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Finanziamenti chirografari, polizze collegate e TAEG difforme: la nullità parziale colpisce i costi non correttamente inclusi nel costo totale del credito

Massima

Nei contratti di finanziamento, i costi relativi a servizi accessori, incluse le polizze assicurative, devono essere inclusi nel TAEG quando la loro stipulazione costituisca, anche in via presuntiva, condizione necessaria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni concretamente offerte. Il carattere obbligatorio della polizza non può essere escluso sulla base della sola qualificazione formale di facoltatività contenuta nel modulo contrattuale, ove emergano indici sostanziali gravi, precisi e concordanti di collegamento funzionale con il finanziamento, quali contestualità della stipula, pari durata, funzione di copertura del rischio di credito, designazione del finanziatore quale beneficiario, trattenuta del premio sull’importo finanziato o parametrazione dell’indennizzo al debito residuo. L’erronea indicazione del TAEG, conseguente alla mancata inclusione di costi obbligatori, determina la nullità parziale delle clausole relative ai costi non correttamente rappresentati e l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla disciplina di settore, con conseguente rideterminazione del rapporto. In caso di cessione del rapporto ai sensi dell’art. 58 T.U.B., le domande restitutorie o di accertamento riferite ai rapporti ceduti devono essere rivolte al cessionario, quale attuale titolare delle passività e delle posizioni obbligatorie trasferite.


1. La vicenda: tre finanziamenti chirografari e contestazione dei costi del credito

La controversia nasce da tre contratti di finanziamento chirografario stipulati da una società con un istituto di credito, rispettivamente per euro 50.000,00, euro 70.000,00 ed euro 100.000,00. I finanziamenti presentavano durate differenti, tassi nominali diversi e TAEG indicati in contratto pari, rispettivamente, all’8,169%, all’8,24% e al 7,58%.

La società attrice contestava la validità dei rapporti sotto molteplici profili: usura collegata all’ipotesi di estinzione anticipata, anatocismo, indeterminatezza del contenuto contrattuale, illegittimità dell’ammortamento alla francese, violazione degli obblighi di trasparenza, erroneo computo del TAEG per mancata inclusione dei costi assicurativi e violazione dei principi di correttezza e buona fede.

La banca convenuta eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a due dei tre rapporti, in quanto ceduti a soggetto terzo. Nel merito, contestava integralmente le domande, sostenendo la correttezza dei contratti e l’infondatezza delle pretese restitutorie.

Il Tribunale accoglie solo parzialmente la domanda: esclude la legittimazione passiva della banca cedente per i due rapporti ceduti; ritiene invece fondata la censura relativa al primo contratto, accertando l’erronea indicazione del TAEG per mancata inclusione della polizza assicurativa funzionalmente collegata al credito e condannando la convenuta alla restituzione del saldo rideterminato in favore della società attrice.

La pronuncia è significativa perché coniuga due piani distinti: da un lato, la disciplina delle cessioni bancarie ex art. 58 T.U.B.; dall’altro, il tema sostanziale dell’inclusione delle polizze e degli oneri accessori nel costo totale del credito.

2. La cessione ex art. 58 T.U.B. e il difetto di legittimazione passiva della banca cedente

Il primo passaggio decisivo riguarda la legittimazione passiva.

Il Tribunale accoglie l’eccezione della convenuta relativamente ai due finanziamenti ceduti, ritenendo che, a seguito della cessione, titolare del rapporto obbligatorio sia il cessionario. Il richiamo all’art. 58 T.U.B. è essenziale: la cessione bancaria disciplinata da tale norma comporta il trasferimento al cessionario non solo delle attività, ma anche delle passività e delle posizioni obbligatorie connesse ai rapporti ceduti, secondo un meccanismo speciale che prevale sulla disciplina ordinaria dell’art. 2560 c.c.

Il principio assume particolare rilievo nelle azioni di accertamento negativo, rideterminazione del saldo e ripetizione di indebito. Se il rapporto è stato ceduto e il cessionario è subentrato nella posizione del cedente, le pretese relative al rapporto ceduto devono essere fatte valere nei confronti del soggetto attualmente titolare della posizione sostanziale.

La decisione valorizza un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 58 T.U.B. non determina una mera aggiunta di responsabilità del cessionario a quella del cedente, ma realizza un trasferimento della posizione obbligatoria, con conseguente titolarità passiva del cessionario rispetto alle azioni fondate sul rapporto ceduto.

Per tale ragione, pur avendo la consulenza tecnica accertato profili di difformità anche in relazione agli altri finanziamenti, il Tribunale non condanna la banca cedente per quei rapporti, limitando l’accoglimento al solo contratto rimasto nella sua sfera di legittimazione.

3. Il cuore della decisione: TAEG, costi assicurativi e obbligatorietà sostanziale della polizza

Il punto centrale della sentenza riguarda l’erronea indicazione del TAEG nei contratti di finanziamento per mancata inclusione dei costi assicurativi.

La disciplina del credito prevede che nel costo totale debbano essere inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto, compresi i premi assicurativi, quando la conclusione del contratto accessorio sia requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

La questione, dunque, non è meramente formale. Non basta verificare se il modulo contrattuale qualifichi la polizza come facoltativa. Occorre accertare se, in concreto, l’assicurazione sia funzionalmente collegata alla concessione del credito e se, secondo una valutazione sostanziale, abbia rappresentato una condizione dell’operazione economica.

Il Tribunale aderisce ad una impostazione sostanzialistica: la natura obbligatoria della polizza può essere provata anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso esaminato, tali indici sono ravvisati nella contestualità tra finanziamento e assicurazione, nella durata coincidente, nella funzione di copertura del rischio di credito, nella destinazione della garanzia a presidio della restituzione del finanziamento, nella designazione dell’istituto quale beneficiario e nella complessiva struttura unitaria dell’operazione.

La conseguenza è netta: i premi assicurativi dovevano essere inclusi nel TAEG. La loro omissione ha determinato una rappresentazione incompleta e inesatta del costo effettivo del credito.

4. La facoltatività dichiarata della polizza non è decisiva

Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia è l’affermazione secondo cui la dicitura contrattuale di “polizza facoltativa” non è sufficiente a escludere il collegamento funzionale con il finanziamento.

Nella contrattualistica bancaria e finanziaria, la qualificazione formale della polizza come facoltativa può talvolta rispondere a logiche standardizzate e non riflettere la concreta dinamica negoziale. Se la polizza viene proposta contestualmente al finanziamento, se copre eventi idonei a compromettere il rimborso, se ha durata corrispondente al piano di ammortamento e se l’indennizzo è parametrato al debito residuo o comunque funzionale alla protezione del credito, allora il suo costo non può essere trattato come estraneo all’operazione.

La valutazione deve riguardare la sostanza economico-giuridica del rapporto, non la sua etichetta documentale. Una polizza formalmente facoltativa può essere sostanzialmente necessaria per ottenere il credito alle condizioni offerte.

Il Tribunale, aderendo a un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ritiene prevalenti gli indici sostanziali rispetto alla clausola formale di facoltatività. Tale soluzione appare condivisibile: diversamente, sarebbe sufficiente inserire nei moduli una generica dichiarazione di facoltatività per sottrarre al TAEG costi che, in concreto, incidono sul costo reale del credito e sono funzionali all’interesse del finanziatore.

5. Il ruolo della consulenza tecnica: dalla ricostruzione contabile alla conseguenza giuridica

La consulenza tecnica d’ufficio assume un ruolo decisivo nella ricostruzione del costo effettivo dei finanziamenti.

Per il primo contratto, il TAEG effettivamente applicato, una volta inclusa la polizza, risulta pari al 9,811%, a fronte dell’8,169% indicato in contratto. Per il secondo rapporto, il TAEG effettivo risulta pari al 10,275%, rispetto all’8,24% contrattuale. Per il terzo rapporto, il TAEG effettivo è pari all’8,484%, rispetto al 7,58% indicato, tenuto conto anche della questione relativa al costo della commissione COFIDI.

Il Tribunale aderisce alla ricostruzione peritale quanto al collegamento tra polizze e finanziamenti, reputando dimostrata la natura obbligatoria o comunque funzionalmente necessaria delle coperture assicurative.

Tuttavia, la conseguenza economica viene limitata al solo primo contratto, poiché per gli altri due il soggetto convenuto non è più titolare passivo del rapporto. Questo aspetto dimostra l’importanza della distinzione tra accertamento tecnico e legittimazione sostanziale: la CTU può evidenziare difformità anche su rapporti ceduti, ma la condanna restitutoria deve essere pronunciata nei confronti del soggetto passivamente legittimato.

Il saldo a credito riconosciuto per il primo finanziamento viene determinato in euro 7.241,97, con interessi legali dalla domanda.

6. Art. 125-bis T.U.B. e nullità parziale delle clausole sui costi

Accertata la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG effettivo, il Tribunale applica la disciplina dell’art. 125-bis T.U.B., che prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione contrattuale e precontrattuale.

La nullità non travolge l’intero contratto, ma colpisce le clausole relative ai costi non correttamente rappresentati. Ne deriva l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla norma, con esclusione di ulteriori somme a titolo di interessi, commissioni o spese, nei limiti della disciplina applicabile.

Nel caso esaminato, la rideterminazione del piano al tasso B.O.T. conduce, per il primo contratto, al saldo restitutorio riconosciuto in favore della società attrice.

La decisione valorizza il carattere informativo e protettivo del TAEG. L’indicatore non è un dato ornamentale, ma lo strumento attraverso il quale il cliente viene posto in condizione di conoscere il costo reale dell’operazione e di comparare offerte diverse. Se costi obbligatori vengono esclusi, il cliente riceve una rappresentazione economicamente alterata del finanziamento.

La sanzione della nullità parziale mira proprio a evitare che il finanziatore possa beneficiare di costi non correttamente rappresentati nel costo totale del credito.

7. Un profilo problematico: l’applicazione della disciplina consumeristica ad una società

La sentenza presenta un profilo particolarmente delicato.

Il Tribunale richiama l’art. 125-bis T.U.B., norma testualmente riferita ai costi a carico del consumatore. Nel caso di specie, tuttavia, l’attrice risulta essere una società. La pronuncia non approfondisce espressamente il tema dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del credito ai consumatori, né chiarisce se la società possa essere equiparata, nel rapporto specifico, ad un soggetto rientrante nell’area di protezione della norma.

Questo è probabilmente il punto più sensibile della decisione.

Sotto il profilo tecnico, l’applicazione dell’art. 125-bis T.U.B. presuppone normalmente la ricorrenza di un rapporto di credito ai consumatori, con un soggetto finanziato che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Se il finanziamento è concesso ad una società nell’ambito della propria attività, la norma potrebbe non trovare applicazione in senso stretto.

La sentenza, però, non si sofferma su tale possibile obiezione. Essa procede direttamente all’applicazione della disciplina sostitutiva, probabilmente valorizzando la funzione di trasparenza dell’indicatore e l’esito della consulenza tecnica. Ne deriva una statuizione favorevole all’attrice, ma esposta a un possibile profilo critico in sede di impugnazione.

La questione non incide sul principio generale della rilevanza dei costi assicurativi nel TAEG, ma può incidere sulla specifica conseguenza sanzionatoria applicabile quando il finanziato non sia consumatore.

8. La commissione COFIDI nel terzo finanziamento

La sentenza dà conto anche della questione relativa alla commissione COFIDI nel terzo finanziamento.

La consulenza tecnica ha ritenuto opportuno includerla tra i costi rilevanti ai fini del TAEG, in quanto, pur in assenza di documentazione giustificativa specifica, la funzione tipica dei consorzi fidi è quella di prestare garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche. Inserendo tale costo nel calcolo, il saldo a credito dell’attrice sarebbe risultato significativo.

Tuttavia, anche tale rapporto è colpito dal problema preliminare della legittimazione passiva, essendo stato ceduto. La sentenza non pronuncia condanna su tale voce nei confronti della convenuta originaria.

Il profilo resta comunque rilevante sul piano sistematico: le commissioni corrisposte per garanzie accessorie, se funzionali all’ottenimento del credito o alle condizioni economiche offerte, devono essere valutate nel costo totale. Anche in questo caso, la logica è la stessa delle polizze: ciò che rileva non è la denominazione del costo, ma la sua connessione funzionale con la concessione del finanziamento.

9. Usura da estinzione anticipata: genericità della contestazione e irrilevanza del costo eventuale

Le ulteriori doglianze dell’attrice vengono rigettate.

La prima riguarda lo sforamento della soglia usura nell’ipotesi di estinzione anticipata. La prospettazione attorea era costruita sull’idea che il costo di estinzione anticipata, non essendo rapportato al tempo, potesse determinare un’usura potenziale.

Il Tribunale ritiene la censura generica e sganciata da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, rilevando che l’attrice non ha specificamente allegato le condizioni convenute, quelle applicate e la misura del presunto superamento della soglia. Viene richiamato il principio delle Sezioni Unite del 2020 sull’onere probatorio gravante sul debitore che intenda dimostrare l’usurarietà degli interessi moratori.

La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza che guarda con rigore alle contestazioni fondate su scenari eventuali o ipotetici. La commissione o il costo di estinzione anticipata, in quanto collegato all’esercizio di una facoltà di recesso anticipato, non può essere trasformato automaticamente in componente ordinaria del costo del credito, né fondare una usura “potenziale” in assenza di allegazione precisa e di effettiva incidenza sulla vicenda concreta.

L’usura richiede una verifica seria, circostanziata e aderente alle clausole del contratto. Non può essere costruita sulla base di ipotesi astratte.

10. Ammortamento alla francese e anatocismo: il rigetto della censura

La società attrice aveva dedotto l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese, sostenendo che esso comporterebbe un calcolo degli interessi in regime composto e, dunque, una violazione del divieto di anatocismo.

Il Tribunale rigetta la censura, aderendo all’orientamento secondo cui il sistema di ammortamento alla francese non genera, di per sé, capitalizzazione degli interessi. Gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale residuo e per il periodo di riferimento di ciascuna rata; con il pagamento della rata, la quota interessi viene corrisposta e la quota capitale riduce il debito residuo. Nella rata successiva, gli interessi sono calcolati sul capitale residuo diminuito, non sugli interessi precedentemente maturati.

Il metodo alla francese comporta una diversa distribuzione temporale delle quote capitale e interessi, con una quota interessi più elevata nella fase iniziale e progressivamente decrescente, ma ciò non equivale a anatocismo.

La sentenza ribadisce un principio ormai ampiamente consolidato: la sola adozione dell’ammortamento alla francese non è sufficiente a fondare la nullità del contratto né a dimostrare una discordanza tra tasso pattuito e tasso applicato.

11. Determinatezza del tasso e piano di ammortamento allegato

La decisione esclude anche l’indeterminatezza del tasso.

Il Tribunale osserva che il piano di ammortamento sviluppa il tasso indicato nel contratto e consente al cliente di conoscere la progressione del rimborso. L’ammortamento alla francese, in quanto tale, non determina una divergenza occulta tra tasso pattuito e tasso effettivo. Se gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e la rata liquida integralmente gli interessi del periodo, non vi è capitalizzazione né indeterminatezza.

La presenza del piano di ammortamento assume quindi un valore informativo e determinativo: consente di verificare il criterio di rimborso, la distribuzione delle quote e il costo dell’operazione.

La censura dell’attrice, fondata su una contestazione generale del regime composto, viene quindi respinta perché non dimostra un concreto scostamento tra quanto pattuito e quanto applicato.

12. Buona fede contrattuale e genericità della domanda

Il Tribunale rigetta anche la doglianza relativa alla violazione dei principi di correttezza e buona fede.

La domanda viene qualificata come generica, poiché priva di specifica indicazione delle condotte inadempienti o illecite ascrivibili alla banca. La mera affermazione dell’applicazione di tassi usurari non è sufficiente, soprattutto quando le doglianze sull’usura vengono respinte per carenza di allegazione e prova.

Il principio è corretto. La buona fede non è una clausola di stile utilizzabile per surrogare contestazioni tecniche non dimostrate. Essa può fondare responsabilità o rimedi ove siano allegati comportamenti specifici: reticenze informative, imposizione di costi occulti, condotte abusive, gestione opaca del rapporto, approfittamento della controparte. In assenza di tali elementi, la domanda resta indeterminata.

La pronuncia conferma, dunque, l’esigenza di allegazioni precise anche quando si invocano clausole generali.

13. L’esito della decisione: accoglimento parziale limitato al primo finanziamento

Il dispositivo accoglie parzialmente la domanda, dichiara la nullità parziale del primo finanziamento e condanna la banca alla restituzione di euro 7.241,97, oltre interessi legali dalla domanda.

Il rigetto delle domande relative agli altri due rapporti non dipende dall’assenza di anomalie contabili, ma dalla carenza di legittimazione passiva della convenuta rispetto ai rapporti ceduti. La sentenza, infatti, dà conto dei saldi teoricamente emersi dalla CTU anche per tali finanziamenti, ma non pronuncia condanna nei confronti della banca cedente.

Le spese di lite e di CTU vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza. La società attrice ottiene accoglimento solo parziale e per un importo inferiore rispetto alle pretese complessive; la convenuta, pur vittoriosa su molti profili, viene condannata alla restituzione con riferimento al primo rapporto.

La soluzione sulle spese appare coerente con l’esito complessivo.

14. Profili critici della pronuncia

La sentenza è interessante e, nella parte relativa all’inclusione delle polizze nel TAEG, particolarmente incisiva. Tuttavia, presenta alcuni profili problematici.

Il primo riguarda, come già evidenziato, l’applicazione dell’art. 125-bis T.U.B. ad una società. Il provvedimento non chiarisce il presupposto soggettivo della disciplina applicata, né motiva sull’eventuale estensione della tutela oltre il perimetro del credito ai consumatori. Questo è il punto più vulnerabile della decisione.

Il secondo profilo riguarda il rapporto tra TAEG e usura. La sentenza distingue correttamente le doglianze, ma talvolta il ragionamento sulla rilevanza delle polizze nel TAEG sembra sovrapporsi alla giurisprudenza elaborata in materia di usura. Le due verifiche sono contigue, ma non identiche: una riguarda la corretta rappresentazione del costo totale del credito, l’altra il superamento della soglia usuraria.

Il terzo profilo riguarda i rapporti ceduti. La decisione accerta una difformità anche su tali finanziamenti, ma rigetta le domande per difetto di legittimazione passiva. Sarebbe stato utile chiarire se tale rigetto abbia natura meramente processuale-sostanziale nei confronti della cedente e se lasci impregiudicata l’azione nei confronti della cessionaria.

Il quarto profilo riguarda il terzo finanziamento e la commissione COFIDI. L’inclusione del costo appare logicamente coerente, ma fondata anche su una valutazione presuntiva in assenza di documentazione giustificativa completa. Una motivazione più analitica avrebbe rafforzato il passaggio.

Nonostante tali criticità, la decisione rappresenta un precedente di rilievo sulla sostanza economica dei costi accessori e sulla necessità che il TAEG rifletta il costo reale dell’operazione.

15. Il rilievo pratico per il contenzioso bancario

La pronuncia offre indicazioni operative importanti.

Per il cliente finanziato, essa conferma che la contestazione del TAEG può essere fondata quando siano stati esclusi costi assicurativi o garanzie accessorie sostanzialmente collegate al credito. Tuttavia, occorre dimostrare l’obbligatorietà sostanziale di tali costi mediante indici presuntivi solidi e coerenti.

Per gli intermediari, la decisione impone particolare attenzione alla trasparenza. Se una polizza o una garanzia è contestuale, funzionale alla copertura del credito, di durata coordinata al finanziamento e posta nell’interesse del finanziatore, il relativo costo deve essere considerato nel TAEG, a prescindere dalla qualificazione formale di facoltatività.

Per i difensori, la sentenza dimostra l’importanza di verificare preliminarmente la legittimazione passiva in caso di cessione bancaria. L’azione proposta contro il cedente può risultare inammissibile o infondata rispetto ai rapporti trasferiti, anche quando nel merito emergano profili di difformità.

16. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Salerno afferma un principio sostanziale di grande rilievo: il costo reale del credito deve essere rappresentato in modo completo e trasparente. Se la polizza assicurativa è funzionalmente collegata al finanziamento e costituisce, in concreto, condizione per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, il relativo premio deve essere incluso nel TAEG.

La pronuncia valorizza gli indici sostanziali di collegamento tra assicurazione e finanziamento: contestualità, pari durata, funzione di copertura del credito, interesse del finanziatore, struttura unitaria dell’operazione. La mera indicazione formale di facoltatività non basta a neutralizzare tali elementi.

Il risultato è la nullità parziale del primo contratto e la condanna della banca alla restituzione del saldo ricalcolato in euro 7.241,97. Restano invece fuori dalla condanna i due rapporti ceduti, per i quali il Tribunale ritiene legittimata passivamente la cessionaria ex art. 58 T.U.B.

La decisione rigetta, invece, le contestazioni su usura da estinzione anticipata, anatocismo, ammortamento alla francese e buona fede, reputandole generiche o infondate. Ciò conferma che il contenzioso bancario richiede precisione: le doglianze tecniche non possono essere formulate in modo cumulativo o astratto, ma devono essere sostenute da allegazioni puntuali, documenti e calcoli giuridicamente corretti.

Il principio conclusivo è duplice: da un lato, il TAEG deve incorporare tutti i costi obbligatori o sostanzialmente necessari dell’operazione; dall’altro, la tutela restitutoria deve essere richiesta al soggetto effettivamente titolare del rapporto, specie quando siano intervenute cessioni bancarie. La trasparenza del costo del credito e la corretta individuazione del contraddittore sono, dunque, le due coordinate essenziali della decisione.



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