Carta docente ai supplenti e adempimento in forma specifica: la formazione professionale non può dipendere dalla stabilità del rapporto
Massima
Il docente assunto con contratto a tempo determinato ha diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale quando svolga mansioni comparabili a quelle del personale docente di ruolo. L’esclusione dei docenti precari dal beneficio di euro 500 annui previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 integra una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, non essendo la temporaneità del rapporto una ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento deteriore. Ove il docente sia ancora interno al sistema scolastico, il rimedio corretto è l’adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta docente, o di strumento equipollente, nel rispetto del vincolo di destinazione formativa.
1. Il nucleo della controversia: docente precaria e mancato riconoscimento della Carta
La pronuncia si inserisce nel consolidato contenzioso relativo all’estensione della Carta docente al personale assunto con contratti a tempo determinato.
La ricorrente aveva prestato servizio come docente non di ruolo in più anni scolastici, presso istituti scolastici diversi, senza poter beneficiare dell’importo annuo di euro 500 destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale. La domanda giudiziale era diretta ad accertare il diritto alla Carta per gli anni scolastici di servizio e a ottenere la condanna dell’Amministrazione alla relativa attribuzione.
Il Ministero, pur ritualmente evocato, rimaneva contumace. Il Tribunale accoglie il ricorso, riconoscendo il diritto della docente alla Carta per le annualità 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025.
2. La funzione della Carta docente
La Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile. Essa è uno strumento a destinazione vincolata, istituito per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.
Il suo utilizzo è funzionalmente collegato all’acquisto di libri, testi, pubblicazioni, hardware, software, corsi universitari, corsi di aggiornamento, master, iniziative culturali e attività coerenti con il piano dell’offerta formativa.
La ratio della misura è dunque strettamente professionale. Essa non remunera una prestazione lavorativa, ma sostiene il diritto-dovere di aggiornamento del docente, quale componente essenziale della qualità dell’insegnamento.
3. L’esclusione normativa dei docenti precari e il contrasto con il diritto dell’Unione
La disciplina interna, nella sua formulazione originaria e negli atti attuativi, riservava la Carta ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, escludendo il personale a termine.
Il Tribunale rileva che tale esclusione non è compatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE. La norma euro-unitaria vieta di trattare i lavoratori a termine in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che ricorrano ragioni oggettive.
Nel caso dei docenti, la comparabilità è evidente: il personale a termine svolge le medesime mansioni didattiche, è inserito nella stessa organizzazione scolastica e concorre alla medesima funzione pubblica di istruzione.
La temporaneità del contratto non incide sulla necessità di aggiornamento professionale. Anzi, proprio perché il sistema scolastico si avvale stabilmente di personale precario per garantire il servizio, l’Amministrazione deve assicurare anche a tale personale strumenti adeguati di formazione.
4. La formazione come diritto-dovere del personale docente
La decisione valorizza il quadro normativo e contrattuale che qualifica la formazione in servizio come componente strutturale della professionalità docente.
La formazione non è un beneficio eventuale né un privilegio del personale stabilizzato. È un diritto funzionale allo sviluppo professionale e, al tempo stesso, uno strumento necessario per assicurare qualità, aggiornamento e buon andamento del servizio scolastico.
Gli obblighi formativi gravano sull’intero personale docente in servizio, senza una ragionevole distinzione fondata sulla durata del rapporto. Se la scuola utilizza il docente a termine per l’erogazione dell’insegnamento, non può poi escluderlo dagli strumenti necessari a migliorare e aggiornare le competenze professionali.
5. Il principio di parità di trattamento
La sentenza si fonda su una lettura antidiscriminatoria del rapporto tra docenti di ruolo e docenti precari.
La diversa durata del contratto non giustifica un trattamento deteriore quando le mansioni, le responsabilità professionali e la funzione didattica siano equivalenti. La Carta docente riguarda una condizione di impiego, perché incide sulle possibilità di formazione e sviluppo professionale del lavoratore.
Ne consegue che l’esclusione del personale a termine determina una disparità non sorretta da ragioni oggettive. Il beneficio deve quindi essere riconosciuto anche ai docenti non di ruolo che abbiano prestato servizio nelle annualità considerate.
6. La permanenza nel sistema scolastico e l’interesse all’adempimento specifico
Un profilo importante della pronuncia riguarda la forma della tutela.
Il Tribunale accerta che la ricorrente risulta ancora iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Tale circostanza dimostra la permanenza della docente all’interno del sistema scolastico e rende ancora utile l’attribuzione della Carta nella sua forma tipica.
Quando il docente è ancora interno al sistema, il rimedio corretto non è la mera corresponsione di una somma di denaro libera da vincoli, ma l’adempimento in forma specifica: l’Amministrazione deve mettere a disposizione la Carta docente, o altro strumento equipollente, consentendo la fruizione delle somme nel rispetto dei vincoli di legge.
7. L’impossibilità di una condanna meramente monetaria
La decisione esclude la condanna al semplice pagamento dell’importo.
La Carta docente ha natura vincolata. Consentire la liquidazione pura e semplice delle somme significherebbe trasformare uno strumento formativo in un’erogazione economica generica, alterandone la funzione voluta dal legislatore.
L’attribuzione deve quindi avvenire attraverso il sistema proprio della Carta, così da garantire che il beneficio sia destinato alle finalità di aggiornamento e formazione professionale previste dalla normativa.
8. Accessori e limiti al cumulo
Il Tribunale riconosce l’importo di euro 500 per ciascuna annualità utile, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto per i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Gli accessori decorrono dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione della Carta. Tale statuizione tutela il docente per il ritardo nell’adempimento, senza trasformare la natura del beneficio.
9. Le spese di lite
Il Ministero, rimasto contumace, viene condannato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
La liquidazione tiene conto del valore della controversia, dell’assenza di attività istruttoria, della non elevata complessità delle questioni e del carattere seriale del contenzioso. Resta fermo, tuttavia, il principio di soccombenza.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza conferma un principio ormai consolidato: la Carta docente spetta anche al personale docente a tempo determinato che svolga attività comparabile a quella del personale di ruolo.
La decisione si apprezza perché mantiene fermo il corretto equilibrio tra parità di trattamento e natura vincolata del beneficio. Da un lato, rimuove la discriminazione fondata sulla precarietà del rapporto; dall’altro, evita di trasformare la Carta in una somma liberamente spendibile, imponendo l’adempimento nella forma propria dello strumento formativo.
Il punto giuridico centrale è che la formazione non segue lo status, ma la funzione. Chi insegna, anche a termine, partecipa alla qualità del servizio scolastico e deve essere messo nelle condizioni di aggiornare le proprie competenze con gli stessi strumenti riconosciuti ai docenti di ruolo.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

