ADICUSOS Equitalia

Notifica diretta della cartella esattoriale al portiere e preavviso di fermo: la specialità dell’art. 26 D.P.R. 602/1973

Massima

La cartella di pagamento notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, è validamente consegnata al portiere dello stabile, senza necessità di relata di notifica, senza applicazione dell’ordine preferenziale di cui all’art. 139 c.p.c. e senza osservanza delle formalità previste dalla legge n. 890/1982. Diversamente, quando la cartella sia notificata dal messo notificatore nelle forme ordinarie, trovano applicazione le regole codicistiche, compreso l’ordine dei soggetti abilitati alla ricezione.


1. Il tema della decisione: notifica delle cartelle e validità del preavviso di fermo

La pronuncia affronta una questione ricorrente nella riscossione coattiva: la validità della notifica delle cartelle poste a fondamento di un preavviso di fermo amministrativo.

La parte opponente aveva dedotto di non aver ricevuto né i verbali presupposti né le cartelle di pagamento, contestando quindi la legittimità del preavviso di fermo per omessa notifica degli atti prodromici. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo nulle le notifiche delle cartelle consegnate al portiere, in assenza dell’attestazione circa la mancata reperibilità del destinatario e degli altri soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c.

Il Tribunale riforma parzialmente tale impostazione, distinguendo tra le cartelle notificate direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la cartella notificata tramite messo notificatore nelle forme ordinarie.

2. La specialità dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973

Il punto centrale della decisione è costituito dall’interpretazione dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, norma speciale in materia di notificazione della cartella di pagamento.

Tale disposizione consente due modalità alternative di notifica. La prima è quella eseguita nelle forme previste dalla legge, con applicazione delle regole ordinarie del codice di procedura civile. La seconda è quella semplificata, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione.

Quando l’agente scelga la seconda modalità, non si applicano le formalità proprie della notificazione ordinaria, né quelle previste dalla legge n. 890/1982. La notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altro soggetto abilitato alla ricezione secondo le regole del servizio postale ordinario.

3. La consegna al portiere nella notifica diretta

La sentenza chiarisce che, nella notifica diretta della cartella mediante raccomandata A/R, la consegna al portiere è valida senza necessità di previa verifica della presenza del destinatario, dei familiari, dei conviventi o degli addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda.

Ciò dipende dal fatto che, nella notificazione postale ordinaria, le condizioni generali del servizio postale abilitano alla ricezione anche il portiere dello stabile, senza stabilire un ordine preferenziale tra i diversi soggetti legittimati.

Ne deriva che non può essere dichiarata nulla la notifica della cartella solo perché l’avviso di ricevimento sia stato sottoscritto dal portiere. La nullità ravvisata dal primo giudice, fondata sull’art. 139 c.p.c., presupponeva erroneamente che tutte le notifiche fossero state eseguite nelle forme codicistiche, mentre per la maggior parte delle cartelle risultava utilizzata la modalità diretta e semplificata prevista dall’art. 26.

4. La diversa ipotesi della notifica tramite messo notificatore

Diversa è la conclusione per la cartella notificata tramite messo notificatore. In tale ipotesi non opera il modello semplificato dell’invio diretto mediante raccomandata, ma la notificazione avviene nelle forme previste dalla legge.

Conseguentemente, tornano applicabili le regole dell’art. 139 c.p.c., compreso l’ordine preferenziale tra i soggetti abilitati alla ricezione dell’atto. La consegna al portiere, in assenza delle prescritte attestazioni sulla mancata reperibilità del destinatario e degli altri soggetti preferiti dalla norma, non può ritenersi validamente perfezionata.

La decisione assume quindi una posizione equilibrata: non afferma una validità indiscriminata della consegna al portiere, ma la riconduce alla specifica modalità notificatoria prescelta. La validità della notifica dipende dalla corretta qualificazione del procedimento notificatorio concretamente utilizzato.

5. Il preavviso di fermo e la sorte differenziata delle cartelle presupposte

L’effetto pratico della distinzione è rilevante. Le cartelle notificate direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento vengono considerate ritualmente notificate; per esse l’opposizione viene respinta. La cartella notificata dal messo nelle forme ordinarie, invece, resta colpita dal vizio già rilevato in primo grado.

Il preavviso di fermo viene quindi scrutinato in modo frazionato, in relazione alla validità delle singole cartelle poste a suo fondamento. L’opposizione non viene accolta o rigettata in blocco, ma valutata in rapporto a ciascun titolo presupposto.

Tale approccio appare coerente con la natura del fermo amministrativo, che può essere fondato su una pluralità di crediti iscritti a ruolo. Se soltanto alcuni titoli risultano validamente notificati, la verifica giudiziale deve tenerne conto separatamente.

6. L’inammissibilità della domanda nuova in appello relativa alla disabilità

La parte appellata aveva chiesto, in via subordinata, la declaratoria di nullità o inefficacia del fermo amministrativo sul rilievo che il veicolo fosse destinato all’uso di persona con disabilità e costituisse l’unico mezzo di trasporto.

Il Tribunale dichiara inammissibile tale domanda perché proposta per la prima volta in appello. Il mero deposito, in primo grado, della documentazione relativa al permesso disabili non è sufficiente a introdurre una specifica causa petendi fondata sull’impignorabilità o sulla non assoggettabilità del veicolo a fermo amministrativo.

La decisione riafferma così il divieto di domande nuove in appello di cui all’art. 345 c.p.c. La documentazione prodotta non sostituisce l’onere della parte di allegare tempestivamente i fatti costitutivi della domanda e di collegarli a una precisa richiesta giudiziale.

7. Le spese e la soccombenza parziale

La regolazione delle spese riflette l’esito parzialmente favorevole a entrambe le parti. L’opposizione viene respinta con riferimento a sei cartelle e resta accolta per una sola cartella. Ne deriva una compensazione parziale delle spese e la condanna dell’opponente al pagamento della quota residua, in ragione della prevalente soccombenza.

La compensazione integrale viene invece disposta nei rapporti con gli enti creditori, i quali non avevano autonomamente proposto appello. La decisione distingue quindi correttamente le posizioni processuali dell’agente della riscossione e degli enti titolari dei crediti.

8. Considerazioni conclusive

La pronuncia offre una ricostruzione rigorosa della disciplina notificatoria delle cartelle di pagamento, chiarendo che la validità della consegna al portiere dipende dalla modalità di notifica concretamente utilizzata.

Quando la cartella sia inviata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e la consegna al portiere è valida senza le formalità dell’art. 139 c.p.c. Quando, invece, l’atto sia notificato tramite messo nelle forme ordinarie, quelle formalità tornano pienamente applicabili.

La decisione si apprezza perché evita automatismi opposti: da un lato, impedisce di invalidare notifiche dirette regolarmente eseguite secondo il modello speciale dell’art. 26; dall’altro, conserva le garanzie codicistiche quando l’agente della riscossione scelga il percorso notificatorio ordinario.



Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere