Carta del docente ai precari e riconoscimento della pretesa da parte dell’Amministrazione: il diritto alla formazione non dipende dalla stabilità del rapporto, ma il giudicato deve individuare con precisione annualità e modalità di adempimento
Massima
Il docente assunto a tempo determinato, ove svolga una prestazione professionale comparabile a quella del personale di ruolo, non può essere escluso dal beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per il solo carattere temporaneo del rapporto, in quanto una simile differenziazione contrasta con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e con la funzione strutturale della formazione nel sistema scolastico. Il riconoscimento della pretesa da parte dell’Amministrazione resistente semplifica il thema decidendum e può giustificare una motivazione particolarmente sintetica, ma non esonera il giudice dalla necessità di individuare con sufficiente determinatezza il contenuto dell’obbligazione, le annualità riconosciute, la forma dell’adempimento e la decorrenza degli accessori. La tutela deve inoltre essere coordinata con la natura funzionalmente vincolata della Carta del docente e con la distinzione tra docenti ancora inseriti nel sistema scolastico e docenti ormai definitivamente usciti da esso.
1. La controversia: la docente precaria esclusa dalla Carta elettronica per la formazione
La pronuncia trae origine dall’azione promossa da una docente che, dopo avere prestato servizio per una pluralità di anni scolastici in forza di contratti a tempo determinato presso diversi istituti, lamentava di essere stata esclusa dall’attribuzione della somma annuale di euro 500,00 destinata all’aggiornamento e alla formazione professionale.
La domanda era diretta a ottenere l’accertamento del diritto al beneficio per le annualità indicate nel ricorso introduttivo.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio riconoscendo la pretesa della ricorrente.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accoglie il ricorso, accerta il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui e condanna l’Amministrazione al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità nelle quali il beneficio non era stato riconosciuto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La decisione è estremamente concisa, proprio perché il diritto azionato non era più sostanzialmente controverso a seguito della condotta processuale dell’Amministrazione.
2. La Carta del docente e la sua funzione nell’ordinamento scolastico
La Carta del docente è stata istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 con la finalità di sostenere la formazione continua degli insegnanti e valorizzarne le competenze professionali.
Il beneficio, originariamente configurato per il personale docente di ruolo, consiste in una disponibilità annuale di euro 500,00 destinata all’acquisto di beni e servizi funzionali all’aggiornamento professionale.
La Carta può essere utilizzata, entro i limiti stabiliti dalla normativa, per l’acquisto di libri e testi anche digitali, pubblicazioni, riviste, hardware e software, corsi di formazione e aggiornamento, percorsi universitari e postuniversitari, master e ulteriori attività culturali coerenti con le finalità professionali dell’insegnamento.
La misura non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. La sua funzione è strettamente vincolata alla crescita professionale del docente e, indirettamente, alla qualità del servizio pubblico di istruzione.
Proprio tale finalità ha reso sempre più difficilmente sostenibile l’esclusione automatica dei docenti precari.
3. Il principio di non discriminazione tra personale a termine e personale di ruolo
La questione centrale è rappresentata dal divieto di trattare il lavoratore a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile per il solo fatto della durata temporanea del rapporto.
La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, vieta differenze di trattamento non sorrette da ragioni oggettive.
La comparabilità deve essere valutata considerando la natura della prestazione, le mansioni, le competenze richieste e le concrete condizioni di lavoro.
Nel sistema scolastico, il docente precario chiamato a svolgere attività didattica non esercita una funzione qualitativamente diversa da quella del docente di ruolo. Insegna, valuta gli studenti, partecipa alla vita scolastica, osserva gli obblighi professionali e contribuisce alla realizzazione dell’offerta formativa.
La mera durata del contratto non incide sulla necessità di aggiornamento professionale.
Ne consegue che la temporaneità del rapporto non è, da sola, una ragione oggettiva sufficiente a escludere il beneficio.
4. La formazione come diritto-dovere dell’intero personale docente
L’estensione della Carta ai docenti precari trova fondamento anche nella funzione strutturale della formazione professionale.
La scuola non può esigere dal personale a tempo determinato la medesima qualità didattica richiesta ai docenti di ruolo e, nello stesso tempo, negargli gli strumenti destinati all’aggiornamento.
La formazione costituisce infatti un elemento essenziale della professionalità docente.
L’evoluzione delle metodologie educative, la digitalizzazione, l’inclusione scolastica, l’aggiornamento disciplinare e le trasformazioni normative rendono necessario un costante sviluppo delle competenze.
Tale esigenza non viene meno perché il contratto ha una scadenza.
Anzi, proprio il frequente ricorso al personale precario per garantire la continuità del servizio rende irragionevole un sistema che utilizzi tali lavoratori nell’attività ordinaria delle scuole ma li escluda dagli strumenti destinati a migliorare la qualità dell’insegnamento.
5. Il riconoscimento della pretesa da parte dell’Amministrazione resistente
La peculiarità processuale della vicenda risiede nel fatto che l’Amministrazione resistente, costituendosi, ha riconosciuto la pretesa della docente.
La condotta processuale assume rilievo decisivo.
Quando il convenuto riconosce il diritto fatto valere dall’attore, il thema decidendum si restringe sensibilmente. Non vi è più necessità di un approfondito confronto su questioni che le parti non contestano.
Ciò giustifica una motivazione sintetica.
Tuttavia, il riconoscimento della pretesa non trasforma necessariamente la decisione in un atto meramente notarile.
Il giudice deve comunque verificare che la domanda abbia un fondamento giuridico, che la materia rientri nella disponibilità delle parti e che la pronuncia sia sufficientemente determinata nel suo contenuto.
Nel caso in esame, il Tribunale si limita a rilevare la fondatezza del ricorso e l’acquiescenza dell’Amministrazione.
La soluzione è comprensibile, ma la motivazione resta estremamente essenziale.
6. Riconoscimento della domanda, acquiescenza e non contestazione: categorie da distinguere
La sentenza utilizza il termine «acquiescenza» per descrivere la posizione processuale dell’Amministrazione.
Sul piano tecnico, occorre distinguere tra acquiescenza, non contestazione e riconoscimento della domanda.
L’acquiescenza è normalmente riferita all’accettazione di un provvedimento giudiziale già pronunciato e alla conseguente incompatibilità con la volontà di impugnarlo.
La non contestazione concerne invece i fatti allegati dalla controparte e può incidere sulla necessità della loro prova.
Il riconoscimento della pretesa è ancora diverso: il convenuto ammette la fondatezza del diritto azionato.
Nella vicenda esaminata sembra più appropriato parlare di riconoscimento della domanda o della pretesa, piuttosto che di acquiescenza in senso processuale tecnico, poiché la condotta dell’Amministrazione si è manifestata prima della decisione.
Si tratta di una precisazione terminologica che non incide sull’esito della controversia, ma che merita attenzione in una lettura strettamente processualistica.
7. La forma della tutela: attribuzione della Carta o pagamento in denaro?
Il punto maggiormente problematico della decisione concerne il contenuto della condanna.
Il Tribunale accerta il diritto a usufruire della Carta del docente e, contemporaneamente, condanna l’Amministrazione al «pagamento» dell’importo corrispondente alle annualità non riconosciute.
La distinzione non è meramente lessicale.
La Carta del docente non è una somma di denaro liberamente disponibile. È un beneficio vincolato a specifiche finalità formative.
La giurisprudenza ha distinto la posizione del docente ancora inserito nel sistema scolastico da quella del docente che ne sia definitivamente uscito.
Quando il lavoratore sia ancora docente, inserito nelle graduatorie, titolare di supplenze o transitato in ruolo, la tutela normalmente più coerente consiste nell’adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta o di un equivalente strumento vincolato.
La mera liquidazione di denaro potrebbe altrimenti consentire l’utilizzazione libera delle somme, alterando la finalità impressa dal legislatore.
Per il docente definitivamente uscito dal sistema scolastico, invece, il problema della tutela può porsi in termini differenti, non essendo più concretamente praticabile l’utilizzo ordinario della Carta.
La sentenza non chiarisce la posizione attuale della ricorrente e non spiega perché abbia scelto la condanna al pagamento.
Questo costituisce uno dei principali limiti della motivazione.
8. La mancanza dell’indicazione delle annualità nel dispositivo
Un secondo profilo problematico riguarda la determinatezza del dispositivo.
Il Tribunale accerta il diritto della ricorrente al beneficio annuale e condanna l’Amministrazione a corrispondere l’importo relativo «alle annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico».
Non vengono però indicate nel dispositivo le singole annualità scolastiche.
La sentenza rinvia implicitamente al ricorso introduttivo.
La tecnica non è priva di criticità.
Un titolo giudiziale destinato all’esecuzione deve consentire di determinare con sufficiente certezza il contenuto dell’obbligazione.
Se le annualità risultano inequivocabilmente dagli atti processuali, il titolo può essere interpretato in coordinamento con la domanda. Tuttavia, sarebbe stato tecnicamente preferibile indicare espressamente nel dispositivo gli anni scolastici riconosciuti e il corrispondente importo complessivo.
Una maggiore precisione avrebbe evitato possibili controversie nella fase di adempimento o esecuzione.
9. La quantificazione del credito e il principio di determinatezza del titolo giudiziale
Il dispositivo non indica neppure l’ammontare complessivo dovuto.
Si limita a stabilire che il beneficio è pari a euro 500,00 per ciascuna annualità interessata.
Anche in questo caso, la somma potrebbe essere ricavata mediante un semplice calcolo aritmetico qualora il numero delle annualità risulti chiaramente dal ricorso.
Ma la qualità di titolo esecutivo della sentenza avrebbe suggerito una maggiore determinatezza.
Nel contenzioso seriale relativo alla Carta del docente, il giudice dovrebbe preferibilmente specificare le singole annualità, l’importo spettante per ciascuna e l’eventuale totale complessivo.
La chiarezza del dispositivo non è un formalismo.
È garanzia di certezza del giudicato e di effettività dell’adempimento.
10. Gli interessi «dal dovuto»: una formula bisognosa di precisazione
Il Tribunale riconosce gli interessi «dal dovuto al saldo».
Anche questa formula presenta un margine di indeterminatezza.
Ogni annualità della Carta matura in un momento distinto. La decorrenza degli accessori dovrebbe quindi essere individuata separatamente per ciascun anno scolastico.
L’espressione «dal dovuto» può essere interpretata come riferita al momento in cui il beneficio avrebbe dovuto essere messo a disposizione della docente.
Tuttavia, sarebbe stato opportuno specificare la decorrenza concreta.
Il problema assume particolare importanza quando siano riconosciute più annualità, poiché non può esservi un unico dies a quo indistinto per crediti maturati in periodi diversi.
11. Rivalutazione monetaria e divieto di cumulo
La sentenza riconosce gli interessi ma non affronta la rivalutazione monetaria.
Il problema avrebbe meritato almeno una precisazione.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento cumulativo di interessi e rivalutazione è soggetto alla disciplina che impedisce una duplicazione del ristoro economico.
Occorre distinguere la natura della Carta del docente da una comune voce retributiva, ma resta il problema del pregiudizio derivante dal ritardato riconoscimento di un beneficio economicamente quantificato.
La motivazione non si confronta con tale aspetto, probabilmente perché l’Amministrazione aveva riconosciuto la domanda e la controversia risultava sostanzialmente non più contestata.
Resta tuttavia preferibile, nelle pronunce destinate a disciplinare più annualità pregresse, chiarire espressamente il regime degli accessori.
12. Il problema della prescrizione
La sentenza non affronta il tema della prescrizione.
L’omissione può essere spiegata dalla mancata contestazione dell’Amministrazione.
La prescrizione estintiva non può infatti essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata.
Se il Ministero non ha sollevato la relativa eccezione e ha anzi riconosciuto la pretesa, il giudice non aveva ragione di esaminare autonomamente il problema.
Il punto resta però di grande rilevanza pratica.
Quando il docente chiede il riconoscimento di più annualità pregresse, occorre verificare per ciascuna il termine prescrizionale applicabile, il momento di maturazione del diritto e l’esistenza di eventuali atti interruttivi.
Il riconoscimento del diritto da parte dell’Amministrazione può inoltre assumere, secondo il suo concreto contenuto, rilevanza anche ai fini della prescrizione.
13. La durata dei contratti a termine e la spettanza del beneficio
La sentenza afferma genericamente che la docente aveva lavorato per una pluralità di anni scolastici con contratti a tempo determinato.
Non chiarisce la durata dei singoli incarichi.
Il tema è rilevante perché il contenzioso sulla Carta del docente ha progressivamente richiesto di distinguere tra supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche e incarichi più brevi.
La comparabilità con il personale di ruolo deve essere valutata concretamente.
Non ogni rapporto temporaneo, per quanto breve, conduce necessariamente alle stesse conclusioni.
Nel caso in esame, il riconoscimento dell’Amministrazione rende superfluo l’approfondimento sul punto. Tuttavia, una pronuncia destinata a essere letta come precedente avrebbe beneficiato dell’indicazione della durata degli incarichi.
14. Il diritto alla Carta non è una voce retributiva ordinaria
La formulazione del dispositivo potrebbe indurre a leggere il beneficio come un comune credito pecuniario.
Occorre invece mantenere ferma la sua natura peculiare.
La Carta non costituisce retribuzione accessoria e non è destinata a incrementare liberamente il patrimonio del docente.
La misura ha una funzione formativa vincolata.
Il docente riceve una disponibilità economica da utilizzare per specifiche finalità professionali.
Questa caratteristica incide sulla forma della tutela giudiziaria.
Il pagamento puro e semplice del controvalore è quindi una soluzione che deve essere giustificata, soprattutto quando il docente sia ancora attivo nel sistema scolastico e possa concretamente usufruire della Carta secondo il meccanismo previsto dalla legge.
15. Il riconoscimento della domanda e la condanna alle spese
Il Tribunale condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidandole secondo i minimi tariffari.
La riduzione viene giustificata proprio dal riconoscimento della pretesa da parte del resistente.
La soluzione appare ragionevole.
L’Amministrazione resta comunque soccombente perché la ricorrente ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Il successivo riconoscimento della domanda non elimina la necessità che ha determinato l’introduzione della causa.
Può però incidere sulla misura dei compensi, considerata la limitata complessità del contenzioso, l’assenza di una vera istruttoria e la riduzione delle questioni effettivamente controverse.
16. La serialità del contenzioso e il dovere di evitare giudizi inutili
La vicenda pone anche un problema di efficienza amministrativa.
Quando un diritto sia ormai riconosciuto sulla base di un orientamento consolidato e l’Amministrazione non contesti neppure la pretesa in giudizio, ci si deve interrogare sulla necessità stessa della causa.
Il proliferare di azioni seriali per la Carta del docente produce costi per l’Amministrazione, per la giustizia e per gli stessi lavoratori.
Se i presupposti sono documentalmente verificabili e il diritto non è più controverso, sarebbe preferibile una definizione amministrativa della posizione senza costringere il docente a ottenere una sentenza.
La condanna alle spese costituisce, sotto questo profilo, anche la conseguenza dell’inefficienza di un sistema nel quale il diritto viene riconosciuto soltanto dopo l’instaurazione del processo.
17. La motivazione semplificata e i limiti dell’art. 132 c.p.c.
La sentenza richiama l’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c., che consentono una motivazione concisa.
La concisione non costituisce un vizio.
La motivazione deve essere sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
In una controversia nella quale la parte resistente riconosce la domanda, una motivazione particolarmente breve può essere pienamente legittima.
Tuttavia, concisione non significa indeterminatezza.
La sentenza avrebbe potuto mantenere un impianto estremamente sintetico precisando comunque le annualità riconosciute, l’ammontare complessivo, la forma dell’adempimento e la decorrenza degli interessi.
Sono questi i profili sui quali la motivazione risulta maggiormente lacunosa.
18. Profili critici della pronuncia
La sentenza perviene a un risultato sostanzialmente coerente con il principio di non discriminazione, ma presenta alcune criticità.
Il primo profilo riguarda la forma della tutela. Il giudice accerta il diritto alla Carta ma dispone il pagamento dell’importo senza chiarire se la docente sia ancora inserita nel sistema scolastico e perché non sia stato disposto l’adempimento in forma specifica.
Il secondo concerne l’individuazione delle annualità. Il dispositivo non le elenca espressamente.
Il terzo riguarda il quantum complessivo, anch’esso non indicato.
Il quarto concerne gli interessi, riconosciuti genericamente «dal dovuto» senza specificare il dies a quo per ciascuna annualità.
Il quinto riguarda la terminologia dell’«acquiescenza», che avrebbe potuto essere sostituita da un più preciso riferimento al riconoscimento della pretesa.
Il sesto concerne l’assenza di qualsiasi indicazione sulla durata dei contratti a termine, elemento normalmente rilevante per valutare la comparabilità con i docenti di ruolo.
19. Il rilievo pratico per i docenti precari
La decisione conferma che il carattere temporaneo del rapporto non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per escludere il docente da uno strumento destinato all’aggiornamento professionale.
Il docente che abbia prestato servizio in condizioni comparabili a quelle del personale di ruolo può rivendicare il beneficio per le annualità non riconosciute.
La domanda deve tuttavia essere formulata con precisione.
Occorre indicare le annualità interessate, la durata dei singoli contratti, l’eventuale permanenza nel sistema scolastico, l’importo complessivo richiesto e la forma della tutela domandata.
La distinzione tra attribuzione della Carta e pagamento del controvalore è particolarmente importante e dipende dalla concreta situazione professionale al momento della decisione.
20. Considerazioni conclusive
La pronuncia del Tribunale di Arezzo conferma il consolidamento del principio secondo cui il diritto alla formazione professionale del docente non può dipendere esclusivamente dalla stabilità formale del rapporto di lavoro.
Il personale a termine che svolge mansioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo non può essere escluso dal beneficio di euro 500,00 annui per il solo fatto di essere precario.
Nel caso esaminato, la questione era resa ancora più lineare dall’espresso riconoscimento della pretesa da parte dell’Amministrazione.
La sentenza accoglie quindi il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle annualità non riconosciute.
Proprio la semplicità del thema decidendum avrebbe tuttavia consentito una maggiore precisione nel dispositivo.
Sarebbe stato opportuno indicare espressamente le annualità, quantificare l’importo complessivo, chiarire se la tutela dovesse assumere la forma della Carta o del pagamento in denaro e specificare la decorrenza degli interessi per ciascun credito annuale.
Il principio conclusivo può essere formulato in termini netti: il riconoscimento della pretesa da parte dell’Amministrazione può ridurre la necessità di una motivazione articolata, ma non elimina l’esigenza che il titolo giudiziale sia preciso, determinato e pienamente idoneo a disciplinare l’adempimento.
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