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Portabilità mobile business e scarto per incongruenza CF/P.IVA: il recipient risponde se non prova di avere trasmesso dati anagrafici corretti al donating

1. La vicenda: plurimi tentativi di portabilità e attivazione di nuove SIM Fastweb

La controversia riguarda la richiesta di portabilità mobile della numerazione 3356748xxx, in origine attiva presso TIM e destinata ad essere trasferita a Fastweb nell’ambito di un rapporto business riferito alla Fondazione Napoli 99.

La vicenda si sviluppa attraverso una sequenza di tentativi non riusciti. L’utente sottoscrive un primo contratto Fastweb Partita IVA, ritenendo che la SIM da portare fosse intestata alla Presidente della Fondazione con codice fiscale alfanumerico personale. La portabilità non viene espletata e Fastweb attiva una nuova SIM con diversa numerazione. Segue un secondo contratto, anche questo finalizzato alla portabilità della medesima numerazione; anche tale tentativo non produce il passaggio, con ulteriore attivazione di nuova SIM. L’utente cessa quindi le nuove utenze attivate, tenta nuovamente la MNP e, successivamente, scopre che la numerazione non è intestata alla persona fisica della Presidente, ma alla Fondazione, sebbene in un contesto documentale non immediatamente lineare.

Il punto di fatto decisivo è rappresentato dalla intestazione dell’utenza presso TIM. L’operatore donating chiarisce che la linea mobile 3356748xxx risulta intestata alla Fondazione Napoli 99, associata alla relativa partita IVA. Le richieste di portabilità ricevute da Fastweb vengono scartate per incongruenza CF/P.IVA. Fastweb, a sua volta, sostiene di avere inoltrato le richieste e di avere informato l’utente della necessità di procedere a subentro o regolarizzazione dei dati.

L’Autorità accoglie l’istanza nei confronti di Fastweb. La MNP risulta infine espletata il 9 luglio 2025, sicché la domanda di espletamento diviene superata; tuttavia, il ritardo viene imputato a Fastweb, che non ha fornito prova di avere trasmesso al donating richieste corrette e conformi ai dati contrattuali e all’intestazione reale dell’utenza. Viene quindi riconosciuto l’indennizzo per ritardo nel passaggio e viene disposto lo storno o rimborso dei costi delle SIM attivate solo in funzione della portabilità non riuscita.

2. La MNP come procedimento ad iniziativa del recipient

La decisione valorizza un principio centrale nelle procedure di portabilità: l’operatore recipient, cioè l’operatore che acquisisce il cliente, ha un ruolo attivo e qualificato nella corretta trasmissione dell’ordine di MNP.

La portabilità mobile non si esaurisce nella manifestazione di volontà dell’utente. È il recipient che deve raccogliere i dati, verificare la coerenza della richiesta, inserire correttamente nominativo, codice fiscale o partita IVA dell’intestatario cedente, numerazione da importare e ogni ulteriore elemento richiesto dalla procedura. Il donating, ricevuta la richiesta, verifica la corrispondenza tra i dati trasmessi e quelli risultanti nei propri sistemi.

Se la richiesta viene scartata per incongruenza anagrafico-fiscale, occorre comprendere se l’errore dipenda dal cliente, dal recipient o da dati incoerenti presso il donating. In linea generale, l’operatore recipient non può essere ritenuto automaticamente responsabile di ogni scarto; tuttavia, deve dimostrare di avere correttamente acquisito e trasmesso i dati disponibili.

Nel caso esaminato, Fastweb afferma di avere inviato due richieste di MNP, ma non prova quali dati anagrafici e fiscali siano stati effettivamente inseriti. Tale omissione diventa decisiva. In assenza di evidenza della correttezza dell’ordine, l’Autorità imputa al recipient il ritardo nel completamento della procedura.

3. Lo scarto per incongruenza CF/P.IVA: valore tecnico e rilievo probatorio

La causale di scarto per incongruenza tra codice fiscale, partita IVA e intestazione è una delle più rilevanti nelle procedure di portabilità, perché incide direttamente sull’identificazione del soggetto titolare della numerazione.

La funzione della causale è comprensibile: evitare trasferimenti non autorizzati, errori di intestazione e appropriazioni indebite di numerazioni. Il donating è tenuto a impedire il passaggio quando i dati trasmessi non coincidono con quelli presenti nei propri sistemi. Tuttavia, quando lo scarto si verifica, il recipient deve attivarsi per correggere i dati, acquisire conferme documentali, chiarire l’intestazione effettiva e reinserire la richiesta con parametri corretti.

La delibera attribuisce rilievo proprio alla mancata prova della correttezza dei dati trasmessi da Fastweb. TIM ha indicato l’intestazione della linea alla Fondazione Napoli 99 con partita IVA specifica. Fastweb non ha dimostrato di avere formulato le richieste di MNP indicando proprio tale intestazione e tale dato fiscale. Ne deriva che lo scarto non può essere posto a carico dell’utente o del donating.

Il principio affermato è netto: non basta dire che il donating ha scartato la portabilità; il recipient deve provare di avere fatto tutto correttamente. Quando manca tale prova, il ritardo è imputabile a chi ha gestito l’ordine di passaggio.

4. L’ambiguità dell’intestazione: Fondazione, Presidente e codice fiscale personale

La vicenda è resa peculiare dalla confusione iniziale sull’intestazione della SIM. L’utente riteneva che l’utenza fosse intestata alla Presidente della Fondazione con codice fiscale personale, anche sulla base di quanto avrebbe appreso dal servizio clienti. Solo successivamente emergeva che la SIM risultava intestata alla Fondazione Napoli 99, sebbene nell’ambito di un contratto TIM consumer e con una ricostruzione documentale percepita dall’utente come non lineare.

Questa ambiguità spiega i tentativi falliti, ma non esonera il recipient dall’onere di verifica. L’operatore professionale, soprattutto a fronte di una MNP business e di ripetuti scarti, deve interrogare correttamente il problema: chi è l’intestatario cedente? Quale codice fiscale o partita IVA è associato alla numerazione? I dati inseriti nella proposta Fastweb coincidono con quelli presenti presso TIM? È necessario un subentro preventivo oppure è sufficiente reinserire la MNP con i dati corretti della Fondazione?

Fastweb ha sostenuto di avere segnalato all’utente la necessità di procedere a un subentro presso TIM. Tuttavia, la decisione valorizza il fatto che TIM abbia dichiarato l’intestazione alla Fondazione e che il contratto business Fastweb dell’11 dicembre 2024 fosse anch’esso riferibile alla Fondazione. In tale quadro, l’operatore recipient avrebbe dovuto dimostrare di avere inviato a TIM una richiesta coerente con tale assetto soggettivo.

La pronuncia non nega che vi fosse un problema di dati; afferma piuttosto che Fastweb non ha provato di averlo gestito correttamente.

5. La prova dell’ordine di portabilità: schermate, tracciati e contenuto della richiesta

Uno degli aspetti più importanti della decisione è l’accento posto sulla prova del contenuto della richiesta di MNP.

Fastweb ha dichiarato di avere inoltrato richieste il 20 dicembre 2024 e il 24 febbraio 2025, entrambe scartate da TIM. Tuttavia, l’Autorità osserva che Fastweb non ha dato evidenza della correttezza dei dati anagrafici inseriti nelle richieste, con particolare riguardo al nominativo dell’intestatario cedente e al relativo codice fiscale o partita IVA.

La prova dell’invio dell’ordine non equivale alla prova della sua correttezza. Un ordine può essere stato trasmesso, ma con dati errati; può indicare la persona fisica anziché l’ente; può contenere un codice fiscale personale invece della partita IVA della Fondazione; può non corrispondere al contratto sottoscritto dall’utente.

Il recipient, per andare esente da responsabilità, deve produrre documentazione idonea a dimostrare non soltanto la data della richiesta e l’esito di scarto, ma anche il contenuto dei dati trasmessi. Solo così l’Autorità può stabilire se lo scarto sia stato illegittimo, se sia dipeso da un errore del donating o se sia conseguenza di un ordine formulato in modo non corretto dal recipient.

La decisione, sotto questo profilo, ha un rilevante valore probatorio: grava sull’operatore recipient la prova della corretta costruzione tecnica e anagrafica della richiesta di portabilità.

6. L’indennizzo per ritardo nella procedura di passaggio

L’Autorità riconosce l’indennizzo per ritardo nella procedura di passaggio in favore della Fondazione, applicando il parametro di euro 3,00 al giorno previsto per le utenze business.

Il periodo viene individuato dal contratto business dell’11 dicembre 2024 sino al 9 luglio 2025, data in cui la MNP risulta finalmente espletata. Il provvedimento quantifica l’importo complessivo in euro 630,00.

La decorrenza dall’11 dicembre 2024 è significativa. L’Autorità valorizza il secondo contratto Fastweb Partita IVA, ritenuto coerente con l’intestazione business dell’utente. Da quel momento Fastweb avrebbe dovuto gestire la procedura in modo corretto, formulando la richiesta con i dati anagrafici e fiscali conformi.

Il dies ad quem coincide con il completamento effettivo della portabilità. La successiva riuscita della MNP conferma che il passaggio era possibile e che il problema non era insuperabile; ciò rafforza l’imputazione del ritardo alla gestione precedente della procedura.

Va tuttavia segnalato un profilo aritmetico: il provvedimento indica 208 giorni e, al contempo, liquida euro 630,00 applicando il parametro di euro 3,00 al giorno. La moltiplicazione tra 208 e 3 darebbe euro 624,00, mentre euro 630,00 corrisponde a 210 giorni. L’esito economico è chiaro nel dispositivo, ma la motivazione presenta una lieve incongruenza numerica che avrebbe meritato correzione o chiarimento.

7. La MNP infine espletata e la domanda di esecuzione ormai soddisfatta

La prima richiesta dell’utente, volta all’espletamento della MNP del numero 3356748xxx in Fastweb Partita IVA su SIM già attiva, viene dichiarata soddisfatta, poiché la portabilità risulta espletata il 9 luglio 2025.

Il completamento sopravvenuto della procedura incide sulla domanda di facere, ma non elimina il ritardo precedente. La distinzione tra tutela ripristinatoria e tutela indennitaria è essenziale: una volta che la MNP viene eseguita, non occorre più ordinare il passaggio; resta però da valutare se il ritardo accumulato sia imputabile a un operatore e debba essere indennizzato.

La delibera applica correttamente tale schema. L’adempimento tardivo non sana retroattivamente il periodo di mancata portabilità. L’utente ha ottenuto il passaggio, ma solo dopo mesi di tentativi, nuove SIM, scarti e interlocuzioni. Per tale periodo viene riconosciuto l’indennizzo.

8. Le SIM attivate in funzione della portabilità non riuscita

La decisione accoglie anche la richiesta di rimborso o storno degli importi addebitati per due codici cliente relativi a SIM attivate da Fastweb e poi disattivate.

Fastweb sosteneva che le SIM erano state regolarmente attivate su richiesta dell’utente e che i costi sostenuti erano modesti e riferiti a periodi di effettiva attivazione. L’Autorità, invece, valorizza la finalità concreta di tali SIM: esse erano state attivate al solo scopo di eseguire successivamente la MNP, che non era stata espletata. Per tale ragione, i relativi costi non devono restare a carico dell’utente.

La soluzione è condivisibile. Quando una nuova SIM viene attivata come supporto tecnico o provvisorio per accogliere una numerazione da portare, ma la portabilità non si realizza per causa imputabile al recipient, la SIM non può essere trattata come servizio autonomamente utile e definitivamente addebitabile. Essa era funzionalizzata alla MNP; fallita la MNP per responsabilità del recipient, viene meno la giustificazione economica degli addebiti.

La delibera dispone quindi lo storno o rimborso degli importi relativi ai codici cliente 23522xxx e 23631xxx, associati alle attivazioni del 20 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024, disattivate il 9 gennaio 2025.

Resta fuori dal rimborso, secondo la ricostruzione dell’operatore, una terza SIM ancora attiva. La decisione non approfondisce tale posizione, presumibilmente perché essa è stata poi utilizzata o è rimasta funzionale alla MNP finalmente eseguita.

9. Il ruolo di TIM: scarto legittimo in presenza di incongruenza

TIM non viene ritenuta responsabile. L’operatore donating ha dichiarato di avere ricevuto due sole richieste di MNP, il 20 dicembre 2024 e il 24 febbraio 2025, entrambe scartate per incongruenza CF/P.IVA. Ha inoltre precisato che la numerazione risultava intestata alla Fondazione Napoli 99, associata a una specifica partita IVA, e che l’utente aveva contattato TIM telefonicamente il 26 febbraio 2025 per chiedere informazioni sull’intestazione, ricevendo conferma della titolarità in capo alla Fondazione.

La posizione di TIM è coerente con la funzione del donating. Se la richiesta ricevuta contiene dati non corrispondenti all’intestazione presente nei sistemi, lo scarto per incongruenza anagrafico-fiscale costituisce una misura di sicurezza e correttezza della portabilità. Non è il donating a dover correggere i dati della richiesta del recipient; è il recipient che deve ripresentarla con dati coerenti.

L’Autorità non imputa a TIM il ritardo perché il problema non risiede nello scarto in sé, ma nella mancata prova, da parte di Fastweb, di avere inserito dati corretti. La responsabilità viene quindi collocata sul soggetto che avrebbe dovuto formulare l’ordine conforme.

10. Contratto consumer TIM e utenza business Fastweb: la complessità delle intestazioni miste

La vicenda mostra una criticità frequente: utenze attivate in ambito consumer ma utilizzate o riferite a soggetti collettivi, poi oggetto di migrazione verso offerte business.

Secondo la ricostruzione dell’utente, la SIM risultava collegata alla Fondazione ma nell’ambito di un contratto TIM consumer e con dati che avevano generato confusione sulla persona fisica della Presidente. Tale assetto ibrido può rendere complessa la portabilità verso un’offerta Partita IVA, perché i sistemi dei due operatori devono far coincidere ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e dati dell’intestatario cedente.

La decisione evidenzia l’importanza della pulizia anagrafica preliminare. Prima di avviare una MNP business, soprattutto quando la numerazione proviene da un contratto consumer o da una intestazione storicamente non lineare, l’operatore recipient dovrebbe verificare con precisione chi sia l’intestatario cedente e quale dato fiscale debba essere utilizzato. Se necessario, deve assistere l’utente nel subentro o nella regolarizzazione preventiva.

Nel caso concreto, la responsabilità è imputata a Fastweb proprio perché non dimostra di avere svolto correttamente tale attività.

11. Il reclamo Fastweb e la comunicazione sulla necessità di subentro

Fastweb ha sostenuto di avere informato tempestivamente l’utente, con riscontri del 26 febbraio e del 4 marzo 2025, della necessità di procedere a subentro presso TIM, da persona fisica a Fondazione, come condizione necessaria per la portabilità.

Tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a escludere la responsabilità. La ragione è evidente: se, come poi dichiarato da TIM, la numerazione risultava già intestata alla Fondazione con partita IVA, l’indicazione della necessità di un subentro da persona fisica a Fondazione non appare risolutiva, quantomeno non senza una prova chiara dei dati trasmessi nelle richieste di MNP.

La comunicazione all’utente non sostituisce la corretta formulazione dell’ordine tecnico. L’operatore non può limitarsi a indicare un problema di intestazione; deve dimostrare di avere trasmesso la richiesta con i dati corretti o di avere individuato con precisione quale regolarizzazione fosse realmente necessaria.

La decisione, sotto questo profilo, valorizza il dovere professionale del recipient di gestire attivamente la portabilità, non limitandosi a scaricare sull’utente un generico problema anagrafico.

12. L’accoglimento integrale nei confronti di Fastweb e la funzione dell’ordine

Il dispositivo accoglie l’istanza nei confronti di Fastweb, imponendo all’operatore di corrispondere euro 630,00 a titolo di indennizzo e di stornare o rimborsare tutti gli importi addebitati in riferimento ai codici cliente 23522xxx e 23631xxx.

Il provvedimento costituisce ordine ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche. L’operatore è tenuto ad adempiere entro sessanta giorni e a comunicare l’avvenuto adempimento all’Autorità.

La funzione dell’ordine è duplice. Da un lato, ripristina la posizione economica dell’utente rispetto ai costi delle SIM inutilmente attivate. Dall’altro, riconosce il ristoro automatico per il ritardo nella portabilità, sanzionando la carente gestione della procedura da parte del recipient.

La decisione, pertanto, non si limita a prendere atto del successivo completamento della MNP, ma attribuisce conseguenze economiche alla fase patologica precedente.

13. Profili critici della decisione

La decisione è condivisibile nel risultato, ma presenta alcuni profili che meritano attenzione.

Il primo riguarda la quantificazione dell’indennizzo. Il provvedimento afferma di applicare euro 3,00 al giorno per 208 giorni, ma liquida euro 630,00. La quantificazione indicata nel dispositivo corrisponde a 210 giorni, non a 208. L’incongruenza non incide sulla ratio della decisione, ma rappresenta una criticità formale che avrebbe dovuto essere evitata, soprattutto in un provvedimento avente contenuto di ordine.

Il secondo profilo riguarda la decorrenza dal contratto dell’11 dicembre 2024. La decisione assume tale data come dies a quo, ma non esplicita se debba aggiungersi il termine tecnico ordinario per l’espletamento della MNP. In altre decisioni, il computo viene talvolta fatto decorrere dal termine entro cui la portabilità avrebbe dovuto completarsi, non dalla data di sottoscrizione. Una motivazione più analitica avrebbe reso più solida la decorrenza.

Il terzo profilo riguarda la posizione della prima SIM attivata il 20 novembre 2024, antecedente al contratto dell’11 dicembre 2024 valorizzato per l’indennizzo. La decisione ne dispone lo storno perché funzionale alla MNP non riuscita, ma avrebbe potuto chiarire meglio il collegamento tra tale attivazione e la sequenza contrattuale successivamente valutata.

Il quarto profilo riguarda la complessa intestazione TIM. La decisione accerta che la numerazione è intestata alla Fondazione con partita IVA, ma non approfondisce come si concili tale dato con la percezione dell’utente circa il codice fiscale personale della Presidente e con l’asserita natura consumer del contratto TIM originario. Una ricostruzione più estesa avrebbe avuto particolare utilità sistematica.

Tali profili non compromettono l’esito, che resta giuridicamente fondato sulla mancata prova della correttezza delle richieste di MNP da parte del recipient.

14. Il rilievo pratico della pronuncia

La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti.

Per gli operatori recipient, il principio è chiaro: in caso di scarto per incongruenza anagrafico-fiscale, occorre documentare esattamente quali dati sono stati trasmessi al donating. Non basta allegare di avere presentato la richiesta; bisogna provare la correttezza della richiesta. Il recipient deve inoltre assistere l’utente nella bonifica o regolarizzazione dei dati, evitando nuove attivazioni improduttive e duplicazioni di costi.

Per gli utenti business, la decisione dimostra l’importanza di verificare preliminarmente l’intestazione della SIM da portare, specialmente quando l’utenza proviene da un contratto consumer, da un rapporto storico o da una intestazione mista tra ente e persona fisica. Prima di sottoscrivere nuovi contratti o SIM provvisorie, è opportuno acquisire evidenza scritta dell’intestatario e del dato fiscale associato.

Per gli operatori donating, la delibera conferma la legittimità dello scarto per incongruenza CF/P.IVA, purché coerente con i dati presenti nei sistemi e non utilizzato in modo meramente ostativo. Nel caso concreto, TIM ha potuto escludere la propria responsabilità proprio perché ha chiarito l’intestazione e la causale degli scarti.

15. Considerazioni conclusive

La delibera accoglie correttamente l’istanza nei confronti di Fastweb. La portabilità della numerazione 3356748xxx è stata completata soltanto il 9 luglio 2025, dopo plurimi tentativi non riusciti e dopo l’attivazione di nuove SIM non effettivamente utilizzate per lo scopo perseguito. Il ritardo viene imputato al recipient perché Fastweb non ha provato di avere trasmesso a TIM richieste di MNP corrette, con dati anagrafici e fiscali conformi all’intestazione effettiva dell’utenza.

Il principio è di rilievo: quando il donating scarta per incongruenza CF/P.IVA, il recipient deve dimostrare di avere inserito nominativo e codice fiscale o partita IVA corretti. In mancanza, non può scaricare sull’utente o sull’operatore cedente le conseguenze del mancato passaggio.

È condivisibile anche lo storno o rimborso dei costi delle SIM attivate in funzione della portabilità non espletata. Tali SIM non costituivano un servizio autonomamente utile per l’utente, ma strumenti funzionali al trasferimento della numerazione storica. Poiché il mancato espletamento della MNP è imputabile a Fastweb, i relativi costi non possono restare a carico della Fondazione.

La decisione presenta alcune criticità, soprattutto nella quantificazione dell’indennizzo e nella decorrenza del computo. L’importo liquidato non appare aritmeticamente coerente con il numero di giorni indicato in motivazione e sarebbe stato opportuno chiarire il rapporto tra data del contratto e termine tecnico di espletamento della portabilità. Tali profili, tuttavia, non incidono sulla correttezza sostanziale dell’accoglimento.

Il messaggio conclusivo è netto: la portabilità non è solo un adempimento meccanico, ma una procedura tecnica e anagrafica che impone al recipient diligenza qualificata. Se l’operatore acquisisce un cliente business e avvia la MNP, deve verificare e trasmettere dati corretti. La mancata prova di tale diligenza comporta responsabilità per ritardo e obbligo di rimborsare le attivazioni inutili generate dalla gestione non corretta del passaggio.



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