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Polizza di responsabilità civile per attività termale e sinistro nelle aree verdi: la copertura si estende alle strutture espressamente assicurate anche se il danno non deriva dall’attività sanitaria

Massima

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile riferito a un complesso termale, l’espressa inclusione della responsabilità per attività non sanitarie e l’indicazione nominativa di parchi, aree verdi, biglietterie e ulteriori strutture accessorie impediscono di circoscrivere la garanzia ai soli danni causalmente connessi allo svolgimento dell’attività termale in senso stretto. L’elenco delle strutture assicurate assume autonoma efficacia delimitativa del rischio e ricomprende gli eventi dannosi verificatisi in tali luoghi, anche quando l’attività esercitata in essi non abbia natura sanitaria o termale. In presenza di una clausola contrattuale che imponga, in caso di dubbio sull’operatività della garanzia, l’interpretazione più favorevole all’assicurato, l’assicuratore non può invocare una restrizione della copertura non espressamente e inequivocabilmente prevista. Accertata l’operatività della polizza, l’assicuratore deve manlevare l’assicurato dalle somme dovute al terzo danneggiato, comprese le spese processuali poste a suo carico, nei limiti della franchigia convenuta.


1. La questione interpretativa: attività assicurata e luogo del sinistro

La controversia ruota attorno alla corretta delimitazione del rischio assicurato in una polizza di responsabilità civile riferita a un articolato complesso termale, comprendente strutture sanitarie, esercizi accessori, impianti tecnici, aree verdi e spazi aperti al pubblico.

L’evento dannoso si era verificato in una zona verde, ove una frequentatrice era inciampata in una sporgenza metallica arrugginita, occultata dalla vegetazione. Il soggetto tenuto alla gestione dell’area era stato condannato al risarcimento del danno, ma il giudice di primo grado aveva escluso la garanzia assicurativa, ritenendo che l’evento non fosse riferibile all’esercizio dell’attività termale.

Il giudice di appello ribalta tale conclusione, affermando che la polizza non poteva essere interpretata come limitata alla sola attività sanitaria o strettamente terapeutica. Il contratto comprendeva infatti, oltre alle attività sanitarie, anche le attività non sanitarie e indicava espressamente una serie di strutture assicurate, tra le quali risultavano comprese aree verdi, parchi e una biglietteria centrale prospiciente al luogo dell’incidente.

La decisione pone quindi un principio di particolare interesse nel diritto assicurativo: quando la polizza individua non soltanto una tipologia di attività, ma anche specifiche strutture e luoghi, la copertura deve essere ricostruita considerando entrambe le coordinate, funzionale e territoriale.

2. L’interpretazione letterale del contratto assicurativo

Il primo criterio applicato è quello letterale, previsto dall’art. 1362 c.c.

La clausola relativa all’oggetto dell’assicurazione estendeva la garanzia tanto alle attività sanitarie quanto alle attività non sanitarie. Tale estensione non poteva essere ridotta a una previsione meramente accessoria o priva di autonoma rilevanza. La presenza della formula relativa alle attività non sanitarie dimostrava, al contrario, la volontà delle parti di coprire rischi ulteriori rispetto a quelli direttamente connessi alla prestazione sanitaria.

A tale previsione si aggiungeva l’elenco delle strutture assicurate. In esso non figuravano soltanto stabilimenti termali, reparti sanitari o locali destinati alla cura, ma anche parchi, impianti tecnici, biglietterie, negozi, acquedotti, cunicoli, aree di servizio e altri luoghi nei quali non veniva necessariamente esercitata attività termale.

L’argomento è decisivo. Se l’assicurazione fosse stata limitata esclusivamente ai danni derivanti dall’attività sanitaria o termale, l’inserimento nominativo di luoghi privi di tale funzione sarebbe stato sostanzialmente inutile. L’interpretazione che restringe la garanzia ai soli trattamenti sanitari finirebbe dunque per svuotare di significato una parte rilevante del regolamento contrattuale.

L’elenco delle strutture non ha, pertanto, una funzione descrittiva o meramente organizzativa. Esso individua il perimetro territoriale e materiale del rischio assicurato.

3. L’interpretazione sistematica e il significato della pluralità delle strutture assicurate

L’art. 1363 c.c. impone di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto.

Applicando tale criterio, non è possibile isolare la dicitura relativa all’attività termale e utilizzarla come limite assoluto della garanzia. Occorre leggere congiuntamente la previsione relativa alle attività non sanitarie, l’elenco delle strutture e la clausola contrattuale diretta a risolvere eventuali dubbi sull’operatività della copertura.

Il contratto descriveva un rischio complesso, proprio di un soggetto che non gestisce esclusivamente un’attività terapeutica, ma opera all’interno di un articolato patrimonio immobiliare e territoriale. Tale patrimonio comprende strutture aperte al pubblico, aree verdi, manufatti tecnici, spazi di passaggio, impianti, esercizi commerciali e ambienti accessori.

In questa prospettiva, la responsabilità assicurata non è soltanto quella derivante dall’erogazione di prestazioni mediche o termali. Essa comprende anche i rischi connessi alla custodia, manutenzione, fruizione e gestione delle strutture indicate nel contratto.

La sentenza coglie correttamente tale dato. L’area verde nella quale si era verificato il sinistro risultava riconducibile tanto alla categoria dei parchi quanto alla zona prossima alla biglietteria centrale, entrambe espressamente contemplate dalla polizza. La copertura non poteva quindi essere negata sulla sola base dell’assenza di un nesso immediato con una prestazione sanitaria.

4. Il rischio di sito e il rischio di attività

La decisione consente di distinguere tra rischio di attività e rischio di sito.

Il rischio di attività è quello direttamente collegato allo svolgimento della prestazione caratteristica dell’impresa o dell’ente assicurato. In una struttura termale, esso riguarda, ad esempio, i danni derivanti da trattamenti sanitari, cure, prestazioni terapeutiche, utilizzo di impianti termali o attività svolte dagli addetti.

Il rischio di sito, invece, deriva dalla disponibilità e dalla gestione di luoghi, immobili, aree aperte, pertinenze e strutture accessorie. Si pensi ai danni causati dalla cattiva manutenzione di un vialetto, dalla presenza di ostacoli, dalla caduta di rami, da pavimentazioni dissestate, da illuminazione insufficiente o da manufatti non adeguatamente protetti.

Nel caso esaminato, il danno era riconducibile a un rischio di sito. L’evento non dipendeva dall’esecuzione di una terapia o di una prestazione sanitaria, ma dalla presenza di una sporgenza metallica nel terreno, nascosta dalla vegetazione.

La copertura, tuttavia, risultava operante perché la polizza non assicurava soltanto l’attività sanitaria, ma anche la responsabilità per eventi dannosi verificatisi nelle strutture e nelle aree espressamente incluse. Il rischio di sito era dunque assicurato in quanto riferibile a un luogo indicato nel contratto.

5. Le clausole limitative della garanzia e il criterio di chiarezza

L’assicuratore sosteneva che la garanzia per le attività non sanitarie dovesse essere limitata alle strutture nelle quali fosse concretamente esercitata l’attività termale, con esclusione dell’area verde in cui era avvenuto il sinistro.

Tale tesi non può essere condivisa quando la limitazione non sia formulata in modo chiaro, specifico e coerente con l’intero assetto contrattuale.

Le clausole che delimitano il rischio assicurato devono essere interpretate con particolare rigore. Non è sufficiente una formula generica per escludere eventi verificatisi in luoghi nominativamente ricompresi nell’elenco delle strutture assicurate. Se l’assicuratore intende escludere parchi, aree verdi, pertinenze o spazi esterni dal perimetro della copertura, deve esprimerlo in modo inequivoco.

Non è consentito ricavare un’esclusione da un’interpretazione restrittiva della nozione di “attività termale”, quando il contratto dimostri che la garanzia si estende anche a luoghi nei quali tale attività non viene svolta.

In un contratto predisposto dall’assicuratore, il dubbio interpretativo non può risolversi in danno dell’assicurato. Tale conclusione trova un rafforzamento ulteriore nell’art. 1370 c.c., applicabile alle condizioni generali unilateralmente predisposte, ma soprattutto nella clausola negoziale che imponeva l’interpretazione più favorevole all’assicurato in caso di disaccordo sull’operatività della garanzia.

6. La clausola di interpretazione favorevole all’assicurato

La polizza conteneva una previsione espressa secondo cui, in caso di disaccordo tra le parti sull’operatività della garanzia, l’interpretazione avrebbe dovuto essere resa in senso più favorevole all’assicurato.

Tale clausola assume un rilievo centrale.

Non si tratta di una mera dichiarazione di stile, ma di un criterio pattizio di risoluzione dell’incertezza interpretativa. Le parti hanno convenuto anticipatamente che, quando il testo contrattuale consenta più letture ragionevoli, debba prevalere quella che conserva l’utilità della garanzia per l’assicurato.

La clausola non consente di creare una copertura per rischi radicalmente estranei al contratto. Non può trasformare una polizza di responsabilità civile in una garanzia universale. Tuttavia, quando l’evento è oggettivamente collocabile all’interno delle strutture assicurate e il contratto contiene una previsione generale relativa alle attività non sanitarie, il criterio favorevole all’assicurato diviene decisivo.

Nel caso di specie, il dubbio non riguardava l’esistenza di una copertura totalmente estranea al contratto, ma il rapporto tra una nozione ampia di strutture assicurate e una lettura restrittiva dell’attività termale. In tale situazione, l’interpretazione favorevole all’assicurato conduceva coerentemente al riconoscimento della garanzia.

7. Il premio assicurativo come criterio sistematico di interpretazione

Il Tribunale valorizza anche l’ammontare del premio annuo pattuito, significativamente elevato.

Il premio non può, da solo, estendere il rischio assicurato oltre i limiti testuali della polizza. Esso, tuttavia, può costituire un elemento sistematico e confermativo dell’ampiezza della garanzia, soprattutto quando il contratto copre una pluralità di strutture, attività e luoghi.

Un premio rilevante è coerente con una copertura che investe non soltanto l’attività sanitaria in senso stretto, ma l’intero complesso aziendale o patrimoniale indicato nella polizza. Il dato economico contribuisce quindi a escludere una lettura eccessivamente minimalista della garanzia.

L’interpretazione del contratto assicurativo non può essere condotta ignorando la sua struttura economica. Il premio costituisce il corrispettivo della presa in carico del rischio e, se commisurato a un’organizzazione complessa, rafforza la lettura secondo cui il rischio assicurato comprende anche strutture accessorie, parchi e aree aperte.

8. La manleva e il contenuto dell’obbligazione dell’assicuratore

Accertata l’operatività della garanzia, l’assicuratore è tenuto a manlevare e tenere indenne l’assicurato da quanto dovuto al terzo danneggiato.

La manleva comprende il capitale risarcitorio, gli accessori e le spese legali poste a carico dell’assicurato nel giudizio promosso dal danneggiato, nei limiti del massimale e delle condizioni contrattuali applicabili.

La copertura non si esaurisce quindi nel solo importo principale liquidato al terzo. Quando l’assicurato sia stato condannato anche alla rifusione delle spese processuali, tali esborsi costituiscono una conseguenza diretta della responsabilità civile assicurata e rientrano, salvo clausole espresse di segno contrario, nell’obbligo di tenere indenne l’assicurato.

Nel caso esaminato, il Tribunale riconosce espressamente che la manleva deve comprendere anche le spese legali dovute alla danneggiata. La soluzione è coerente con la funzione economico-sociale dell’assicurazione della responsabilità civile, che mira a proteggere il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze patrimoniali del fatto dannoso.

Resta operativa la franchigia contrattuale, pari a euro 1.500,00. Essa rappresenta la quota di danno che resta definitivamente a carico dell’assicurato e non può essere trasferita all’assicuratore.

9. La franchigia e il limite quantitativo della copertura

La franchigia non incide sull’operatività della garanzia, ma delimita la misura dell’obbligazione dell’assicuratore.

Una volta accertato che il sinistro è coperto, l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato per le somme dovute al terzo, ma può detrarre la quota di danno convenzionalmente rimessa a carico dell’assicurato. La franchigia opera dunque come limite quantitativo e non come causa di esclusione del rischio.

La distinzione è rilevante. L’assicuratore non può invocare la franchigia per negare in radice la manleva. Può soltanto opporre che una determinata porzione dell’esborso deve restare a carico dell’assicurato.

La sentenza applica correttamente tale criterio, condannando l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato per tutte le somme dovute, comprese le spese legali, salva la franchigia espressamente pattuita.

10. L’inapplicabilità dell’art. 1911 c.c. e la mancanza di coassicurazione

La parte appellata aveva invocato l’art. 1911 c.c., relativo alla pluralità di assicurazioni.

Il Tribunale esclude correttamente tale prospettiva perché l’operatività dell’altra polizza era stata già definitivamente negata con statuizione passata in giudicato. Venendo meno la copertura concorrente, non sussiste il presupposto della pluralità di assicurazioni per il medesimo rischio.

L’art. 1911 c.c. presuppone che esistano più contratti effettivamente operanti, stipulati per il medesimo rischio e riferiti al medesimo interesse assicurato. Solo in questa ipotesi può porsi il problema della concorrenza tra assicuratori, del riparto del danno e dell’eventuale regresso tra coobbligati.

Quando una delle polizze è stata definitivamente dichiarata inoperante, non vi è alcuna coassicurazione né alcuna duplicazione di garanzia. L’assicuratore la cui polizza resta operativa non può invocare il concorso di un’altra compagnia per attenuare la propria obbligazione.

11. Le spese della chiamata in garanzia e le spese di resistenza

La pronuncia affronta anche il tema delle spese processuali sostenute dall’assicurato per chiamare in causa la compagnia.

Il Tribunale distingue tali spese dalle spese di resistenza previste nelle condizioni generali di polizza. Le prime sono originate dalla necessità di evocare in giudizio l’assicuratore che abbia contestato l’operatività della garanzia; le seconde concernono invece le spese sostenute per resistere alla domanda del terzo danneggiato.

La differenza è rilevante. Le spese della chiamata in garanzia costituiscono una conseguenza processuale autonoma della mancata spontanea assunzione del sinistro da parte dell’assicuratore. Se la compagnia nega ingiustificatamente la copertura e costringe l’assicurato a instaurare o proseguire un giudizio di manleva, le relative spese seguono la soccombenza ordinaria e non possono essere automaticamente assorbite da clausole concernenti la gestione della lite con il terzo.

La decisione condanna quindi l’assicuratore anche alle spese di entrambi i gradi del giudizio tra assicurato e compagnia, riconoscendo l’autonomia di tali esborsi rispetto alle ordinarie spese di difesa del sinistro.

12. Profili critici della decisione

La sentenza appare persuasiva nella ricostruzione del contratto, ma presenta alcuni profili suscettibili di approfondimento.

Il primo riguarda la qualificazione della clausola relativa alle strutture assicurate. L’elenco dei luoghi viene interpretato come criterio territoriale di delimitazione del rischio. Sarebbe stato tuttavia utile chiarire se si trattasse di un elenco tassativo, esemplificativo oppure riferito esclusivamente alla localizzazione amministrativa del rischio.

Il secondo profilo concerne la natura della responsabilità dell’assicurato verso la danneggiata. La sentenza si concentra correttamente sul rapporto di garanzia, ma non approfondisce il titolo giuridico della responsabilità risarcitoria originaria, che sembra collegata alla custodia e manutenzione dell’area verde. Un maggiore approfondimento avrebbe consentito di raccordare più direttamente il rischio assicurato alla tipologia di responsabilità concretamente verificatasi.

Il terzo profilo riguarda l’incidenza del premio. Il dato è valorizzato come argomento sistematico, ma non dovrebbe mai assumere un ruolo determinante in assenza di un’effettiva base testuale. Nella decisione, tuttavia, esso opera correttamente come elemento confermativo e non come fonte autonoma della copertura.

Il quarto profilo riguarda la clausola di interpretazione favorevole all’assicurato. Tale clausola è stata ritenuta decisiva, ma occorre evitare che venga utilizzata per ampliare la polizza oltre il suo oggetto. Essa opera esclusivamente quando sussista un dubbio ragionevole tra interpretazioni compatibili con il testo e non quando il rischio sia chiaramente escluso.

13. Considerazioni conclusive

La pronuncia afferma un principio rilevante nella materia delle polizze di responsabilità civile relative a strutture complesse: l’assicurazione non può essere interpretata isolando una sola espressione del contratto e trascurando l’elenco delle strutture, l’estensione alle attività non sanitarie, l’ampiezza del premio e le clausole predisposte per risolvere l’incertezza interpretativa.

Quando il contratto include espressamente parchi, aree verdi, biglietterie e ulteriori strutture accessorie, la garanzia opera anche per i sinistri verificatisi in tali luoghi, pur se non collegati a prestazioni sanitarie o termali in senso stretto.

L’assicuratore, pertanto, deve tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze economiche del danno causato al terzo, comprese le spese legali liquidate in favore della danneggiata, salva l’applicazione della franchigia contrattuale.

La sentenza dimostra che, nel diritto delle assicurazioni, la delimitazione del rischio non può essere affidata a letture restrittive costruite ex post. Il rischio assicurato deve essere ricostruito alla luce dell’intero programma negoziale, secondo buona fede, coerenza sistematica e tutela dell’affidamento dell’assicurato.



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