Malattie professionali, rischio biomeccanico e concausalità lavorativa: l’origine tecnopatica non richiede una causa esclusiva, ma una ricostruzione concreta dell’esposizione e del nesso eziologico
Massima
In materia di malattie professionali, l’origine lavorativa della patologia non richiede che l’attività professionale costituisca la causa esclusiva o prevalente dell’infermità, essendo sufficiente, in applicazione del principio di equivalenza causale, che l’esposizione a rischio abbia concorso in modo efficiente e qualificato alla genesi o all’aggravamento della malattia. Nelle tecnopatie non tabellate, il lavoratore deve allegare e provare la concreta esposizione al rischio professionale, mentre l’accertamento medico-legale deve verificare la compatibilità tra mansioni, intensità e durata dell’esposizione, sede anatomica delle lesioni, modalità di insorgenza e presenza di eventuali fattori extralavorativi. La prova del rischio può essere raggiunta anche attraverso testimonianze precise e convergenti sulle concrete modalità di svolgimento delle mansioni. La consulenza tecnica d’ufficio, pur non sostituendosi alla prova del fatto storico lavorativo, può fondare la decisione quando sia completa, scientificamente motivata e coerente con le risultanze istruttorie. L’accertamento del danno biologico deve tuttavia essere espresso in termini matematicamente e giuridicamente univoci, specialmente quando dal grado complessivo di menomazione dipenda l’accesso all’indennizzo in capitale o alla rendita.
1. La vicenda: oltre vent’anni di carpenteria metallica e quattro patologie denunciate
La controversia riguarda un lavoratore impiegato dal settembre 2003 come operaio addetto alla realizzazione e al montaggio di carpenteria metallica, infissi e facciate continue in vetro e alluminio.
Il lavoratore aveva denunciato quattro distinte patologie ritenute di origine professionale: rachipatia lombare con radicolopatia e patologia discale, sindrome del tunnel carpale bilaterale, tendinopatia bilaterale delle spalle e ipoacusia dell’orecchio sinistro.
La domanda amministrativa, presentata nel novembre 2023, non era stata accolta dall’ente assicuratore.
Nel successivo giudizio il ricorrente allegava di essere stato esposto, per oltre vent’anni e per più di otto ore giornaliere, a movimentazione manuale di carichi pesanti, utilizzo di utensili vibranti, posture incongrue, flessioni e torsioni del rachide, attività con gli arti superiori sopra la linea delle spalle e rumori derivanti dall’impiego di trapani, mole, martelli, avvitatori e altri strumenti.
L’istruttoria testimoniale confermava il concreto contenuto delle mansioni e l’intensità dell’esposizione.
La consulenza tecnica d’ufficio riconosceva la natura professionale della rachipatia, della tendinopatia delle spalle e della sindrome del tunnel carpale, escludendo invece il nesso causale per l’ipoacusia monolaterale.
Il Tribunale aderisce alle conclusioni medico-legali e condanna l’ente alla corresponsione delle prestazioni previste dalla legge in relazione al grado complessivamente riconosciuto.
2. La distinzione fondamentale tra malattie tabellate e non tabellate
La decisione muove dalla tradizionale distinzione tra malattie professionali tabellate e non tabellate.
Nel sistema assicurativo contro le tecnopatie, la malattia tabellata beneficia di un regime probatorio più favorevole al lavoratore. Quando siano dimostrati la patologia contemplata dalla tabella e lo svolgimento di una lavorazione anch’essa prevista, opera la presunzione di origine professionale, con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio in ordine al nesso causale.
Diversa è la situazione delle malattie non tabellate.
Per queste ultime, il lavoratore deve dimostrare non soltanto l’esistenza della patologia, ma anche l’effettiva esposizione a un rischio lavorativo idoneo e il collegamento eziologico tra tale rischio e l’infermità.
La sentenza valorizza correttamente l’evoluzione del sistema assicurativo verso una tutela non più rigidamente chiusa nelle sole fattispecie tabellate.
L’indennizzabilità dipende dalla concreta prova dell’origine professionale, non dalla sola presenza della patologia in un elenco normativo.
3. La centralità della concreta esposizione al rischio
Nelle malattie professionali non tabellate, la prova della mansione nominalmente svolta non è sufficiente.
Non basta affermare di essere stato operaio, metalmeccanico, carpentiere o montatore.
Occorre dimostrare come il lavoro venisse effettivamente svolto.
Il giudice deve conoscere la durata dell’esposizione, la frequenza dei movimenti, il peso dei carichi, le posture assunte, gli strumenti utilizzati, l’intensità delle vibrazioni, la ripetitività delle operazioni e ogni altro elemento necessario a ricostruire il rischio professionale.
Nel caso esaminato, la prova testimoniale ha consentito di accertare che il lavoratore movimentava carichi in ferro e alluminio del peso anche di quaranta o cinquanta chilogrammi, utilizzava quotidianamente strumenti vibranti e lavorava frequentemente in posture piegate, prone, forzate o con le braccia sopra il livello delle spalle.
È precisamente questa concretezza fattuale che ha consentito alla CTU di formulare una valutazione eziologica attendibile.
Senza la prova del fatto storico lavorativo, l’indagine medico-legale sarebbe rimasta priva del necessario presupposto.
4. Il ruolo della prova testimoniale nella ricostruzione del rischio professionale
La decisione offre un’importante indicazione probatoria.
L’esposizione professionale può essere dimostrata anche attraverso le testimonianze di colleghi che abbiano direttamente conosciuto le mansioni svolte, gli strumenti utilizzati e le modalità operative.
La prova testimoniale assume particolare importanza nei rapporti di lunga durata, nei quali non sempre esistono documenti analitici capaci di ricostruire giorno per giorno il carico biomeccanico subito dal lavoratore.
Naturalmente, il testimone non può formulare valutazioni medico-legali.
Può però descrivere fatti: il peso dei manufatti, la frequenza dei sollevamenti, la presenza o meno di ausili meccanici, l’uso di trapani e martelli percussori, le posture assunte, la durata delle lavorazioni e l’esposizione ai rumori.
Spetta poi al consulente tradurre tali dati in termini di rischio professionale e al giudice valutarne la credibilità e convergenza.
La pronuncia segue correttamente questa scansione: i testimoni dimostrano il rischio storico; il CTU ne valuta la capacità causale.
5. Il principio di equivalenza causale nelle malattie professionali
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda l’applicazione del principio di equivalenza causale.
In materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non è necessario che il lavoro sia l’unica causa dell’infermità.
È sufficiente che abbia concorso in modo efficiente alla sua produzione o al suo aggravamento.
Il rapporto causale non viene quindi escluso dalla presenza di fattori individuali, degenerativi, costituzionali o extralavorativi, purché l’attività professionale abbia svolto un ruolo causalmente apprezzabile.
La conclusione assume particolare rilievo per le patologie multifattoriali, quali le discopatie lombari o le tendinopatie, nelle quali raramente è possibile individuare una singola causa esclusiva.
Il giudizio deve allora verificare se il lavoro, per caratteristiche, intensità e durata, abbia contribuito con ragionevole probabilità alla genesi della patologia.
È in questo senso che la consulenza parla di concausalità qualificata.
6. La rachipatia lombare e il rischio biomeccanico protratto
La prima patologia riconosciuta è la rachipatia lombare con protrusioni discali ed ernia.
Il consulente individua una pluralità di fattori di rischio: movimentazione manuale di carichi pesanti, flessioni e torsioni ripetute della colonna, posture incongrue e mantenute, lavoro in posizioni forzate e utilizzo di utensili vibranti.
Particolare importanza viene attribuita alla durata dell’esposizione, protrattasi per oltre vent’anni, quotidianamente e per l’intera giornata lavorativa.
La presenza di una componente degenerativa o di fattori individuali, come il sovrappeso, non viene ritenuta sufficiente a escludere il nesso.
Il ragionamento è coerente con il principio di concausalità.
La domanda corretta non è se la patologia avrebbe potuto insorgere anche indipendentemente dal lavoro, ma se l’attività concretamente svolta abbia contribuito in modo efficiente alla sua insorgenza o evoluzione.
Il CTU risponde affermativamente, rilevando anche la congruenza topografica tra la sede delle lesioni e le sollecitazioni meccaniche proprie delle mansioni.
7. La probabilità qualificata e il giudizio eziologico
Il consulente utilizza l’espressione «probabilità qualificata».
Il concetto è centrale nel giudizio causale medico-legale.
La causalità nelle malattie professionali non può essere provata attraverso una certezza scientifica assoluta, spesso impossibile nelle patologie multifattoriali.
Occorre però superare la mera possibilità astratta.
Non è sufficiente affermare che il lavoro «potrebbe» aver contribuito alla malattia.
Il nesso deve risultare ragionevolmente probabile alla luce della scienza medica, della cronologia, dell’intensità del rischio, della coerenza anatomica e dell’assenza o insufficienza di spiegazioni alternative prevalenti.
La sentenza valorizza proprio questa struttura.
Per la rachipatia, l’esposizione prolungata e intensa, il sollevamento di carichi, le posture forzate e la sede delle alterazioni rendono il contributo lavorativo causalmente qualificato.
8. La tendinopatia bilaterale delle spalle
La seconda patologia riconosciuta riguarda entrambe le spalle.
Il consulente individua fattori di rischio biomeccanico particolarmente significativi: elevazione frequente degli arti superiori sopra il piano delle spalle, utilizzo continuativo di trapani e avvitatori, applicazione di forza, movimenti ripetitivi di abduzione, flessione e rotazione, movimentazione manuale dei carichi.
La bilateralità delle alterazioni e la durata pluriennale dell’esposizione rafforzano la coerenza del quadro.
La valutazione non si basa sulla sola diagnosi radiologica.
La patologia viene messa in relazione con uno specifico sovraccarico funzionale cronico documentato attraverso le mansioni effettivamente svolte.
Anche in questo caso la conclusione eziologica deriva dalla convergenza tra fatto lavorativo e dato medico.
9. La sindrome del tunnel carpale e l’uso di utensili vibranti
La terza tecnopatia riconosciuta è la sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Il lavoratore utilizzava abitualmente trapani, avvitatori, martelli e utensili vibranti, con movimenti ripetitivi del polso e delle dita, prese manuali forzate e posture statiche o incongrue.
La durata dell’esposizione superava le sei ore giornaliere per un arco temporale di oltre vent’anni.
La diagnosi risultava inoltre oggettivata mediante esame elettromiografico.
La CTU considera quindi integrati tre elementi fondamentali: esposizione significativa a rischio ergonomico, oggettivazione strumentale della neuropatia e compatibilità cronologica.
La conclusione è che l’attività lavorativa possa avere causato o significativamente favorito la sindrome.
Anche qui emerge il corretto utilizzo del criterio concausale.
10. L’ipoacusia monolaterale e l’esclusione del nesso professionale
Diverso è l’esito relativo all’ipoacusia dell’orecchio sinistro.
Il consulente ne riconosce l’esistenza, ma esclude la derivazione lavorativa.
Le ragioni sono due.
In primo luogo, l’esposizione al rumore viene ritenuta intermittente e limitata, quindi insufficiente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a determinare una tecnopatia uditiva.
In secondo luogo, la perdita uditiva è monolaterale, mentre l’ipoacusia professionale da rumore presenta tipicamente carattere bilaterale e tendenzialmente simmetrico.
La scelta evidenzia un principio importante: il riconoscimento di alcune patologie professionali non determina un’automatica estensione della tutela a tutte le infermità denunciate dallo stesso lavoratore.
Ciascuna patologia richiede un autonomo giudizio eziologico.
Il giudice deve evitare sia il formalismo negatorio sia un’indebita generalizzazione favorevole.
La sentenza mantiene correttamente distinti i quattro accertamenti.
11. La CTU come strumento tecnico e non come sostituto della decisione
La consulenza tecnica assume un ruolo decisivo nella pronuncia.
Il Tribunale afferma di condividerla perché immune da errori logici e tecnici, fondata su esami clinici e strumentali e sorretta da una motivazione approfondita.
Questo recepimento è legittimo.
Il giudice può aderire alle conclusioni del CTU quando le ritenga complete e convincenti, senza necessità di riprodurne integralmente ogni passaggio.
Tuttavia, la CTU non è una decisione delegata.
Spetta sempre al giudice verificare la coerenza tra risultanze testimoniali, documentazione, diagnosi, rischio ed eziologia.
Nella vicenda esaminata, la motivazione non si limita a un rinvio apodittico al consulente, ma richiama analiticamente le mansioni, la durata dell’esposizione e i fattori di rischio.
Sotto questo profilo, la decisione appare adeguatamente strutturata.
12. Le contestazioni dell’ente e la richiesta di rinnovo della consulenza
L’ente assicuratore aveva contestato le conclusioni della CTU e chiesto il rinnovo dell’indagine.
La sentenza non accoglie la richiesta.
Il mero dissenso della parte non impone la rinnovazione della consulenza.
Occorre dimostrare errori metodologici, omissioni diagnostiche, insufficienze scientifiche, contraddizioni interne o mancata considerazione di elementi decisivi.
Nel caso esaminato, il consulente aveva anche fornito ulteriori chiarimenti, specificando per ciascuna patologia i fattori di rischio, la durata dell’esposizione e i criteri scientifici utilizzati.
Il Tribunale ritiene quindi l’accertamento completo.
La soluzione è corretta: la CTU non deve essere rinnovata soltanto perché una delle parti non ne condivide l’esito.
13. Il grado di menomazione e la distinzione tra indennizzo in capitale e rendita
Il grado della menomazione assume una rilevanza decisiva nel sistema del danno biologico assicurato.
Non ogni percentuale produce infatti la medesima prestazione.
Al di sotto della soglia minima prevista dalla legge non è dovuto indennizzo.
Per le menomazioni comprese nella fascia intermedia è previsto l’indennizzo in capitale.
La rendita opera invece al raggiungimento della soglia superiore stabilita dalla disciplina.
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di una menomazione complessiva del sedici per cento, idonea a condurre alla costituzione della rendita.
La sentenza riconosce invece un grado complessivo dell’undici per cento.
Ne consegue che il lavoratore non ottiene la rendita richiesta in via principale, ma esclusivamente la prestazione prevista per la percentuale effettivamente accertata.
Il dispositivo, correttamente, non parla di costituzione della rendita, ma di «prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all’accertato grado».
Questa formula consente di applicare la specifica prestazione corrispondente alla soglia riconosciuta.
14. Il cumulo con una menomazione preesistente
Il lavoratore risultava già portatore di una precedente menomazione valutata nell’uno per cento, riferita a una frattura della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra.
Il giudice dispone il cumulo con le nuove tecnopatie riconosciute.
La valutazione delle preesistenze è particolarmente delicata.
Non sempre le percentuali possono essere semplicemente sommate in modo aritmetico.
Occorre applicare le regole previste dalla disciplina del danno biologico assicurato, valutando se la preesistenza sia concorrente, coesistente o comunque rilevante ai fini dell’integrità psicofisica complessiva.
La sentenza richiama il cumulo, ma proprio su questo punto emerge una rilevante incongruenza numerica.
15. L’incongruenza matematica nella quantificazione del danno biologico
La pronuncia presenta una criticità interna evidente.
Nella motivazione vengono indicate le seguenti percentuali: sette per cento per la rachipatia, tre per cento per la sindrome del tunnel carpale e due per cento per la tendinopatia bilaterale delle spalle.
La somma aritmetica di tali valori è pari al dodici per cento.
La sentenza afferma tuttavia, in altro passaggio, che tali patologie determinerebbero una menomazione del dieci per cento, alla quale aggiungere l’uno per cento relativo alla preesistenza, per raggiungere un totale dell’undici per cento.
La contraddizione è evidente.
Non è possibile comprendere, dalla sola motivazione, se si tratti di un mero errore materiale nell’indicazione delle singole percentuali, di un errore nella somma, oppure dell’applicazione di un criterio valutativo complessivo non aritmetico che non è stato però esplicitato.
Il punto è tutt’altro che secondario.
La percentuale di menomazione determina la natura e l’entità della prestazione assicurativa.
Una quantificazione non univoca può incidere direttamente sul diritto sostanziale del lavoratore.
La sentenza avrebbe quindi dovuto chiarire in modo rigoroso come si passa dai singoli valori al grado complessivo.
16. La contraddizione tra motivazione e dispositivo
Il dispositivo accerta una menomazione del dieci per cento derivante dalle nuove malattie professionali, da cumulare con una precedente tecnopatia dell’uno per cento, per un totale dell’undici per cento.
La motivazione, però, riporta valori individuali pari a sette, tre e due per cento.
Anche se il dispositivo individua chiaramente il grado finale dell’undici per cento, permane un problema di coerenza interna.
Se il dieci per cento rappresenta il risultato di una valutazione complessiva medico-legale non ottenuta mediante semplice sommatoria, sarebbe stato necessario esplicitarlo.
Se invece si tratta di errore materiale, occorre individuare quale percentuale sia errata.
La certezza del titolo giudiziale richiede che il grado invalidante sia matematicamente comprensibile.
La questione assume rilievo anche perché il ricorrente aveva domandato una percentuale del sedici per cento e dunque si trovava relativamente vicino alla soglia per la diversa prestazione della rendita.
17. Il rischio di sovrapporre menomazioni e percentuali
La semplice somma delle percentuali può essere tecnicamente scorretta quando diverse menomazioni incidano su funzioni correlate o quando il sistema valutativo imponga una considerazione complessiva dell’integrità psicofisica.
Il danno biologico non è necessariamente la risultante della mera addizione matematica di singoli valori.
Tuttavia, proprio per questa ragione il percorso deve essere spiegato.
Se il consulente attribuisce sette per cento alla rachipatia, tre per cento alla sindrome del tunnel carpale e due per cento alla tendinopatia, ma poi determina il danno complessivo in misura inferiore alla somma, deve indicare il criterio applicato.
Altrimenti la riduzione appare incomprensibile.
La trasparenza del metodo valutativo è indispensabile tanto per il controllo giudiziale quanto per l’eventuale impugnazione.
18. La decorrenza dalla domanda amministrativa
Il Tribunale riconosce la prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30 novembre 2023.
La scelta deriva dal fatto che il consulente ha ritenuto le patologie e il grado di menomazione già sussistenti a quella data.
La decorrenza è coerente con il principio secondo cui la prestazione deve essere riconosciuta dal momento in cui risultano integrati i presupposti sanitari e amministrativi.
Il giudice distingue poi la decorrenza della prestazione da quella degli accessori.
Interessi e maggior danno da svalutazione decorrono secondo la disciplina speciale dal rigetto amministrativo o, in mancanza, dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda, salvo che il diritto sia sorto successivamente.
La distinzione è corretta e importante.
19. Interessi e rivalutazione sulle prestazioni previdenziali
La sentenza riconosce gli accessori nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
Il regime delle prestazioni previdenziali non consente un cumulo illimitato tra interessi e rivalutazione.
La tutela deve evitare che il ritardo dell’ente produca una perdita economica per l’assicurato, ma senza determinare una duplicazione del ristoro.
Il giudice richiama quindi i limiti derivanti dalla normativa e dalla giurisprudenza costituzionale.
La formulazione del dispositivo è sufficientemente precisa nell’individuare il dies a quo alternativo: rigetto amministrativo, centoventunesimo giorno dalla domanda oppure successiva insorgenza del diritto.
20. La soccombenza dell’ente nonostante il parziale rigetto
La domanda viene accolta con riferimento a tre delle quattro patologie denunciate.
Viene invece rigettata per l’ipoacusia.
Nonostante questo parziale rigetto, le spese di lite vengono poste integralmente a carico dell’ente.
La scelta può essere spiegata attraverso il criterio della soccombenza sostanziale.
Il lavoratore ottiene il riconoscimento di tre tecnopatie e della relativa prestazione economica.
Il rigetto di una singola patologia non modifica l’esito complessivamente favorevole della controversia.
La compensazione non è automatica ogni volta che una parte non ottenga tutto ciò che ha domandato.
Occorre valutare il peso effettivo delle questioni accolte e respinte.
21. Le spese della CTU
Le spese della consulenza vengono poste definitivamente a carico dell’ente assicuratore.
La statuizione appare coerente con l’esito sostanziale.
La CTU ha accertato l’origine professionale di tre patologie che l’ente aveva negato in sede amministrativa e processuale.
È quindi ragionevole che il costo dell’accertamento tecnico necessario per riconoscere il diritto non gravi sul lavoratore risultato sostanzialmente vittorioso.
22. Il valore sistematico della decisione
La pronuncia dimostra che il contenzioso sulle malattie professionali non può essere risolto attraverso automatismi.
Non basta la presenza di una patologia.
Non basta la mansione astratta.
Non basta nemmeno la mera possibilità scientifica che il lavoro abbia provocato l’infermità.
Occorre costruire una catena probatoria coerente: mansioni effettive, intensità del rischio, durata dell’esposizione, diagnosi, sede anatomica delle lesioni, cronologia, plausibilità scientifica e valutazione delle cause alternative.
Nel caso esaminato, questa catena è stata ritenuta sussistente per rachide, spalle e polsi.
È stata invece esclusa per l’ipoacusia.
La differenziazione rafforza la credibilità dell’accertamento, perché dimostra che il riconoscimento non è stato indiscriminato.
23. Profili critici della pronuncia
La sentenza è particolarmente approfondita nella ricostruzione del rischio professionale e del nesso causale, ma presenta alcune criticità.
La principale riguarda la quantificazione percentuale.
I valori individuali indicati nella motivazione non coincidono matematicamente con il totale riconosciuto nel dispositivo.
Sette più tre più due equivale a dodici, non a dieci.
Con l’aggiunta della precedente menomazione dell’uno per cento, il dato aritmetico sarebbe tredici e non undici, salvo applicazione di uno specifico criterio valutativo complessivo che la decisione non esplicita.
Un secondo profilo concerne la terminologia utilizzata per la preesistente menomazione, definita in alcuni passaggi come precedente infortunio e in altri come altra tecnopatia.
La distinzione non è meramente formale, perché può rilevare ai fini delle modalità di unificazione e valutazione.
Un terzo profilo riguarda la necessità di precisare con maggiore chiarezza la natura concreta della prestazione spettante in relazione all’undici per cento riconosciuto, distinguendola espressamente dalla rendita richiesta dal lavoratore in via principale.
Un quarto profilo concerne il rigetto dell’ipoacusia, fondato anche sulla sua monolateralità. Tale dato è certamente significativo, ma avrebbe potuto essere ulteriormente coordinato con eventuali accertamenti audiometrici e con la precisa quantificazione dell’esposizione a rumore.
24. Il rilievo pratico per il lavoratore che denuncia una malattia professionale
La decisione mostra che la domanda di riconoscimento di una tecnopatia deve essere costruita con particolare precisione.
Il lavoratore deve descrivere dettagliatamente le mansioni, gli strumenti utilizzati, i pesi movimentati, le posture, la frequenza dei gesti e la durata dell’esposizione.
Le testimonianze devono essere specifiche.
La documentazione sanitaria deve essere coerente con il rischio allegato.
È inoltre essenziale formulare contestazioni tecniche puntuali alle valutazioni dell’ente e alla CTU eventualmente sfavorevole.
Il successo della domanda dipende dalla capacità di dimostrare il collegamento concreto tra lavoro e malattia.
25. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Teramo rappresenta un’applicazione significativa del principio di tutela delle malattie professionali a eziologia multifattoriale.
Il lavoratore, dopo oltre vent’anni di attività nella carpenteria metallica e nel montaggio di infissi, aveva denunciato quattro infermità.
Il giudizio ha riconosciuto l’origine professionale della rachipatia lombare, della tendinopatia bilaterale delle spalle e della sindrome del tunnel carpale bilaterale, ritenendo provata una prolungata esposizione a movimentazione di carichi, posture incongrue, movimenti ripetitivi e strumenti vibranti.
È stata invece esclusa la natura professionale dell’ipoacusia monolaterale per l’insufficienza del rischio rumoroso e per l’incompatibilità del carattere unilaterale con il tipico quadro dell’ipoacusia professionale da rumore.
Il principio più importante è che il lavoro non deve costituire la causa esclusiva della patologia. È sufficiente che abbia operato come concausa efficiente e qualificata.
La pronuncia presenta però una rilevante incongruenza nella quantificazione del danno biologico: le percentuali attribuite alle singole patologie non coincidono con il valore complessivo riportato in motivazione e dispositivo.
Poiché dal grado percentuale dipende direttamente la natura della prestazione assicurativa, tale contraddizione non può essere considerata marginale.
Il principio conclusivo può quindi essere formulato in termini netti: il riconoscimento della malattia professionale richiede una rigorosa prova del rischio e della causalità, ma altrettanto rigorosa deve essere la quantificazione finale del danno, che deve risultare coerente, trasparente e matematicamente comprensibile.
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