Notifica del verbale al reale utilizzatore del veicolo e invalidità della procedura per irreperibilità assoluta
Massima
In materia di violazioni del Codice della strada, la tempestiva consegna del verbale all’organo notificatore entro il termine di cui all’art. 201 C.d.S. non è sufficiente a rendere valida la notificazione quando l’atto non sia stato ritualmente portato a conoscenza del destinatario. Il ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c., per irreperibilità assoluta, presuppone lo svolgimento di effettive ricerche nel luogo dell’ultima residenza nota e l’esplicita indicazione, nella relata, delle attività compiute. In mancanza, la notifica è invalida e l’ordinanza-ingiunzione fondata sul verbale non ritualmente notificato deve essere annullata.
1. Il nucleo della controversia: tempestività della consegna e validità della notificazione
La pronuncia affronta una questione di particolare rilievo nel contenzioso sanzionatorio stradale: il rapporto tra tempestiva consegna del verbale all’organo incaricato della notifica e rituale perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario effettivo.
La vicenda riguardava un verbale elevato per sosta in area riservata a cicli e motocicli. Il primo destinatario della notifica era il locatore del veicolo, il quale aveva successivamente comunicato le generalità del reale utilizzatore. L’amministrazione aveva quindi tentato la notifica del verbale a quest’ultimo, ma l’atto non era stato consegnato per asserita irreperibilità.
Il Giudice di pace aveva ritenuto sufficiente, ai fini del rispetto dell’art. 201 C.d.S., la consegna del verbale per la notifica entro il termine di legge. Il Tribunale riforma tale impostazione, distinguendo correttamente il profilo della tempestività dell’attivazione notificatoria da quello, autonomo e decisivo, della validità della procedura concretamente utilizzata.
2. Il termine dell’art. 201 C.d.S. e la scissione degli effetti della notificazione
La sentenza conferma un principio consolidato: ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 201 C.d.S., è sufficiente che il verbale sia consegnato all’ufficiale giudiziario, al messo notificatore o all’ufficio postale entro il termine previsto dalla legge. Non rileva, sotto tale specifico profilo, il momento successivo in cui l’atto venga materialmente ricevuto dal destinatario.
Tale regola discende dalla scissione soggettiva degli effetti della notificazione, posta a tutela del notificante contro decadenze dipendenti da attività di soggetti terzi. L’amministrazione, pertanto, evita la decadenza se abbia tempestivamente attivato il procedimento notificatorio.
Tuttavia, la tempestività della consegna non sana i vizi della notificazione. Il rispetto del termine decadenziale non equivale alla rituale conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario. Occorre comunque che la notifica sia eseguita secondo le forme previste dall’ordinamento.
3. Irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: la distinzione tra art. 140 e art. 143 c.p.c.
La decisione valorizza la distinzione tra la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. e quella di cui all’art. 143 c.p.c. La prima opera nei casi di irreperibilità relativa, quando il destinatario abbia un luogo conosciuto di residenza, dimora o domicilio, ma non sia momentaneamente reperibile. La seconda, invece, presuppone una irreperibilità assoluta, ossia l’impossibilità di individuare il luogo in cui il destinatario possa essere raggiunto.
Il ricorso all’art. 143 c.p.c. costituisce, dunque, una modalità eccezionale di notificazione, utilizzabile solo quando siano state inutilmente esperite ricerche effettive e diligenti. Non è sufficiente una generica indicazione di irreperibilità, né può bastare una formula standardizzata priva di riferimento alle verifiche svolte.
Nel caso esaminato, la relata riportava soltanto la mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario, senza alcuna indicazione concreta sulle ricerche effettuate. Tale carenza rendeva incomprensibili i presupposti del ricorso alla procedura degli irreperibili.
4. L’onere di documentare le ricerche nella relata di notifica
Il Tribunale afferma un principio di garanzia di particolare importanza: l’ufficiale notificatore deve dare conto, nella relata, delle ricerche compiute per accertare l’effettiva irreperibilità del destinatario.
La relata non può limitarsi a una formula generica. Deve invece consentire di verificare se l’irreperibilità sia stata accertata in modo serio e concreto, soprattutto quando il destinatario risulti ancora residente all’indirizzo indicato e quando altri atti risultino successivamente notificati nello stesso luogo.
La mancanza di tali indicazioni impedisce il controllo sulla legittimità della notificazione e preclude la possibilità di ritenere validamente instaurata la conoscenza legale del verbale.
5. La conoscenza successiva del verbale e l’insufficienza della sanatoria
Un ulteriore profilo rilevante riguarda la conoscenza successiva dell’atto da parte dell’interessato. Il destinatario aveva avuto contezza del verbale soltanto a seguito di richiesta di accesso agli atti, ben oltre il termine previsto dall’art. 201 C.d.S.
Tale conoscenza successiva non può essere equiparata a una rituale notificazione. La funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di esercitare tempestivamente le proprie difese, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
Se il verbale non è validamente notificato, l’ordinanza-ingiunzione che su di esso si fonda resta priva di un presupposto essenziale. Il procedimento sanzionatorio non può essere conservato facendo leva su una conoscenza meramente eventuale, tardiva o acquisita aliunde.
6. L’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione
Accertata l’invalidità della notificazione del verbale, il Tribunale accoglie l’appello e annulla l’ordinanza-ingiunzione.
La decisione non si fonda sulla mera irregolarità formale della relata, ma sulla lesione del diritto di difesa derivante dall’omessa rituale conoscenza del verbale presupposto. Il destinatario non può essere esposto alla pretesa sanzionatoria se l’amministrazione non dimostra di avere correttamente perfezionato la notificazione dell’atto originario.
Il vizio della notifica si riflette quindi sull’intera sequenza procedimentale, travolgendo il provvedimento prefettizio successivamente adottato.
7. Le spese di lite e il principio di soccombenza
Il Tribunale pone le spese di entrambi i gradi a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La statuizione è coerente con il principio secondo cui la parte costretta ad agire per rimuovere una pretesa sanzionatoria illegittima non deve sopportare il costo del processo. Anche nei giudizi di modesto valore economico, la regolazione delle spese assume rilievo essenziale ai fini dell’effettività della tutela.
8. Considerazioni conclusive
La pronuncia chiarisce un punto essenziale: la tempestiva consegna del verbale all’organo notificatore rileva ai fini dell’osservanza del termine decadenziale, ma non esonera l’amministrazione dal rispetto delle regole che disciplinano la notificazione.
Quando venga utilizzata la procedura per irreperibilità assoluta, la relata deve documentare le ricerche effettivamente svolte e rendere verificabili le ragioni che hanno impedito la consegna dell’atto. In assenza di tali elementi, la notifica è invalida e il verbale non può costituire valido fondamento dell’ordinanza-ingiunzione.
La decisione si apprezza per il rigore con cui distingue tra attività tempestiva dell’amministrazione e conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, riaffermando che l’efficienza del procedimento sanzionatorio non può comprimere le garanzie minime del contraddittorio e del diritto di difesa.
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