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Recesso da TIMVISION Calcio e Sport – DAZN, addebiti successivi e mancata risposta al reclamo: rimborso dovuto, ma nessun indennizzo per servizio non richiesto

1. La vicenda: recesso, precedente accordo conciliativo e persistente fatturazione

La decisione interviene su una controversia relativa al servizio TIMVISION Calcio e Sport – DAZN, collegato ad una utenza telefonica intestata all’utente.

L’istante aveva esercitato il recesso dal servizio mediante comunicazione PEC del 29 agosto 2024, successivamente sollecitata con ulteriore PEC del 22 ottobre 2024. La vicenda era già approdata ad una precedente procedura conciliativa avanti al CORECOM Calabria, conclusasi il 16 gennaio 2025 con un accordo in forza del quale TIM si impegnava a disattivare il servizio e a rimborsare gli importi indebitamente addebitati sino alla fattura emessa in pari data.

Nonostante tale accordo, secondo la prospettazione dell’utente, il servizio non veniva effettivamente disattivato e l’operatore continuava ad addebitare il canone mensile di euro 34,99 per TIMVISION Calcio e Sport – DAZN, pur essendo il servizio non più fruito dall’istante sin dal 19 agosto 2024. L’utente reiterava quindi la richiesta di cessazione immediata il 29 settembre 2025, lamentando altresì l’assenza di riscontro da parte dell’operatore.

Le domande formulate erano tre: il rimborso degli importi addebitati sino al dicembre 2025, pari a euro 34,99 per undici mesi; l’indennizzo per mancata disattivazione del servizio dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025; l’indennizzo per mancata risposta ai reclami inviati tramite PEC e successivi solleciti.

TIM non si costituiva nel procedimento e non depositava memorie o documentazione difensiva. Tale inerzia assume rilievo istruttorio significativo, perché l’operatore non ha provato di avere gestito nei termini la richiesta di recesso, né di avere riscontrato i reclami dell’utente.

L’Autorità accoglie parzialmente l’istanza: riconosce il rimborso degli addebiti da febbraio a dicembre 2025, liquida l’indennizzo massimo per mancata risposta al reclamo, ma rigetta la domanda di indennizzo per mancata disattivazione quale autonoma fattispecie indennitaria.

2. Il recesso dal servizio e il termine massimo di trenta giorni

Il fulcro della decisione risiede nella disciplina contrattuale del recesso dal servizio TIMVISION. Le condizioni generali dell’offerta prevedono che il cliente possa recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, corredata da documento d’identità, e che il recesso produca effetto dalla data di registrazione della richiesta nei sistemi informatici dell’operatore e, comunque, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

La clausola è decisiva per due ragioni.

In primo luogo, attribuisce all’utente un diritto potestativo di scioglimento del rapporto, esercitabile unilateralmente e senza necessità di accettazione dell’operatore. Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, TIM non dispone di un potere discrezionale di mantenere attivo il servizio, ma è tenuta a lavorare la richiesta entro il termine previsto.

In secondo luogo, la clausola delimita temporalmente la debenza degli importi. Il cliente resta tenuto a corrispondere il canone per il servizio fruito fino alla data di ricezione e registrazione della comunicazione di recesso, ma tale debenza non può protrarsi oltre trenta giorni dalla richiesta. Il termine massimo opera come limite di protezione dell’utente rispetto a ritardi interni dell’operatore.

Il principio è di evidente ragionevolezza. L’operatore può avere necessità di un tempo tecnico-amministrativo per registrare e processare il recesso, ma non può trasformare tale tempo in una proroga indefinita dell’obbligazione di pagamento. Superato il termine contrattuale, la persistenza della fatturazione diviene indebita.

Nel caso esaminato, la richiesta di recesso era stata formulata sin dal 29 agosto 2024 e poi reiterata; inoltre, vi era stato un accordo conciliativo del 16 gennaio 2025 che impegnava l’operatore alla disattivazione. La protrazione degli addebiti sino al dicembre 2025 risultava quindi incompatibile con il termine massimo di lavorazione previsto dal contratto.

3. L’effetto dell’accordo conciliativo precedente

Un elemento centrale della vicenda è il precedente verbale di accordo del 16 gennaio 2025. In quella sede, TIM si era impegnata a disattivare il servizio e a rimborsare gli importi indebitamente addebitati sino alla fattura emessa alla data dell’accordo.

Tale accordo non esauriva la questione, ma delimitava il pregresso e rafforzava l’obbligo dell’operatore per il periodo successivo. Da quel momento, infatti, l’operatore non poteva invocare alcuna incertezza sulla volontà dell’utente di recedere. Il recesso era stato già formalizzato, reiterato e poi oggetto di specifico impegno conciliativo.

La persistenza della fatturazione dopo gennaio 2025 assume, quindi, una gravità maggiore. Non si tratta soltanto di ritardo nella gestione di una disdetta; si tratta di mancata esecuzione di un impegno assunto in sede conciliativa, con prosecuzione di addebiti relativi ad un servizio che l’utente aveva chiaramente dichiarato di non voler più mantenere.

La decisione valorizza tale aspetto riconoscendo il rimborso degli importi da febbraio a dicembre 2025, cioè del periodo successivo alla precedente definizione bonaria della posizione. L’Autorità evita, correttamente, di rimettere in discussione quanto già regolato dal verbale conciliativo, ma interviene sulla nuova fase di inadempimento successiva all’accordo.

4. L’inerzia difensiva dell’operatore e la mancata prova della corretta gestione

TIM non ha depositato memorie né documentazione difensiva. Tale comportamento processuale non determina automaticamente l’accoglimento di tutte le domande dell’utente, ma incide sensibilmente sull’accertamento dei fatti.

In presenza di una PEC di recesso e di una successiva PEC di sollecito, l’operatore avrebbe potuto dimostrare di avere tempestivamente gestito la richiesta, di avere disattivato il servizio, di avere emesso note di credito, di avere riscontrato il reclamo o di avere contestato la completezza documentale della disdetta. Nulla di ciò risulta prodotto.

La mancata costituzione lascia dunque incontestata, nei limiti della documentazione dell’utente, la persistenza degli addebiti e l’assenza di riscontro. L’Autorità prende atto che TIM non ha provato di avere rispettato il termine contrattuale di trenta giorni.

La decisione si fonda quindi su una corretta distribuzione degli oneri probatori. L’utente ha documentato la comunicazione di recesso e i successivi solleciti; l’operatore, che aveva piena disponibilità delle evidenze interne di lavorazione, non ha dimostrato di avere adempiuto.

In tale quadro, il rimborso degli addebiti successivi è conseguenza necessaria.

5. Il rimborso degli addebiti da febbraio a dicembre 2025

L’Autorità riconosce all’utente il rimborso di euro 384,89, pari a euro 34,99 per undici mensilità, corrispondenti agli addebiti dal mese di febbraio 2025 al mese di dicembre 2025.

La quantificazione si spiega alla luce della precedente conciliazione. Gli addebiti fino al gennaio 2025 erano già stati oggetto di rimborso o regolazione nell’ambito dell’accordo precedente. La nuova controversia riguarda quindi le somme fatturate dopo tale fase, in un periodo nel quale il servizio avrebbe dovuto essere ormai disattivato.

Il principio applicato è lineare: dopo il recesso e dopo il decorso del termine massimo di lavorazione, il canone non è più dovuto. Se l’operatore continua ad addebitare il servizio, deve restituire le somme incassate o stornare quanto fatturato.

La decisione usa correttamente la categoria del rimborso, non quella dell’indennizzo, per questa specifica voce. Il rimborso ristabilisce l’equilibrio patrimoniale alterato dagli addebiti indebiti: l’utente ha pagato somme non dovute o si è visto addebitare importi privi di titolo; tali importi devono essere restituiti.

È importante distinguere tale rimedio dall’indennizzo. Il rimborso non compensa un disagio ulteriore, ma elimina l’arricchimento indebito derivante dalla fatturazione successiva alla cessazione dovuta.

6. Mancata disattivazione e servizio non richiesto: la distinzione decisiva

La parte più interessante della decisione è il rigetto dell’indennizzo per mancata disattivazione del servizio.

L’utente chiedeva un indennizzo per il periodo compreso tra il 29 agosto 2024 e il 31 dicembre 2025, evidentemente valorizzando la persistente fatturazione del servizio come condotta assimilabile alla prosecuzione di un servizio non voluto. L’Autorità nega però che la mancata disattivazione integri la fattispecie di attivazione di servizio non richiesto.

La distinzione è giuridicamente corretta.

Il servizio TIMVISION Calcio e Sport – DAZN era stato originariamente richiesto dall’utente. Non si trattava, quindi, di una prestazione mai autorizzata, attivata abusivamente o inserita unilateralmente dall’operatore senza consenso. Si trattava di un servizio validamente attivato e successivamente disdettato.

La mancata lavorazione del recesso costituisce un inadempimento dell’obbligo di cessare il servizio, non una attivazione non richiesta. Le due fattispecie non possono essere sovrapposte. L’attivazione non richiesta tutela l’utente contro l’introduzione non voluta di un servizio nel rapporto; la mancata disattivazione tutela invece l’utente contro la prosecuzione indebita di un servizio originariamente legittimo, ma non più voluto.

Il Regolamento sugli indennizzi non prevede, secondo l’Autorità, un autonomo indennizzo per la mancata esecuzione del recesso in questa specifica fattispecie. La conseguenza è il riconoscimento dello storno o del rimborso degli addebiti successivi al termine utile, non la liquidazione di un ulteriore importo giornaliero per servizio non richiesto.

La soluzione è tecnicamente rigorosa, perché evita di dilatare la nozione di servizio non richiesto fino a ricomprendere ogni ritardo nella cessazione.

7. Il limite della tutela indennitaria e la centralità dello storno

La decisione conferma un principio rilevante: non ogni inadempimento dell’operatore genera automaticamente un indennizzo regolamentare autonomo. In alcune ipotesi, la tutela tipica consiste nello storno o nel rimborso.

Nel caso di mancata disattivazione di un servizio originariamente richiesto, il pregiudizio patrimoniale immediato è rappresentato dagli addebiti successivi al recesso. La misura ripristinatoria naturale è quindi l’eliminazione di tali addebiti. L’indennizzo, invece, richiede una fattispecie tipizzata o comunque riconducibile ad una previsione regolamentare applicabile.

La posizione dell’Autorità è coerente con la struttura del sistema degli indennizzi. Il Regolamento non è una clausola generale di responsabilità civile, ma un sistema di ristori automatici per ipotesi determinate. Quando la fattispecie non rientra in una previsione indennitaria, resta ferma la tutela restitutoria e, per eventuali danni ulteriori, la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario.

Tale impostazione può apparire restrittiva dal punto di vista dell’utente, soprattutto quando la mancata cessazione si protrae per oltre un anno. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, la qualificazione è corretta: il mantenimento di un servizio disdetto non è identico all’attivazione di un servizio mai richiesto.

8. Il profilo critico: una mancata disattivazione protratta meriterebbe una tutela indennitaria autonoma?

Pur essendo condivisibile sul piano dell’attuale perimetro regolamentare, la decisione pone una questione di politica del diritto.

Una mancata disattivazione protratta per oltre un anno, nonostante PEC, solleciti e precedente accordo conciliativo, produce un disagio che non sempre è integralmente compensato dal mero rimborso degli addebiti. L’utente è costretto a seguire la pratica, inviare reclami, attivare procedure conciliative, subire fatturazioni indebite e sostenere il rischio di insoluti o recuperi.

Il Regolamento, tuttavia, non sembra offrire una fattispecie specifica di indennizzo per il ritardo nella disattivazione di un servizio accessorio o contenutistico originariamente richiesto e poi disdettato. La decisione si attiene a tale assetto.

Sarebbe auspicabile, sul piano sistematico, una maggiore attenzione regolatoria alla mancata esecuzione dei recessi. Il diritto di recesso è uno strumento essenziale di libertà contrattuale dell’utente; la sua ineffettività può avere un impatto economico e pratico significativo. Una tutela limitata al rimborso degli importi indebitamente addebitati rischia di non disincentivare adeguatamente le inefficienze sistemiche degli operatori.

La decisione, dunque, è corretta secondo il quadro vigente, ma evidenzia una possibile lacuna di tutela.

9. L’indennizzo per mancata risposta al reclamo

Diverso è l’esito sulla domanda relativa alla mancata risposta ai reclami.

L’Autorità riconosce l’indennizzo previsto dall’articolo 12, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi, nella misura massima di euro 300,00. Il reclamo rilevante viene individuato nella PEC del 29 settembre 2025, rispetto alla quale TIM non ha fornito alcun riscontro.

Il calcolo è effettuato a partire dal 29 ottobre 2025, cioè dopo il decorso dei trenta giorni utili per rispondere, fino al 24 marzo 2026, data dell’udienza di discussione, coincidente con la prima interlocuzione tra le parti. Il periodo considerato è pari a 146 giorni, ma l’importo viene contenuto nel massimale di euro 300,00.

La decisione è condivisibile. L’utente aveva formulato una richiesta chiara e documentata di gestione della cessazione. L’operatore non ha risposto. L’inerzia ha costretto l’utente a proseguire nella tutela formale della propria posizione.

La mancata risposta al reclamo costituisce una violazione autonoma rispetto alla mancata disattivazione. Anche se quest’ultima non dà luogo ad un indennizzo specifico, l’omessa risposta alla PEC integra una fattispecie indennitaria espressamente prevista.

Il riconoscimento dell’indennizzo massimo appare adeguato, considerata la durata del silenzio dell’operatore e la mancata costituzione nel procedimento.

10. Perché l’indennizzo decorre dal reclamo del 29 settembre 2025 e non dal recesso del 2024

La decisione riconosce l’indennizzo per mancata risposta a partire dal reclamo scritto del 29 settembre 2025, non dalle PEC del 29 agosto 2024 o dai precedenti solleciti.

La scelta merita attenzione. L’utente aveva richiesto l’indennizzo per mancata risposta ai reclami sin dal 29 settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, richiamando la PEC di recesso del 29 agosto 2024 e i successivi solleciti. Tuttavia, la vicenda precedente al gennaio 2025 era già stata oggetto di accordo conciliativo. È verosimile che l’Autorità abbia ritenuto assorbite o superate le pregresse contestazioni dalla precedente procedura, concentrando il nuovo indennizzo sul reclamo successivo, quello del 29 settembre 2025.

La scelta appare ragionevole, ma avrebbe potuto essere esplicitata meglio. Il provvedimento afferma che il reclamo scritto del 29 settembre 2025 risulta in atti e utilizza tale data per il calcolo. Non chiarisce però in modo analitico se le PEC precedenti siano state escluse perché già oggetto della conciliazione, perché non qualificabili come reclami ai fini dell’indennizzo, oppure perché prive di prova di mancato riscontro.

Una motivazione più dettagliata avrebbe evitato incertezze, soprattutto considerando che l’utente aveva documentato una sequenza di comunicazioni iniziata nel 2024.

11. La precedente conciliazione come spartiacque temporale

Il verbale di accordo del 16 gennaio 2025 assume il ruolo di spartiacque.

Tutto ciò che riguarda gli addebiti fino a gennaio 2025 è stato già definito in quella sede, con rimborso degli importi indebitamente addebitati. La nuova controversia riguarda la persistente mancata disattivazione e gli addebiti successivi.

La decisione evita correttamente duplicazioni di tutela. Non riconosce nuovamente somme già oggetto dell’accordo precedente, ma individua un nuovo periodo di indebito, da febbraio a dicembre 2025. Allo stesso modo, l’indennizzo per mancata risposta viene agganciato ad una nuova PEC del settembre 2025, successiva alla fase conciliativa già definita.

Tale impostazione è condivisibile perché tutela l’utente senza riaprire il contenuto dell’accordo precedente. Il problema non è l’insufficienza dell’accordo del gennaio 2025, ma la sua mancata esecuzione sostanziale da parte dell’operatore, che non ha proceduto alla disattivazione e ha continuato ad addebitare il servizio.

12. Il provvedimento come ordine e gli interessi legali

La delibera qualifica il provvedimento come ordine ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche e impone a TIM il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, con obbligo di comunicare l’avvenuto adempimento all’Autorità.

Gli importi riconosciuti sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il riconoscimento degli interessi ha un valore importante: evita che il tempo del procedimento si traduca in una sostanziale dilazione gratuita in favore dell’operatore e conferisce pienezza patrimoniale alla tutela dell’utente.

L’ordine ha un contenuto preciso: euro 384,89 a titolo di rimborso degli importi addebitati da febbraio a dicembre 2025; euro 300,00 a titolo di indennizzo massimo per mancato riscontro al reclamo.

La chiarezza della statuizione facilita l’esecuzione e consente di verificare puntualmente l’adempimento.

13. Il rapporto tra rimborso, indennizzo e risarcimento del danno ulteriore

La delibera fa salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

La clausola è rilevante perché distingue tre piani di tutela.

Il primo è restitutorio: l’utente ottiene il rimborso delle somme indebitamente addebitate dopo il recesso.

Il secondo è indennitario: l’utente ottiene l’importo massimo previsto per la mancata risposta al reclamo.

Il terzo è risarcitorio: eventuali danni ulteriori, come pregiudizi patrimoniali diversi, disagi ulteriori, costi sostenuti, perdita di tempo qualificabile secondo i parametri della responsabilità civile o altre conseguenze non coperte dagli indennizzi automatici, restano devoluti al giudice competente.

La decisione non esclude, quindi, che la mancata disattivazione protratta possa avere prodotto danni ulteriori. Semplicemente, li colloca al di fuori del perimetro della definizione regolamentare.

14. Profili critici della decisione

La pronuncia è condivisibile nell’esito principale, ma presenta alcuni profili che avrebbero potuto essere motivati con maggiore precisione.

Il primo riguarda l’esclusione dell’indennizzo per mancata disattivazione. La motivazione afferma che tale fattispecie non è assimilabile all’attivazione di servizio non richiesto, perché il servizio era stato originariamente richiesto e poi disdettato. Il ragionamento è corretto. Tuttavia, la decisione avrebbe potuto esaminare se vi fossero altre fattispecie indennitarie astrattamente applicabili, anche solo per escluderle espressamente. Ciò avrebbe reso più solida la conclusione.

Il secondo profilo riguarda la decorrenza degli addebiti rimborsabili. La decisione riconosce il rimborso da febbraio 2025, coerentemente con la precedente conciliazione di gennaio. Tuttavia, sarebbe stato utile precisare il rapporto tra il termine originario di trenta giorni dalla PEC del 29 agosto 2024 e il successivo accordo del 16 gennaio 2025, così da chiarire perché il nuovo computo inizi proprio da febbraio 2025.

Il terzo profilo riguarda l’indennizzo per mancata risposta al reclamo. L’Autorità considera il reclamo del 29 settembre 2025, ma non approfondisce la sorte delle PEC precedenti. Una motivazione più analitica avrebbe potuto chiarire se esse fossero assorbite dalla prima conciliazione, già riscontrate, non provate o non rilevanti nel nuovo procedimento.

Il quarto profilo riguarda la mancata costituzione di TIM. Il provvedimento ne dà atto, ma avrebbe potuto valorizzarla ulteriormente come indice di mancata collaborazione istruttoria, soprattutto alla luce del precedente accordo conciliativo non eseguito nei fatti.

Tali criticità non alterano la correttezza sostanziale della decisione, ma segnalano l’opportunità di una motivazione più ampia nelle ipotesi di mancata disattivazione protratta e reiterata.

15. Il rilievo pratico della pronuncia

La pronuncia offre indicazioni operative molto importanti per gli utenti.

Chi intende recedere da un servizio accessorio deve conservare copia della comunicazione di recesso, prova dell’invio, documento allegato, eventuali solleciti e fatture successive. In caso di mancata disattivazione, è opportuno inviare un reclamo specifico, con richiesta di cessazione immediata, storno degli addebiti e riscontro scritto.

La decisione conferma che il reclamo scritto, soprattutto se inviato via PEC, assume un valore decisivo: consente di far decorrere il termine di risposta e, in caso di silenzio dell’operatore, fonda l’indennizzo da mancato riscontro.

Per gli operatori, il provvedimento ribadisce che la gestione del recesso non è un’attività discrezionale o dilazionabile. Il termine contrattuale di trenta giorni costituisce il limite massimo entro cui la richiesta deve essere lavorata. La mancata disattivazione espone l’operatore al rimborso degli addebiti successivi e, in caso di mancata risposta ai reclami, all’indennizzo regolamentare.

16. Considerazioni conclusive

La decisione accoglie correttamente la domanda di rimborso degli importi addebitati per il servizio TIMVISION Calcio e Sport – DAZN da febbraio a dicembre 2025. L’utente aveva esercitato il recesso già nell’agosto 2024, aveva reiterato la richiesta, aveva concluso una precedente conciliazione nel gennaio 2025 e, nonostante ciò, TIM aveva continuato ad addebitare il canone mensile di euro 34,99 sino al dicembre 2025. In assenza di prova contraria da parte dell’operatore, tali somme risultano indebitamente fatturate e devono essere restituite.

È altresì corretta la liquidazione dell’indennizzo massimo di euro 300,00 per mancata risposta al reclamo PEC del 29 settembre 2025. TIM non ha fornito alcun riscontro e la prima interlocuzione utile è avvenuta soltanto in sede di udienza dinanzi all’Autorità. Il silenzio dell’operatore integra pienamente la fattispecie indennitaria prevista dal Regolamento.

Più rigorosa, ma tecnicamente fondata, è l’esclusione dell’indennizzo per mancata disattivazione quale servizio non richiesto. Il servizio era stato originariamente richiesto dall’utente; ciò che rileva è la mancata cessazione dopo il recesso, non l’attivazione abusiva di una prestazione mai autorizzata. La tutela riconoscibile nella procedura è quindi il rimborso degli addebiti successivi al termine utile di disattivazione, non l’indennizzo per servizio non richiesto.

La pronuncia evidenzia, tuttavia, una possibile insufficienza del sistema indennitario: la mancata esecuzione del recesso, specie se protratta per oltre un anno e nonostante una conciliazione già intervenuta, produce un disagio che il solo rimborso può non compensare pienamente. La decisione resta corretta secondo il quadro regolamentare vigente, ma segnala l’opportunità di una più esplicita tutela indennitaria per i casi di ritardo ingiustificato nella cessazione di servizi accessori.

Il principio conclusivo è chiaro: l’operatore deve lavorare il recesso entro il termine contrattuale; se continua a fatturare dopo tale termine, deve restituire gli importi; se non risponde al reclamo, deve corrispondere l’indennizzo. Ma la mancata disattivazione di un servizio originariamente richiesto non può essere confusa con l’attivazione di un servizio non richiesto, salvo diversa previsione regolamentare o prova di una nuova prestazione mai autorizzata.



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