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Cartella IRPEF da controllo automatizzato e proroga emergenziale dei termini: la sospensione Covid esclude la decadenza della riscossione

Massima

Per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo di sospensione emergenziale Covid, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie sono prorogati di ventiquattro mesi ai sensi dell’art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020. Ne consegue che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, consegnata all’agente della riscossione nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 e notificata entro il termine così prorogato, non può essere annullata per decadenza.


1. Il nucleo della controversia: cartella da controllo automatizzato e termine di notifica

La decisione affronta una questione di notevole rilevanza pratica nel contenzioso tributario post-emergenziale: l’incidenza della disciplina Covid sui termini di notifica delle cartelle di pagamento.

La controversia riguardava una cartella emessa per IRPEF 2017, derivante da controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto per asserita decadenza dell’attività di riscossione, sul presupposto che il termine previsto dall’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 fosse ormai spirato.

La Corte di secondo grado riforma integralmente la decisione, valorizzando la proroga emergenziale dei termini prevista per i carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione introdotto dalla normativa Covid.

2. Il termine ordinario dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973

Per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, l’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tale termine costituisce un limite essenziale all’esercizio della potestà di riscossione, perché impedisce che il contribuente rimanga esposto indefinitamente all’azione esattoriale per somme già emergenti dalla dichiarazione.

Nel caso in esame, la cartella riguardava il periodo d’imposta 2017 ed era stata notificata via PEC il 4 luglio 2022. Il giudice di primo grado aveva ritenuto maturata la decadenza, senza tuttavia considerare l’effetto della sospensione e della proroga emergenziale applicabile al carico.

3. La proroga di ventiquattro mesi per i carichi affidati durante il periodo emergenziale

Il punto decisivo della sentenza è l’applicazione dell’art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020.

La norma ha previsto, per i carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione emergenziale, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

Nel caso concreto, il ruolo era stato reso esecutivo il 7 febbraio 2021 e consegnato all’agente della riscossione il 10 febbraio 2021, dunque in pieno periodo emergenziale. Per tale ragione, il termine ordinario doveva essere incrementato della proroga legislativa, con conseguente tempestività della notifica eseguita il 4 luglio 2022.

4. La consegna del ruolo come dato decisivo

La Corte attribuisce rilievo centrale alla data di consegna del ruolo all’agente della riscossione.

Non è sufficiente ragionare astrattamente sull’annualità d’imposta o sulla data di presentazione della dichiarazione. Occorre verificare se il carico sia stato affidato all’agente della riscossione nel periodo normativamente considerato dalla disciplina emergenziale.

Quando tale circostanza ricorre, la proroga opera direttamente sui termini di decadenza e prescrizione, impedendo di dichiarare tardiva una cartella che, secondo il mero computo ordinario, avrebbe potuto apparire fuori termine.

5. La notifica PEC e il giudicato interno sulla ritualità

La sentenza rileva anche che la cartella era stata notificata via PEC e che il giudice di primo grado aveva già respinto l’eccezione di irritualità della notifica, ritenendo raggiunto lo scopo legale di conoscenza dell’atto.

Poiché tale questione non risultava riproposta in appello, essa resta fuori dal perimetro della decisione di secondo grado. Il tema dirimente non è più la validità della notifica, ma esclusivamente la tempestività della cartella rispetto al termine decadenziale prorogato.

6. Il ruolo dell’agente della riscossione e la chiamata dell’ente creditore

La contribuente aveva eccepito anche profili di inammissibilità collegati alla legittimazione processuale dell’agente della riscossione e alla chiamata in giudizio dell’ente creditore.

La Corte, tuttavia, concentra la decisione sul dato sostanziale della tempestività della notifica, valorizzando il fatto che l’agente della riscossione non si fosse limitato a eccepire la propria carenza di legittimazione, ma avesse invocato il coinvolgimento dell’ente creditore già nel giudizio di primo grado.

La decisione conferma, in termini pratici, che quando la controversia riguarda la decadenza della cartella, l’agente della riscossione è parte direttamente interessata alla difesa della regolarità dell’attività notificatoria e riscossiva.

7. La riforma della sentenza di primo grado

Accertata l’applicabilità della proroga emergenziale, la Corte accoglie l’appello e conferma la cartella impugnata.

La riforma è integrale: viene meno il presupposto su cui si fondava l’annullamento pronunciato in primo grado, poiché il termine di decadenza non era ancora maturato al momento della notifica.

La decisione assume particolare rilievo perché richiama l’esigenza di un computo dei termini non meramente ordinario, ma coordinato con la disciplina speciale sopravvenuta durante l’emergenza sanitaria.

8. Le spese di lite e l’assenza di ragioni per la compensazione

La Corte condanna la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Collegio richiama il principio di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui le spese seguono la soccombenza, salvo soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso concreto, tali ragioni non vengono ravvisate.

La statuizione è significativa perché mostra un’applicazione rigorosa del principio di soccombenza: l’erroneo accoglimento del ricorso in primo grado non impedisce, una volta riformata la decisione, la condanna della parte definitivamente soccombente alle spese dell’intero giudizio.

9. Considerazioni conclusive

La pronuncia chiarisce un principio operativo essenziale per il contenzioso sulle cartelle notificate negli anni successivi all’emergenza sanitaria: la verifica della decadenza deve tener conto della proroga di ventiquattro mesi prevista per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo di sospensione Covid.

Non è quindi sufficiente confrontare la data della cartella con il termine ordinario dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973. Occorre accertare la data di consegna del ruolo e verificare se il carico rientri nel perimetro della disciplina emergenziale.

La sentenza si apprezza per il rigore del metodo: individua il termine ordinario, verifica la data di affidamento del carico, applica la proroga speciale e conclude per la tempestività della notifica. Ne deriva un arresto rilevante per tutte le controversie in cui la decadenza della riscossione venga eccepita senza considerare l’effetto delle sospensioni e proroghe introdotte durante il periodo pandemico.



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