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Accertamento automatizzato della mancata copertura assicurativa e obbligo di motivazione sulla contestazione differita

Massima

In tema di violazione dell’art. 193 C.d.S., l’accertamento della mancata copertura assicurativa mediante dispositivi di lettura targhe richiede che il verbale indichi in modo specifico le ragioni della mancata contestazione immediata, l’apparecchiatura utilizzata e i presupposti normativi che legittimano l’accertamento differito. In difetto di tali indicazioni, e in assenza di prova dell’omologazione o approvazione del dispositivo, il verbale è illegittimo, non essendo consentito al giudice verificare la regolarità dell’operato dell’amministrazione.


1. Il principio della contestazione immediata e le sue deroghe

La sentenza affronta il tema della contestazione differita nelle violazioni al Codice della strada, con specifico riferimento all’accertamento della mancata copertura assicurativa obbligatoria.

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 200 C.d.S., che pone la contestazione immediata come regola generale. La contestazione sul posto consente al trasgressore di conoscere immediatamente l’addebito e di esercitare tempestivamente le proprie difese. Essa costituisce, pertanto, non un mero adempimento formale, ma una garanzia procedimentale essenziale.

La contestazione differita è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 201 C.d.S. e, nei casi non automaticamente ricompresi nelle deroghe legali, il verbale deve contenere l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

2. La mancata copertura assicurativa e l’accertamento mediante lettura targhe

La violazione dell’art. 193 C.d.S. può essere accertata anche mediante dispositivi o apparecchiature di rilevamento, attraverso il confronto dei dati relativi al veicolo con le banche dati concernenti la copertura assicurativa.

Tale modalità di accertamento, tuttavia, non elimina l’obbligo dell’amministrazione di indicare con precisione lo strumento utilizzato, il relativo regime di approvazione o omologazione e le condizioni concrete che hanno impedito la contestazione immediata.

Il ricorso a sistemi tecnologici di rilevazione non può trasformarsi in una motivazione standardizzata. La tecnologia supporta l’accertamento, ma non esonera l’ente dall’onere di dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio.

3. La genericità della motivazione contenuta nel verbale

Nel caso esaminato, il verbale giustificava la mancata contestazione immediata richiamando una violazione accertata dagli operatori di Polizia Locale su segnalazione della strumentazione di lettura targhe, collegata alla banca dati della Motorizzazione.

Il Tribunale ritiene tale motivazione insufficiente. Essa non consentiva di individuare l’apparecchio effettivamente utilizzato, né di verificare se l’accertamento potesse essere ricondotto a una delle ipotesi derogatorie previste dall’art. 201 C.d.S.

La formula utilizzata dall’ente risultava, quindi, meramente assertiva. Non specificava se il veicolo fosse a distanza dal posto di accertamento, se fosse impossibile fermarlo in tempo utile o nei modi regolamentari, né chiariva se l’accertamento fosse avvenuto mediante dispositivo omologato o approvato per il funzionamento automatico.

4. Il rilievo della redazione successiva del verbale

La sentenza valorizza anche un dato fattuale significativo: il verbale era stato redatto successivamente presso il Comando di Polizia Locale. Tale circostanza induce il Tribunale a escludere che l’accertamento fosse avvenuto in presenza degli operatori al momento della circolazione del veicolo.

La redazione differita del verbale accentua l’esigenza di una motivazione specifica. Se l’atto viene formato in un momento successivo e in luogo diverso rispetto alla circolazione del veicolo, l’amministrazione deve chiarire in modo puntuale quale sia stata la modalità tecnica di rilevamento e perché non sia stata possibile la contestazione immediata.

In mancanza, il destinatario resta privo degli elementi necessari per comprendere la genesi dell’accertamento e per contestarne efficacemente la regolarità.

5. Omologazione e approvazione del dispositivo: un presupposto da provare

Altro passaggio decisivo riguarda la mancata prova dell’omologazione o approvazione dell’apparecchiatura utilizzata.

Quando l’amministrazione fonda l’accertamento su un dispositivo di rilevamento, deve dimostrare che tale strumento sia conforme al regime tecnico richiesto dalla legge. Non è sufficiente affermare genericamente che la violazione sia stata segnalata da una strumentazione di lettura targhe.

La prova dell’omologazione o approvazione assume funzione garantista: consente di verificare che l’accertamento sia stato effettuato mediante strumenti affidabili, autorizzati e utilizzati secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.

L’assenza di tale prova impedisce di ritenere legittima la contestazione differita e rende il verbale non idoneo a fondare la pretesa sanzionatoria.

6. L’impossibilità di qualificare correttamente l’accertamento

La motivazione carente del verbale impedisce di stabilire se l’accertamento rientri nell’ipotesi di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), oppure in altra fattispecie derogatoria.

Tale incertezza non può essere risolta in danno del destinatario della sanzione. È l’amministrazione che deve indicare con chiarezza il fondamento normativo della contestazione differita e gli elementi di fatto che ne giustificano l’applicazione.

Quando il verbale non consente di ricostruire la base giuridica e tecnica dell’accertamento, viene meno la possibilità di esercitare un controllo effettivo sulla legittimità dell’atto.

7. L’annullamento del verbale e la riforma della sentenza di primo grado

Il Tribunale accoglie l’appello e riforma integralmente la decisione del Giudice di pace, dichiarando l’illegittimità del verbale di accertamento.

La decisione non si fonda su una lettura formalistica degli obblighi di redazione del verbale, ma sulla necessità che l’atto sanzionatorio contenga gli elementi minimi indispensabili per verificare la legittimità dell’accertamento e della mancata contestazione immediata.

La carenza motivazionale, unita alla mancata prova della regolarità tecnica dell’apparecchiatura, rende l’atto inidoneo a sostenere la sanzione.

8. Le spese di lite e il principio di soccombenza

Il Tribunale pone le spese di entrambi i gradi a carico dell’ente soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La statuizione è coerente con il principio di causalità: l’opponente ha dovuto instaurare il giudizio per ottenere l’annullamento di un verbale carente nei suoi presupposti motivazionali e probatori. Il costo della tutela non può quindi gravare sulla parte vittoriosa.

9. Considerazioni conclusive

La pronuncia riafferma un principio di garanzia fondamentale: l’accertamento tecnologico delle violazioni stradali non consente deroghe implicite agli obblighi motivazionali dell’amministrazione.

Quando la contestazione immediata non avviene, il verbale deve spiegare in modo concreto perché essa sia stata impossibile e deve consentire l’identificazione dell’apparecchiatura utilizzata. Se l’accertamento si fonda su dispositivi automatici o di lettura targhe, l’ente deve inoltre dimostrare l’omologazione o approvazione dello strumento.

La decisione si apprezza perché ricolloca l’innovazione tecnologica entro il perimetro delle garanzie procedimentali: l’automazione può rendere più efficiente l’accertamento, ma non può sostituire la motivazione, la prova e la verificabilità dell’azione amministrativa.



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