Ricostruzione di carriera del personale ATA e servizio pre-ruolo: la clausola 4 dell’Accordo quadro impone il riconoscimento integrale dell’anzianità
Massima
Nel pubblico impiego scolastico, il personale ATA immesso in ruolo ha diritto alla ricostruzione della carriera mediante riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato, ove le mansioni svolte a tempo determinato siano comparabili a quelle del personale di ruolo. La normativa interna che prevede l’abbattimento dell’anzianità eccedente i primi anni di servizio deve essere disapplicata quando determini una disparità di trattamento non sorretta da ragioni oggettive, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
1. Il nucleo della controversia: servizio pre-ruolo e progressione stipendiale
La decisione interviene in materia di ricostruzione di carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
Il ricorrente, dopo avere prestato servizio come personale ATA con plurimi contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo, contestava il decreto di ricostruzione della carriera adottato dall’Amministrazione scolastica, nella parte in cui non aveva valorizzato integralmente l’anzianità maturata nel periodo pre-ruolo.
La domanda mirava al riconoscimento pieno, sia giuridico sia economico, di tutto il servizio prestato prima della stabilizzazione, con conseguente ricollocazione nella corretta posizione stipendiale e pagamento delle differenze retributive maturate.
Il Tribunale accoglie la domanda, nei limiti della prescrizione quinquennale, previa disapplicazione della disciplina interna incompatibile con il diritto dell’Unione.
2. La legittimazione passiva del Ministero
In via preliminare, la sentenza afferma la legittimazione passiva del Ministero.
Il personale scolastico, docente e ATA, opera nell’ambito dell’organizzazione statale dell’istruzione. Le singole istituzioni scolastiche, pur dotate di autonomia amministrativa, non sono titolari autonome del rapporto di lavoro, ma articolazioni funzionali dell’Amministrazione centrale.
Ne consegue che, nelle controversie relative a inquadramento, ricostruzione di carriera, progressione economica e trattamento retributivo, il soggetto legittimato a resistere è il Ministero, mentre gli uffici scolastici territoriali e le istituzioni scolastiche agiscono quali organi periferici o strutture interne dell’Amministrazione.
3. La disciplina nazionale e il meccanismo di abbattimento dell’anzianità
La normativa interna prevede, per il personale ATA, un riconoscimento non pienamente integrale del servizio pre-ruolo.
Il servizio non di ruolo viene valorizzato interamente solo entro determinati limiti; oltre tali soglie opera un meccanismo di abbattimento dell’anzianità, con riconoscimento parziale ai fini giuridici ed economici o, per una quota, ai soli fini economici.
Tale disciplina, astrattamente concepita in un sistema di reclutamento fondato su concorsi periodici e immissioni in ruolo tendenzialmente regolari, finisce però per penalizzare il personale precario di lunga durata, stabilizzato dopo anni di servizio effettivo svolto nelle medesime mansioni del personale di ruolo.
4. Il principio euro-unitario di non discriminazione
Il fulcro della decisione è la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Tale clausola vieta di trattare i lavoratori a termine in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che sussistano ragioni oggettive. La progressione economica connessa all’anzianità di servizio rientra tra le condizioni di impiego e, pertanto, non può essere regolata in modo discriminatorio.
Il Tribunale ribadisce che la mera temporaneità del rapporto, la diversa modalità di reclutamento o la previsione di una norma interna generale e astratta non costituiscono ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento deteriore.
Occorrono elementi precisi e concreti, riferiti alla natura delle mansioni o alle condizioni effettive di impiego. Nel caso del personale ATA, tali elementi non emergono.
5. La comparabilità tra personale ATA a termine e personale ATA di ruolo
La sentenza valorizza la piena comparabilità delle mansioni.
Il personale ATA assunto a tempo determinato svolge le stesse funzioni amministrative, tecniche, ausiliarie, operative e di supporto alle istituzioni scolastiche attribuite al personale stabilmente immesso nei ruoli. La contrattazione collettiva non differenzia il contenuto professionale della prestazione in ragione della durata del contratto.
Se il lavoratore precario svolge le medesime attività, con identico inserimento nell’organizzazione scolastica e sotto i medesimi poteri direttivi, non vi è ragione per svalutare l’anzianità maturata prima dell’immissione in ruolo.
6. La peculiarità del personale ATA rispetto al personale docente
La pronuncia evidenzia un profilo importante: la disciplina del personale ATA non coincide con quella del personale docente.
Per i docenti opera, in determinate ipotesi, una fictio iuris che consente di considerare come anno intero il servizio prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali. Tale meccanismo non si applica al personale ATA, per il quale rileva il servizio effettivamente prestato e retribuito.
Proprio tale differenza rende meno sostenibile il richiamo alla cosiddetta “discriminazione alla rovescia” nei confronti del personale di ruolo. Per il personale ATA, infatti, il riconoscimento integrale riguarda servizio effettivo, non annualità figurativamente ampliate.
7. La disapplicazione della normativa interna
Accertata l’incompatibilità tra disciplina interna e clausola 4 dell’Accordo quadro, il Tribunale procede alla disapplicazione della norma nazionale nella parte in cui impone l’abbattimento dell’anzianità pre-ruolo.
La clausola euro-unitaria ha effetto diretto e può essere invocata dal singolo dinanzi al giudice nazionale. Quest’ultimo è tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni interne contrastanti quando non sia possibile un’interpretazione conforme.
L’effetto è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera mediante computo integrale del servizio pre-ruolo prestato.
8. Differenze retributive e prescrizione quinquennale
L’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione alla ricollocazione del lavoratore nella corretta fascia stipendiale e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Tuttavia, il diritto alle somme arretrate viene riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale. In assenza di atti interruttivi anteriori, il Tribunale limita la condanna alle differenze dovute dal 5 gennaio 2021.
La quantificazione viene rimessa a un calcolo matematico sulla base dei criteri indicati, con possibilità di definizione in sede esecutiva in caso di contestazioni.
9. Accessori del credito nel pubblico impiego
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e l’eventuale maggior danno da rivalutazione nei limiti previsti per il pubblico impiego.
La sentenza richiama il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro pubblico, gli accessori devono essere riconosciuti secondo il regime speciale applicabile ai crediti retributivi nei confronti della pubblica amministrazione.
10. Considerazioni conclusive
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto a rimuovere le discriminazioni derivanti dalla svalutazione del servizio pre-ruolo del personale scolastico.
Il principio affermato è di rilievo sistematico: l’anzianità maturata con contratti a termine non può essere sterilizzata o ridotta quando il lavoratore abbia svolto le medesime mansioni del personale di ruolo e non sussistano ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità.
La sentenza si apprezza perché ricostruisce il rapporto tra disciplina interna, contrattazione collettiva e diritto dell’Unione, giungendo a una soluzione coerente con il principio di parità di trattamento. Il servizio pre-ruolo del personale ATA, se effettivamente prestato, deve essere computato integralmente nella carriera, poiché non vi è alcuna ragione sostanziale per attribuirgli un valore inferiore rispetto al servizio di ruolo.
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