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Indennità di accompagnamento dopo l’ATP negativo: la nuova CTU può ribaltare l’accertamento sanitario, ma il giudice deve spiegare il contrasto tra le valutazioni medico-legali

Massima

Nel giudizio di merito instaurato a seguito di rituale contestazione delle conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., il giudice può disporre una nuova consulenza tecnica e riconoscere il requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento anche quando la precedente CTU abbia raggiunto conclusioni negative, purché il nuovo accertamento dimostri che l’interessato si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero necessiti di assistenza continua per l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Il riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non determina automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento, trattandosi di istituti fondati su presupposti diversi. Quando il requisito sanitario venga riconosciuto con decorrenza successiva rispetto a quella rivendicata, il giudice può tenere conto della parziale soccombenza ai fini delle spese, ma deve motivare con particolare rigore sia l’individuazione del dies a quo sia le ragioni per cui la nuova consulenza debba prevalere sul precedente accertamento negativo.


1. La controversia: dall’ATP negativo al riconoscimento giudiziale dell’accompagnamento

La pronuncia affronta una vicenda tipica del contenzioso assistenziale ma particolarmente significativa sotto il profilo probatorio.

La ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Non le erano invece stati riconosciuti, né in sede amministrativa né nel successivo accertamento tecnico preventivo obbligatorio, i requisiti sanitari necessari per l’indennità di accompagnamento.

La contestazione si concentrava proprio su tale differenza di valutazione. Secondo la ricorrente, il consulente nominato nella fase di ATP avrebbe mal interpretato le risultanze dell’esame obiettivo funzionale e, soprattutto, non avrebbe tratto le conseguenze corrette dalle gravi difficoltà deambulatorie già emerse.

A seguito della dichiarazione di dissenso veniva instaurato il giudizio di merito e il Tribunale disponeva una nuova consulenza tecnica d’ufficio.

Il secondo accertamento medico-legale conduceva a una conclusione radicalmente diversa: a partire dal dicembre 2024, la ricorrente risultava impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e bisognosa di assistenza continua per l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Il Tribunale recepisce integralmente tali conclusioni e accerta il requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento dalla data indicata dal CTU.

2. L’indennità di accompagnamento e i suoi due autonomi presupposti sanitari

L’indennità di accompagnamento è riconosciuta agli invalidi civili totalmente inabili quando ricorra almeno una delle condizioni previste dalla disciplina speciale: l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure la necessità di assistenza continua per l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Si tratta di due presupposti alternativi e autonomi.

Il primo riguarda la capacità deambulatoria e richiede una compromissione tale da rendere necessaria la presenza permanente di un’altra persona per gli spostamenti.

Il secondo riguarda invece l’autonomia personale complessiva e presuppone che il soggetto non sia in grado di compiere, senza assistenza continua, gli atti ordinari ed essenziali della vita quotidiana.

La valutazione non può essere puramente diagnostica. Non basta la presenza di patologie gravi, neppure numerose. Occorre verificare il loro concreto impatto funzionale sull’autonomia della persona.

È precisamente questo il punto che emerge dalla sentenza. Il secondo CTU non si limita a registrare l’esistenza delle infermità, ma le traduce in una perdita funzionale: impossibilità di deambulare senza accompagnamento e necessità di assistenza continuativa.

3. Handicap grave e indennità di accompagnamento: due istituti da non confondere

Uno dei passaggi più importanti della vicenda è la preesistenza del riconoscimento dell’handicap grave.

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che fosse contraddittorio riconoscerle una situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, al tempo stesso, negarle l’indennità di accompagnamento nonostante le difficoltà deambulatorie.

La questione merita una netta distinzione.

L’handicap grave e l’indennità di accompagnamento appartengono a sistemi normativi diversi e rispondono a differenti finalità.

La condizione di handicap grave attiene alla riduzione dell’autonomia personale correlata alla minorazione e alla necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale.

L’indennità di accompagnamento, invece, richiede i più specifici presupposti dell’impossibilità di deambulare senza assistenza permanente o dell’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Non vi è quindi automatismo.

Una persona può essere portatrice di handicap grave senza possedere i requisiti per l’accompagnamento. Allo stesso modo, il riconoscimento dell’accompagnamento deve essere fondato su una verifica autonoma della concreta perdita dell’autosufficienza.

La sentenza appare corretta nel mantenere distinti i due piani, pur valorizzando il precedente riconoscimento della gravità dell’handicap come elemento del complessivo quadro sanitario.

4. La struttura dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.

La controversia si inserisce nel particolare rito dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto per le cause relative all’invalidità civile, alla cecità, alla sordità, all’handicap e ad alcune prestazioni previdenziali fondate su requisiti sanitari.

La funzione dell’ATP è quella di anticipare l’accertamento medico-legale, che costituisce normalmente il vero centro della controversia, allo scopo di ridurre il contenzioso e consentire una più rapida definizione delle cause.

Quando le parti non contestano le conclusioni del consulente, il giudice omologa l’accertamento.

Quando invece una parte manifesta tempestivamente il proprio dissenso, si apre la strada al successivo giudizio di merito.

Quest’ultimo non costituisce una mera impugnazione formale della CTU precedente. Il giudice è chiamato a definire la controversia sanitaria e può rivalutare il quadro medico-legale, anche attraverso una nuova consulenza.

La sentenza di Pesaro ne offre un esempio paradigmatico: la prima CTU aveva negato il requisito; la seconda lo ha riconosciuto.

5. La nuova CTU non è una semplice “seconda opinione”

L’ammissione di una nuova consulenza non può essere intesa come automatica duplicazione dell’accertamento precedente.

Il giudice dispone la rinnovazione quando ritenga che le contestazioni formulate dalla parte siano specifiche e idonee a porre in dubbio la completezza, la coerenza o l’attualità del precedente elaborato.

La nuova consulenza deve dunque rappresentare un effettivo approfondimento tecnico.

Può fondarsi su una diversa interpretazione dei dati clinici già disponibili, su documentazione sopravvenuta, su un aggravamento delle condizioni di salute o su una più accurata valutazione funzionale.

Nella controversia decisa dal Tribunale di Pesaro, la nuova CTU ha raggiunto un risultato «sostanzialmente differente» rispetto a quella dell’ATP. Il giudice la considera condivisibile perché priva di incongruità e non contrastata da ricostruzioni alternative altrettanto persuasive.

Il criterio è corretto, ma la motivazione avrebbe potuto essere più approfondita.

Quando due consulenti giungono a conclusioni opposte sulla stessa persona e sul medesimo beneficio, non è sufficiente affermare che il secondo elaborato è scientificamente attendibile. È opportuno chiarire perché il primo fosse insufficiente, quale elemento nuovo abbia determinato il diverso risultato e se si tratti di un vero errore valutativo o, piuttosto, di un aggravamento sopravvenuto.

6. Il contrasto tra le due consulenze e l’esigenza di una motivazione rafforzata

La sentenza afferma che il nuovo CTU ha accertato il requisito sanitario a partire dal dicembre 2024 e che le sue conclusioni non presentano incongruità tali da farne supporre l’ascientificità.

Tale motivazione è certamente sufficiente a individuare la ratio decidendi, ma resta assai sintetica.

La divergenza tra le due CTU avrebbe richiesto una maggiore spiegazione.

Le ipotesi possibili sono almeno due.

La prima è che il consulente della fase di ATP abbia erroneamente valutato il quadro sanitario già esistente.

La seconda è che, tra il primo e il secondo accertamento, le condizioni della ricorrente si siano aggravate fino a raggiungere la soglia richiesta per l’accompagnamento.

Le conseguenze sono profondamente diverse.

Se vi è stato errore nella CTU originaria, il diritto potrebbe spettare anche da una data anteriore.

Se invece il requisito è maturato successivamente per aggravamento, la decorrenza dal dicembre 2024 è coerente con l’evoluzione clinica.

La sentenza non chiarisce espressamente quale delle due ricostruzioni sia stata accolta.

7. La decorrenza dal dicembre 2024: un punto decisivo ma poco motivato

Il Tribunale fissa la decorrenza del requisito sanitario al dicembre 2024.

Questo dato è decisivo perché incide direttamente sugli arretrati e sulla regolazione delle spese.

Tuttavia, la motivazione non spiega dettagliatamente perché proprio da quel mese la ricorrente debba considerarsi non più autosufficiente.

La data dovrebbe trovare fondamento in un elemento clinico preciso: un ricovero, una visita specialistica, un peggioramento documentato, un esame funzionale, una modificazione della capacità deambulatoria o altro evento medico-legale oggettivamente identificabile.

Nel contenzioso assistenziale, la fissazione del dies a quo non può essere arbitraria. Deve risultare da elementi probatori che consentano di individuare, con ragionevole certezza, il momento nel quale la condizione abbia raggiunto la gravità prevista dalla legge.

La mera condivisione della CTU è possibile, ma il giudice dovrebbe comunque rendere intelligibile il ragionamento attraverso il quale la decorrenza è stata individuata.

8. L’aggravamento sopravvenuto nel corso del procedimento

Le controversie in materia di invalidità e assistenza sono caratterizzate dalla naturale evoluzione delle condizioni sanitarie.

Le patologie possono aggravarsi durante il procedimento amministrativo, durante l’ATP o nel successivo giudizio.

Il sistema processuale non può ignorare tale evoluzione.

Una lettura eccessivamente rigida, che cristallizzasse l’accertamento alla situazione esistente alla data della domanda amministrativa, costringerebbe la persona fragile a iniziare continuamente nuovi procedimenti.

Per questa ragione, gli aggravamenti sopravvenuti assumono rilievo nel giudizio assistenziale.

Tuttavia, il loro riconoscimento non comporta automaticamente la retrodatazione del beneficio. Occorre distinguere il momento della domanda dal momento in cui la condizione sanitaria raggiunge effettivamente la soglia legale.

Se il requisito viene maturato solo successivamente, il diritto decorre da tale momento.

La pronuncia sembra muoversi precisamente in questa prospettiva, anche se non esplicita compiutamente se il dicembre 2024 rappresenti una data di aggravamento sopravvenuto o il momento a partire dal quale il secondo CTU abbia ritenuto documentalmente dimostrabile una condizione già precedente.

9. La funzione della CTU nelle controversie assistenziali

La consulenza tecnica d’ufficio assume nelle controversie di invalidità un ruolo particolarmente rilevante.

Formalmente, la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di valutazione tecnica dei fatti già allegati o acquisiti.

Nelle cause sanitarie, tuttavia, essa diventa spesso il principale strumento attraverso il quale il giudice può comprendere l’incidenza funzionale delle patologie.

Il consulente deve esaminare la documentazione sanitaria, visitare la persona, descrivere le limitazioni concrete e formulare una valutazione medico-legale coerente con i parametri normativi.

Il giudice conserva il potere-dovere di controllare criticamente l’elaborato.

Non può recepire in modo automatico le conclusioni del CTU, soprattutto quando esistano precedenti consulenze di segno opposto.

Deve verificare la completezza delle indagini, la logicità dell’iter argomentativo, la corrispondenza tra diagnosi e conclusioni funzionali e l’eventuale presenza di osservazioni critiche delle parti.

La sentenza di Pesaro dichiara di avere svolto tale controllo, ma lo fa in termini estremamente sintetici.

10. L’assenza di ricostruzioni tecniche alternative

Il Tribunale attribuisce rilievo anche all’assenza di valutazioni alternative capaci di contrastare persuasivamente la seconda CTU.

Il punto è processualmente corretto.

La parte che intenda contestare un elaborato medico-legale deve formulare critiche specifiche. Non basta esprimere un generico dissenso.

Occorre evidenziare errori diagnostici, omissioni documentali, incoerenze tra esame obiettivo e conclusioni, mancata considerazione di patologie o erronea applicazione dei criteri medico-legali.

Quando tali contestazioni manchino e la CTU sia coerente, approfondita e motivata, il giudice può legittimamente porla a fondamento della decisione.

Resta però fermo che l’assenza di contestazioni non trasforma la CTU in prova legale. Il giudice deve comunque verificare autonomamente la sua attendibilità.

11. La cristallizzazione del riconoscimento dell’handicap grave

Un ulteriore passaggio rilevante è quello relativo alla condizione di handicap grave.

Il Tribunale osserva che il relativo accertamento, già emerso nella fase di ATP e non contestato da alcuna parte, deve considerarsi cristallizzato positivamente.

L’affermazione è coerente con la struttura del rito.

Quando una parte dell’accertamento sanitario non venga contestata, essa esce dall’area della controversia effettiva.

Nel successivo giudizio di merito, il thema decidendum resta circoscritto ai profili oggetto di specifico dissenso.

La decisione conferma quindi che la mancata contestazione di una determinata conclusione sanitaria può rendere quel punto non più controverso, mentre il giudizio prosegue sugli aspetti ancora oggetto di dissenso.

Nel caso concreto, la gravità dell’handicap non era più in discussione; il vero problema era la sussistenza dei più rigorosi requisiti per l’accompagnamento.

12. Handicap grave e incapacità di deambulazione: nessun automatismo, ma possibile valore indiziario

Pur non essendovi automatismo tra handicap grave e accompagnamento, il primo accertamento può assumere un valore indiziario nel quadro complessivo.

Se il riconoscimento ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è fondato anche su significative limitazioni motorie, appare necessario che il consulente chiamato a pronunciarsi sull’accompagnamento spieghi perché tali difficoltà non raggiungano la soglia dell’impossibilità di deambulare senza aiuto permanente.

Il problema non è la contraddizione formale tra i due riconoscimenti, che può perfettamente non esistere.

Il problema è la coerenza dell’accertamento medico-legale.

Quando due istituti diversi vengono valutati sulla base della stessa grave compromissione funzionale, le diverse conclusioni devono essere motivate con chiarezza.

La ricorrente aveva precisamente contestato questo profilo alla prima CTU. Il successivo accertamento le ha dato ragione, riconoscendo l’impossibilità di deambulare autonomamente.

13. Le ulteriori agevolazioni connesse alla capacità deambulatoria

Nelle conclusioni la ricorrente aveva chiesto anche il riconoscimento delle condizioni sanitarie previste dall’art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992, connesse alle agevolazioni relative alla mobilità e al contrassegno per persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

La motivazione e il dispositivo, tuttavia, si concentrano espressamente sull’indennità di accompagnamento e sulla preesistente condizione di handicap grave.

Non si rinviene una statuizione analitica e autonoma su tale ulteriore domanda.

Il dispositivo si limita ad accertare la sussistenza «dei requisiti sanitari sottesi al beneficio invocato» con decorrenza dal dicembre 2024.

La formula potrebbe essere interpretata come riferita soltanto all’accompagnamento, che costituisce il centro della motivazione, oppure, in senso più ampio, come ricomprendente anche gli ulteriori benefici richiesti.

La mancanza di una chiara statuizione rende il punto problematico.

Se la domanda era stata ritualmente proposta e non altrimenti assorbita, sarebbe stato opportuno un pronunciamento espresso, soprattutto perché i relativi requisiti non coincidono perfettamente con quelli dell’indennità di accompagnamento.

14. L’accertamento del solo requisito sanitario e il problema della condanna alla prestazione

La sentenza accerta il requisito sanitario, ma non formula una vera condanna all’erogazione della prestazione economica.

La struttura è coerente con il particolare giudizio che segue l’ATP, nel quale il punto centrale è la definizione del requisito medico-legale.

Tuttavia, occorre evitare una lettura eccessivamente restrittiva.

Una volta definitivamente accertato il requisito sanitario, l’ente deve verificare gli eventuali ulteriori presupposti amministrativi e procedere all’erogazione se essi sussistono.

La pronuncia non costituisce quindi un mero parere medico, ma un accertamento giudiziale destinato a vincolare l’amministrazione sul requisito sanitario.

Il giudicato che ne deriva impedisce di rimettere in discussione la medesima situazione sanitaria per il periodo riconosciuto, salva naturalmente l’evoluzione futura del quadro clinico.

15. La regolazione delle spese e la decorrenza successiva

Il Tribunale pone le spese a carico della parte resistente, ma dispone una compensazione di un terzo in ragione della decorrenza successiva del requisito.

La statuizione è interessante.

La ricorrente risulta sostanzialmente vittoriosa sull’an del diritto sanitario, ma non ottiene integralmente la decorrenza richiesta.

Si configura quindi una situazione di parziale soccombenza.

La compensazione parziale appare, in linea generale, ammissibile quando la parte abbia ottenuto solo una frazione temporalmente limitata del beneficio rivendicato.

Occorre però verificare la proporzionalità concreta.

La sentenza non spiega perché la quota di un terzo sia quella ritenuta adeguata. Non chiarisce la decorrenza originariamente rivendicata né il peso economico della parte di domanda rigettata.

Una motivazione maggiormente analitica avrebbe consentito di comprendere il rapporto tra l’accoglimento sostanziale e la compensazione disposta.

16. Le spese dell’ATP e la responsabilità per il costo dell’accertamento tecnico

Il Tribunale pone a carico della parte resistente anche le spese della fase di ATP, sebbene con la medesima compensazione parziale.

La scelta riflette l’esito complessivo del giudizio.

La fase preventiva si era conclusa con una valutazione negativa, successivamente superata dalla nuova consulenza.

La ricorrente ha quindi avuto ragione nel contestare l’accertamento originario, almeno quanto alla sussistenza del requisito dal dicembre 2024.

Da questa prospettiva, appare coerente che l’ente resistente sopporti, almeno in misura prevalente, le spese determinate dalla necessità di rinnovare l’accertamento.

La decisione riconosce inoltre al difensore la distrazione delle spese in quanto antistatario.

17. Le spese della nuova CTU

Le spese della consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito vengono poste definitivamente a carico della parte resistente.

La statuizione appare coerente con il risultato dell’accertamento.

La CTU ha infatti condotto al riconoscimento del requisito che l’amministrazione aveva negato.

Il costo dell’indagine tecnica non viene quindi addossato alla persona che ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere il riconoscimento della propria condizione sanitaria.

Anche in questo caso, tuttavia, la ratio avrebbe potuto essere espressa più chiaramente, soprattutto alla luce della parziale compensazione delle spese legali.

18. Profili critici della pronuncia

La decisione è condivisibile nell’esito, ma presenta alcuni profili suscettibili di approfondimento.

Il primo riguarda il contrasto tra le due CTU. La sentenza afferma semplicemente che la seconda è attendibile e priva di incongruità, ma non spiega perché debba prevalere sul precedente accertamento negativo.

Il secondo concerne la decorrenza. Il dicembre 2024 viene indicato come momento iniziale del requisito, ma non vengono riportati gli specifici elementi clinici che giustificano tale data.

Il terzo riguarda le ulteriori agevolazioni richieste ai sensi della disciplina sulla mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione, sulle quali non emerge una statuizione autonoma.

Il quarto concerne la compensazione di un terzo delle spese. La scelta è plausibile, ma manca una spiegazione del criterio quantitativo adottato.

Il quinto riguarda la formula estremamente sintetica con cui il giudice dichiara l’assenza di ricostruzioni tecniche alternative. Una motivazione più analitica avrebbe rafforzato la controllabilità del ragionamento medico-legale.

19. Il rilievo pratico per il contenzioso assistenziale

La sentenza offre un insegnamento pratico importante.

L’esito negativo dell’ATP non chiude necessariamente la controversia quando esistano specifiche ragioni tecniche per contestarlo.

Il dissenso deve essere puntuale.

Non è sufficiente affermare che il consulente ha sbagliato. Occorre indicare quali dati clinici siano stati trascurati, quali limitazioni funzionali siano state sottovalutate, quali esami dimostrino una diversa condizione e perché le conclusioni risultino incompatibili con la documentazione sanitaria.

Una contestazione tecnicamente strutturata può giustificare la rinnovazione della CTU e condurre a un risultato diametralmente opposto.

La vicenda di Pesaro ne costituisce una dimostrazione concreta.

20. Considerazioni conclusive

La sentenza riafferma la centralità dell’accertamento funzionale nelle controversie relative all’indennità di accompagnamento.

Non basta la diagnosi, non basta la percentuale di invalidità e non basta neppure il riconoscimento dell’handicap grave.

Occorre verificare se la persona sia concretamente impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure sia incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Nel caso esaminato, il primo accertamento tecnico aveva escluso tali condizioni. Il secondo, disposto nel giudizio di merito, le ha invece riconosciute con decorrenza dal dicembre 2024.

La decisione dimostra che la CTU svolta nella fase preventiva non costituisce un risultato intangibile quando sia tempestivamente e specificamente contestata. Il giudice può rinnovare l’indagine e fondare la decisione sulle conclusioni del nuovo consulente.

Proprio per questo, però, il contrasto tra due valutazioni tecniche opposte dovrebbe essere spiegato con particolare rigore. Non basta affermare che la seconda CTU è attendibile: occorre chiarire quale elemento abbia determinato il mutamento dell’accertamento, se vi sia stato un errore originario o un aggravamento sopravvenuto e perché la decorrenza debba essere fissata proprio in una determinata data.

Il principio conclusivo può quindi essere formulato in termini netti: l’ATP negativo non impedisce il successivo riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, ma quando la nuova CTU ribalta integralmente il precedente accertamento, la motivazione giudiziale deve rendere pienamente intellegibile la ragione del diverso risultato e il momento esatto in cui il requisito sanitario è maturato.



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