziale
La partita IVA è un dato formale. È una posizione fiscale che consente l’esercizio di attività economica, ma non dimostra che tale attività sia stata concretamente esercitata. Da sola, non prova l’esistenza di clienti, incarichi, fatture, compensi, incassi o utili.
La Cassazione ha quindi respinto una lettura automatica e presuntiva. L’INPS non può equiparare l’apertura o il mantenimento della partita IVA a un’attività lavorativa effettiva. Questo automatismo sarebbe contrario alla ratio della NASpI, perché finirebbe per penalizzare soggetti che, pur conservando una posizione fiscale, non hanno alcuna reale capacità reddituale.
È una distinzione molto importante anche sul piano costituzionale e previdenziale: la tutela contro la disoccupazione non può essere negata sulla base di una mera apparenza amministrativa, quando manca una effettiva occupazione.
Quando scatta davvero la decadenza dalla NASpI
La decadenza può operare quando il beneficiario svolge attività autonoma o d’impresa e omette di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto nei termini previsti. Il punto centrale è l’effettività dell’attività. Se vi sono fatture, compensi, prestazioni, incarichi, movimentazioni economiche o altri elementi che dimostrano un’attività reale, l’obbligo comunicativo sussiste.
In questa ipotesi, il beneficiario non può difendersi sostenendo solo che il reddito era modesto o che l’attività era saltuaria. Se l’attività esiste, va comunicata. La comunicazione serve proprio a consentire all’INPS di verificare la compatibilità tra reddito autonomo e NASpI e di applicare l’eventuale riduzione della prestazione.
Diverso è il caso della partita IVA inattiva, priva di fatturato e priva di reddito. In tale situazione, secondo l’ordinanza n. 7957/2026, non vi è alcun reddito presunto da dichiarare, perché manca il presupposto economico dell’obbligo.
La soglia reddituale e la no tax area
La compatibilità tra NASpI e lavoro autonomo è normalmente collegata al limite reddituale previsto dalla normativa. La soglia richiamata nella prassi è quella entro la quale il reddito da lavoro autonomo resta compatibile con lo stato di disoccupazione, oggi indicata in 5.500 euro annui.
Questo non significa che sotto tale soglia non si debba mai comunicare nulla. Se l’attività è effettivamente svolta, la comunicazione del reddito presunto resta necessaria. La soglia serve a valutare la compatibilità e la misura della riduzione, non a cancellare l’obbligo informativo quando il lavoro autonomo esiste.
Il caso della partita IVA a zero è diverso: qui non si discute di reddito basso, ma di assenza totale di attività e di reddito. È proprio questa assenza che, secondo la Cassazione, esclude l’obbligo di comunicare un reddito presunto pari a zero.
L’onere della prova: cosa deve dimostrare l’INPS
Un altro profilo decisivo riguarda l’onere probatorio. Se l’INPS intende dichiarare la decadenza dalla NASpI, non può limitarsi a dire che il beneficiario aveva una partita IVA aperta. Deve dimostrare che quella partita IVA era effettivamente utilizzata per lo svolgimento di un’attività autonoma o imprenditoriale nel periodo di fruizione della prestazione.
La prova può derivare da fatture, dichiarazioni fiscali, compensi percepiti, iscrizioni previdenziali coerenti con attività effettiva, comunicazioni commerciali, incarichi, contratti o altri elementi concreti. In mancanza di tali elementi, la revoca o la decadenza fondata sul solo dato formale della partita IVA rischia di essere illegittima.
La posizione del beneficiario: come difendersi
Il percettore della NASpI che riceva un provvedimento di decadenza o una richiesta di restituzione deve impostare la difesa sul piano sostanziale. Deve dimostrare che la partita IVA era inattiva, che non sono state emesse fatture, che non sono stati percepiti compensi, che non vi sono stati incarichi o prestazioni e che il reddito dichiarato era pari a zero.
Saranno utili la dichiarazione dei redditi, le certificazioni fiscali, l’assenza di fatturazione elettronica, gli estratti conto, eventuali comunicazioni al commercialista, la cessazione di fatto dell’attività e ogni documento idoneo a dimostrare che la posizione IVA era solo formalmente aperta.
La linea difensiva non deve limitarsi a invocare la buona fede. Deve dimostrare l’assenza del presupposto oggettivo della decadenza: nessuna attività, nessun reddito, nessun obbligo comunicativo sostanziale.
Il rapporto con le istruzioni interne dell’INPS
La decisione della Cassazione assume rilievo anche perché ridimensiona il valore delle istruzioni amministrative interne dell’INPS. Le circolari e i messaggi dell’Istituto possono orientare la prassi, ma non possono introdurre obblighi più gravosi rispetto alla legge.
Se la norma collega l’obbligo di comunicazione allo svolgimento di un’attività autonoma produttiva di reddito, l’INPS non può trasformare la mera titolarità di partita IVA in causa automatica di decadenza. La prassi amministrativa deve restare subordinata alla legge e all’interpretazione giurisprudenziale.
Le nuove regole sull’anticipo della NASpI
Accanto al tema della partita IVA inattiva, la disciplina della NASpI conosce anche la possibilità di anticipazione in unica soluzione. Il beneficiario può chiedere la liquidazione anticipata dell’indennità residua quando intenda avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale, sottoscrivere una quota di capitale sociale di cooperativa o sviluppare un’attività già avviata.
La novità richiamata riguarda la possibilità di anticipare una quota pari al settanta per cento in determinate ipotesi. La logica è quella di favorire l’autoimpiego, trasformando una prestazione mensile di sostegno al reddito in capitale iniziale per l’avvio o il rafforzamento di un’attività lavorativa.
Anche qui, però, il punto resta l’effettività. L’anticipo non è pensato per chi mantiene una partita IVA vuota, ma per chi intende realmente svolgere un’attività. La NASpI anticipata presuppone un progetto lavorativo autonomo, non una mera posizione fiscale.
Il taglio del trenta per cento in caso di pensione
Il riferimento al taglio del trenta per cento va letto nel quadro delle regole di coordinamento tra prestazioni previdenziali e situazioni sopravvenute che incidono sul diritto o sulla misura dell’indennità. Quando intervengono trattamenti pensionistici o situazioni incompatibili o parzialmente compatibili con la NASpI, l’ordinamento può prevedere riduzioni o rimodulazioni della prestazione.
Il principio generale è che la NASpI non può duplicare integralmente altre forme di tutela del reddito quando viene meno lo stato di bisogno previdenziale che la giustifica. Tuttavia, ogni riduzione deve avere una base normativa chiara e non può essere applicata in via analogica o meramente amministrativa. Anche in questo ambito, dunque, la posizione dell’INPS deve essere verificata alla luce della legge e non solo delle istruzioni interne.
La portata pratica dell’ordinanza n. 7957/2026
La decisione ha una portata concreta rilevante per molti lavoratori. Vi sono persone che, dopo la perdita del lavoro subordinato, mantengono una partita IVA aperta per ragioni fiscali, prudenziali o burocratiche, ma non esercitano alcuna attività. In passato, questa situazione poteva esporre a contestazioni automatiche dell’INPS, con revoche, decadenze e richieste di restituzione.
La Cassazione chiarisce che questo automatismo non è corretto. La NASpI non può essere negata o revocata solo perché esiste una posizione IVA. Occorre guardare alla realtà economica. Se il soggetto è effettivamente disoccupato, non lavora autonomamente e non percepisce redditi, la partita IVA inattiva non fa venir meno il diritto alla prestazione.
Il limite della decisione: nessuna copertura per le attività occultate
La pronuncia non deve però essere interpretata come una sanatoria generalizzata. Se il beneficiario svolge attività autonoma ma non la comunica, il rischio di decadenza resta pieno. Ancora più grave è il caso in cui l’attività produca redditi non dichiarati o venga occultata all’INPS.
La tutela riguarda la partita IVA silente, non la partita IVA usata in modo irregolare. La differenza è sostanziale: nel primo caso manca il lavoro; nel secondo il lavoro esiste, ma viene nascosto. Solo la prima ipotesi è protetta dal principio affermato dalla Cassazione.
Conclusioni
Il principio da ricavare dall’ordinanza Cass. n. 7957/2026 è chiaro: ai fini della NASpI, non conta la mera apparenza fiscale, ma la realtà sostanziale dell’attività lavorativa. La partita IVA aperta, se inattiva e a reddito zero, non comporta automaticamente l’obbligo di comunicare un reddito presunto pari a zero e non giustifica la decadenza dall’indennità.
L’obbligo di comunicazione all’INPS nasce quando il beneficiario svolge effettivamente attività autonoma, d’impresa o parasubordinata e da tale attività possa derivare un reddito. Se non vi è attività, non vi è reddito; se non vi è reddito, manca il presupposto sostanziale della comunicazione.
La regola pratica è quindi questa: la NASpI si perde per attività lavorativa effettiva non comunicata, non per una partita IVA rimasta formalmente aperta ma economicamente morta.
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