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Contestazione differita e lettura automatica delle targhe: il verbale deve indicare lo strumento utilizzato e i presupposti della deroga

Massima

In materia di violazioni del Codice della strada, la contestazione immediata costituisce la regola generale e può essere omessa soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 201 C.d.S. È illegittimo il verbale che giustifichi la contestazione differita con una formula generica riferita alla “strumentazione di lettura targhe” collegata alla banca dati, senza indicare l’apparecchio concretamente utilizzato, senza specificare le ragioni dell’impossibilità di fermare il veicolo e senza fornire prova dell’omologazione o approvazione del dispositivo.


1. Il principio di contestazione immediata quale garanzia del trasgressore

La sentenza riafferma il ruolo centrale dell’art. 200 C.d.S., secondo cui la violazione deve essere contestata immediatamente quando ciò sia possibile. La contestazione sul posto non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce presidio del diritto di difesa, poiché consente al destinatario di conoscere subito l’addebito e di interloquire tempestivamente sulle circostanze dell’accertamento.

La deroga alla contestazione immediata è ammessa soltanto nei casi tipizzati dall’art. 201 C.d.S. e deve essere interpretata in senso rigoroso. Ne consegue che l’amministrazione non può limitarsi a richiamare formule generiche o standardizzate, ma deve rendere comprensibile quale specifica ipotesi normativa giustifichi la contestazione differita.

2. La motivazione del verbale come condizione di verificabilità dell’accertamento

Nel caso esaminato, il verbale indicava che la contestazione immediata non era stata possibile perché la violazione sarebbe stata accertata dagli operatori di Polizia Locale su segnalazione di una strumentazione di lettura targhe direttamente gestita e collegata alla banca dati della Motorizzazione.

Il Tribunale ritiene tale motivazione insufficiente. Essa non consente di individuare l’apparecchio effettivamente adoperato, né permette di ricostruire il percorso tecnico e giuridico dell’accertamento. La formula utilizzata resta generica e non offre elementi idonei a verificare se la violazione sia stata rilevata mediante dispositivo omologato, approvato o comunque legittimamente utilizzabile.

La motivazione del verbale, in questa materia, ha una funzione essenziale: deve consentire al destinatario e al giudice di controllare la correttezza del procedimento sanzionatorio.

3. L’impossibilità di ricondurre l’accertamento all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.S.

La decisione esclude che, sulla base del contenuto del verbale, l’accertamento possa essere automaticamente qualificato ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.S.

Tale disposizione presuppone che l’illecito sia accertato mediante apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e che la determinazione dell’illecito avvenga in tempo successivo perché il veicolo si trovi a distanza dal posto di accertamento o comunque non possa essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Nel verbale, tuttavia, mancavano riferimenti specifici alla distanza del veicolo, all’impossibilità concreta di procedere al fermo, alle modalità di funzionamento dell’apparecchiatura e alla sua concreta disponibilità da parte degli organi accertatori. La contestazione differita risultava quindi priva di un adeguato fondamento motivazionale.

4. La redazione successiva del verbale presso il Comando di Polizia Locale

Un ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale è costituito dalla redazione del verbale presso il Comando di Polizia Locale in data successiva al fatto.

Tale circostanza esclude che l’accertamento possa essere stato compiuto in presenza degli operatori al momento della circolazione del veicolo. Proprio per questo, diventava ancora più necessario indicare in modo puntuale quale dispositivo fosse stato impiegato e sulla base di quale presupposto normativo fosse stata omessa la contestazione immediata.

La redazione postuma dell’atto, se non accompagnata da una motivazione tecnica adeguata, impedisce di comprendere se l’accertamento sia stato effettivamente diretto, automatico, differito o meramente derivato da una successiva interrogazione di banca dati.

5. Omologazione e approvazione del dispositivo

La sentenza attribuisce rilievo decisivo anche alla mancata prova dell’omologazione o approvazione dell’apparecchio utilizzato.

Quando l’amministrazione fonda l’accertamento su apparecchiature tecnologiche, non è sufficiente affermare che esse siano in uso alla Polizia Locale o collegate a banche dati pubbliche. Occorre dimostrare che lo strumento sia conforme alla disciplina tecnica applicabile e che sia legittimamente idoneo alla rilevazione della specifica violazione contestata.

L’omologazione o approvazione non è un requisito meramente burocratico, ma una garanzia di affidabilità dell’accertamento. In assenza della relativa prova, il verbale non può costituire valido fondamento della sanzione.

6. La carenza motivazionale della sentenza di primo grado

Il Tribunale censura altresì la decisione del Giudice di pace, rilevando che essa non aveva adeguatamente considerato la normativa di riferimento né motivato sui profili di illegittimità dedotti dall’opponente.

Il giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se il verbale contenesse elementi sufficienti a giustificare la contestazione differita e se l’amministrazione avesse provato la regolarità tecnica dello strumento utilizzato. L’omesso scrutinio di tali questioni ha imposto la riforma della sentenza.

7. L’annullamento della sanzione amministrativa

Accertata l’insufficienza della motivazione sulla contestazione differita e la mancata prova dei requisiti tecnici dell’apparecchiatura, il Tribunale annulla la sanzione amministrativa.

L’annullamento non deriva da un formalismo eccessivo, ma dall’impossibilità di verificare la legittimità dell’azione amministrativa. Il verbale deve contenere gli elementi minimi per consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti della deroga alla contestazione immediata; ove tali elementi manchino, la pretesa sanzionatoria non può essere mantenuta.

8. Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma un principio di particolare attualità nell’ambito degli accertamenti automatizzati: l’uso di strumenti tecnologici non attenua gli obblighi motivazionali dell’amministrazione.

La lettura automatica delle targhe, il collegamento con banche dati e la gestione da parte della Polizia Locale possono legittimare forme di accertamento differito solo se il verbale consente di individuare lo strumento utilizzato, il fondamento normativo della deroga e le ragioni concrete dell’impossibilità di contestazione immediata.

La decisione si apprezza perché ricolloca l’automazione amministrativa entro il perimetro delle garanzie del procedimento sanzionatorio: efficienza dell’accertamento e tutela del diritto di difesa non sono valori alternativi, ma devono coesistere attraverso atti motivati, verificabili e sorretti da prova tecnica adeguata.



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