Giudicato tributario, successiva risoluzione del leasing con efficacia retroattiva e limiti all’impugnazione della cartella di pagamento
Massima
La sopravvenienza di una sentenza civile irrevocabile che dichiari risolto con efficacia retroattiva un contratto di leasing immobiliare non consente di rimettere in discussione, mediante l’impugnazione della successiva cartella di pagamento, la debenza dell’IMU già definitivamente accertata con avvisi divenuti intangibili per effetto del giudicato tributario. In difetto di identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio civile e quello tributario non è configurabile un conflitto tra giudicati, mentre la cartella emessa sulla base di atti impositivi ormai definitivi può essere contestata esclusivamente per vizi propri, non potendo costituire lo strumento processuale per dedurre questioni inerenti al fondamento sostanziale della pretesa che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposti.
1. Il caso: la pretesa IMU, il leasing immobiliare e la sopravvenienza del giudicato civile
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6594 del 2025 affronta una questione di notevole interesse sistematico, situata all’intersezione tra la disciplina dell’IMU nel leasing immobiliare, il principio di intangibilità del giudicato, l’autonomia del processo tributario rispetto al giudizio civile e i limiti entro i quali può essere impugnata una cartella di pagamento fondata su avvisi di accertamento ormai definitivi.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento dell’importo complessivo di euro 38.191,07, emessa per il recupero dell’IMU relativa agli anni 2015, 2016 e 2017.
La pretesa impositiva trovava fondamento in tre distinti avvisi di accertamento, già oggetto di specifica impugnazione da parte della società contribuente e ormai coperti da giudicato tributario sfavorevole a quest’ultima.
La particolarità del caso risiede nella circostanza che, successivamente all’insorgenza della pretesa fiscale, era intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice civile con la quale il contratto di leasing immobiliare cui si riferiva l’obbligazione tributaria era stato dichiarato risolto per inadempimento della società concedente con efficacia retroattiva.
La contribuente sosteneva pertanto che la declaratoria di risoluzione ex tunc del contratto avesse travolto il titolo negoziale sul quale si fondava la propria soggettività passiva ai fini IMU e, conseguentemente, avesse determinato il venir meno del presupposto stesso dell’imposizione.
La Corte tributaria ha respinto tale ricostruzione.
Secondo il Collegio, la sopravvenuta pronuncia civile non poteva incidere sulla definitività degli avvisi di accertamento già coperti da giudicato tributario, né poteva determinare un conflitto tra giudicati, difettando tra i due procedimenti l’identità delle parti e dell’oggetto.
Da ciò la conseguenza decisiva: una volta divenuti definitivi gli atti presupposti, la successiva cartella di pagamento poteva essere contestata soltanto per vizi propri e non mediante la riproposizione di questioni relative al fondamento sostanziale dell’obbligazione tributaria.
2. Il primo nodo: la soggettività passiva IMU nel leasing immobiliare
La questione sostanziale alla base della controversia riguarda l’individuazione del soggetto passivo IMU in presenza di un contratto di locazione finanziaria immobiliare.
La disciplina è stata tradizionalmente ricondotta all’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo il quale, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Il criterio normativo attribuisce rilievo decisivo all’esistenza del rapporto contrattuale.
Il legislatore non collega infatti la soggettività passiva alla titolarità dominicale in senso formale né alla sola materiale disponibilità del bene, ma individua nell’utilizzatore il soggetto tenuto al tributo per il periodo durante il quale il leasing è in essere.
La ratio della disciplina è evidente.
Il locatario finanziario, pur non essendo ancora proprietario del bene, ne dispone economicamente, ne utilizza le potenzialità produttive e assume una posizione sostanzialmente assimilabile, sotto diversi profili, a quella del titolare del diritto reale.
La questione si complica quando il contratto venga risolto.
La giurisprudenza ha chiarito che, una volta cessato il rapporto, la soggettività passiva torna a gravare sul locatore, anche quando la materiale riconsegna dell’immobile non sia ancora avvenuta.
Ciò perché il presupposto dell’imputazione del tributo al locatario non è il mero possesso materiale del bene, ma la vigenza del vincolo negoziale che legittima tale disponibilità.
In altri termini, durante il contratto risponde dell’IMU l’utilizzatore; una volta cessato il leasing, il soggetto passivo torna a essere il concedente.
Il problema affrontato dalla sentenza, tuttavia, è più complesso: cosa accade quando la risoluzione venga dichiarata con efficacia retroattiva dopo che la pretesa tributaria relativa agli anni di vigenza apparente del contratto è già stata definitivamente accertata?
È proprio su questo terreno che il giudicato assume valore decisivo.
3. La retroattività della risoluzione del contratto e i suoi effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
La contribuente fondava la propria difesa sull’efficacia retroattiva della risoluzione contrattuale.
In linea generale, la risoluzione per inadempimento produce, tra le parti, effetti retroattivi ai sensi dell’art. 1458 c.c., salvo il limite relativo ai contratti a esecuzione continuata o periodica, per i quali l’effetto retroattivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
L’efficacia ex tunc della pronuncia risolutoria può dunque determinare, nei rapporti interni tra le parti, la caducazione retroattiva del vincolo negoziale.
Tuttavia, il problema non può essere risolto trasponendo automaticamente gli effetti civilistici della risoluzione sul piano tributario.
Il rapporto d’imposta è infatti autonomo rispetto al rapporto negoziale tra privati.
La circostanza che un contratto costituisca il presupposto fattuale o giuridico di un’obbligazione tributaria non significa che qualsiasi successiva vicenda civilistica produca automaticamente effetti retroattivi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto quando la pretesa tributaria sia già stata definitivamente accertata.
In questo senso, occorre distinguere il piano sostanziale da quello processuale.
Sul piano sostanziale, una sentenza civile che accerti la risoluzione retroattiva del leasing potrebbe astrattamente incidere sulla ricostruzione della titolarità dell’obbligazione fiscale per periodi non ancora definitivamente accertati.
Sul piano processuale, tuttavia, quando la debenza dell’imposta sia già stata consacrata in un giudicato tributario, la successiva pronuncia civile non può automaticamente riaprire una controversia ormai definita.
È qui che opera il limite dell’intangibilità del giudicato.
4. Il giudicato tributario come limite alla sopravvenienza di fatti o decisioni successive
Il principio dell’autorità della cosa giudicata costituisce uno dei cardini dell’ordinamento processuale.
Una volta che una pronuncia sia passata in giudicato, l’accertamento in essa contenuto diviene intangibile tra le parti, nei limiti oggettivi e soggettivi propri della decisione.
La funzione del giudicato è garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici.
Senza tale effetto preclusivo, ogni controversia potrebbe essere indefinitamente riaperta sulla base di nuove allegazioni, nuove prove o successive decisioni relative a rapporti connessi.
Nel processo tributario, il giudicato produce effetti particolarmente rilevanti.
Quando un avviso di accertamento viene ritualmente impugnato e la controversia si conclude con una decisione definitiva sfavorevole al contribuente, la legittimità e la fondatezza della pretesa non possono più essere rimesse in discussione nei limiti dell’oggetto deciso.
La successiva fase della riscossione non può dunque trasformarsi in un nuovo giudizio sul rapporto d’imposta.
La cartella di pagamento emessa in esecuzione di un accertamento definitivo non costituisce una nuova occasione per contestare il merito dell’imposizione.
È precisamente questo il principio applicato dalla Corte.
La contribuente aveva già impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’IMU 2015, 2016 e 2017.
La controversia si era conclusa con una pronuncia definitiva.
Il rapporto tributario era quindi ormai consolidato.
La sopravvenienza di una decisione civile favorevole non poteva rimuovere retroattivamente gli effetti di un giudicato tributario già formatosi.
5. L’autonomia tra giudizio civile e giudizio tributario
La pronuncia assume particolare rilievo anche per la netta affermazione dell’autonomia tra processo civile e processo tributario.
La circostanza che entrambi i giudizi coinvolgano, in senso lato, il medesimo rapporto contrattuale non implica necessariamente che le relative decisioni siano destinate a sovrapporsi o a entrare in conflitto.
Occorre verificare l’identità dei soggetti, dell’oggetto e del titolo.
Nel giudizio civile, la controversia riguardava il rapporto negoziale tra la società utilizzatrice e la banca concedente, nonché la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento.
Nel giudizio tributario, invece, il rapporto processuale coinvolgeva la contribuente e l’ente impositore e aveva a oggetto la debenza dell’IMU per determinate annualità.
La diversità è evidente.
Il giudice civile accerta i rapporti tra le parti del contratto.
Il giudice tributario accerta l’esistenza dell’obbligazione fiscale nei confronti dell’ente impositore.
I due processi possono essere collegati sotto il profilo fattuale, ma non sono necessariamente identici sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
Da ciò deriva che la decisione resa nell’uno non travolge automaticamente il giudicato formatosi nell’altro.
6. Il conflitto tra giudicati richiede identità oggettiva e soggettiva
La Corte esclude espressamente la configurabilità di un contrasto tra giudicati.
La conclusione si fonda sulla mancanza di identità tra i due procedimenti.
Affinché possa parlarsi propriamente di conflitto tra giudicati, è necessario che due decisioni definitive disciplinino in modo incompatibile il medesimo rapporto giuridico sostanziale tra le medesime parti.
Non è sufficiente che vi sia una connessione fattuale.
Nel caso considerato, il giudicato civile verteva sulla risoluzione del contratto tra la società utilizzatrice e la banca concedente.
Il giudicato tributario riguardava invece la debenza dell’IMU nei confronti dell’ente locale.
Mancava dunque tanto l’identità soggettiva quanto quella oggettiva.
La sentenza civile poteva produrre effetti vincolanti tra le parti del rapporto negoziale, ma non poteva automaticamente eliminare l’efficacia del giudicato tributario intervenuto nel diverso rapporto tra contribuente ed ente impositore.
La distinzione è essenziale.
Diversamente, ogni decisione sopravvenuta in un giudizio connesso potrebbe diventare strumento per riaprire controversie già definite, in contrasto con il principio di certezza del diritto.
7. La definitività degli avvisi di accertamento e il principio di autonomia degli atti tributari
Il sistema dell’imposizione tributaria è caratterizzato da una sequenza di atti dotati di autonomia funzionale.
L’avviso di accertamento costituisce l’atto con cui l’Amministrazione determina la pretesa fiscale.
La cartella di pagamento interviene successivamente nella fase della riscossione.
I due atti sono collegati, ma non fungibili.
Quando l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non impugnato, oppure è stato impugnato ma la controversia si è conclusa con una decisione definitiva favorevole all’Amministrazione, la pretesa si consolida.
La cartella successiva non può essere utilizzata per contestare questioni che avrebbero dovuto essere dedotte contro l’atto presupposto.
Il principio risponde all’esigenza di stabilità dei rapporti tributari e alla struttura decadenziale del processo fiscale.
Ogni atto autonomamente impugnabile deve essere contestato entro il termine previsto.
Se ciò non avviene, oppure se l’impugnazione viene definitivamente respinta, le questioni attinenti a quell’atto non possono essere riproposte contro un successivo atto della riscossione.
La sentenza ribadisce proprio tale principio.
Poiché gli avvisi di accertamento IMU erano ormai definitivi, la contribuente non poteva utilizzare la cartella per rimettere in discussione il presupposto sostanziale dell’imposta.
8. La cartella può essere impugnata soltanto per vizi propri
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il principio secondo cui la cartella fondata su un atto impositivo definitivo può essere contestata soltanto per vizi propri.
La nozione di vizio proprio comprende le illegittimità che attengono direttamente all’atto della riscossione.
Possono rientrare in tale categoria, a titolo esemplificativo, errori nell’individuazione delle somme, duplicazioni, vizi della notificazione, decadenza o prescrizione sopravvenuta, difformità rispetto al titolo presupposto o altre irregolarità riferibili direttamente alla cartella.
Non costituisce invece vizio proprio la contestazione del merito dell’obbligazione già accertata.
Non può essere nuovamente dedotto, mediante l’impugnazione della cartella, che il tributo non era dovuto, che mancava il presupposto impositivo o che il contribuente non era il soggetto passivo, quando tali questioni avrebbero dovuto essere fatte valere contro l’avviso di accertamento.
Il principio è particolarmente rigoroso, ma necessario.
Diversamente, il sistema delle decadenze processuali e della definitività degli atti sarebbe privo di effettività.
Ogni cartella diventerebbe occasione per riaprire il merito della pretesa fiscale.
La decisione esclude quindi correttamente tale possibilità.
9. La natura preclusiva del giudicato e il problema della “verità sopravvenuta”
La vicenda solleva una questione teorica più profonda: cosa accade quando, dopo la formazione del giudicato, emerge una situazione giuridica che, se conosciuta prima, avrebbe potuto condurre a una diversa decisione?
Il problema riguarda il rapporto tra verità sostanziale e certezza giuridica.
Il giudicato non garantisce che la decisione sia sempre corrispondente alla verità assoluta.
Garantisce, piuttosto, che a un certo punto la controversia debba essere definitivamente chiusa.
L’ordinamento preferisce, entro determinati limiti, la certezza alla perpetua rivedibilità delle decisioni.
Questo principio non è privo di eccezioni.
Esistono rimedi straordinari, come la revocazione nei casi tassativamente previsti.
Ma al di fuori di tali ipotesi, il giudicato resta intangibile.
La sopravvenienza di una decisione favorevole in altro giudizio non è sufficiente, di per sé, a riaprire il rapporto definitivamente deciso.
Nel caso in esame, la sentenza civile ha accertato retroattivamente la risoluzione del leasing.
Ma tale circostanza non può essere utilizzata, attraverso l’impugnazione della cartella, per superare il giudicato tributario ormai formatosi.
10. L’efficacia retroattiva della risoluzione e il limite dei rapporti ormai definitivamente accertati
Il carattere retroattivo della risoluzione non equivale a un potere generalizzato di travolgere ogni effetto giuridico già consolidato.
La retroattività opera nei limiti fissati dall’ordinamento.
La sentenza risolutoria può ricostruire retroattivamente il rapporto tra le parti, ma non per questo elimina automaticamente gli effetti prodotti nei confronti di terzi o i giudicati già formatosi in altri procedimenti.
In particolare, una pronuncia civile sopravvenuta non può alterare la stabilità di una decisione tributaria passata in giudicato.
Questa distinzione è decisiva.
La retroattività non è sinonimo di onnipotenza giuridica.
Essa non consente di ignorare le preclusioni processuali né di rimuovere il giudicato.
La sentenza in commento si colloca proprio su questa linea.
11. La possibile diversa rilevanza della sentenza civile per annualità non coperte da giudicato
La decisione consente anche di cogliere, per contrasto, una diversa possibile situazione.
Qualora la sentenza civile di risoluzione fosse intervenuta in relazione a periodi d’imposta non ancora definitivamente accertati, la sua rilevanza avrebbe dovuto essere valutata diversamente.
In tal caso, infatti, la questione non sarebbe stata bloccata dal giudicato tributario.
Il contribuente avrebbe potuto invocare la pronuncia civile come elemento idoneo a incidere sul presupposto dell’imposta, ferma restando la necessità di verificare gli effetti della risoluzione nel rapporto tributario e la disciplina specifica della soggettività passiva IMU.
La pronuncia non nega dunque in assoluto ogni rilevanza della risoluzione contrattuale.
Afferma, piuttosto, che tale rilevanza non può essere fatta valere contro atti impositivi già definitivamente consolidati.
È una distinzione fondamentale.
12. Il rapporto tra giudicato formale e giudicato sostanziale nella controversia tributaria
La definitività richiamata dalla Corte non riguarda una mera preclusione processuale interna al singolo giudizio.
La decisione definitiva sulla legittimità degli avvisi produce un effetto sostanziale.
Il rapporto tributario relativo alle annualità contestate viene definitivamente accertato.
Tale effetto impedisce la riproposizione della medesima questione tra le stesse parti.
Nel caso esaminato, non si trattava quindi di una semplice inammissibilità formale.
La pretesa IMU era ormai coperta da un giudicato che impediva una nuova valutazione del merito.
Questo spiega perché la successiva cartella potesse essere contestata soltanto per vizi propri.
13. Una precisazione sul principio secondo cui il giudicato civile non vincola automaticamente il giudice tributario
Il rapporto tra giudicato civile e processo tributario deve essere affrontato con cautela.
Non può affermarsi in termini assoluti che la sentenza civile sia sempre irrilevante.
In determinate circostanze, un accertamento compiuto dal giudice civile può assumere rilievo anche nel processo tributario, soprattutto quando riguardi fatti o rapporti che costituiscono il presupposto dell’imposizione.
Tuttavia, la sua efficacia non è automaticamente assimilabile a quella di un giudicato opponibile all’Amministrazione quando quest’ultima non abbia partecipato al processo.
Il principio della relatività del giudicato impone infatti che l’accertamento faccia stato, di regola, tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
Nel caso in esame, il Comune non era parte del giudizio civile tra la società utilizzatrice e la banca concedente.
Ne deriva che la pronuncia sulla risoluzione non poteva spiegare automaticamente efficacia vincolante nei suoi confronti, tanto più in presenza di una precedente decisione tributaria definitiva.
14. La stabilità del giudicato tributario e il principio di certezza del diritto
La soluzione accolta dalla Corte è strettamente connessa al principio di certezza del diritto.
Il sistema processuale non può tollerare che ogni decisione definitiva sia costantemente esposta al rischio di essere superata da una successiva pronuncia resa in altro giudizio.
La funzione del giudicato è proprio quella di impedire la perpetuazione indefinita del conflitto.
Nel settore tributario tale esigenza è particolarmente intensa.
I rapporti d’imposta devono poter raggiungere un punto di definitiva stabilizzazione.
L’Amministrazione deve poter fare affidamento sulla definitività degli accertamenti; il contribuente, allo stesso modo, deve poter beneficiare della stabilità delle decisioni favorevoli.
La regola deve valere in entrambe le direzioni.
La tutela della certezza non può dipendere dall’esito favorevole o sfavorevole alla singola parte.
15. La distinzione tra vizio dell’atto presupposto e vizio dell’atto consequenziale
La decisione ribadisce implicitamente una distinzione fondamentale nella teoria degli atti tributari.
Un vizio dell’avviso di accertamento non diviene, per ciò solo, un vizio della cartella.
La cartella è un atto consequenziale.
Se l’atto presupposto è ormai definitivo, le sue eventuali illegittimità non possono essere nuovamente fatte valere attraverso l’impugnazione dell’atto successivo.
La regola è espressione del principio di autonomia funzionale degli atti.
Ogni atto deve essere impugnato tempestivamente per i suoi vizi.
La mancata contestazione o il definitivo rigetto del ricorso determina la stabilizzazione della pretesa.
Nel caso concreto, la contribuente non aveva dedotto vizi propri della cartella.
Aveva contestato, ancora una volta, il fondamento stesso dell’IMU.
Per questa ragione l’appello non poteva essere accolto.
16. La posizione dell’Agente della riscossione e dell’ente impositore
La controversia vedeva la presenza tanto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto del Comune.
La distinzione tra i due soggetti è significativa.
L’ente locale è titolare della pretesa impositiva.
L’Agente della riscossione interviene nella fase esecutiva.
Quando la contestazione riguarda il fondamento sostanziale del tributo, il vero centro di imputazione della pretesa è l’ente impositore.
Quando invece vengono denunciati vizi della cartella o dell’attività di riscossione, può essere direttamente coinvolto l’Agente.
Nel caso deciso, la censura non riguardava le modalità di riscossione, ma la soggettività passiva ai fini IMU.
Si trattava quindi di una questione di merito relativa al rapporto tributario già definitivamente accertato.
17. Le spese di lite e il principio della soccombenza
La Corte ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 5.000.
La decisione richiama il principio generale secondo cui le spese seguono la soccombenza.
La compensazione costituisce eccezione.
Può essere disposta in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato tali presupposti.
La contribuente aveva proposto un appello volto a rimettere in discussione il merito di una pretesa già coperta da giudicato, senza dedurre vizi propri della cartella.
La condanna alle spese appare dunque coerente con l’esito del giudizio.
18. Osservazioni critiche: il rigore della soluzione e il sacrificio della possibile verità sostanziale
La decisione è tecnicamente rigorosa, ma solleva una questione di non poco momento.
La contribuente aveva ottenuto una sentenza civile definitiva che dichiarava risolto ex tunc il contratto di leasing sul quale, almeno nella prospettazione difensiva, si fondava la soggettività passiva IMU.
Sul piano della giustizia sostanziale, la situazione può apparire problematica.
Il contribuente potrebbe essere chiamato a sopportare definitivamente un’imposta collegata a un rapporto che un successivo giudicato civile ha dichiarato retroattivamente risolto.
Tuttavia, il processo non può essere governato soltanto dall’esigenza di adeguarsi all’ultima verità sopravvenuta.
La stabilità delle decisioni costituisce anch’essa un valore fondamentale.
La soluzione della Corte privilegia la certezza del giudicato rispetto alla riapertura del rapporto sostanziale.
È una scelta coerente con l’ordinamento.
La diversa soluzione avrebbe richiesto l’individuazione di uno specifico rimedio processuale capace di incidere sul giudicato, non potendo tale risultato essere raggiunto attraverso la semplice impugnazione della cartella.
19. Il vero insegnamento della pronuncia sul piano della strategia difensiva
La sentenza assume particolare rilievo anche sotto il profilo della strategia processuale.
Quando un rapporto tributario dipende da una controversia civile ancora pendente, il contribuente deve valutare con estrema attenzione il coordinamento tra i due procedimenti.
È essenziale dedurre tempestivamente tutte le questioni rilevanti nel giudizio tributario e verificare se ricorrano i presupposti per chiedere una sospensione o per adottare altre iniziative idonee a evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole prima della definizione del rapporto civile.
Una volta formatosi il giudicato tributario, gli spazi di intervento si riducono drasticamente.
La successiva cartella non rappresenta una nuova occasione per riesaminare il merito.
La vicenda dimostra quindi che il coordinamento processuale non è un profilo meramente tecnico, ma può determinare conseguenze definitive sul diritto sostanziale.
20. Conclusioni
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 6594 del 2025 offre una rigorosa applicazione dei principi di intangibilità del giudicato e di autonomia degli atti tributari.
La sopravvenuta sentenza civile che dichiari risolto retroattivamente un contratto di leasing non è sufficiente a travolgere una pretesa IMU già consacrata in un giudicato tributario.
La diversità dei soggetti e dell’oggetto dei due giudizi impedisce di configurare un vero conflitto tra giudicati.
Il giudicato civile regola definitivamente il rapporto tra le parti del contratto.
Il giudicato tributario regola la debenza dell’imposta nei confronti dell’ente impositore.
Una volta che gli avvisi di accertamento siano divenuti definitivi, la successiva cartella può essere contestata soltanto per vizi propri.
Non può essere utilizzata come veicolo per riaprire il merito del rapporto tributario.
Il principio che emerge dalla decisione può dunque essere formulato in termini netti: la sopravvenienza di una pronuncia civile favorevole, anche dotata di efficacia retroattiva, non consente di superare il giudicato tributario mediante l’impugnazione dell’atto della riscossione, quando la debenza del tributo sia già stata definitivamente accertata e la cartella non presenti autonomi vizi propri.
La pronuncia riafferma così una regola di sistema di particolare importanza: nel processo tributario, la certezza derivante dal giudicato prevale sulla possibilità di riaprire il merito della pretesa sulla base di sopravvenienze esterne al giudizio, salvo che l’ordinamento preveda uno specifico rimedio idoneo a incidere sulla decisione definitiva.
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