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Carta docente ai supplenti fino al 30 giugno: il diritto alla formazione non tollera discriminazioni fondate sulla durata del contratto

Massima

Il docente assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale nella medesima misura riconosciuta ai docenti di ruolo, ove si trovi in situazione comparabile quanto a mansioni, funzione didattica e obblighi formativi. L’esclusione fondata sulla sola temporaneità del rapporto viola il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e impone la disapplicazione della normativa interna limitativa, con riconoscimento dell’adempimento in forma specifica mediante accredito sulla Carta docente per gli anni scolastici di servizio.


1. Il tema della decisione: Carta docente e parità di trattamento del personale precario

La pronuncia affronta una delle questioni più rilevanti del contenzioso scolastico degli ultimi anni: il diritto dei docenti a tempo determinato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015.

La docente ricorrente aveva prestato servizio con contratti a termine negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, senza beneficiare dell’importo annuo di euro 500 destinato alla formazione professionale. Ha quindi agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del beneficio, invocando la violazione della disciplina euro-unitaria sul lavoro a tempo determinato, nonché il contrasto tra l’esclusione dei precari e il principio di parità di trattamento.

Il Tribunale accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a garantire la fruizione del beneficio mediante accredito sulla Carta docente per entrambi gli anni scolastici.

2. La funzione della Carta docente: formazione, aggiornamento e qualità dell’insegnamento

La Carta docente non costituisce una componente retributiva accessoria, né un emolumento premiale sganciato dalla funzione professionale. Essa è uno strumento funzionale alla formazione continua del personale docente, destinato all’acquisto di libri, testi, strumenti digitali, software, corsi di aggiornamento, titoli universitari, iniziative culturali e attività coerenti con l’offerta formativa.

La finalità della misura è dunque quella di sostenere l’aggiornamento professionale e valorizzare le competenze del docente. Tale finalità non è collegata alla stabilità del rapporto di lavoro, ma alla funzione didattica concretamente esercitata.

Chi insegna, partecipa alla realizzazione del servizio scolastico e assume responsabilità formative verso gli studenti necessita degli stessi strumenti di aggiornamento, indipendentemente dalla durata del contratto.

3. Il principio euro-unitario di non discriminazione

Il fulcro della decisione è rappresentato dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE.

Tale disposizione vieta di trattare i lavoratori a termine in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto della durata determinata del rapporto, salvo che sussistano ragioni oggettive.

Nel caso della Carta docente, il Tribunale rileva che la temporaneità del contratto non costituisce una ragione oggettiva sufficiente per escludere il beneficio. La docente a termine svolge le medesime mansioni didattiche dei docenti di ruolo, opera all’interno dello stesso sistema scolastico e concorre alla medesima funzione pubblica di istruzione.

L’esclusione dal beneficio appare quindi discriminatoria, poiché incide su una condizione di impiego direttamente connessa allo sviluppo professionale.

4. L’obbligo formativo del personale docente

La decisione valorizza il quadro normativo e contrattuale che qualifica la formazione come diritto-dovere del personale docente.

Il Testo unico dell’istruzione e la contrattazione collettiva non distinguono tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo. Parlano, invece, di personale docente in servizio, valorizzando la formazione come leva strategica per lo sviluppo professionale e per la qualità dell’offerta formativa.

La distinzione tra ruolo e non ruolo è dunque irrilevante rispetto alla funzione formativa. La formazione non serve a consolidare uno status amministrativo, ma a garantire che chi insegna sia professionalmente aggiornato e adeguato alle esigenze del sistema scolastico.

5. Il ruolo della giurisprudenza europea, amministrativa e di legittimità

La pronuncia si colloca in un quadro ormai consolidato.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto incompatibile con il diritto euro-unitario una normativa nazionale che riservi il beneficio della Carta ai soli docenti a tempo indeterminato. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che un sistema formativo differenziato tra personale stabile e precario contrasta con i principi di uguaglianza, tutela del lavoro e buon andamento dell’amministrazione.

La Corte di Cassazione ha poi affermato che la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo titolari di incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, senza che rilevi la mancata presentazione di una previa domanda amministrativa.

Il Tribunale applica tali principi al caso concreto, riconoscendo il diritto della ricorrente al beneficio per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio a termine.

6. La disapplicazione della disciplina interna limitativa

Il riconoscimento del diritto implica la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui limitano il beneficio ai soli docenti di ruolo o, comunque, non includono tutti i docenti a termine comparabili.

La disapplicazione non comporta una riscrittura discrezionale della misura, ma consente di rimuovere l’effetto discriminatorio derivante dalla restrizione soggettiva del beneficio.

Il giudice del lavoro, in presenza di una norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione, deve assicurare la piena effettività della tutela, riconoscendo al lavoratore a termine il medesimo trattamento spettante al lavoratore comparabile a tempo indeterminato.

7. Adempimento in forma specifica e permanenza nel sistema scolastico

Un passaggio importante riguarda la forma della tutela.

La ricorrente risultava ancora interna al sistema scolastico al momento della decisione, come dimostrato dal contratto relativo all’anno scolastico 2025/2026. Di conseguenza, il Tribunale riconosce l’adempimento in forma specifica, condannando l’Amministrazione ad accreditare le somme sulla Carta docente.

La tutela risarcitoria per equivalente resta invece la soluzione propria delle ipotesi in cui il docente sia ormai fuoriuscito dal sistema scolastico, non essendo più possibile l’utilizzazione del beneficio secondo la sua funzione tipica.

8. La quantificazione del beneficio

Il diritto viene riconosciuto nella misura di euro 500 annui per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di euro 1.000.

La somma deve essere resa fruibile attraverso la Carta elettronica, con le medesime regole applicate ai dipendenti a tempo indeterminato. Non si tratta, quindi, di una mera condanna al pagamento di una somma di denaro, ma dell’attribuzione dello strumento previsto dalla legge per la formazione.

9. Le spese di lite

Il Ministero, rimasto contumace, viene condannato alle spese di lite.

La liquidazione è contenuta, tenuto conto della serialità del contenzioso e dell’attività effettivamente svolta. La statuizione segue comunque il principio di soccombenza, poiché l’Amministrazione è risultata integralmente soccombente sulla domanda principale.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza conferma un principio ormai difficilmente controvertibile: la Carta docente spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarico fino al termine delle attività didattiche, quando svolgano mansioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo.

L’esclusione fondata sulla sola durata del contratto non è giustificabile, perché la formazione professionale è funzionale alla qualità dell’insegnamento e riguarda tutto il personale docente in servizio.

La decisione si apprezza per la chiarezza con cui collega diritto alla formazione, parità di trattamento e buon andamento dell’amministrazione scolastica. Se la scuola si avvale stabilmente del lavoro dei docenti precari per garantire il servizio pubblico di istruzione, deve anche assicurare loro gli strumenti necessari per aggiornarsi e svolgere la funzione didattica con la medesima qualità professionale richiesta ai docenti di ruolo.



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