Fabbricati merce ed esenzione IMU: la dichiarazione annuale è condizione di accesso al beneficio
Massima
L’esenzione IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita presuppone non solo la sussistenza dei requisiti sostanziali, ma anche la presentazione della dichiarazione IMU nei termini, con specifica indicazione degli immobili interessati e dell’attestazione delle condizioni di legge. L’omissione dell’adempimento dichiarativo determina la decadenza dal beneficio, non potendo la dichiarazione essere sostituita dalla conoscenza, anche eventuale, che il Comune abbia della situazione urbanistica, catastale o contabile degli immobili.
1. Il tema della decisione: fabbricati merce e onere dichiarativo
La pronuncia affronta una questione di particolare rilievo nel contenzioso IMU: se l’esenzione prevista per i cosiddetti fabbricati merce possa essere riconosciuta sulla sola base della sussistenza dei requisiti sostanziali, oppure se sia indispensabile anche la tempestiva presentazione della dichiarazione IMU.
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2019, con cui il Comune aveva contestato l’omesso versamento dell’IMU, disconoscendo l’esenzione invocata per immobili costruiti dalla stessa società, destinati alla vendita e iscritti in bilancio tra le rimanenze.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, rilevando carenze probatorie sia in ordine alla qualità di impresa costruttrice sia in ordine alla specifica individuazione degli immobili e alla prova della dichiarazione IMU. In appello, la contribuente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il requisito soggettivo, ma il Collegio ha comunque rigettato il gravame, ritenendo dirimente l’omessa presentazione della dichiarazione.
2. La prova dei requisiti sostanziali non basta
La Corte riconosce che, nel giudizio di appello, la società ha dimostrato di possedere il requisito soggettivo di impresa costruttrice degli immobili.
Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente per ottenere l’esenzione. La disciplina dei fabbricati merce richiede una combinazione di presupposti sostanziali e formali: l’immobile deve essere costruito dall’impresa, destinato alla vendita, non locato e correttamente dichiarato ai fini IMU.
L’agevolazione non opera automaticamente. La mera sussistenza del presupposto sostanziale non consente di superare l’omissione dell’adempimento dichiarativo, che la legge configura come condizione necessaria per l’accesso al beneficio.
3. La dichiarazione IMU come onere a pena di decadenza
Il fulcro della decisione è rappresentato dalla qualificazione dell’obbligo dichiarativo come onere previsto a pena di decadenza.
Secondo la Corte, la dichiarazione IMU non ha funzione meramente informativa o ricognitiva, ma costituisce il presupposto formale attraverso il quale il contribuente attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili cui l’esenzione si riferisce.
La mancata presentazione della dichiarazione impedisce il riconoscimento del beneficio, anche quando il Comune possa avere conoscenza di alcuni elementi rilevanti attraverso altri canali. In materia di agevolazioni fiscali, infatti, non è consentito sostituire l’adempimento richiesto dalla legge con forme equipollenti non previste.
4. Le agevolazioni fiscali e il principio di stretta interpretazione
La pronuncia si fonda su un principio classico del diritto tributario: le norme di esenzione e agevolazione sono di stretta interpretazione.
Esse derogano al regime ordinario di imposizione e, pertanto, non possono essere applicate in via analogica o estensiva. Quando il legislatore subordina il beneficio a un determinato adempimento, il giudice non può neutralizzarne la portata valorizzando la conoscenza di fatto dell’ente impositore o la sostanziale spettanza dell’esenzione.
Nel caso dei fabbricati merce, la dichiarazione consente al Comune di verificare annualmente condizioni potenzialmente variabili, quali la destinazione alla vendita e l’assenza di locazione. Proprio la variabilità di tali requisiti giustifica la necessità di un adempimento dichiarativo riferito a ciascuna annualità.
5. Conoscenza del Comune e irrilevanza degli elementi extracontabili
La società contribuente sosteneva che la mancata dichiarazione non avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio, poiché il Comune sarebbe comunque stato in grado di conoscere la natura degli immobili, la loro costruzione e la destinazione alla vendita.
La Corte respinge tale impostazione. La conoscenza che il Comune possa avere per effetto del rilascio di titoli edilizi, della consultazione catastale o di altri elementi amministrativi non equivale alla dichiarazione IMU richiesta dalla legge.
L’ente impositore non è tenuto a ricostruire autonomamente la spettanza dell’agevolazione. È il contribuente che, volendo beneficiare dell’esenzione, deve assolvere l’onere dichiarativo e rendere espressamente conoscibili i dati rilevanti per l’applicazione del regime derogatorio.
6. Il rapporto con la giurisprudenza più recente
La decisione si allinea alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esenzione IMU per i fabbricati merce presuppone la presentazione della dichiarazione.
Il principio affermato è che la disciplina sopravvenuta non ha eliminato l’onere dichiarativo previsto dalla normativa previgente, né ha trasformato l’esenzione in un beneficio automatico. La dichiarazione resta condizione necessaria per il riconoscimento dell’esonero.
La Corte richiama anche il principio secondo cui la nuova disciplina non può essere applicata retroattivamente invocando il favor rei, trattandosi di principio riferito alle sanzioni tributarie e non al riconoscimento di esenzioni o agevolazioni sostanziali.
7. L’incompatibilità della locazione con il beneficio
Nel giudizio era stata dedotta anche la circostanza che alcuni immobili fossero stati oggetto di locazione, elemento di per sé incompatibile con l’esenzione per fabbricati destinati alla vendita.
La sentenza non fonda il rigetto su tale profilo, poiché ritiene assorbente l’omessa dichiarazione. Tuttavia, il riferimento conferma la ratio dell’obbligo dichiarativo: la destinazione alla vendita e la mancata locazione sono condizioni che devono permanere nel tempo e che necessitano di un controllo annuale.
La dichiarazione IMU serve proprio a rendere verificabile, per ciascun periodo d’imposta, la persistente coerenza tra l’immobile e la finalità agevolativa.
8. La compensazione delle spese
Nonostante il rigetto dell’appello, la Corte dispone la compensazione delle spese, valorizzando l’ampio dibattito giurisprudenziale sulla questione.
La statuizione appare collegata alla presenza di orientamenti interpretativi non sempre uniformi in materia di onere dichiarativo e fabbricati merce, nonché al fatto che la contribuente aveva comunque dimostrato, in appello, il possesso del requisito soggettivo.
La compensazione, dunque, non attenua la nettezza del principio affermato, ma prende atto della controvertibilità della questione.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza conferma un principio di forte impatto operativo: per ottenere l’esenzione IMU sui fabbricati merce non basta essere impresa costruttrice, né è sufficiente che gli immobili siano iscritti tra le rimanenze e destinati alla vendita. Occorre anche presentare la dichiarazione IMU, con indicazione specifica degli immobili e dei requisiti di legge.
L’omesso adempimento dichiarativo determina la decadenza dal beneficio, perché l’esenzione non opera automaticamente e non può essere riconosciuta sulla base di conoscenze aliunde dell’ente impositore.
La decisione si apprezza per la chiarezza sistematica: in materia tributaria, le agevolazioni richiedono il rispetto puntuale delle condizioni sostanziali e formali previste dalla legge. Il contribuente che invoca un regime derogatorio deve dimostrarne integralmente i presupposti, inclusi gli adempimenti dichiarativi che ne rendono verificabile l’applicazione anno per anno.
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