Cartella esattoriale, omessa notifica del verbale all’obbligato solidale e soccombenza virtuale dopo il discarico amministrativo
Massima
La sopravvenuta eliminazione in autotutela della cartella esattoriale determina la cessazione della materia del contendere, ma non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Il giudice deve regolarle secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale parte avrebbe verosimilmente perso la lite. Quando la cartella sia fondata su un verbale mai notificato all’obbligato solidale, l’opposizione deve ritenersi fondata e le spese vanno poste, in solido, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione.
1. La vicenda processuale e il discarico sopravvenuto della cartella
La decisione affronta il tema della sorte delle spese processuali quando, dopo l’instaurazione del giudizio di opposizione, l’amministrazione riconosca il vizio della pretesa e proceda al discarico della cartella.
L’opponente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per un rilevante importo a titolo di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della strada. Tra i motivi di opposizione veniva dedotta, in particolare, l’omessa notifica del verbale di contestazione nei confronti della proprietaria del veicolo, indicata quale obbligata in solido.
L’amministrazione costituita ha riconosciuto i vizi dedotti e ha provveduto al discarico amministrativo della cartella, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Tribunale dichiara effettivamente cessata la materia del contendere, ma esclude la compensazione, ponendo le spese in solido a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione.
2. La cessazione della materia del contendere non elide il giudizio sulle spese
La sentenza chiarisce che la cessazione della materia del contendere non determina di per sé la compensazione delle spese processuali. Venuto meno l’interesse alla decisione sul merito per effetto del discarico, permane l’interesse delle parti alla regolazione delle spese.
Il giudice è quindi tenuto a ricostruire, in via prognostica, quale sarebbe stato l’esito del giudizio se la pretesa non fosse stata ritirata. Tale verifica avviene secondo il criterio della soccombenza virtuale, letto alla luce del principio di causalità.
La parte che, con la propria condotta, ha reso necessario il processo non può sottrarsi alle relative conseguenze economiche solo perché, dopo la notifica dell’atto introduttivo, ha eliminato l’atto impugnato in via amministrativa.
3. L’interesse ad agire al momento della proposizione dell’opposizione
Il Tribunale valorizza il momento in cui l’opposizione è stata proposta. Al momento della notifica dell’atto di citazione e dell’iscrizione a ruolo, la cartella era ancora esistente ed efficace; il discarico è intervenuto soltanto successivamente.
Ne consegue che l’opponente aveva un interesse concreto e attuale ad agire, dovendo evitare la definitività della cartella e il pagamento di somme illegittimamente pretese.
La successiva autotutela non cancella la necessità originaria del giudizio. Essa elimina il contrasto sul merito, ma non muta il fatto che l’opponente sia stata costretta ad attivare la tutela giurisdizionale per rimuovere una pretesa già azionata nei suoi confronti.
4. L’omessa notifica del verbale all’obbligato in solido
Il profilo sostanziale decisivo riguarda la mancata notifica del verbale alla proprietaria del veicolo, obbligata in solido.
Il Codice della strada prevede che la violazione, quando possibile, debba essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido. Se quest’ultima non è presente al momento della contestazione, l’amministrazione deve provvedere alla successiva notificazione del verbale nei suoi confronti.
Nel caso esaminato, il verbale risultava sottoscritto soltanto dal conducente-trasgressore, anche nella parte apparentemente riferita all’obbligato solidale. Tale dato escludeva la presenza della proprietaria al momento della contestazione e, conseguentemente, la sua conoscenza legale dell’atto.
La firma del trasgressore non può perfezionare la notifica anche nei confronti dell’obbligato in solido. Quest’ultimo è titolare di un’autonoma posizione giuridica e deve essere posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.
5. La necessità della notifica differita del verbale
Quando l’obbligato solidale non sia presente al momento della contestazione immediata, la consegna del verbale non può essere omessa. Essa deve avvenire successivamente mediante regolare notificazione.
Il Tribunale riconduce tale obbligo alla disciplina dell’art. 201 C.d.S., evidenziando che la contestazione orale al solo trasgressore non esaurisce il procedimento nei confronti del proprietario del veicolo.
L’omessa notifica del verbale all’obbligato solidale determina l’inefficacia della pretesa sanzionatoria nei suoi confronti, poiché gli impedisce di conoscere tempestivamente l’addebito e di proporre le difese previste dall’ordinamento.
6. La facoltà di sospensione amministrativa della riscossione non sostituisce la tutela giurisdizionale
La decisione esclude che possa rilevare, in senso sfavorevole all’opponente, la disciplina della sospensione amministrativa della riscossione.
La possibilità di presentare istanza amministrativa di sospensione costituisce una facoltà, non un obbligo. Il contribuente o destinatario della cartella non è tenuto a percorrere tale via prima di proporre opposizione, soprattutto quando l’atto esattoriale sia già stato notificato e sia idoneo a consolidare una pretesa illegittima.
Il ricorso al giudice resta pienamente giustificato quando, al momento dell’introduzione del giudizio, la cartella sia efficace e l’amministrazione non abbia ancora provveduto al discarico.
7. La responsabilità solidale dell’ente impositore e dell’agente della riscossione per le spese
Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia riguarda la condanna solidale alle spese dell’ente impositore e dell’agente della riscossione.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’agente della riscossione, pur essendo estraneo alla formazione del ruolo e ai vizi del verbale presupposto, è comunque il soggetto che pone in essere l’atto da cui origina la lite. La notificazione della cartella fa sorgere in capo al destinatario l’onere di contestazione e giustifica, secondo il principio di causalità, la condanna dell’agente alle spese nei confronti dell’opponente vittorioso.
Le eventuali responsabilità interne tra ente impositore e concessionario restano estranee alla posizione del destinatario della cartella e possono essere regolate mediante azione di manleva. Non possono, invece, tradursi in un pregiudizio per chi abbia dovuto agire in giudizio per eliminare una pretesa illegittima.
8. Considerazioni conclusive
La pronuncia assume rilievo per due ragioni. Da un lato, ribadisce che il discarico amministrativo sopravvenuto non neutralizza automaticamente la responsabilità per le spese: il giudice deve verificare la soccombenza virtuale e applicare il principio di causalità. Dall’altro, riafferma l’autonomia della posizione dell’obbligato solidale, che deve ricevere rituale notifica del verbale quando non sia presente al momento della contestazione.
La cartella fondata su un verbale non notificato all’obbligato solidale è illegittima nei suoi confronti. Se l’amministrazione riconosce il vizio solo dopo l’avvio del giudizio, resta ferma la responsabilità processuale di chi ha dato causa alla lite.
La decisione si apprezza perché impedisce che l’autotutela tardiva diventi uno strumento per sottrarre l’amministrazione alle conseguenze economiche della propria pretesa illegittima, riaffermando che la tutela effettiva del destinatario dell’atto comprende anche il diritto a non sopportare i costi di un processo reso necessario dall’azione amministrativa viziata.
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