Spese nel processo tributario, soccombenza reciproca e cessazione della materia del contendere: i limiti alla compensazione e la necessaria distinzione tra esito processuale e soccombenza sostanziale
Massima
Nel processo tributario, la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio costituisce deroga al principio generale della soccombenza e può essere disposta, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in presenza di una effettiva soccombenza reciproca ovvero di gravi ed eccezionali ragioni specificamente ed espressamente motivate. Non integra soccombenza reciproca la mera pluralità di esiti processuali favorevoli e sfavorevoli alla medesima parte quando la cessazione della materia del contendere derivi dall’annullamento ex lege di alcuni carichi e la declaratoria di difetto di giurisdizione abbia natura meramente processuale, mancando in entrambi i casi un accertamento di merito contrario alla posizione della controparte. La nozione di reciproca soccombenza presuppone, infatti, una effettiva contrapposizione di domande o capi di domanda e un correlativo risultato sostanzialmente sfavorevole per entrambe le parti, non essendo sufficiente la mera articolazione del dispositivo in pronunce di differente contenuto.
1. La questione controversa: quando la pluralità degli esiti processuali determina realmente una soccombenza reciproca
La pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6593 del 2025 affronta un tema di particolare interesse sistematico e di frequente rilevanza pratica: l’individuazione dei presupposti che consentono di ravvisare una soccombenza reciproca e, conseguentemente, di derogare alla regola generale secondo cui le spese del processo seguono la parte sostanzialmente perdente.
La controversia nasceva dall’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi fondato su una pluralità di cartelle esattoriali. Il giudizio di primo grado si era concluso con tre differenti tipologie di pronuncia: il difetto di giurisdizione relativamente a una cartella concernente sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada; la cessazione della materia del contendere con riguardo a una serie di carichi annullati per effetto della disciplina legislativa sullo stralcio dei debiti di modesto importo; il rigetto, per il resto, delle doglianze della contribuente, con conseguente condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agente della riscossione.
L’appello era circoscritto esclusivamente alla statuizione sulle spese. La società sosteneva che la pluralità degli esiti del giudizio avrebbe dovuto condurre al riconoscimento di una soccombenza reciproca e, quindi, alla compensazione delle spese, invocando altresì il principio di causalità, secondo il quale il relativo onere dovrebbe gravare sulla parte la cui condotta abbia determinato la necessità dell’instaurazione del processo.
La Corte ha respinto tale impostazione, affermando che né la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento ex lege dei carichi né la declaratoria di difetto di giurisdizione potevano essere qualificate come esiti idonei a integrare una reciproca soccombenza.
La pronuncia offre così l’occasione per precisare una distinzione fondamentale: non ogni risultato processualmente favorevole a una parte equivale a soccombenza della controparte e non ogni pluralità di pronunce contenute nel medesimo dispositivo determina automaticamente una reciproca soccombenza.
2. La regola generale: le spese seguono la soccombenza
Nel processo tributario, la disciplina delle spese è dettata dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che recepisce il principio generale secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio.
La regola esprime una precisa scelta di sistema: il costo necessario per ottenere tutela giurisdizionale non deve, in linea di principio, gravare sulla parte che abbia dovuto agire o resistere per ottenere il riconoscimento di una posizione giuridica risultata fondata.
La condanna alle spese non possiede natura propriamente sanzionatoria. Essa non presuppone dolo, colpa, mala fede o temerarietà della parte soccombente. È, piuttosto, una conseguenza oggettiva dell’esito del giudizio e risponde all’esigenza di evitare che il costo del processo rimanga a carico di chi abbia avuto ragione.
Il fondamento della regola risiede, pertanto, nella necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Una parte che ottenga il riconoscimento della fondatezza della propria posizione, ma debba sostenere integralmente i costi necessari per conseguirlo, subisce una diminuzione patrimoniale derivante proprio dall’esigenza di ricorrere al giudice.
Il principio di soccombenza tende a evitare tale conseguenza.
Ciò non significa, naturalmente, che la regolamentazione delle spese sia una conseguenza automatica e puramente aritmetica del dispositivo. Il giudice deve individuare chi sia effettivamente soccombente, tenendo conto dell’oggetto del giudizio, delle domande proposte, delle eccezioni formulate, dei capi autonomi di decisione e del risultato sostanziale ottenuto dalle parti.
È proprio su questo terreno che si colloca il problema della soccombenza reciproca.
3. La soccombenza reciproca come esito sostanziale e non meramente formale del processo
La soccombenza reciproca ricorre quando ciascuna delle parti risulti, al contempo, vittoriosa su alcuni capi e soccombente su altri.
Non è sufficiente, tuttavia, che il dispositivo presenti pronunce diverse o che il giudice abbia accolto alcune questioni e respinto altre.
Occorre verificare se tali statuizioni abbiano determinato un’effettiva e contrapposta soccombenza sostanziale.
La distinzione assume particolare rilievo nei giudizi complessi, nei quali possono coesistere decisioni sul merito, pronunce processuali, declaratorie di cessazione della materia del contendere, statuizioni di inammissibilità o improcedibilità e decisioni relative alla giurisdizione.
Ridurre la nozione di soccombenza reciproca a una mera operazione quantitativa fondata sul numero delle questioni accolte e respinte condurrebbe a risultati distorti.
Una parte potrebbe risultare formalmente vittoriosa su numerose questioni marginali e tuttavia integralmente soccombente rispetto all’unica domanda sostanziale decisiva; oppure potrebbe ottenere una pronuncia favorevole di carattere meramente processuale, senza che ciò implichi alcun accertamento negativo della posizione sostanziale della controparte.
La reciproca soccombenza richiede dunque una valutazione qualitativa, non meramente numerica.
La Corte di giustizia tributaria del Lazio si muove precisamente in questa prospettiva, escludendo che tutti gli esiti formalmente favorevoli alla contribuente potessero essere automaticamente imputati come corrispondenti soccombenze all’Agente della riscossione.
4. La cessazione della materia del contendere per annullamento ex lege non equivale automaticamente a soccombenza dell’Amministrazione
Uno degli snodi centrali della decisione riguarda la qualificazione della cessazione della materia del contendere pronunciata con riferimento a una serie di cartelle interessate dall’annullamento legislativo dei debiti di importo residuo inferiore a mille euro affidati alla riscossione in determinati periodi.
La Corte esclude che tale esito determini automaticamente soccombenza dell’Agente della riscossione.
La conclusione appare sistematicamente corretta.
La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno, nel corso del giudizio, dell’interesse delle parti a ottenere una pronuncia sul merito, in conseguenza di un fatto sopravvenuto idoneo a eliminare la situazione di contrasto.
Quando il carico venga annullato direttamente per effetto di una disposizione legislativa, il venir meno della pretesa non deriva necessariamente dal riconoscimento della fondatezza delle doglianze originariamente formulate dal contribuente, né da una condotta di autotutela con cui l’Amministrazione abbia riconosciuto l’illegittimità dell’atto.
L’estinzione del debito opera in forza di legge.
Manca, dunque, un accertamento giudiziale secondo cui la cartella fosse originariamente illegittima o la pretesa infondata.
La distinzione è fondamentale.
Una cosa è l’annullamento dell’atto per riconosciuta illegittimità della pretesa; altra cosa è il venir meno del credito per effetto di una sopravvenienza normativa generale e astratta che dispone lo stralcio di determinate posizioni debitorie sulla base di requisiti oggettivi.
Nel secondo caso, non può automaticamente affermarsi che l’ente abbia perso la causa sul merito della pretesa.
Per questa ragione la mera cessazione della materia del contendere non determina, di per sé, una reciproca soccombenza.
5. Soccombenza virtuale e cessazione della materia del contendere: una distinzione necessaria
La conclusione raggiunta dalla Corte deve tuttavia essere coordinata con il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Quando la materia del contendere cessa nel corso del giudizio, il giudice può essere chiamato, ai soli fini della regolamentazione delle spese, a valutare quale parte sarebbe risultata soccombente se il merito fosse stato deciso.
Tale valutazione è particolarmente importante quando il venir meno della controversia sia determinato da un comportamento volontario di una delle parti, come l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, il pagamento, la rinuncia sostanziale alla pretesa o il riconoscimento delle ragioni della controparte.
In queste situazioni, la cessazione della materia del contendere non neutralizza necessariamente la questione delle spese.
Il giudice può e deve verificare, in base al principio di causalità, chi abbia dato origine alla controversia e se la sopravvenienza che ha determinato la cessazione rappresenti un riconoscimento, almeno implicito, della fondatezza della posizione avversaria.
Diverso è il caso dell’annullamento ex lege.
Se il credito cessa di esistere non perché l’ente abbia riconosciuto la fondatezza dell’impugnazione, ma perché una disposizione sopravvenuta ne dispone automaticamente lo stralcio, manca in linea di principio un comportamento processuale o sostanziale della parte resistente al quale imputare una soccombenza virtuale.
La pronuncia in commento valorizza proprio tale differenza.
L’annullamento legislativo non viene considerato una vittoria del contribuente sulla legittimità originaria delle cartelle, ma un fatto normativo sopravvenuto estraneo alla valutazione di merito delle rispettive posizioni.
6. Il difetto di giurisdizione non è una soccombenza sul merito
Il secondo profilo affrontato dalla Corte riguarda la declaratoria di difetto di giurisdizione relativa a una cartella concernente sanzioni per violazioni del codice della strada.
Anche in questo caso viene esclusa la configurabilità di una soccombenza reciproca.
La soluzione muove dalla natura della pronuncia sulla giurisdizione.
Quando il giudice dichiara di essere privo di giurisdizione, non accerta la fondatezza o l’infondatezza della pretesa sostanziale, ma stabilisce soltanto che la relativa controversia appartiene alla cognizione di un diverso plesso giurisdizionale.
La decisione ha natura pregiudiziale e processuale.
Non afferma che il credito non esiste, né che l’atto è illegittimo, né che il contribuente ha ragione sul merito.
Si limita a individuare il giudice competente a conoscere della controversia.
Di conseguenza, la declaratoria di difetto di giurisdizione non può essere automaticamente assimilata a una pronuncia di accoglimento nel merito e non determina, per il solo fatto di essere favorevole alla tesi processuale del ricorrente, una reciproca soccombenza rispetto alla parte resistente.
Anche in questo caso occorre evitare una lettura puramente formale del dispositivo.
La parte che ottenga la declaratoria di difetto di giurisdizione non ottiene necessariamente il riconoscimento della fondatezza della propria situazione sostanziale; ottiene soltanto l’affermazione che la controversia dovrà essere eventualmente decisa da un diverso giudice.
7. Il principio di causalità nella disciplina delle spese processuali
L’appellante aveva fondato la propria censura anche sul principio di causalità, sostenendo che l’onere delle spese debba gravare sulla parte che abbia provocato la necessità del processo.
Il principio è certamente immanente al sistema.
La regola della soccombenza rappresenta infatti, sotto molti aspetti, una manifestazione del principio di causalità: normalmente, chi risulta soccombente è anche colui la cui posizione ha reso necessaria l’instaurazione o la prosecuzione del giudizio.
Tuttavia, i due criteri non sono perfettamente sovrapponibili.
Il principio di causalità assume autonoma rilevanza soprattutto nelle ipotesi in cui il giudizio si concluda senza una decisione piena sul merito oppure quando occorra stabilire chi abbia concretamente determinato la necessità dell’azione.
Nel processo tributario, ciò accade frequentemente nelle ipotesi di annullamento dell’atto in autotutela, sgravio sopravvenuto, cessazione della materia del contendere o estinzione del giudizio.
In simili situazioni, il giudice deve verificare se la parte resistente abbia dato causa al processo mediante l’emissione o il mantenimento di un atto illegittimo oppure se il venir meno della controversia sia riconducibile a fattori indipendenti dalla sua condotta.
La pronuncia in commento nega che, nel caso concreto, potesse imputarsi all’Agente della riscossione una responsabilità causale per l’annullamento legislativo dei carichi.
La stessa Agenzia aveva, peraltro, eccepito nelle proprie difese l’applicabilità dello stralcio.
Ne deriva che non vi era una condotta processuale della resistente tale da giustificare, secondo la Corte, una diversa regolamentazione delle spese.
8. La necessità del processo e la condotta dell’Agente della riscossione
La società appellante aveva sostenuto che il giudizio fosse stato reso necessario dalla condotta dell’Agente della riscossione, il quale, anziché attendere la definizione di precedenti controversie relative ad alcune cartelle, aveva proseguito nell’attività esecutiva.
La tesi pone una questione delicata.
In astratto, la pendenza di un giudizio avente a oggetto il credito tributario non determina automaticamente la sospensione della riscossione.
L’esistenza di un contenzioso non paralizza di per sé l’attività esecutiva, salvo che intervenga uno specifico provvedimento di sospensione o ricorra una disposizione normativa che produca tale effetto.
Pertanto, la mera prosecuzione della riscossione durante la pendenza di un ricorso non può essere automaticamente qualificata come comportamento processualmente scorretto o causalmente determinante ai fini delle spese.
Occorre verificare se l’Agente abbia agito nell’ambito delle attribuzioni consentite dall’ordinamento e se esistesse o meno un titolo idoneo a fondare l’attività di riscossione.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado aveva rilevato che diverse cartelle erano già state oggetto di precedenti ricorsi conclusi con sentenze di rigetto e che, quanto alla prescrizione, era intervenuta un’ulteriore intimazione di pagamento idonea a incidere sul decorso del termine.
In tale quadro, la semplice affermazione secondo cui l’Agente avrebbe dovuto attendere la conclusione di altri giudizi non era sufficiente a sovvertire la regola della soccombenza.
9. L’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e il carattere eccezionale della compensazione
La decisione ribadisce con particolare nettezza il carattere derogatorio della compensazione delle spese.
L’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che la compensazione totale o parziale può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Il legislatore ha dunque limitato significativamente il potere discrezionale del giudice.
Non sono sufficienti formule generiche quali «giusti motivi», «ragioni di equità», «peculiarità della vicenda» o altre espressioni prive di un concreto riferimento alle specifiche caratteristiche della controversia.
Le ragioni devono essere non soltanto effettivamente esistenti, ma anche esplicitate nella motivazione in modo da consentire il controllo sulla correttezza della decisione.
La compensazione non può trasformarsi in uno strumento di equità indistinta né in una soluzione automatica ogniqualvolta il giudice ritenga opportuno attenuare le conseguenze economiche della soccombenza.
La regola rimane la condanna del soccombente.
La deroga necessita di una giustificazione specifica.
10. Le gravi ed eccezionali ragioni: tipicità relativa e necessaria concretezza della motivazione
La nozione di «gravi ed eccezionali ragioni» è inevitabilmente elastica.
Essa non è suscettibile di una catalogazione rigida ed esaustiva.
La giurisprudenza ha riconosciuto possibile rilevanza, tra l’altro, alla novità della questione, all’esistenza di significativi contrasti giurisprudenziali, alla particolare complessità della controversia, a determinate condotte processuali delle parti e, in specifiche circostanze, alla manifesta sproporzione tra l’interesse concretamente realizzato e il costo delle attività processuali.
L’elasticità della clausola non significa, però, libertà assoluta del giudice.
La circostanza invocata deve essere concretamente riferibile alla controversia, possedere carattere effettivamente eccezionale e risultare espressamente illustrata.
La motivazione è dunque elemento essenziale della validità della compensazione.
Una formula stereotipata impedisce di comprendere perché, nel caso concreto, il principio della soccombenza sia stato derogato.
Nella decisione esaminata, la Corte esclude la presenza di ragioni di tale natura.
Né lo stralcio legislativo dei carichi né il difetto di giurisdizione vengono considerati circostanze sufficienti, in quanto privi di un contenuto valutativo di merito contrario alla posizione dell’Agente della riscossione.
11. La distinzione tra pluralità di domande, pluralità di capi e riduzione quantitativa della pretesa
Un ulteriore passaggio di particolare interesse riguarda il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di soccombenza reciproca.
La Corte di cassazione ha chiarito che l’accoglimento in misura ridotta, anche significativamente ridotta, di una domanda articolata in un unico capo non determina di per sé reciproca soccombenza.
Quest’ultima ricorre, piuttosto, quando vi siano domande contrapposte formulate dalle parti o quando un’unica domanda sia strutturata in più capi autonomi e soltanto alcuni di essi vengano accolti.
La distinzione è essenziale.
La mera riduzione quantitativa dell’importo richiesto non trasforma automaticamente la parte vittoriosa in parzialmente soccombente.
Analogamente, il fatto che il giudizio produca effetti differenziati su una pluralità di atti non basta, da solo, a determinare reciproca soccombenza.
Occorre stabilire se su ciascun capo vi sia stato un effettivo contrasto tra le parti e un corrispondente accertamento sfavorevole all’una o all’altra.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che le cartelle stralciate ex lege non fossero state annullate per effetto dell’accoglimento di una censura di merito e che la declaratoria di difetto di giurisdizione non costituisse una decisione sostanziale a favore della contribuente.
Pertanto, tali esiti non erano sufficienti a configurare una reciproca soccombenza.
12. Una precisazione critica: non ogni cessazione della materia del contendere è neutra ai fini delle spese
La soluzione adottata dalla Corte appare condivisibile con riferimento alla specifica fattispecie dell’annullamento legislativo automatico, ma non deve essere generalizzata oltre misura.
Non ogni cessazione della materia del contendere è neutra ai fini della regolamentazione delle spese.
Quando l’Amministrazione annulli in autotutela l’atto impugnato riconoscendone l’illegittimità, la cessazione della controversia può giustificare la condanna alle spese in applicazione del principio di causalità e della soccombenza virtuale.
Lo stesso può accadere quando lo sgravio intervenga soltanto dopo la proposizione del ricorso e la pretesa risulti originariamente infondata.
In tali casi, sarebbe contrario al principio di effettività della tutela lasciare le spese a carico del contribuente che abbia dovuto promuovere il giudizio per ottenere l’eliminazione di un atto illegittimo.
Occorre dunque distinguere rigorosamente.
La cessazione derivante da una sopravvenienza normativa generale non equivale alla cessazione determinata dal riconoscimento dell’illegittimità dell’atto.
Nel primo caso, manca necessariamente una responsabilità della parte resistente rispetto al venir meno della pretesa.
Nel secondo, la condotta dell’Amministrazione può aver direttamente causato l’instaurazione del giudizio e giustificare la condanna alle spese.
La pronuncia in commento si colloca nella prima ipotesi.
13. Un’ulteriore precisazione: anche la pronuncia sulla giurisdizione può assumere rilievo nella valutazione causale delle spese
Analoga cautela è necessaria rispetto all’affermazione secondo cui la declaratoria di difetto di giurisdizione non integra soccombenza reciproca.
Sul piano strettamente sostanziale, la conclusione è corretta: il giudice che declina la propria giurisdizione non decide il merito della pretesa.
Ciò non significa, tuttavia, che la pronuncia sulla giurisdizione sia sempre irrilevante ai fini delle spese.
La relativa regolamentazione può dipendere dalla condotta processuale delle parti, dalle eccezioni formulate, dall’eventuale erronea scelta del giudice e dalla complessità della questione.
La mancanza di soccombenza sul merito non comporta una totale irrilevanza dell’esito processuale.
Nel caso specifico, tuttavia, la Corte ha ritenuto che la declaratoria si limitasse a circoscrivere l’ambito della giurisdizione tributaria e non costituisse un esito sostanzialmente sfavorevole all’Agente della riscossione idoneo a determinare una reciproca soccombenza.
La distinzione appare metodologicamente corretta, purché non venga convertita in una regola assoluta.
14. L’autonomia della statuizione sulle spese quale oggetto esclusivo dell’appello
La controversia presenta inoltre un rilevante profilo processuale: l’appello era limitato esclusivamente alla regolamentazione delle spese.
La statuizione sulle spese costituisce un capo autonomo della sentenza e può essere specificamente impugnata.
La parte che non contesti la decisione sul merito ma ritenga erronea la disciplina delle spese può pertanto devolvere al giudice di secondo grado esclusivamente tale questione.
In questa ipotesi, tuttavia, il giudice d’appello non può riesaminare liberamente il merito della controversia ormai coperto da giudicato interno, ma deve valutare la correttezza della statuizione economica sulla base degli esiti processuali ormai definitivi.
Nel caso considerato, la contribuente non contestava più il rigetto delle proprie doglianze sulle cartelle residue, né le altre pronunce contenute nella decisione.
L’unica questione era se quella pluralità di esiti giustificasse o meno la condanna alle spese.
La Corte ha risposto negativamente, affermando che l’esito sostanzialmente prevalente del giudizio rimaneva sfavorevole alla contribuente.
15. La condanna alle spese del grado di appello e il rischio economico dell’impugnazione limitata alle spese
La Corte non si è limitata a respingere l’appello, ma ha condannato la società appellante al pagamento delle spese del secondo grado.
La soluzione costituisce applicazione diretta del principio di soccombenza.
Essa evidenzia, tuttavia, un aspetto pratico spesso trascurato: l’impugnazione di una statuizione concernente esclusivamente le spese comporta a sua volta un autonomo rischio economico.
La parte che contesti una condanna alle spese relativamente contenuta può, in caso di rigetto dell’appello, essere condannata a sostenere ulteriori costi processuali.
La decisione di proporre impugnazione richiede pertanto una valutazione rigorosa non soltanto sulla fondatezza giuridica dei motivi, ma anche sul rapporto tra interesse economico perseguito e possibile esposizione derivante dalla soccombenza nel nuovo grado.
Nel caso in esame, l’appello volto a contestare la condanna alle spese del primo grado ha determinato una nuova condanna per il secondo.
Ciò conferma la necessità di distinguere tra un’obiettiva pluralità di esiti processuali e una reale, tecnicamente dimostrabile soccombenza reciproca.
16. L’irrilevanza di formule generiche e l’onere argomentativo della parte che invoca la compensazione
La pronuncia contiene un ulteriore insegnamento rilevante per la tecnica difensiva.
La parte che invochi la compensazione non può limitarsi a richiamare genericamente l’equità, la complessità della vicenda o la pluralità delle statuizioni contenute nella sentenza.
Occorre individuare in modo preciso quale capo di domanda sia stato respinto nei confronti della controparte, quale risultato sostanziale contrario essa abbia subito e perché tale risultato configuri una reale reciproca soccombenza.
Analogamente, quando si invochino gravi ed eccezionali ragioni, è necessario identificare puntualmente le circostanze concrete che giustificano la deroga.
Una difesa efficace deve quindi evitare la sovrapposizione concettuale tra esito favorevole, cessazione del contendere, difetto di giurisdizione, riduzione quantitativa della domanda e soccombenza reciproca.
Si tratta di categorie differenti, soggette a presupposti distinti.
La decisione in commento dimostra precisamente come una censura fondata sulla mera somma aritmetica di esiti apparentemente favorevoli possa risultare insufficiente in assenza di una reale soccombenza sostanziale della controparte.
17. Il ruolo del giudice nella motivazione della regolamentazione delle spese
La disciplina delle spese non costituisce un segmento marginale della decisione.
Essa incide direttamente sull’effettività della tutela e può determinare conseguenze economiche significative.
Per questa ragione, la motivazione deve essere particolarmente rigorosa quando il giudice intenda derogare alla regola della soccombenza.
La compensazione richiede l’esplicitazione delle ragioni che la giustificano.
Analogamente, quando venga invocata la soccombenza reciproca in presenza di una pluralità di esiti processuali, il giudice deve ricostruire la natura delle singole statuizioni e chiarire perché alcune di esse siano o non siano idonee a incidere sulla distribuzione delle spese.
La sentenza in esame segue questa impostazione.
La Corte non si limita ad affermare che la contribuente è soccombente, ma distingue analiticamente le diverse pronunce del primo grado: rigetto nel merito, cessazione della materia del contendere per annullamento normativo e difetto di giurisdizione.
Solo dopo tale ricostruzione giunge alla conclusione che non esiste una reciproca soccombenza.
18. Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6593 del 2025 offre un contributo significativo alla corretta delimitazione della nozione di soccombenza reciproca nel processo tributario.
Il principio che emerge dalla decisione è chiaro: non è sufficiente che una sentenza contenga statuizioni formalmente diverse o parzialmente favorevoli al contribuente per giustificare automaticamente la compensazione delle spese.
Occorre verificare la natura di ciascun esito.
La cessazione della materia del contendere derivante da un annullamento ex lege non equivale necessariamente a un accoglimento delle ragioni del contribuente, poiché il venir meno della pretesa può essere determinato da una sopravvenienza normativa del tutto indipendente dalla sua originaria legittimità.
Analogamente, la declaratoria di difetto di giurisdizione non contiene un accertamento sul merito del rapporto e non può, per ciò solo, essere considerata una soccombenza sostanziale della controparte.
La compensazione costituisce una deroga alla regola generale e non può essere fondata su formule generiche né sulla mera pluralità degli esiti processuali.
La reciproca soccombenza richiede una reale contrapposizione di pretese e un effettivo risultato sfavorevole per entrambe le parti.
Sotto questo profilo, la decisione valorizza una concezione sostanziale e non formalistica della soccombenza.
Il giudice non deve contare quanti capi del dispositivo siano apparentemente favorevoli all’una o all’altra parte; deve verificare chi abbia effettivamente ottenuto tutela, rispetto a quali domande e con quale risultato sostanziale.
Il principio conclusivo può dunque essere così sintetizzato: nel processo tributario, la pluralità degli esiti processuali non coincide con la pluralità delle soccombenze; la compensazione delle spese presuppone una concreta e reciproca perdita sul piano delle domande contrapposte oppure la presenza di ragioni realmente gravi ed eccezionali, non essendo sufficiente che il giudizio si concluda, per alcune posizioni, senza una decisione di merito a causa di una sopravvenienza legislativa o di una questione di giurisdizione.
La pronuncia si inserisce così in un orientamento rigoroso ma coerente con la struttura dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992: la regola è la soccombenza; la compensazione è l’eccezione; e ogni eccezione deve trovare fondamento in circostanze concrete, giuridicamente qualificabili ed espressamente motivate.
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