ADICUSOS Equitalia

Accertamento TARI e sospensione Covid dei termini decadenziali: tempestiva la notifica consegnata alle poste entro il termine prorogato

Massima

In materia di tributi locali, il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 per la notifica degli avvisi di accertamento deve essere coordinato con la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid. Per effetto della sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, il termine di notifica dell’avviso TARI relativo all’anno 2016 è prorogato e risulta rispettato quando l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro la nuova scadenza, operando il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.


1. Il nucleo della controversia: avviso TARI 2016 e decadenza del potere accertativo

La pronuncia affronta una questione di immediata rilevanza per l’accertamento dei tributi locali: il computo del termine di decadenza per la notifica degli avvisi emessi dopo il periodo emergenziale.

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento TARI per l’anno 2016, sostenendo la tardività della pretesa. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, dando rilievo alla mancata costituzione dell’ente esattore.

In appello, il concessionario ha contestato la decisione, deducendo sia il mancato rispetto dei termini processuali relativi alla trattazione della causa, sia l’erroneità della declaratoria di decadenza dal potere di accertamento.

La Corte accoglie l’appello sul punto sostanziale, ritenendo tempestiva la notifica dell’avviso.

2. La costituzione del resistente e la funzione ordinatoria del termine

Il primo motivo di appello viene respinto.

La Corte conferma che la parte resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Tale termine, pur non avendo natura perentoria, assolve una funzione ordinatoria e regolatrice del processo, necessaria a garantire l’ordinato svolgimento delle attività difensive e la tutela del contraddittorio.

Nel caso concreto, le controdeduzioni erano state depositate solo dopo la celebrazione dell’udienza. La censura processuale dell’appellante non viene quindi accolta, poiché la gestione del primo grado non risultava viziata nei termini prospettati.

3. Il termine quinquennale per l’accertamento dei tributi locali

Il secondo motivo di appello riguarda il termine di decadenza.

L’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio relativi ai tributi locali debbano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Per la TARI 2016, il termine ordinario doveva dunque essere calcolato secondo la disciplina quinquennale propria dei tributi locali. Tuttavia, tale termine non poteva essere determinato senza considerare la sospensione emergenziale intervenuta nel 2020.

4. La sospensione Covid dall’8 marzo al 31 maggio 2020

La Corte coordina il termine decadenziale con l’art. 67 D.L. n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Tale sospensione incide sul termine finale entro il quale l’ente può notificare l’avviso di accertamento, spostandolo in avanti per un periodo corrispondente alla sospensione.

Nel caso concreto, la nuova scadenza viene individuata nel 26 marzo 2022. L’avviso di accertamento, consegnato all’ufficio postale il 25 marzo 2022, è quindi tempestivo.

5. La scissione soggettiva degli effetti della notificazione

La sentenza richiama anche il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

Per il notificante rileva la data di consegna dell’atto all’ufficio postale; per il destinatario rileva invece la data di ricezione. Tale principio impedisce che il notificante subisca gli effetti di eventuali ritardi imputabili al servizio postale dopo avere tempestivamente avviato il procedimento notificatorio.

Nel caso esaminato, il plico era stato consegnato all’ufficio postale il 25 marzo 2022, entro il termine prorogato. La notifica deve quindi considerarsi tempestiva ai fini della decadenza, anche se la ricezione da parte del contribuente sia avvenuta successivamente.

6. L’accoglimento dell’appello e la conservazione dell’avviso

Accertata la tempestività dell’atto, la Corte accoglie l’appello.

La decadenza dichiarata in primo grado viene esclusa, poiché il termine decadenziale era stato correttamente prorogato dalla normativa emergenziale e l’atto era stato consegnato per la notifica entro la scadenza utile.

L’avviso TARI conserva quindi efficacia, non essendo maturata alcuna decadenza del potere accertativo.

7. La compensazione delle spese

La Corte compensa le spese di lite.

La decisione viene giustificata dalla specificità della controversia e dalle questioni trattate, in particolare dal coordinamento tra termine ordinario di decadenza, sospensione emergenziale e principio di scissione degli effetti della notifica.

La compensazione appare coerente con il carattere tecnico della questione, pur a fronte dell’accoglimento dell’appello.

8. Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma un principio rilevante per gli accertamenti dei tributi locali emessi dopo l’emergenza sanitaria: il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 deve essere ricalcolato tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa Covid.

Per valutare la tempestività della notifica non rileva la sola data di ricezione dell’atto da parte del contribuente, ma, rispetto all’ente notificante, la data di consegna del plico all’ufficio postale.

La decisione si apprezza perché combina correttamente due principi: da un lato, lo slittamento dei termini decadenziali per effetto della sospensione emergenziale; dall’altro, la scissione soggettiva della notificazione. Ne deriva che l’avviso consegnato alle poste entro il termine così prorogato deve ritenersi tempestivo, con esclusione della decadenza dell’ente impositore.



Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere