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Processo tributario e produzione documentale in appello: la disciplina transitoria dopo la riforma del contenzioso

Massima

Nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato prima dell’entrata in vigore della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 220/2023, continua ad applicarsi l’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 nel testo previgente, che consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello. È quindi ammissibile il deposito, per la prima volta in secondo grado, delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, anche se già nella disponibilità dell’ente impositore o dell’agente della riscossione. La regolare produzione documentale in appello può fondare l’accoglimento del gravame, ferma la compensazione delle spese ove la questione sia oggetto di contrasto interpretativo.


1. Il tema della decisione: notifiche delle cartelle e documenti prodotti solo in appello

La sentenza affronta una questione processuale di particolare rilievo nel contenzioso tributario: l’ammissibilità della produzione documentale in appello dopo la riforma del processo tributario e alla luce della disciplina transitoria.

La controversia nasceva dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento e di plurime cartelle. La contribuente aveva dedotto, tra l’altro, l’omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese e la carenza degli elementi essenziali degli atti. In primo grado il ricorso era stato accolto, poiché la Corte di giustizia tributaria aveva ritenuto insufficiente la prova della notifica degli atti presupposti, reputando non idonea la mera allegazione informatica risultante dall’estratto di ruolo.

L’agente della riscossione proponeva appello e depositava in secondo grado la documentazione comprovante la notifica delle cartelle e dell’intimazione precedente. La contribuente eccepiva l’inammissibilità di tale produzione, sostenendo che l’ente fosse decaduto dalla possibilità di depositare documenti non prodotti in primo grado.

Il Collegio accoglie l’appello, ritenendo ammissibile la produzione documentale in secondo grado.

2. La questione transitoria dopo il D.Lgs. n. 220/2023

Il punto decisivo della pronuncia riguarda l’individuazione della disciplina applicabile.

La riforma del contenzioso tributario ha inciso sul regime delle produzioni documentali in appello, introducendo un assetto più restrittivo. Tuttavia, la Corte valorizza il successivo intervento della Corte costituzionale, che ha chiarito il perimetro temporale di applicazione delle nuove disposizioni.

Secondo il principio applicato dal Collegio, la disciplina riformata non si applica ai giudizi di appello instaurati dopo l’entrata in vigore della novella se il primo grado era già stato introdotto anteriormente. In tali ipotesi continua a operare il regime previgente dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.

La soluzione evita che la parte subisca, in corso di processo, una modifica retroattiva del regime delle preclusioni probatorie, preservando l’affidamento processuale maturato sulla disciplina vigente al momento dell’instaurazione del primo grado.

3. L’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 nel testo previgente

Nel testo applicabile ratione temporis, l’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

La Corte aderisce all’orientamento tradizionale della Cassazione, secondo cui tale disposizione, per effetto del principio di specialità del processo tributario, prevale sulle limitazioni previste dall’art. 345 c.p.c. nel processo civile ordinario. Ne consegue che le parti possono depositare documenti nuovi in appello anche quando non vi sia impossibilità di produzione in primo grado e anche quando i documenti fossero già nella loro disponibilità.

La norma, letta nel suo dato letterale, non subordina la produzione documentale a condizioni ulteriori. Proprio per questo il Collegio ritiene non praticabile una lettura restrittiva fondata su criteri non ricavabili dal testo applicabile alla controversia.

4. Il contrasto interpretativo e la scelta del Collegio

La sentenza dà atto dell’esistenza di due orientamenti.

Da un lato, vi è l’indirizzo più permissivo della giurisprudenza di legittimità, che consente la produzione documentale in appello nel processo tributario secondo il testo previgente dell’art. 58. Dall’altro, si è formato un orientamento più restrittivo, soprattutto in alcune pronunce di merito, volto a limitare la produzione ai soli documenti integrativi, chiarificatori o comunque non idonei a introdurre una prova del tutto nuova.

Il Collegio sceglie consapevolmente il primo orientamento, valorizzando il principio secondo cui, quando il testo normativo è chiaro, non vi è spazio per un’interpretazione correttiva che ne restringa la portata. La successiva scelta del legislatore di modificare la disciplina conferma, secondo la Corte, che il regime previgente era effettivamente più ampio.

5. La prova della notifica degli atti presupposti

Una volta ritenuta ammissibile la produzione documentale in appello, la Corte accerta la fondatezza del gravame.

Le relate e la documentazione depositata dall’agente della riscossione sono considerate idonee a dimostrare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e della precedente intimazione. Viene così superata la ragione posta a fondamento della decisione di primo grado, che aveva ritenuto non provata la conoscibilità degli atti presupposti.

La pronuncia conferma implicitamente un principio rilevante: l’estratto di ruolo o la mera indicazione informatica della notifica possono non essere sufficienti a dimostrare la rituale conoscenza degli atti; tuttavia, quando in appello vengano depositate le relate o la documentazione notificatoria vera e propria, il difetto probatorio può essere sanato, se il regime processuale applicabile consente la produzione.

6. L’accoglimento dell’appello e la riforma della decisione di primo grado

Il Collegio accoglie l’appello dell’agente della riscossione e riforma la sentenza di primo grado.

L’esito discende non da una diversa valutazione astratta dell’onere probatorio, ma dall’acquisizione, ritenuta ammissibile, dei documenti necessari a provare le notifiche. Una volta superato il presupposto dell’omessa notifica, vengono meno le ragioni che avevano condotto all’accoglimento del ricorso della contribuente.

La decisione dimostra quanto il regime delle preclusioni documentali possa incidere concretamente sull’esito del contenzioso tributario, specie nelle cause aventi ad oggetto intimazioni e cartelle fondate sulla regolare notificazione degli atti presupposti.

7. La compensazione delle spese per contrasto giurisprudenziale

La Corte compensa integralmente le spese del doppio grado.

La ragione viene individuata nel dibattito giurisprudenziale formatosi sulla questione dell’ammissibilità della produzione documentale in appello. Pur accogliendo il gravame, il Collegio riconosce che la controversia processuale non era priva di obiettiva incertezza, soprattutto alla luce degli orientamenti restrittivi emersi nella giurisprudenza di merito e del mutamento normativo successivo.

La compensazione appare quindi collegata non alla reciproca soccombenza, ma alla complessità e controvertibilità della questione processuale dirimente.

8. Considerazioni conclusive

La sentenza offre un chiarimento significativo sul regime transitorio delle produzioni documentali in appello nel processo tributario.

Per i giudizi il cui primo grado sia stato introdotto prima della riforma, continua ad applicarsi il testo previgente dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. In tale quadro, la produzione di nuovi documenti in appello resta ammessa in termini ampi, anche quando si tratti di documenti già disponibili e decisivi per la prova della notifica.

La decisione si apprezza perché distingue correttamente tra disciplina applicabile ratione temporis e nuovo assetto processuale. Il legislatore ha scelto di restringere il regime delle produzioni documentali per il futuro; ciò non consente, però, di anticipare tale restrizione ai giudizi già incardinati sotto la disciplina precedente.

Il principio che emerge è chiaro: nel processo tributario, le preclusioni probatorie devono essere applicate secondo la legge processuale effettivamente vigente per il giudizio, senza letture retroattive. Nei giudizi soggetti al vecchio art. 58, la documentazione notificatoria prodotta in appello è ammissibile e può risultare decisiva per il rigetto dell’impugnazione originaria del contribuente.



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