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Carta del docente ai precari, non discriminazione e tutela in forma specifica: il diritto alla formazione non dipende dalla stabilità del rapporto

Massima

Il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, non può essere riservato al solo personale di ruolo quando il docente assunto a tempo determinato svolga mansioni comparabili e sia soggetto al medesimo diritto-dovere di formazione professionale. L’esclusione automatica dei docenti precari integra una disparità di trattamento incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive idonee a giustificarla. Qualora il docente, al momento della pronuncia, sia ancora interno al sistema scolastico, il rimedio deve consistere nell’attribuzione della Carta o di un equivalente strumento vincolato alle finalità formative, e non nella mera corresponsione di una somma di denaro liberamente utilizzabile.


1. La vicenda: il docente precario e l’esclusione dal beneficio formativo

La pronuncia affronta una questione ormai centrale nel contenzioso del lavoro scolastico: il diritto dei docenti assunti a tempo determinato a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale.

La ricorrente aveva prestato servizio per più annualità scolastiche presso istituti di scuola primaria, con contratti a termine fino al 30 giugno. Per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 non aveva ricevuto il beneficio annuale di euro 500,00 riconosciuto dalla legge ai docenti di ruolo.

La domanda non era diretta a ottenere una generica integrazione retributiva, ma il riconoscimento di uno strumento funzionale alla formazione professionale, all’acquisto di beni e servizi destinati all’aggiornamento didattico e all’accrescimento delle competenze.

Il Tribunale accoglie il ricorso e dispone l’attribuzione della Carta del docente, o di altro strumento equivalente, per le cinque annualità richieste, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo.

La decisione ribadisce un principio ormai consolidato: la precarietà del rapporto non può essere utilizzata come criterio astratto per escludere il docente dalla formazione finanziata dall’amministrazione scolastica.

2. La Carta del docente come misura funzionale alla formazione

La Carta del docente non costituisce retribuzione accessoria, premio di produttività o emolumento liberamente disponibile.

L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 attribuisce ai docenti un importo annuale finalizzato all’acquisto di libri, testi digitali, riviste, hardware, software, corsi di aggiornamento, percorsi universitari, master, iniziative culturali e strumenti utili alla crescita professionale.

La funzione della misura è dunque strettamente connessa alla formazione continua del personale docente. Il legislatore ha inteso sostenere l’aggiornamento professionale di chi svolge una funzione essenziale nel sistema scolastico, riconoscendo che la qualità dell’insegnamento dipende anche dalla possibilità di acquisire strumenti culturali, tecnici e metodologici adeguati.

Questa natura funzionale spiega perché il rimedio non possa essere automaticamente trasformato in una somma retributiva. Il beneficio resta vincolato alla sua destinazione formativa, anche quando venga riconosciuto in via giudiziale per annualità nelle quali il docente ne era stato illegittimamente escluso.

3. La discriminazione fondata sulla durata del rapporto

La disciplina originaria riservava espressamente la Carta ai docenti a tempo indeterminato. I provvedimenti attuativi avevano confermato l’esclusione del personale con contratto a termine.

Tale distinzione è stata sottoposta al vaglio del diritto dell’Unione europea. La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che la differenza sia giustificata da ragioni oggettive.

La comparabilità deve essere valutata alla luce delle mansioni effettivamente svolte, delle competenze richieste, delle responsabilità professionali e delle condizioni di lavoro. Nel settore scolastico, il docente a termine svolge la medesima funzione didattica, partecipa alla vita dell’istituzione scolastica, opera nel medesimo contesto organizzativo e resta sottoposto al diritto-dovere di aggiornamento professionale.

La sola temporaneità del rapporto non costituisce una ragione oggettiva sufficiente a giustificare l’esclusione. Una diversa conclusione produrrebbe un paradosso: l’amministrazione pretenderebbe qualità, aggiornamento e adeguatezza professionale anche dai docenti precari, ma li priverebbe degli strumenti predisposti proprio per realizzare tali finalità.

4. La formazione come diritto-dovere dell’intero personale docente

La decisione valorizza il collegamento tra Carta del docente e sistema della formazione in servizio.

La formazione non è concepita come un’attività eventuale o estranea al rapporto di lavoro. Essa rappresenta una leva strategica di sviluppo professionale e un elemento funzionale alla qualità dell’offerta educativa.

La contrattazione collettiva attribuisce alla formazione una duplice dimensione. Da un lato, essa costituisce un diritto del personale, perché favorisce la crescita delle competenze e la piena realizzazione professionale. Dall’altro lato, costituisce un dovere connesso alla funzione educativa, alla necessità di aggiornare le metodologie didattiche e all’evoluzione dei contenuti disciplinari e normativi.

Questa struttura rende irragionevole un sistema nel quale la formazione finanziata venga garantita soltanto ai docenti di ruolo, mentre la scuola continui a utilizzare personale a termine per assicurare il medesimo servizio pubblico di istruzione.

Il diritto alla formazione non è collegato alla stabilità formale del rapporto, ma alla prestazione professionale concretamente richiesta al docente.

5. Il ruolo della giurisprudenza europea e amministrativa

La pronuncia si colloca nella linea interpretativa tracciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha ritenuto incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro l’esclusione dei docenti a termine dal vantaggio economico destinato alla formazione continua.

La giurisprudenza europea ha osservato che il beneficio non è riconducibile a una prerogativa propria dello status di dipendente a tempo indeterminato. Esso mira invece a sostenere l’aggiornamento professionale di chi esercita attività docente, senza che la durata del contratto possa assumere rilievo decisivo.

Il Consiglio di Stato aveva già censurato l’impostazione regolamentare che limitava l’accesso alla Carta al solo personale di ruolo, rilevando l’irragionevolezza di una disciplina che impone il dovere formativo all’intero sistema scolastico ma fornisce i relativi strumenti soltanto a una parte del personale.

Il giudice del lavoro recepisce coerentemente tale quadro. L’amministrazione non può invocare la natura temporanea del contratto per sottrarsi all’obbligo di garantire un trattamento formativo equivalente quando il docente precario sia chiamato a svolgere compiti identici a quelli del collega stabilizzato.

6. Comparabilità delle mansioni e assenza di ragioni oggettive

La comparabilità tra docente a tempo determinato e docente di ruolo non può essere negata attraverso un richiamo astratto alla diversa durata del rapporto.

L’accertamento deve concentrarsi sulla concreta prestazione lavorativa. Il docente precario svolge attività didattica, predispone lezioni, partecipa alla valutazione degli alunni, collabora con gli organi collegiali, applica le direttive dell’istituzione scolastica e contribuisce alla continuità del servizio educativo.

Le competenze professionali richieste sono le medesime. Analoghi sono i doveri di preparazione, aggiornamento, uso delle tecnologie, inclusione scolastica e adeguamento alle innovazioni metodologiche.

Per escludere il beneficio sarebbe stata necessaria una ragione oggettiva, concreta e verificabile, collegata alla natura delle mansioni o alle condizioni di svolgimento del rapporto. La mera durata limitata dell’incarico non soddisfa tale requisito.

La decisione sottolinea che, in assenza di prova di circostanze capaci di giustificare una differenza di trattamento, deve prevalere il principio di parità tra docenti comparabili.

7. La contumacia dell’amministrazione e l’onere della prova

L’amministrazione resistente è rimasta contumace.

La contumacia non produce automaticamente una confessione dei fatti allegati dal ricorrente. Il giudice deve comunque verificare la fondatezza della domanda sulla base delle prove documentali disponibili e delle norme applicabili.

Nel caso esaminato, la documentazione relativa ai rapporti di lavoro a termine e alla permanenza della docente nel sistema scolastico ha consentito al Tribunale di accertare la situazione professionale della ricorrente e di applicare il principio di non discriminazione.

L’assenza di una difesa dell’amministrazione assume tuttavia rilievo sul piano dell’eventuale prova contraria. Non sono state dedotte ragioni organizzative, funzionali o normative idonee a dimostrare che i contratti a termine della docente presentassero caratteristiche tali da giustificare l’esclusione dal beneficio.

La sentenza conferma così che, una volta provata la comparabilità della prestazione, l’amministrazione deve allegare e dimostrare l’esistenza di ragioni oggettive idonee a sostenere una deroga al principio di parità.

8. L’adempimento in forma specifica e la permanenza nel sistema scolastico

Il profilo più rilevante della pronuncia riguarda la natura del rimedio riconosciuto.

Il Tribunale non condanna l’amministrazione al pagamento diretto di euro 2.500,00. Dispone invece che la Carta del docente, o uno strumento equivalente, venga messa a disposizione della ricorrente per le annualità non riconosciute.

La scelta dipende dalla permanenza della docente nel sistema scolastico al momento della decisione. Il docente ancora iscritto nelle graduatorie, titolare di una supplenza o comunque inserito nel circuito dell’insegnamento mantiene un interesse attuale a utilizzare il beneficio secondo la sua funzione originaria.

L’adempimento in forma specifica preserva il vincolo di destinazione previsto dal legislatore. Il beneficio non si converte in liquidità indiscriminata, ma resta destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale.

Questa impostazione tutela sia il diritto individuale del docente sia l’interesse pubblico al miglioramento della qualità dell’insegnamento.

9. La distinzione tra docente interno ed esterno al sistema

La permanenza nel sistema scolastico costituisce il criterio decisivo per individuare la forma della tutela.

Quando il docente continui a operare nella scuola, o sia comunque inserito nelle graduatorie per le supplenze, il beneficio deve essere riconosciuto nella forma propria della Carta del docente. L’amministrazione deve rendere disponibile il credito formativo mediante il canale digitale o attraverso un sistema equipollente.

Diversa può essere la posizione del docente che, al momento della pronuncia, non abbia più alcun collegamento professionale con il sistema scolastico. In quella situazione, l’attribuzione della Carta potrebbe non essere concretamente praticabile, perché il soggetto non avrebbe più accesso alla piattaforma e non potrebbe utilizzare il beneficio secondo il suo ordinario meccanismo operativo.

La distinzione non incide sull’esistenza del diritto maturato durante gli anni di servizio. Incide soltanto sulla forma della tutela. Il diritto alla formazione resta violato; occorre però individuare un rimedio idoneo a realizzare il ristoro senza svuotare la funzione vincolata della misura.

10. Interessi, rivalutazione e divieto di cumulo

La sentenza riconosce interessi e rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.

Il riconoscimento non comporta il cumulo automatico e indiscriminato di entrambe le componenti. La disciplina richiamata dal giudice impone di evitare una duplicazione risarcitoria, assicurando che il docente riceva il corretto equivalente economico del ritardo senza ottenere una sovracompensazione.

La previsione è coerente con la natura del diritto azionato. Anche se la Carta non costituisce retribuzione, il tardivo riconoscimento del beneficio determina una perdita di disponibilità di strumenti formativi che il docente avrebbe potuto utilizzare nel corso degli anni scolastici interessati.

Il ristoro economico accessorio serve quindi a preservare l’effettività della tutela, evitando che il ritardo nell’adempimento renda il riconoscimento giudiziale soltanto formalmente satisfattivo.

11. Il profilo della prescrizione

La sentenza non affronta espressamente il tema della prescrizione.

La circostanza è comprensibile, poiché l’amministrazione non si è costituita e non ha sollevato eccezioni difensive. La prescrizione estintiva non è normalmente rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata.

Ciò non elimina il rilievo pratico della questione. Le azioni relative alla Carta del docente devono essere proposte entro il termine prescrizionale applicabile ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro. In presenza di plurime annualità scolastiche, occorre valutare con attenzione la data di cessazione del singolo contratto, la maturazione del diritto, l’eventuale permanenza nel sistema scolastico e l’esistenza di atti interruttivi.

Nel caso esaminato, le annualità richieste risultano collocate in un arco temporale compatibile con l’azione proposta. Tuttavia, nei giudizi seriali, il controllo della prescrizione resta essenziale e deve essere eseguito separatamente per ciascun periodo di servizio.

12. Profili critici della decisione

La pronuncia perviene a una conclusione pienamente condivisibile, ma alcuni passaggi avrebbero potuto essere ulteriormente sviluppati.

In primo luogo, sarebbe stato utile chiarire in modo più analitico il rapporto tra la durata dei contratti, normalmente conclusi al 30 giugno, e il requisito della comparabilità. La questione non riguarda soltanto il carattere temporaneo del rapporto, ma anche la concreta consistenza dell’incarico e il grado di inserimento del docente nell’attività scolastica.

In secondo luogo, la formula “Carta del docente o strumento equivalente” necessita di una precisa attuazione amministrativa. Il provvedimento esecutivo deve consentire al docente di utilizzare integralmente il credito formativo, senza imporre condizioni ulteriori o scadenze incompatibili con il ritardo maturato.

In terzo luogo, il riconoscimento degli accessori economici richiede una puntuale determinazione della decorrenza del diritto per ciascuna annualità. La Carta viene normalmente attribuita secondo il calendario scolastico; pertanto, il calcolo degli interessi e della rivalutazione dovrebbe distinguere le singole annualità, evitando una quantificazione indistinta.

Tali profili non indeboliscono il principio affermato dalla decisione, ma ne evidenziano la rilevanza pratica nella fase di esecuzione.

13. Considerazioni conclusive

La sentenza conferma che la Carta del docente non è un privilegio collegato allo status di dipendente a tempo indeterminato.

Essa costituisce uno strumento di formazione professionale destinato a sostenere l’attività didattica e l’aggiornamento delle competenze. Quando il docente a termine svolga mansioni comparabili a quelle del docente di ruolo, l’esclusione automatica dal beneficio realizza una disparità di trattamento priva di giustificazione oggettiva.

Il rimedio deve rispettare la funzione del beneficio. Per il docente ancora inserito nel sistema scolastico, la tutela corretta è l’attribuzione in forma specifica della Carta, o di un equivalente credito vincolato all’aggiornamento professionale. La liquidazione diretta in denaro costituirebbe un rimedio improprio, perché priverebbe la misura della sua destinazione formativa.

Il principio che emerge è netto: il diritto alla formazione accompagna la funzione docente e non può essere negato soltanto perché il rapporto di lavoro è temporalmente limitato. La scuola che utilizza personale precario per garantire il servizio di istruzione deve assicurare anche a tale personale gli strumenti necessari per mantenere e sviluppare le competenze professionali richieste.



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