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Regolamento di confini e usucapione della striscia di terreno: il possesso ultraventennale prevale sulla pretesa restitutoria del confinante

Massima

Nel giudizio di regolamento di confini, ove il convenuto eccepisca in via riconvenzionale l’intervenuta usucapione della porzione controversa, il giudice deve accertare non soltanto l’incertezza della linea divisoria, ma anche l’eventuale maturazione di un possesso utile ad usucapire. Il possesso pacifico, pubblico, continuato e non interrotto, esercitato per oltre vent’anni mediante recinzione, coltivazione, manutenzione, pulizia del fondo e impedimento dell’accesso a terzi, integra un comportamento uti dominus idoneo all’acquisto originario della proprietà, anche quando la porzione risulti catastalmente compresa nel fondo attoreo.


1. Il nucleo della controversia: confine incerto e pretesa occupazione di una striscia di terreno

La pronuncia affronta una tipica controversia tra proprietari confinanti, nella quale l’attrice chiedeva l’accertamento dell’esatta linea di confine tra il proprio fondo e quello dei convenuti, sostenendo che questi ultimi avessero illecitamente inglobato una porzione di terreno mediante paletti in ferro e rete metallica.

La domanda principale era dunque strutturata come azione di regolamento di confini, diretta a individuare la corretta linea divisoria sulla base dei titoli e delle risultanze catastali, con conseguente ripristino dei segni materiali di delimitazione.

I convenuti, tuttavia, non si limitavano a contestare l’incertezza del confine, ma proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, deducendo di avere posseduto la striscia controversa per diversi decenni, in modo pacifico, pubblico e ininterrotto.

Il Tribunale rigetta la domanda attorea e accoglie la riconvenzionale, dichiarando l’acquisto per usucapione della porzione controversa in favore dei convenuti.

2. Regolamento di confini e usucapione: due piani distinti ma interferenti

L’azione di regolamento di confini presuppone l’incertezza oggettiva della linea divisoria tra fondi contigui. Essa non mira a recuperare un bene illegittimamente posseduto da altri, ma a stabilire dove cada il confine tra due proprietà.

Diverso è il piano dell’usucapione, che non riguarda la mera individuazione del limite tra fondi, ma l’acquisto a titolo originario della proprietà in conseguenza del possesso protratto nel tempo.

Nel caso in esame, la domanda riconvenzionale dei convenuti assume funzione decisiva. Anche qualora la striscia fosse originariamente appartenuta al fondo dell’attrice secondo il titolo o le mappe catastali, ciò non impedisce di accertare che, nel tempo, la proprietà sia stata acquistata dai confinanti per effetto del possesso ultraventennale.

Il giudizio, pertanto, si sposta dal piano cartografico-catastale al piano sostanziale del possesso.

3. Il valore probatorio delle risultanze catastali

La vicenda evidenzia il limite delle mappe catastali nelle controversie dominicali.

Le risultanze catastali possono avere valore sussidiario ai fini dell’individuazione del confine, soprattutto quando i titoli non siano sufficientemente chiari. Tuttavia, esse non prevalgono sull’accertamento di un possesso qualificato e protratto per il tempo richiesto dalla legge.

Il catasto ha funzione essenzialmente fiscale e descrittiva; non costituisce, di regola, prova piena della proprietà. Di conseguenza, se la prova testimoniale e documentale dimostra che una determinata porzione è stata posseduta uti dominus per oltre vent’anni, il dato catastale non è sufficiente a neutralizzare l’effetto acquisitivo dell’usucapione.

4. Il possesso utile ad usucapire

Il Tribunale richiama i presupposti dell’usucapione ordinaria dei beni immobili.

Occorre un possesso continuato, pacifico, pubblico, non clandestino, non equivoco e non interrotto per almeno vent’anni. Tale possesso deve manifestarsi all’esterno attraverso comportamenti corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà.

Non è richiesta la buona fede del possessore, né la convinzione soggettiva di essere proprietario in senso tecnico. Ciò che rileva è l’animus possidendi, ossia la volontà di comportarsi rispetto al bene come titolare del diritto reale.

Nel caso concreto, tale volontà emerge da una pluralità di condotte: coltivazione della striscia, pulizia dalle sterpaglie, manutenzione, aratura, zappatura, impianto di fichidindia, recinzione prima con filo spinato e poi con rete, esclusione dell’accesso altrui.

5. La recinzione e il filare di fichidindia come indici di signoria sul bene

Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dalla presenza storica del filare di fichidindia e della recinzione.

La recinzione costituisce uno degli indici più forti del possesso uti dominus, perché esteriorizza la volontà di delimitare il bene, separarlo dal fondo altrui e sottrarlo all’uso indiscriminato di terzi. Analogamente, il filare di fichidindia, piantato e mantenuto lungo il limite materiale del terreno, assume funzione non solo agricola, ma anche delimitativa e difensiva.

La prova testimoniale conferma che tale assetto risaliva almeno agli anni Ottanta e che, da allora, la porzione controversa era stata stabilmente curata dai convenuti o da persone da loro incaricate.

La presenza del confine materiale, visibile e mantenuto per decenni, rende il possesso pubblico e non equivoco.

6. La prova testimoniale e la continuità del possesso

La decisione attribuisce valore centrale alle deposizioni testimoniali.

Anche alcuni elementi provenienti dalla prova attorea finiscono per confermare la tesi dei convenuti. In particolare, viene valorizzata la circostanza che già tra il 1984 e il 1985 il confine materiale fosse individuabile in corrispondenza del filare di fichidindia.

I testimoni dei convenuti hanno poi riferito che la striscia era stata lavorata, pulita e coltivata dai proprietari del fondo confinante o da loro incaricati per oltre trent’anni. Le dichiarazioni risultano concordanti nel descrivere un esercizio stabile e continuativo di poteri di fatto corrispondenti alla proprietà.

La circostanza che l’attrice avesse iniziato a far curare il proprio fondo da terzi solo in epoca recente, e comunque sino alla recinzione esistente, rafforza ulteriormente la ricostruzione secondo cui la porzione oltre tale limite materiale era da tempo nella disponibilità esclusiva dei convenuti.

7. L’inerzia del proprietario e l’assenza di atti interruttivi

Ai fini dell’usucapione assume rilievo anche l’inerzia del proprietario formale.

L’attrice non ha dimostrato di avere esercitato poteri dominicali sulla striscia controversa prima del 2020, né di avere compiuto atti idonei a interrompere il possesso dei convenuti. L’unica diffida documentata risulta intervenuta nel 2018, quando il termine ventennale era già ampiamente maturato.

L’atto interruttivo dell’usucapione deve intervenire prima del compimento del termine utile; una contestazione tardiva non può incidere su un acquisto già perfezionatosi a titolo originario.

Ne consegue che la successiva iniziativa giudiziale dell’attrice non può rimettere in discussione un diritto di proprietà già acquistato dai convenuti per effetto del possesso ultraventennale.

8. Il rigetto della domanda attorea

Accertata l’usucapione, la domanda di regolamento del confine proposta dall’attrice viene rigettata.

La pretesa attorea si fondava sull’assunto che la striscia fosse ancora parte del fondo di sua proprietà. Tuttavia, la prova del possesso ultraventennale esercitato dai convenuti comporta l’acquisto originario del bene, con conseguente superamento della titolarità risultante dal titolo o dal dato catastale.

L’usucapione, una volta maturata, trasforma il possessore in proprietario e priva di fondamento la domanda volta al ripristino del confine secondo l’assetto originario.

9. La necessità delle operazioni catastali successive

Pur dichiarando l’intervenuta usucapione, il Tribunale non dispone immediatamente la trascrizione della sentenza.

La causa viene rimessa sul ruolo per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, incaricato di eseguire le necessarie operazioni catastali, tra cui frazionamento, tipo mappale e costituzione del nuovo identificativo.

La scelta risponde a un’esigenza pratica e giuridica: la pronuncia dichiarativa dell’usucapione deve essere resa concretamente trascrivibile e coerente con l’assetto catastale, mediante precisa individuazione tecnica della porzione acquisita.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza conferma un principio essenziale nelle controversie tra confinanti: il confine catastale o cartografico non prevale sull’acquisto per usucapione quando il possesso della porzione controversa sia stato esercitato per oltre vent’anni con modalità visibili, continuative e corrispondenti alla proprietà.

La decisione si apprezza per la centralità attribuita alla prova concreta del rapporto materiale con il bene. Non è sufficiente invocare il titolo originario o una perizia di parte se, nella realtà storica, altri hanno recintato, coltivato, mantenuto e utilizzato pubblicamente la striscia come propria per decenni.

Il principio operativo è netto: nelle liti di confine, l’accertamento tecnico della linea divisoria può essere superato dall’accertamento giuridico del possesso utile ad usucapire. Quando il comportamento del confinante si manifesta all’esterno come piena signoria di fatto sul bene e il proprietario resta inerte oltre il termine di legge, la proprietà si trasferisce a titolo originario e il confine deve essere ridisegnato secondo l’effetto acquisitivo ormai maturato.



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