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IMU e casa familiare assegnata dopo la separazione o il divorzio: quando l’esenzione continua anche dopo la maggiore età dei figli

Il problema nasce dall’intreccio tra diritto di famiglia e diritto tributario

La questione dell’IMU dovuta sull’abitazione familiare assegnata a seguito di separazione o divorzio è più complessa di quanto possa apparire, perché coinvolge contemporaneamente due differenti piani giuridici. Da una parte vi è il diritto di famiglia, che disciplina l’assegnazione della casa nell’interesse prioritario dei figli e la permanenza di tale assegnazione quando questi diventano maggiorenni ma non hanno ancora raggiunto l’autosufficienza economica. Dall’altra vi è la disciplina tributaria dell’IMU, che individua il soggetto passivo dell’imposta e assimila, a determinate condizioni, la casa familiare assegnata all’abitazione principale.

Da questa sovrapposizione nasce il problema fondamentale: il compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio determina automaticamente la perdita dell’esenzione IMU sulla casa assegnata al genitore con il quale continua a convivere?

La risposta più corretta è negativa. La maggiore età, considerata isolatamente, non determina necessariamente la cessazione dell’assegnazione della casa familiare e, secondo un significativo orientamento emerso nella più recente giurisprudenza tributaria di merito, non determina neppure automaticamente il venir meno dell’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU quando il figlio continui a convivere nell’immobile e sia ancora economicamente non autosufficiente.

Occorre però formulare questa conclusione con precisione. Non esiste, allo stato, una pronuncia della Corte di cassazione che abbia definitivamente risolto, con riferimento alla disciplina della nuova IMU vigente dal 2020, ogni possibile controversia relativa al figlio maggiorenne non disabile e non economicamente autosufficiente. La decisione maggiormente richiamata sul punto specifico è la sentenza n. 241/1/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, depositata il 25 novembre 2025: una decisione importante e favorevole al contribuente, ma pur sempre pronunciata da un giudice tributario di primo grado e, dunque, non dotata dell’autorità nomofilattica propria della Corte di cassazione.

La disciplina della nuova IMU: chi è il soggetto passivo quando la casa viene assegnata a un genitore

Il primo riferimento normativo è costituito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha ridisegnato la disciplina dell’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L’articolo 1, comma 743, stabilisce che è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di un provvedimento del giudice, provvedimento che costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Il meccanismo produce una conseguenza di grande importanza. Se, ad esempio, il marito è proprietario esclusivo dell’immobile, ma il giudice assegna la casa familiare alla moglie quale genitore presso il quale sono collocati i figli, ai fini dell’IMU il soggetto fiscalmente rilevante diventa, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, il genitore assegnatario. Il proprietario che ha dovuto lasciare l’abitazione non rimane automaticamente soggetto passivo dell’imposta sulla casa assegnata, perché la legge attribuisce al provvedimento giudiziale un particolare effetto assimilabile, esclusivamente in ambito tributario, alla costituzione di un diritto di abitazione.

È importante precisare che questa disciplina non costituisce un trasferimento civilistico della proprietà. Il proprietario continua a essere titolare del bene. Ciò che cambia, ai fini dell’IMU, è l’individuazione del soggetto passivo, in conseguenza della particolare situazione creata dall’assegnazione giudiziale della casa familiare.

Perché la casa assegnata viene assimilata all’abitazione principale

Il secondo riferimento fondamentale è il comma 741, lettera c), numero 4, della stessa legge n. 160 del 2019.

La disposizione assimila all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, attribuendo a tale provvedimento, sempre ai soli fini dell’imposta, l’effetto di costituire un diritto di abitazione in capo all’assegnatario.

La conseguenza ordinaria dell’assimilazione è l’esclusione dall’IMU, fatta eccezione per gli immobili appartenenti alle categorie catastali di particolare pregio A/1, A/8 e A/9, per i quali continua a operare il regime impositivo previsto per le abitazioni principali cosiddette di lusso.

La ratio della disciplina non consiste nell’accordare un beneficio personale all’ex coniuge economicamente più debole. L’assegnazione della casa familiare è funzionalmente destinata, innanzitutto, alla tutela dei figli e alla conservazione dell’habitat domestico nel quale essi hanno sviluppato le proprie relazioni familiari e le proprie abitudini di vita. È proprio questa funzione protettiva a spiegare perché il legislatore tributario abbia previsto un regime particolare.

Il diciottesimo compleanno non fa automaticamente cessare la funzione della casa familiare

Il punto centrale consiste nello stabilire che cosa accada quando il figlio diventa maggiorenne.

Ragionare esclusivamente in base al dato anagrafico significherebbe concludere che, allo scoccare della mezzanotte del diciottesimo compleanno, venga meno ogni esigenza di protezione dell’habitat familiare. Ma una simile ricostruzione non corrisponde ai principi elaborati dal diritto di famiglia.

Un figlio può avere compiuto diciotto, venti o ventitré anni, continuare gli studi, vivere stabilmente con il genitore assegnatario e non disporre ancora di un’autonoma capacità economica. In una situazione del genere, la maggiore età non coincide necessariamente con l’indipendenza personale ed economica.

La stessa giurisprudenza civile riconosce da tempo la rilevanza della convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ai fini della disciplina della casa familiare. L’assegnazione, infatti, risponde alla protezione dell’interesse della prole a conservare l’ambiente domestico di riferimento, e tale esigenza può continuare anche oltre il raggiungimento della maggiore età, purché sussistano concretamente i relativi presupposti.

Non sarebbe però altrettanto corretto trasformare la non autosufficienza economica in una condizione destinata a protrarsi indefinitamente. Il diritto di famiglia esige una verifica concreta: occorre considerare l’età, il percorso di studi, le capacità personali, la condotta tenuta nella ricerca dell’occupazione, le opportunità effettivamente disponibili e ogni altra circostanza rilevante.

La condizione del giovane universitario ventenne non può essere assimilata automaticamente a quella del figlio quarantenne che, pur potendo lavorare, si mantenga volontariamente inattivo. La non autosufficienza deve essere effettiva e giuridicamente meritevole di tutela, non meramente dichiarata.

La sentenza di Forlì del 2025: la maggiore età non determina automaticamente la perdita dell’esenzione

La pronuncia che ha riportato il problema al centro del dibattito è la sentenza n. 241/1/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì.

La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2020. Il genitore era assegnatario della casa familiare e affidatario di un figlio che, proprio in quell’anno, aveva raggiunto la maggiore età. Il Comune aveva ritenuto che il compimento dei diciotto anni determinasse il venir meno del beneficio fiscale.

Il giudice tributario ha respinto questa impostazione, riconoscendo la perdurante applicabilità dell’esenzione quando il figlio, pur divenuto maggiorenne, non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica e continui a vivere nell’abitazione con il genitore assegnatario. Secondo tale ricostruzione, la maggiore età non è, da sola, un evento sufficiente a cancellare la funzione protettiva dell’assegnazione e il conseguente regime tributario.

Il principio è condivisibile sotto il profilo sistematico perché evita una frattura artificiale tra diritto di famiglia e diritto tributario: sarebbe difficile comprendere perché un’assegnazione ancora funzionalmente operante a tutela del figlio convivente e non autosufficiente dovrebbe perdere automaticamente ogni rilevanza tributaria il giorno del suo diciottesimo compleanno.

Occorre, tuttavia, non attribuire alla sentenza una forza che essa giuridicamente non possiede. La pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì non costituisce un precedente vincolante per tutti i Comuni e per tutti gli altri giudici tributari. Essa rappresenta un autorevole precedente di merito, particolarmente rilevante perché affronta direttamente il problema, ma non chiude definitivamente il contrasto interpretativo.

Il vero nodo della nuova IMU: che cosa significa «genitore affidatario» quando il figlio è maggiorenne?

La difficoltà nasce dalla formulazione letterale della legge n. 160 del 2019, che non parla genericamente di «casa assegnata all’ex coniuge», ma di «casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli».

L’espressione è tecnicamente problematica quando il figlio raggiunge la maggiore età. Una volta divenuto adulto, infatti, non si parla più propriamente di affidamento o collocamento nei medesimi termini utilizzati per il minore.

È proprio su questo dato letterale che si è fondata l’interpretazione restrittiva formulata dall’IFEL, la Fondazione dell’ANCI per la finanza e l’economia locale, nelle FAQ sulla nuova IMU del 6 marzo 2020. Secondo tale lettura, nel caso del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può permanere l’esigenza del mantenimento e anche quella abitativa, ma non in virtù della qualità di «genitore affidatario» nel senso tecnico utilizzato dalla norma tributaria.

Questa posizione ha fornito a diversi Comuni la base interpretativa per contestare l’esenzione quando il figlio abbia superato i diciotto anni, salvo il caso del maggiorenne portatore di disabilità grave, per il quale l’articolo 337-septies del codice civile detta una disciplina espressa.

La giurisprudenza tributaria di merito più recente ha, però, contrastato questa interpretazione eccessivamente letterale, sostenendo che debba assumere rilievo la permanenza sostanziale della funzione dell’assegnazione: quando il figlio maggiorenne vive ancora nella casa ed è economicamente dipendente, la semplice cessazione formale della condizione di minore non dovrebbe far venir meno automaticamente il regime fiscale.

È precisamente in questo spazio interpretativo che si colloca la sentenza di Forlì.

Non autosufficienza economica non significa necessariamente assenza assoluta di qualsiasi reddito

Un altro errore frequente consiste nell’identificare l’autosufficienza economica con la semplice percezione di qualsiasi reddito.

Un figlio che abbia lavorato per pochi mesi con un contratto temporaneo, abbia svolto qualche attività occasionale o percepisca un reddito modesto non è necessariamente diventato economicamente autonomo in senso giuridico.

La valutazione deve riguardare la capacità effettiva e sufficientemente stabile del figlio di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Non esiste, ai fini di questa specifica questione, un automatismo per il quale anche il primo modesto compenso o il primo contratto di breve durata determinino necessariamente la cessazione della non autosufficienza.

Analogamente, non può essere utilizzata in maniera meccanica la nozione tributaria di «familiare fiscalmente a carico». Essere o non essere fiscalmente a carico ai fini delle imposte sui redditi non coincide necessariamente con l’accertamento civilistico della non autosufficienza economica rilevante ai fini del mantenimento e della permanenza della funzione della casa familiare.

La stessa IFEL, pur assumendo una posizione restrittiva sull’esenzione IMU, ha espressamente osservato che la circostanza che un figlio sia fiscalmente «a carico» non è di per sé determinante ai fini della problematica dell’assegnazione della casa.

Non basta necessariamente dire che il figlio non lavora

Allo stesso modo, la semplice assenza di un rapporto di lavoro non dimostra sempre e automaticamente la non autosufficienza meritevole di tutela.

Un figlio maggiorenne potrebbe essere disoccupato perché impegnato seriamente in un percorso universitario o formativo coerente con l’età e le proprie capacità. Ma potrebbe anche trovarsi senza reddito per una protratta e ingiustificata inerzia nella ricerca di un’occupazione.

La giurisprudenza civile ha progressivamente rafforzato l’esigenza di un accertamento concreto della condizione del figlio maggiorenne, evitando che l’obbligo di mantenimento e le situazioni ad esso collegate diventino forme di assistenza senza limite temporale.

Perciò, anche nel contenzioso tributario relativo all’IMU, sarà importante dimostrare non semplicemente che il figlio «non lavora», ma che non ha ancora raggiunto un’effettiva e adeguata autonomia economica e che permane il concreto collegamento con la casa familiare.

La convivenza con il figlio maggiorenne è un elemento essenziale

L’interesse che giustifica l’assegnazione della casa familiare è la conservazione dell’habitat domestico del figlio. Per questa ragione, la convivenza effettiva assume una rilevanza centrale.

Non è sufficiente che il figlio risulti astrattamente non autosufficiente se ha ormai stabilmente trasferito altrove il proprio centro di vita e la casa non costituisce più il suo ambiente familiare effettivo.

Bisogna però evitare interpretazioni altrettanto rigide. La temporanea assenza dovuta, ad esempio, alla frequenza di un corso universitario fuori sede non significa necessariamente che il legame con la casa familiare sia definitivamente cessato. Occorre verificare se l’abitazione continui a essere il centro stabile degli interessi familiari del giovane, il luogo al quale ritorna regolarmente e nel quale permane il suo effettivo radicamento.

La giurisprudenza in materia di casa familiare esige proprio un collegamento attuale e concreto tra il figlio, l’immobile e il genitore che vi abita. Non è sufficiente un legame meramente teorico o una futura possibilità di ritorno.

Il caso particolare del figlio maggiorenne con disabilità grave

Il figlio maggiorenne portatore di disabilità grave rappresenta una fattispecie specificamente tutelata dall’articolo 337-septies del codice civile.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23443 del 18 agosto 2025, ha affrontato proprio il problema dell’assegnazione della casa familiare in presenza di un figlio maggiorenne affetto da grave disabilità. La Corte ha affermato la necessità di verificare concretamente e nell’attualità il legame esistente tra il figlio, l’abitazione familiare e il genitore che convive con lui e presta assistenza. Non è sufficiente una possibilità astratta o futura di ritorno nella casa.

Questa pronuncia deve però essere utilizzata correttamente. L’ordinanza n. 23443 del 2025 non è una sentenza tributaria sull’IMU e non riguarda il normale figlio maggiorenne semplicemente non autosufficiente. È una decisione di diritto di famiglia riguardante un figlio maggiorenne portatore di disabilità grave.

Essa è certamente utile per confermare il principio secondo cui l’assegnazione della casa deve essere valutata attraverso l’effettività e l’attualità del legame tra figlio e abitazione. Non può, però, essere presentata come una pronuncia della Cassazione che abbia direttamente stabilito l’esenzione IMU per qualsiasi figlio maggiorenne non economicamente indipendente.

Questa precisazione è indispensabile per non attribuire alla giurisprudenza una portata che non possiede.

La Cassazione n. 4303 del 2025 e il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale

Particolare attenzione merita anche l’ordinanza della Corte di cassazione n. 4303 del 19 febbraio 2025.

La Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell’esenzione IMU per la casa coniugale assegnata al coniuge non proprietario, è necessaria la contemporanea sussistenza, in capo al contribuente, della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile.

Nel caso esaminato, la contribuente era assegnataria della casa familiare, ma risultava residente in un altro Comune. La Cassazione ha pertanto negato il beneficio fiscale.

È tuttavia necessaria una precisazione di grande importanza: la controversia decisa dall’ordinanza n. 4303 del 2025 riguardava l’anno d’imposta 2017 e quindi la disciplina IMU anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 160 del 2019. Non è dunque corretto trasferire automaticamente, senza alcun approfondimento, ogni passaggio di quella decisione alla nuova disciplina vigente dal 2020.

Il principio resta certamente molto rilevante, soprattutto perché esprime una rigorosa interpretazione delle agevolazioni tributarie e richiede una reale corrispondenza tra assegnazione e concreta utilizzazione dell’immobile. Ma deve essere collocato nel suo esatto quadro normativo temporale.

In ogni caso, sul piano prudenziale, il genitore che pretenda l’assimilazione all’abitazione principale deve essere in grado di dimostrare che l’immobile costituisca effettivamente la propria abitazione e il centro abituale della vita familiare. La mera esistenza di un vecchio decreto di assegnazione, quando l’assegnatario vive stabilmente altrove, difficilmente può essere considerata sufficiente.

Il provvedimento giudiziale deve continuare ad avere una funzione effettiva

Un altro aspetto che richiede cautela riguarda l’affermazione secondo cui, finché il giudice non revoca formalmente l’assegnazione, l’esenzione dovrebbe necessariamente continuare.

La presenza di un provvedimento giudiziale è certamente essenziale. Ma non è prudente sostenere che la sua mancata revoca formale sia sempre e comunque sufficiente, indipendentemente dalla realtà dei fatti.

Si immagini che il figlio sia divenuto economicamente autonomo da anni, viva definitivamente in un’altra città e abbia formato un proprio nucleo familiare, mentre il genitore continui a occupare l’ex casa familiare invocando un provvedimento risalente a vent’anni prima mai formalmente revocato.

In una situazione di questo tipo, il Comune potrebbe contestare la permanenza dei presupposti sostanziali dell’assimilazione, proprio perché è venuto meno il collegamento tra l’assegnazione e la tutela dei figli.

Viceversa, quando il provvedimento continua a essere pienamente operativo, il figlio maggiorenne convive effettivamente nella casa, non ha ancora acquisito un’autonomia economica adeguata e permane l’originaria funzione protettiva dell’abitazione, la posizione del contribuente risulta significativamente più solida, come dimostrato dalla giurisprudenza tributaria di merito più recente.

Non è vero che qualsiasi casa concessa all’ex coniuge è esente da IMU

La disciplina agevolativa non si applica a ogni ipotesi nella quale un ex coniuge rimanga nell’immobile dopo la separazione.

È necessario distinguere la vera e propria assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole da altre situazioni.

Se due coniugi senza figli si separano e uno di essi continua a vivere nell’immobile per effetto di un semplice accordo privato o per concessione dell’altro proprietario, non si realizza automaticamente la fattispecie contemplata dal comma 741, lettera c), numero 4.

La legge fa specificamente riferimento alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di un provvedimento del giudice. La presenza della prole e la funzione dell’assegnazione sono quindi elementi strutturali della fattispecie.

Allo stesso modo, non ogni occupazione di fatto dell’abitazione equivale a un’assegnazione giudiziale produttiva degli effetti tributari previsti dalla legge.

Il proprietario che ha lasciato la casa deve pagare l’IMU?

Quando ricorrono integralmente i presupposti della disciplina speciale, il genitore proprietario che ha dovuto lasciare l’abitazione assegnata all’altro genitore non è soggetto passivo dell’IMU relativamente a quell’immobile. La soggettività tributaria viene imputata all’assegnatario, al quale il provvedimento giudiziale attribuisce, ai soli fini fiscali, il diritto di abitazione.

Se la casa è assimilata all’abitazione principale e non appartiene alle categorie catastali escluse dall’esenzione ordinaria, il risultato pratico è che l’IMU non viene versata.

Occorre però fare attenzione quando vengono meno le condizioni della fattispecie agevolativa. Proprio la questione del figlio maggiorenne ha generato il contrasto interpretativo: secondo la lettura restrittiva, una volta venuta meno la qualità di genitore «affidatario» richiesta dalla norma, cesserebbero tanto l’assimilazione quanto la particolare imputazione della soggettività passiva; secondo l’orientamento più favorevole al contribuente, invece, l’effetto continua quando il figlio maggiorenne convivente non sia ancora economicamente autosufficiente e l’assegnazione conservi la propria funzione.

È dunque proprio su questo terreno che possono nascere accertamenti comunali e contenziosi.

Che cosa deve dimostrare il contribuente in caso di accertamento del Comune

Nel caso in cui il Comune contesti l’esenzione, non è sufficiente opporre genericamente che esiste una sentenza di separazione o di divorzio.

Occorre documentare l’intera situazione giuridica e fattuale.

Assumono rilievo il provvedimento giudiziale di assegnazione, la sua effettiva permanenza, la residenza e la dimora abituale nell’immobile, la convivenza del figlio maggiorenne, il suo percorso universitario o formativo, la situazione reddituale e lavorativa, l’assenza di una reale indipendenza economica e ogni altro elemento capace di dimostrare la persistente funzione della casa come habitat familiare.

Quanto più la posizione è documentata, tanto più risulta difendibile.

Si consideri una figlia di ventuno anni regolarmente iscritta all’università, priva di redditi stabili, che risiede e vive con la madre nella casa assegnata dal giudice. Si tratta di una situazione molto diversa rispetto a quella di un figlio trentacinquenne economicamente autonomo che da anni vive altrove.

La formula «figlio maggiorenne» non è quindi sufficiente né per riconoscere automaticamente l’esenzione né per negarla. È necessaria una valutazione sostanziale.

Il figlio studente universitario fuori sede fa perdere l’esenzione?

Il problema è particolarmente delicato quando il figlio frequenta l’università in un’altra città e, durante l’anno accademico, soggiorna prevalentemente fuori sede.

Non esiste una risposta automatica.

Occorre stabilire se l’allontanamento abbia natura temporanea e funzionale agli studi oppure se si sia verificato un vero e proprio trasferimento stabile e definitivo del centro di vita.

Lo studente che vive per alcuni mesi in una stanza universitaria, torna regolarmente nella casa familiare, mantiene con essa un collegamento effettivo e dipende economicamente dai genitori può trovarsi in una situazione diversa da chi abbia ormai definitivamente trasferito altrove la propria esistenza.

Il criterio determinante resta l’effettività del legame con l’habitat domestico. La più recente giurisprudenza in materia di assegnazione della casa insiste proprio sulla necessità di accertare in concreto e nell’attualità il rapporto tra il figlio e l’immobile, senza basarsi su legami meramente astratti.

Che cosa accade se il figlio trova un lavoro precario

Neppure l’inizio di un’attività lavorativa determina necessariamente l’immediata autonomia economica.

Un contratto di pochi giorni, un tirocinio con modesta indennità, una collaborazione occasionale o un impiego temporaneo possono non essere sufficienti a garantire un’effettiva capacità di mantenimento.

La valutazione deve essere concreta e non nominalistica. Ciò che rileva è se il figlio abbia effettivamente acquisito una capacità reddituale sufficientemente stabile e adeguata a renderlo autonomo rispetto al nucleo familiare.

Allo stesso tempo, però, non può essere utilizzata la precarietà come una formula astratta destinata a prolungare indefinitamente lo stato di dipendenza. Età, professionalità acquisita, durata del lavoro, entità del reddito e concreta situazione personale devono essere valutate nel loro complesso.

Questa analisi, nata nel diritto di famiglia, può diventare estremamente importante anche nel contenzioso tributario, poiché l’orientamento favorevole alla prosecuzione dell’esenzione fonda proprio sulla perdurante non autosufficienza economica del figlio una parte centrale del proprio ragionamento.

Gli accertamenti dei Comuni non sono automaticamente illegittimi, ma devono confrontarsi con l’evoluzione giurisprudenziale

Non sarebbe corretto affermare genericamente che tutti gli avvisi IMU emessi nei confronti del genitore assegnatario dopo la maggiore età del figlio siano automaticamente illegittimi.

Ogni controversia dipende dalla situazione concreta, dall’anno d’imposta, dalla disciplina applicabile, dal contenuto del provvedimento giudiziale, dalla residenza e dimora dell’assegnatario, dalla convivenza del figlio e dal suo grado di autonomia economica.

È però altrettanto vero che un Comune non dovrebbe considerare il compimento dei diciotto anni come un automatismo capace, da solo, di far cessare ogni agevolazione.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di Forlì n. 241/1/2025 e altre decisioni di merito emerse successivamente o parallelamente testimoniano un orientamento che valorizza la realtà sostanziale del rapporto familiare e la permanenza della non autosufficienza del figlio. È stato segnalato, ad esempio, anche un analogo orientamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato in relazione a una casa assegnata e a una figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Perché la Cassazione n. 23443 del 2025 non può essere utilizzata come precedente tributario diretto

Nel dibattito pubblico vengono frequentemente richiamate insieme la sentenza tributaria di Forlì, l’ordinanza della Cassazione n. 4303 del 2025 e l’ordinanza n. 23443 del 2025, quasi costituissero un unico e uniforme orientamento sull’esenzione IMU per il figlio maggiorenne.

Questa rappresentazione necessita di una correzione.

La sentenza di Forlì affronta direttamente l’IMU e il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

L’ordinanza n. 4303 del 2025 affronta anch’essa l’IMU, ma riguarda l’anno 2017 e si concentra sulla necessità della residenza anagrafica e della dimora abituale dell’assegnatario.

L’ordinanza n. 23443 del 2025, invece, non è una pronuncia tributaria e riguarda specificamente l’assegnazione della casa in presenza di un figlio maggiorenne affetto da disabilità grave.

Le tre decisioni possono concorrere a una ricostruzione sistematica, ma non sono sovrapponibili e non possono essere utilizzate come se avessero deciso la medesima questione.

La precisione nell’utilizzo dei precedenti è particolarmente importante in materia tributaria, dove le disposizioni agevolative vengono tradizionalmente interpretate con particolare rigore.

La nuova IMU dal 2020 ha modificato il quadro normativo

Anche la successione delle discipline nel tempo deve essere tenuta presente.

Fino al 2019, il sistema faceva riferimento alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Dal 2020, la legge n. 160 del 2019 utilizza invece la diversa formula della «casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli».

La modifica non è semplicemente lessicale. Essa accentua il collegamento tra beneficio fiscale e funzione dell’abitazione rispetto alla prole, ma ha generato proprio il problema interpretativo dei figli maggiorenni non autosufficienti, per i quali la nozione tecnica di «affidamento» diventa meno agevole.

È pertanto necessario prestare particolare attenzione all’anno d’imposta oggetto dell’accertamento. Una sentenza relativa al 2017 non può essere automaticamente trasferita a un’imposta dovuta nel 2024 o nel 2026 senza considerare la modifica normativa intervenuta dal 2020.

Il caso concreto: figlio maggiorenne universitario che continua a vivere con il genitore assegnatario

Si consideri il caso di un padre proprietario esclusivo di un appartamento. In sede di divorzio, il tribunale assegna la casa alla madre presso la quale vive il figlio sedicenne.

Due anni dopo, il ragazzo diventa maggiorenne. Continua a risiedere nella stessa abitazione, frequenta l’università e non percepisce redditi sufficienti a mantenersi autonomamente.

In una situazione di questo genere, la tesi secondo cui l’esenzione debba cessare automaticamente il giorno del diciottesimo compleanno appare difficilmente conciliabile con la funzione ancora svolta dalla casa familiare. Il figlio vive ancora nell’immobile, è economicamente dipendente, il provvedimento di assegnazione continua a trovare giustificazione nella realtà sostanziale e l’habitat domestico non è venuto meno.

È proprio una situazione di questo tipo che trova sostegno nell’orientamento espresso dalla Corte di giustizia tributaria di Forlì.

La prudenza giuridica impone però di precisare che un eventuale Comune potrebbe ancora contestare l’agevolazione aderendo alla diversa interpretazione restrittiva. In tal caso la controversia dovrebbe essere risolta dal giudice tributario sulla base della disciplina applicabile e delle prove concrete fornite dal contribuente.

Il caso opposto: il figlio è economicamente indipendente e vive altrove

Si consideri, invece, un figlio di trent’anni che abbia un lavoro stabile, viva da anni in un’altra città e abbia costituito un proprio autonomo centro di vita.

In questa ipotesi, la funzione protettiva che aveva originariamente giustificato l’assegnazione della casa risulta sostanzialmente cessata.

Il genitore che continui a occupare l’abitazione non può automaticamente pretendere che la mera esistenza formale di un vecchio provvedimento giudiziale renda perpetua l’esenzione IMU.

L’agevolazione è collegata alla specifica funzione della casa familiare e non può essere trasformata in un beneficio personale illimitato in favore dell’ex coniuge assegnatario.

L’esenzione riguarda anche le pertinenze?

L’assimilazione della casa familiare all’abitazione principale comporta, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione della disciplina prevista anche per le pertinenze dell’abitazione principale nei limiti stabiliti dalla legge.

La normativa IMU considera pertinenze, ai fini agevolativi, esclusivamente le unità appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche quando iscritta catastalmente unitamente all’abitazione.

Pertanto, ad esempio, una cantina C/2 e un’autorimessa C/6 funzionalmente pertinenti alla casa familiare possono beneficiare del trattamento previsto nei limiti normativi; non è invece possibile estendere indiscriminatamente l’esenzione a un numero illimitato di autorimesse o altre unità immobiliari.

La decisione del Comune può essere impugnata

Quando il Comune notifica un avviso di accertamento sostenendo che l’esenzione sia cessata per il semplice raggiungimento della maggiore età del figlio, il contribuente non è obbligato ad accettare passivamente la pretesa.

Occorre esaminare l’atto, verificare l’anno d’imposta, la motivazione utilizzata dal Comune, la normativa richiamata, la corretta notificazione, la situazione familiare concreta e la documentazione disponibile.

La difesa dovrebbe concentrarsi non su una generica affermazione secondo cui il figlio «è ancora a carico», ma sulla dimostrazione puntuale della permanenza dei presupposti che giustificano l’assimilazione: provvedimento di assegnazione, effettività della convivenza, permanenza della casa quale habitat familiare, reale non autosufficienza economica e concreta utilizzazione dell’immobile.

La sentenza di Forlì costituisce certamente un precedente utile a sostegno della difesa, ma non dovrebbe essere presentata come se avesse definitivamente vincolato tutti gli enti locali italiani.

La conclusione: il figlio maggiorenne non fa perdere automaticamente l’esenzione, ma occorre verificare la realtà concreta

La conclusione più rigorosa è che il semplice compimento dei diciotto anni non determina automaticamente la perdita dell’esenzione IMU sulla casa familiare assegnata al genitore con il quale il figlio continua a convivere.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, con la sentenza n. 241/1/2025, ha espressamente riconosciuto la prosecuzione dell’esenzione quando il figlio maggiorenne non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica e continui a vivere nell’abitazione familiare. Si tratta di un importante orientamento favorevole al contribuente, fondato sulla permanenza sostanziale della funzione protettiva della casa.

Non bisogna, però, semplificare eccessivamente il quadro. La normativa vigente dal 2020 utilizza la nozione di «genitore affidatario dei figli», formulazione che ha dato origine a un’interpretazione restrittiva dell’IFEL con riferimento ai figli maggiorenni non disabili. La giurisprudenza tributaria di merito più recente si è orientata, in diversi casi, verso una soluzione più favorevole al contribuente, ma la questione non può ancora essere considerata definitivamente chiusa in ogni suo aspetto da una pronuncia nomofilattica della Cassazione sul preciso caso del figlio maggiorenne non disabile e non autosufficiente nell’ambito della nuova IMU.

L’ordinanza della Cassazione n. 4303 del 2025 conferma l’importanza della residenza anagrafica e della dimora abituale dell’assegnatario, ma riguarda il precedente regime e l’anno d’imposta 2017. L’ordinanza n. 23443 del 2025 riguarda invece il diverso caso del figlio maggiorenne portatore di disabilità grave e non costituisce una decisione direttamente relativa all’IMU.

La regola da applicare, pertanto, non può essere né «a diciotto anni si perde sempre l’esenzione», né «basta che il figlio non lavori perché l’esenzione duri per sempre». Ciò che deve essere verificato è se il provvedimento di assegnazione continui a essere concretamente collegato alla tutela di un figlio convivente che non abbia ancora acquisito un’effettiva autonomia economica e se la casa conservi realmente la propria funzione di habitat familiare.

È questo il punto di equilibrio tra la disciplina della famiglia e quella tributaria: la maggiore età è un dato anagrafico; l’autosufficienza economica e la permanenza dell’habitat domestico sono situazioni sostanziali che richiedono una valutazione concreta. Ed è proprio questa distinzione che può decidere se l’IMU sia dovuta oppure no.


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