Case popolari e graduatorie ERP: il bisogno abitativo prevale sulla residenza storica
L’alloggio pubblico non è un premio alla permanenza sul territorio
Nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comunemente indicati come case popolari, il criterio fondamentale non può essere rappresentato dal numero di anni durante i quali una persona ha vissuto o lavorato in un determinato Comune, provincia o Regione. Il servizio pubblico abitativo nasce, infatti, per rispondere a una diversa finalità: garantire un’abitazione dignitosa a chi, per la propria condizione economica, sociale, familiare o abitativa, non è in grado di accedere autonomamente al mercato della casa.
È questo il principio che emerge con particolare forza dalla sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2026 della Corte costituzionale, pronunciata sulla disciplina della Regione Toscana in materia di edilizia residenziale pubblica.
La decisione assume una rilevanza che supera la specifica vicenda regionale, perché affronta una questione ricorrente nelle politiche abitative italiane: fino a che punto una Regione può favorire chi risiede da più tempo sul proprio territorio?
La risposta della Consulta è chiara ma richiede precisione. La residenza attuale può, in determinate condizioni, rappresentare un legittimo elemento di collegamento con il territorio. Anche una ragionevole prospettiva di stabilità futura può assumere rilievo. Ciò che non è costituzionalmente ammissibile è trasformare la durata della presenza pregressa in un privilegio capace di prevalere sul bisogno effettivo.
In altri termini, l’edilizia residenziale pubblica non può diventare un sistema premiale fondato sull’anzianità territoriale. Chi vive da vent’anni nello stesso Comune non ha, per questa sola ragione, un bisogno abitativo maggiore di chi vi risiede da poco ma si trova sotto sfratto, vive in condizioni di sovraffollamento, ha un reddito estremamente basso oppure appartiene a un nucleo caratterizzato da disabilità o altre situazioni di particolare fragilità.
Il caso della Toscana e il sistema dei punti per la residenza storica
La controversia riguardava la legge della Regione Toscana n. 2 del 2019, recante la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica.
L’Allegato B, lettera c-1), richiamato dall’art. 10 della stessa legge, prevedeva l’attribuzione di un punteggio crescente in favore dei nuclei familiari nei quali almeno un componente potesse dimostrare una determinata anzianità di residenza anagrafica o di attività lavorativa continuativa nell’ambito territoriale interessato dal bando.
Il sistema assegnava un punto per almeno tre anni di presenza, due punti per almeno cinque anni, tre punti per almeno dieci anni, tre punti e mezzo per almeno quindici anni e quattro punti per almeno venti anni.
Non si trattava, dunque, di un requisito che impediva formalmente ai nuovi residenti di presentare domanda. Anche chi viveva sul territorio da meno tempo poteva partecipare al bando.
Il problema nasceva nella formazione della graduatoria.
Un richiedente con vent’anni di residenza poteva ottenere quattro punti indipendentemente dalla maggiore o minore gravità della propria condizione abitativa. Di conseguenza, una persona meno fragile poteva superare chi presentava un bisogno oggettivamente più intenso, soltanto perché quest’ultima era arrivata sul territorio in epoca più recente.
È proprio questo effetto che la Corte costituzionale ha ritenuto incompatibile con l’art. 3 della Costituzione.
Non basta consentire a tutti di presentare la domanda
Uno degli aspetti più importanti della decisione è il superamento di una distinzione meramente formale tra requisiti di accesso e criteri di punteggio.
Si potrebbe sostenere che un requisito di residenza pluriennale sia particolarmente grave quando impedisce direttamente di partecipare al bando, mentre sarebbe meno problematico quando attribuisce soltanto alcuni punti aggiuntivi.
La Corte ha chiarito che questa differenza non è sufficiente.
Anche un criterio premiale può produrre effetti sostanzialmente escludenti quando il punteggio assegnato è così rilevante da relegare sistematicamente nelle ultime posizioni chi non possiede una lunga storia di residenza.
Un servizio pubblico può quindi essere discriminatorio non soltanto quando chiude formalmente la porta a una categoria di persone, ma anche quando costruisce una graduatoria tale da rendere puramente teorica la loro possibilità di ottenere concretamente il beneficio.
Immaginiamo due famiglie. La prima vive nel Comune da vent’anni, possiede un reddito basso ma dispone ancora di un’abitazione adeguata. La seconda si è trasferita da due anni, ha un reddito ancora più basso, è sottoposta a sfratto esecutivo e comprende una persona con disabilità.
Un sistema che consenta alla prima famiglia di superare la seconda principalmente grazie alla storicità della residenza tradisce la funzione stessa dell’edilizia residenziale pubblica.
La graduatoria non deve misurare chi appartiene da più tempo a un territorio. Deve individuare chi ha maggiore necessità dell’intervento sociale.
Il diritto all’abitazione come diritto sociale fondamentale
La Corte costituzionale ha collocato la questione nel quadro più ampio della tutela costituzionale del diritto all’abitazione.
La casa non rappresenta soltanto un bene patrimoniale o un luogo fisico nel quale dormire. Costituisce il presupposto materiale per l’esercizio di numerosi altri diritti fondamentali.
Senza una dimora stabile è difficile tutelare la salute, costruire una vita familiare dignitosa, garantire continuità scolastica ai figli, mantenere un rapporto di lavoro, ricevere cure, conservare relazioni sociali e vivere in condizioni rispettose della dignità umana.
Per questa ragione la giurisprudenza costituzionale considera da tempo il diritto all’abitazione uno dei requisiti essenziali della socialità dello Stato democratico.
L’edilizia residenziale pubblica costituisce una concreta manifestazione di tale dovere. Il suo obiettivo è fornire abitazioni a lavoratori e famiglie economicamente deboli che non possiedano risorse sufficienti per soddisfare autonomamente un bisogno primario.
Questa finalità determina anche il limite alla discrezionalità del legislatore regionale.
Le Regioni possiedono certamente un ampio potere nel disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi, individuare requisiti, costruire graduatorie e ponderare diverse situazioni di fragilità. Ma tale discrezionalità non è illimitata.
Il sistema dei punteggi deve rimanere coerente con la funzione sociale del servizio.
Quando un criterio estraneo al bisogno diventa così importante da prevalere su condizioni di maggiore fragilità, la discrezionalità legislativa oltrepassa il limite della ragionevolezza costituzionale.
La residenza storica non dimostra un bisogno abitativo maggiore
Il cuore logico della decisione è relativamente semplice.
Una persona non ha maggiore necessità di una casa popolare perché vive nello stesso territorio da vent’anni anziché da cinque. La durata della residenza non misura né il reddito né la precarietà abitativa, non dimostra l’imminenza di uno sfratto, non rivela la presenza di figli minori, di disabilità, di sovraffollamento o di condizioni abitative insalubri.
La storicità territoriale e il bisogno abitativo appartengono a due piani differenti.
La Corte ha già più volte evidenziato che non esiste una ragionevole correlazione tra l’esigenza di ottenere un’abitazione pubblica in una condizione di fragilità economica e la pregressa permanenza protratta nel territorio regionale.
Anzi, la realtà sociale può mostrare esattamente il contrario.
Le persone economicamente più fragili sono spesso maggiormente esposte alla mobilità. Possono essere costrette a cambiare città per trovare lavoro, accettare contratti a termine, cercare un alloggio meno costoso, ricongiungersi con familiari oppure sottrarsi a condizioni personali difficili.
Premiare rigidamente la stanzialità può quindi penalizzare proprio coloro che il sistema di welfare dovrebbe maggiormente proteggere.
Il bisogno non diventa meno grave perché una persona è arrivata da poco. Uno sfratto non è meno urgente per chi risiede da tre anni anziché da venti. La mancanza di un’abitazione adeguata non perde rilevanza costituzionale a causa della mobilità geografica del richiedente.
La Corte non vieta qualsiasi collegamento con il territorio
La sentenza n. 1 del 2026 non deve tuttavia essere interpretata in termini eccessivamente assoluti.
La Consulta non afferma che ogni riferimento alla residenza sia sempre illegittimo. Non esclude che possa essere richiesto un collegamento attuale con il territorio interessato dal servizio, né nega in assoluto la possibilità di valorizzare una ragionevole prospettiva di stabilità.
La distinzione fondamentale riguarda il tipo di collegamento utilizzato e il peso che gli viene attribuito.
È certamente diverso chiedere che il richiedente abbia la propria residenza attuale nel territorio interessato dal bando, rispetto a pretendere che vi abbia abitato per cinque, dieci o vent’anni.
Nel primo caso può esistere una ragionevole esigenza di collegare il servizio alla comunità e al territorio nel quale si trova l’alloggio. Nel secondo, invece, si introduce una gerarchia fondata sul passato, capace di penalizzare chi ha un bisogno attuale ma una presenza territoriale più recente.
La Corte, inoltre, non esclude che il radicamento possa essere considerato quando sia realmente indicativo di una prospettiva di stabilità futura. Ma anche in questo caso il criterio deve essere ragionevole, proporzionato e soprattutto non può rendere recessivi i fattori che esprimono il bisogno.
Il punto non è quindi eliminare qualsiasi riferimento territoriale, ma impedire che il territorio diventi un titolo di preferenza autonomo più importante della fragilità sociale.
Perché l’articolo 3 della Costituzione è decisivo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è fondata sull’art. 3 della Costituzione, considerato sia nella sua dimensione formale sia in quella sostanziale.
Il primo comma sancisce il principio di uguaglianza e vieta trattamenti differenziati privi di una giustificazione ragionevole.
Due persone che versano in condizioni analoghe di fragilità non possono essere trattate diversamente sulla base di un elemento estraneo alla finalità del servizio. E, soprattutto, una persona maggiormente bisognosa non dovrebbe essere penalizzata rispetto a un’altra meno fragile esclusivamente perché possiede una minore anzianità di residenza.
La disparità diventa costituzionalmente irragionevole quando il criterio utilizzato non presenta una connessione adeguata con la funzione perseguita dalla legge.
Se lo scopo dell’ERP è soddisfare il bisogno abitativo dei soggetti economicamente deboli, la graduatoria deve essere costruita soprattutto attorno a indicatori capaci di misurare quel bisogno.
Il secondo comma dell’art. 3 impone invece alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano concretamente libertà ed eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona.
È il principio dell’uguaglianza sostanziale.
Non basta trattare formalmente tutti allo stesso modo. L’ordinamento deve intervenire per sostenere chi si trova in condizioni di maggiore svantaggio.
L’edilizia popolare rappresenta precisamente uno degli strumenti attraverso i quali questo obbligo costituzionale viene concretizzato.
Per tale ragione sarebbe contraddittorio organizzare il servizio secondo criteri capaci di spostare in secondo piano proprio le condizioni di maggiore fragilità.
Il bisogno economico è importante, ma non è l’unico fattore da considerare
Alla domanda se conti di più la residenza o il bisogno economico, la risposta deve essere giuridicamente affinata.
Non conta soltanto il reddito.
Il bisogno abitativo è una realtà multidimensionale, che comprende condizioni economiche, familiari, sociali e propriamente abitative.
Il reddito e l’ISEE costituiscono naturalmente elementi centrali. Ma possono assumere rilevanza anche uno sfratto esecutivo, l’assenza di qualsiasi abitazione, la presenza di persone con disabilità, la numerosità del nucleo familiare, la presenza di figli minori, il sovraffollamento, l’inadeguatezza dell’alloggio, la precarietà estrema, l’abitazione in strutture temporanee o improprie e altre situazioni oggettivamente idonee a dimostrare una particolare necessità di protezione.
La Corte costituzionale non impone una graduatoria fondata esclusivamente sul reddito.
Impone che i criteri significativi dello stato di bisogno conservino la necessaria centralità e non possano essere sopravanzati da un mero premio alla lunga residenza.
La differenza è fondamentale.
Un sistema costituzionalmente corretto deve ponderare le diverse forme della fragilità abitativa. Non può ridurre tutto a una sola cifra economica, ma neppure può attribuire prevalenza a fattori estranei alla funzione sociale del servizio.
L’anzianità di permanenza in graduatoria resta legittima
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda la distinzione tra residenza storica e anzianità di graduatoria.
A prima vista potrebbero sembrare criteri simili, perché entrambi valorizzano il trascorrere del tempo. In realtà, la loro funzione è profondamente diversa.
La residenza storica misura quanto tempo una persona abbia vissuto o lavorato sul territorio. Può riguardare anche un soggetto che non abbia mai avuto alcuna necessità abitativa e abbia presentato domanda soltanto recentemente.
L’anzianità di graduatoria, invece, documenta che il richiedente si trovava già in una condizione di bisogno riconosciuta e che, nonostante l’attesa, tale bisogno non è stato ancora soddisfatto.
Il trascorrere del tempo assume allora un significato direttamente collegato alla funzione dell’ERP.
Una famiglia che da anni possiede i requisiti per l’alloggio pubblico, resta in graduatoria e continua ad attendere senza ricevere una casa manifesta una situazione di bisogno persistente.
La Corte considera ragionevole attribuire rilievo a questa circostanza.
Il protrarsi dell’attesa può infatti rappresentare l’aggravamento della sofferenza sociale derivante dalla mancata soddisfazione del diritto all’abitazione.
La legge toscana già prevedeva un punteggio progressivo per l’anzianità di permanenza nella graduatoria. Questa previsione non è stata dichiarata incostituzionale.
La differenza può essere espressa in modo semplice: non si premia chi vive da più tempo nel territorio; si può invece proteggere maggiormente chi aspetta da più tempo, permanendo in uno stato di bisogno.
La durata del lavoro sul territorio non può diventare un privilegio autonomo
La disciplina toscana equiparava, ai fini del punteggio, la residenza anagrafica alla prestazione continuativa di attività lavorativa nel territorio.
Anche questo criterio è stato travolto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Avere lavorato per dieci o vent’anni nello stesso territorio non dimostra, di per sé, un bisogno abitativo maggiore.
Può rappresentare un elemento di collegamento con la comunità, ma non può consentire a una persona meno fragile di superare chi si trova in una situazione abitativa più grave.
Il problema assume particolare rilievo nell’attuale mercato del lavoro, caratterizzato da mobilità geografica, contratti a termine, cambi frequenti di occupazione e percorsi professionali discontinui.
I lavoratori più deboli sono spesso proprio quelli maggiormente costretti a spostarsi.
Utilizzare la continuità lavorativa pluriennale come forte criterio premiale rischia quindi di avvantaggiare chi possiede una posizione relativamente più stabile e penalizzare chi, invece, ha subito precarietà e mobilità.
Anche sotto questo profilo, il criterio deve essere giudicato in rapporto alla funzione sociale del servizio.
Il caso concreto nasce dal bando ERP del Comune di Arezzo
La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un giudizio riguardante il bando ERP 2022 del Comune di Arezzo.
Il bando aveva applicato il criterio previsto dalla normativa regionale, attribuendo punteggi per la storicità della presenza sul territorio.
Nel giudizio veniva contestato il carattere discriminatorio di questa disciplina, proprio perché il meccanismo consentiva alla residenza o all’attività lavorativa pregressa di incidere significativamente sull’ordine della graduatoria.
La Corte costituzionale non si è quindi pronunciata su un dibattito astratto. La questione nasceva dalla concreta applicazione del sistema e dalla possibilità che persone con maggiore bisogno venissero superate da soggetti con minore fragilità ma più lunga presenza territoriale.
L’illegittimità ha colpito direttamente l’Allegato B, lettera c-1), della legge regionale toscana n. 2 del 2019.
Cosa accade alle graduatorie dopo la sentenza
Gli effetti pratici della pronuncia devono essere ricostruiti con attenzione.
La norma dichiarata incostituzionale non può più essere applicata. Di conseguenza, nelle procedure ancora pendenti e nei rapporti non esauriti, i punteggi fondati sulla disposizione censurata non possono continuare a incidere sulla graduatoria.
Questo può rendere necessario il riesame o il ricalcolo delle graduatorie nelle quali il criterio abbia ancora effetti giuridicamente rilevanti.
Non è però corretto sostenere che qualsiasi assegnazione effettuata in passato venga automaticamente annullata o che ogni procedimento ormai concluso debba necessariamente essere riaperto.
Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale producono effetti anche sui rapporti ancora pendenti, ma incontrano normalmente il limite dei rapporti definitivamente esauriti, ad esempio per intervenuta definitività dell’atto, giudicato, prescrizione, decadenza o altre cause che rendano la situazione ormai insuscettibile di essere rimessa in discussione.
Occorre quindi verificare caso per caso.
Una graduatoria ancora efficace, una procedura in corso, un ricorso pendente oppure un provvedimento non ancora definitivo presentano una situazione diversa rispetto a un’assegnazione consolidata da tempo e non più impugnabile.
Non esiste una risposta automatica per ogni situazione.
Chi è stato penalizzato dalla residenza storica può chiedere il ricalcolo?
In astratto, il problema può porsi soprattutto per chi sia stato concretamente penalizzato dal punteggio dichiarato incostituzionale e si trovi ancora in una posizione giuridica non definitivamente esaurita.
Il primo passaggio consiste nel verificare il bando, la graduatoria, il punteggio attribuito ai singoli candidati e l’effettiva incidenza dei punti relativi alla storicità di presenza.
Non basta dimostrare che la norma sia stata applicata. Occorre anche capire se, eliminando quel punteggio, la posizione del richiedente cambierebbe concretamente.
Si immagini un candidato collocato al ventesimo posto che, senza i quattro punti attribuiti a diversi concorrenti per la lunga residenza, salirebbe tra i primi assegnatari. L’interesse alla revisione è evidente.
Diversa è la posizione di chi, anche dopo l’eliminazione del criterio, resterebbe comunque lontanissimo da una posizione utile.
La tutela può dipendere anche dalle forme e dai termini previsti per impugnare il bando, la graduatoria o il provvedimento di assegnazione.
Per questo è necessario esaminare il singolo procedimento e lo stato in cui si trova.
La sentenza non riguarda soltanto gli stranieri
Il tema della residenza storica viene spesso ricondotto esclusivamente all’immigrazione. È una lettura riduttiva.
Un criterio fondato sulla presenza pluriennale può penalizzare certamente cittadini stranieri, che statisticamente possono avere maggiore mobilità territoriale, ma può colpire allo stesso modo cittadini italiani.
Si pensi a un giovane che si trasferisce in un’altra Regione per lavoro, a una donna che cambia città dopo una separazione, a una famiglia costretta a spostarsi per ragioni economiche, a una persona che rientra nel Comune di origine dopo molti anni oppure a un lavoratore che si trasferisce a seguito della perdita dell’occupazione.
Il principio costituzionale riguarda tutti.
La Corte ha sottolineato che la disparità prodotta dalla lunga residenza può investire sia cittadini italiani sia stranieri.
Il problema non dipende dalla nazionalità, ma dall’irragionevole dissociazione tra il criterio premiale e l’effettivo stato di bisogno.
La mobilità non può diventare una colpa sociale
Uno degli elementi più importanti della giurisprudenza costituzionale riguarda la considerazione della mobilità territoriale.
L’idea secondo cui chi vive da più tempo in un luogo dovrebbe essere maggiormente meritevole di protezione presuppone un modello sociale nel quale la stabilità geografica viene considerata un valore in sé.
Ma questo modello non corrisponde necessariamente alla realtà contemporanea.
Molte persone si spostano non per libera scelta, ma perché costrette dalla precarietà. Cercano lavoro, cambiano contratto, affrontano sfratti, interrompono relazioni familiari, si trasferiscono per assistere parenti o fuggono da situazioni di violenza.
Penalizzare chi si è spostato significa, in alcuni casi, penalizzare proprio chi ha affrontato maggiori difficoltà.
La Corte costituzionale ha riconosciuto questa realtà: lo stato di bisogno può favorire, anziché ridurre, la mobilità.
La lunga residenza non dimostra necessariamente maggiore radicamento futuro, così come una presenza recente non significa instabilità.
Anzi, l’ottenimento stesso di un alloggio pubblico può essere il fattore che consente a una persona o a una famiglia di stabilizzarsi definitivamente sul territorio.
Il radicamento futuro è diverso dalla fedeltà territoriale passata
Il legislatore può avere un interesse legittimo a evitare assegnazioni del tutto scollegate dal territorio e a destinare gli alloggi a persone che abbiano una reale prospettiva di permanenza.
Ma questa finalità non giustifica automaticamente il premio alla lunga residenza pregressa.
Passato e futuro non coincidono necessariamente.
Una persona che vive da vent’anni in un Comune potrebbe trasferirsi domani. Una famiglia arrivata da sei mesi, che ha trovato lavoro stabile e iscritto i figli a scuola, potrebbe avere una fortissima prospettiva di permanenza.
La lunga residenza è quindi un indicatore debole della stabilità futura.
Un sistema costituzionalmente equilibrato può considerare elementi più direttamente connessi alla situazione concreta, senza costruire gerarchie fondate su una sorta di anzianità di appartenenza alla comunità territoriale.
L’ERP non è una ricompensa per chi ha dimostrato maggiore fedeltà geografica.
La successiva sentenza n. 70 del 2026 conferma l’indirizzo della Consulta
La sentenza n. 1 del 2026 si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ulteriormente rafforzato nel corso dello stesso anno.
Con la sentenza n. 70 del 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina del Friuli-Venezia Giulia, relativa a un requisito di residenza pregressa per l’accesso all’edilizia sovvenzionata.
Anche in quel caso la Corte ha ribadito che non esiste una ragionevole correlazione tra l’esigenza abitativa di una persona economicamente fragile e la durata della sua precedente permanenza nel territorio regionale.
La pronuncia ha riaffermato che la lunga residenza può determinare una disparità ingiustificata tra persone che si trovano nella medesima situazione di fragilità e contrasta sia con l’uguaglianza formale sia con quella sostanziale.
L’indirizzo appare dunque molto chiaro: il legislatore regionale può disciplinare l’ERP e organizzare l’uso di risorse inevitabilmente limitate, ma non può trasformare la residenza storica in una barriera o in un vantaggio sproporzionato rispetto al bisogno.
Le Regioni mantengono discrezionalità, ma entro limiti costituzionali
L’edilizia residenziale pubblica è un settore nel quale le Regioni svolgono un ruolo determinante.
Possono stabilire requisiti, procedure, soglie economiche, modalità di formazione delle graduatorie e criteri di priorità, tenendo conto delle specificità territoriali e della limitatezza delle risorse disponibili.
La Corte costituzionale non sostituisce il proprio giudizio politico a quello delle Regioni.
Non stabilisce quanti punti attribuire a uno sfratto, quanti a una disabilità oppure quale debba essere esattamente il peso del reddito o della composizione familiare.
Ma esercita un controllo di ragionevolezza.
Quando il criterio scelto è scollegato dalla finalità della prestazione e produce disparità ingiustificate, interviene il limite costituzionale.
La scarsità degli alloggi non autorizza qualsiasi criterio selettivo.
Anzi, proprio quando le risorse sono insufficienti per soddisfare tutte le domande, diventa ancora più importante che la graduatoria rispetti la funzione del servizio e individui le situazioni maggiormente meritevoli di protezione.
Non esiste un diritto automatico alla casa popolare soltanto perché si è più poveri
La centralità del bisogno non significa che chi possiede il reddito più basso abbia automaticamente diritto all’assegnazione immediata di un alloggio.
L’ERP rimane un servizio condizionato dalla disponibilità concreta degli immobili, dai requisiti previsti dalla legge e dall’ordine della graduatoria.
Il legislatore può legittimamente prendere in considerazione molteplici indicatori.
Una persona con un reddito leggermente superiore ma soggetta a sfratto imminente potrebbe, ad esempio, trovarsi in una condizione abitativa più grave rispetto a chi possiede un reddito inferiore ma dispone ancora di una sistemazione adeguata.
Una famiglia con componenti disabili può presentare esigenze particolari. Il sovraffollamento può assumere diverso rilievo in relazione al numero e all’età dei componenti. La presenza di minori può richiedere specifica tutela.
La sentenza non introduce quindi una graduatoria esclusivamente economica.
Afferma un principio più sofisticato: il sistema deve essere costruito intorno a fattori realmente indicativi del bisogno abitativo e non può consentire a criteri estranei di prevalere su di essi.
Una persona appena trasferita non acquisisce automaticamente la precedenza
Anche questo punto merita chiarezza.
La sentenza non stabilisce che chi è arrivato recentemente sul territorio debba automaticamente ottenere una casa popolare o superare chi vi risiede da lungo tempo.
Elimina soltanto il vantaggio ingiustificato fondato sulla durata storica della presenza.
Dopo la rimozione del criterio, tutti i richiedenti devono essere valutati secondo gli altri indicatori legittimamente previsti dalla normativa.
La persona appena trasferita potrà ottenere una posizione più alta se presenta condizioni di bisogno più intense. Potrà invece collocarsi più in basso se altri richiedenti versano in situazioni più gravi.
Non si sostituisce una discriminazione con una preferenza opposta.
Si ristabilisce la centralità della fragilità.
Sfratto, disabilità e grave disagio abitativo possono assumere rilievo maggiore
Un sistema coerente con i principi costituzionali deve attribuire attenzione a situazioni direttamente connesse alla necessità di un’abitazione.
Lo sfratto esecutivo rappresenta un indicatore evidente di emergenza abitativa. La mancanza di qualsiasi sistemazione stabile, la permanenza in strutture precarie o improprie, il sovraffollamento grave, le condizioni igienico-sanitarie inadeguate e l’assenza di un alloggio compatibile con la disabilità possono esprimere livelli particolarmente intensi di bisogno.
Anche la composizione e le condizioni del nucleo familiare possono assumere rilievo.
Non significa che debba esistere un’unica graduatoria nazionale uniforme. Le Regioni conservano la possibilità di differenziare e ponderare.
Ma la ponderazione deve essere coerente con la ratio dell’intervento pubblico.
La residenza storica non può ricevere un peso tale da neutralizzare la gravità di queste condizioni.
La permanenza in graduatoria misura la durata del bisogno, non l’appartenenza territoriale
La posizione della Corte sull’anzianità di graduatoria è particolarmente significativa perché offre anche al legislatore un’alternativa costituzionalmente più solida.
Se l’obiettivo è riconoscere il rapporto stabile del richiedente con il territorio, il protrarsi dell’attesa può rappresentare un criterio più ragionevole.
Una persona che abbia chiesto un alloggio anni prima, sia rimasta in graduatoria e continui a possedere i requisiti dimostra non soltanto una presenza territoriale, ma anche una persistente situazione di bisogno mai soddisfatta.
Il tempo assume così un significato sociale.
Non è più la misura di quanto una persona appartenga storicamente a una comunità. Diventa la misura di quanto a lungo quella persona abbia atteso una risposta pubblica alla propria fragilità.
È una differenza decisiva dal punto di vista costituzionale.
Cosa deve fare chi ritiene di essere stato penalizzato
Chi ritenga di essere stato svantaggiato da un criterio di residenza storica dovrebbe anzitutto acquisire il bando, la graduatoria completa o comunque i dati accessibili nel rispetto della privacy, la propria scheda di punteggio e la normativa applicata.
È necessario comprendere quanti punti siano stati attribuiti per la durata della residenza o dell’attività lavorativa e quale sarebbe stata la collocazione del richiedente senza tale criterio.
Occorre poi verificare se la graduatoria sia ancora efficace, se siano in corso assegnazioni, se esistano termini per presentare osservazioni o ricorso e se il rapporto possa considerarsi ancora pendente.
La sentenza della Corte costituzionale è certamente un elemento giuridico di grande rilievo, ma la concreta tutela dipende dalla situazione procedimentale.
Non ogni graduatoria nazionale è automaticamente travolta dalla sentenza toscana, né ogni assegnazione passata può essere indiscriminatamente riaperta.
Una legge analoga di un’altra Regione deve essere esaminata autonomamente, anche se i principi enunciati dalla Consulta esercitano un’evidente forza conformativa e costituiscono un parametro molto importante per valutarne la legittimità.
La sentenza n. 1 del 2026 non cancella automaticamente tutte le norme regionali simili
La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha colpito specificamente l’Allegato B, lettera c-1), della legge toscana n. 2 del 2019.
Non produce automaticamente l’abrogazione formale di tutte le disposizioni analoghe presenti nelle altre Regioni.
Tuttavia, il principio affermato è generale e si inserisce in una giurisprudenza costituzionale ormai consolidata.
Una disciplina regionale che attribuisse alla residenza pluriennale un peso predominante rispetto alla fragilità si esporrebbe quindi a seri dubbi di costituzionalità.
Il legislatore regionale e le amministrazioni non possono ignorare questo indirizzo.
La successiva sentenza n. 70 del 2026 dimostra, del resto, che la Corte continua a censurare i requisiti di residenza pregressa quando risultano sganciati dal bisogno e producono disparità tra persone fragili.
Il messaggio costituzionale è ormai difficilmente equivocabile.
Il radicamento non può trasformarsi in un criterio di appartenenza esclusiva
Dietro il dibattito sulla residenza storica si nasconde una questione più ampia.
Può una comunità locale riservare le proprie risorse sociali prioritariamente a chi vi appartiene da più tempo?
La risposta costituzionale è particolarmente rigorosa quando si tratta di servizi destinati a soddisfare bisogni fondamentali.
Il welfare non può essere trasformato in un premio all’appartenenza territoriale.
Naturalmente gli enti pubblici devono amministrare risorse limitate e possono stabilire collegamenti ragionevoli con il territorio. Ma quanto più il bisogno tutelato è fondamentale, tanto più la selezione deve essere coerente con la vulnerabilità alla quale il servizio intende rispondere.
L’abitazione appartiene precisamente a questa categoria.
Il radicamento territoriale non può diventare uno strumento per distinguere tra persone più o meno meritevoli di dignità abitativa.
Il principio di uguaglianza protegge dalla discriminazione diretta e da quella sostanziale
Una norma apparentemente neutra può produrre effetti concretamente discriminatori.
Il criterio dei vent’anni di residenza, ad esempio, si applica formalmente a tutti: italiani, stranieri, giovani, anziani, uomini e donne.
Ma nella realtà favorisce inevitabilmente chi ha avuto la possibilità di rimanere a lungo nello stesso territorio e svantaggia chi si è spostato più frequentemente.
La Corte costituzionale guarda agli effetti sostanziali.
Se il criterio produce una disparità tra persone ugualmente o diversamente fragili senza una giustificazione coerente con lo scopo del servizio, emerge il problema costituzionale.
Questo approccio è particolarmente importante nel diritto sociale, dove la parità puramente formale può nascondere profonde disuguaglianze reali.
Un esempio concreto: vent’anni di residenza contro uno sfratto esecutivo
Si considerino due nuclei familiari.
Il primo vive da vent’anni nello stesso Comune e ottiene quattro punti per la storicità territoriale. Dispone di un reddito modesto ma non è sottoposto a sfratto e vive in un’abitazione adeguata.
Il secondo si è trasferito nel territorio tre anni prima, possiede un reddito inferiore, ha ricevuto un provvedimento esecutivo di rilascio e rischia di perdere la casa in poche settimane.
Se i quattro punti della lunga residenza consentono al primo nucleo di superare il secondo, il sistema realizza esattamente l’effetto censurato dalla Corte.
La graduatoria non riflette più la gravità del bisogno.
Premia la biografia territoriale.
Un secondo esempio: la famiglia in graduatoria da molti anni
Si immagini ora una famiglia che abbia presentato domanda sette anni prima, sia rimasta in graduatoria, continui a possedere i requisiti economici e non abbia ancora ricevuto un alloggio.
In questo caso il tempo trascorso può ragionevolmente assumere rilievo.
La permanenza in graduatoria documenta che il bisogno non è occasionale, ma persistente. Dimostra che la famiglia è rimasta per anni priva della soluzione abitativa alla quale aspirava secondo le regole del servizio.
È per questo che la Corte distingue nettamente tale situazione dalla semplice anzianità di residenza.
Nel primo caso si misura la durata del bisogno riconosciuto. Nel secondo si misura soltanto la durata della presenza geografica.
Cosa rimane alle amministrazioni dopo la sentenza
I Comuni e le Regioni non perdono la possibilità di organizzare le politiche abitative.
Possono continuare a stabilire soglie economiche, criteri di priorità, graduatorie, riserve per emergenze abitative e modalità di valutazione delle condizioni familiari e sociali.
Devono però eliminare o non applicare criteri dichiarati incostituzionali e verificare che la ponderazione complessiva rimanga fedele alla funzione dell’ERP.
La vera domanda che ogni sistema di punteggio dovrebbe porsi è questa: il criterio utilizzato aiuta realmente a individuare chi ha maggiore bisogno di un alloggio pubblico?
Se la risposta è negativa, e se quel criterio può addirittura consentire a una persona meno fragile di superare chi si trova in una situazione più grave, il rischio di illegittimità costituzionale è elevato.
La casa popolare non è una ricompensa, ma uno strumento di uguaglianza sostanziale
La decisione della Corte costituzionale restituisce all’edilizia residenziale pubblica la sua funzione originaria.
Una casa popolare non è un premio. Non ricompensa la lunga permanenza sul territorio, la fedeltà geografica o la continuità anagrafica.
È uno strumento di politica sociale destinato a intervenire quando il mercato, da solo, non consente a una persona o a una famiglia di soddisfare dignitosamente un bisogno fondamentale.
La limitatezza delle risorse rende inevitabile selezionare. Ma proprio per questo i criteri devono essere rigorosamente coerenti con lo scopo.
Non può essere il tempo trascorso in una Regione a stabilire chi meriti maggiormente un tetto. Devono contare, prima di tutto, la gravità della fragilità economica, sociale e abitativa e la persistenza del bisogno.
Conclusioni: il bisogno prevale sulla residenza storica, ma la graduatoria deve valutare tutte le forme di fragilità
La sentenza n. 1 del 2026 della Corte costituzionale afferma un principio di grande rilievo: nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la storicità della residenza o dell’attività lavorativa non può ricevere un peso tale da consentire a persone meno bisognose di superare in graduatoria soggetti che versano in condizioni di maggiore fragilità.
La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione toscana che assegnava fino a quattro punti sulla base di una presenza territoriale compresa tra tre e vent’anni, perché quel criterio era dissociato dalla funzione fondamentale dell’ERP: soddisfare il bisogno abitativo dei soggetti economicamente e socialmente deboli.
La decisione non elimina qualsiasi possibilità di considerare il territorio. Una residenza attuale può essere, in determinate circostanze, un ragionevole requisito di collegamento. Anche una prospettiva di stabilità può essere valorizzata. Ma la lunga permanenza passata non può diventare un privilegio autonomo e prevalente.
È invece legittimo riconoscere rilievo all’anzianità di permanenza in graduatoria, perché essa può documentare la persistenza e l’aggravamento dello stato di bisogno.
La vera alternativa, dunque, non è semplicemente tra residenza e reddito. Il criterio costituzionalmente corretto è più ampio: devono essere centrali tutti gli elementi realmente capaci di misurare la fragilità abitativa, dal reddito allo sfratto, dalla disabilità al sovraffollamento, dalla composizione familiare alla mancanza di un alloggio adeguato.
La residenza storica non può scavalcare questi fattori soltanto perché una persona è arrivata dopo.
La Costituzione non protegge chi appartiene da più tempo a un territorio. Quando si tratta di edilizia sociale, protegge anzitutto chi ha più bisogno.
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