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Rottura di una tubazione in condominio: responsabilità per le infiltrazioni, costi di riparazione e risarcimento dei danni al vicino

Il problema deve essere scomposto in tre questioni distinte

Quando una tubazione si rompe all’interno di un appartamento e l’acqua raggiunge l’unità immobiliare sottostante, si tende a formulare una domanda apparentemente semplice: chi deve pagare?

In realtà, la soluzione richiede di distinguere almeno tre profili giuridici. Occorre innanzitutto stabilire a chi appartenga il tratto di tubazione dal quale si è originata la perdita. Successivamente bisogna individuare chi ne avesse la custodia, ossia chi disponesse concretamente del potere di controllare la conduttura e di intervenire su di essa. Infine, devono essere separate le spese necessarie per eliminare il guasto dai danni prodotti nell’appartamento del vicino.

Questi tre profili possono condurre a soggetti obbligati diversi. Il proprietario può essere tenuto a riparare la tubazione privata, mentre l’inquilino può rispondere di un aggravamento del danno provocato dalla propria negligenza. Il condominio può essere responsabile se la perdita proviene da una colonna comune, anche quando questa attraversi materialmente un appartamento. La compagnia assicurativa può indennizzare alcune voci ma escluderne altre, lasciando a carico dell’assicurato franchigie, scoperti o costi di manutenzione.

Per questa ragione non è giuridicamente corretto attribuire la responsabilità basandosi soltanto sul punto nel quale compare la macchia di umidità o sulla posizione fisica della tubazione.

La regola dell’articolo 1117 del codice civile

L’articolo 1117, numero 3, del codice civile considera comuni, salvo che il titolo disponga diversamente, gli impianti idrici e fognari e i sistemi centralizzati di distribuzione dell’acqua, del gas, dell’energia, del riscaldamento e del condizionamento. La proprietà comune si estende ai relativi collegamenti sino al punto di diramazione verso i locali di proprietà individuale oppure, nel caso degli impianti unitari, sino al punto di utenza.

Il riferimento al punto di diramazione esprime il criterio fondamentale. La parte dell’impianto destinata a servire l’intero edificio o più unità immobiliari è normalmente condominiale. Il tratto che, dopo essersi separato dalla rete comune, serve esclusivamente un singolo appartamento è invece, in via generale, di proprietà individuale.

L’immagine dell’albero può essere utile, purché non venga trasformata in una regola eccessivamente rigida. Il tronco e i rami destinati a più appartamenti appartengono normalmente alla collettività condominiale; la derivazione che alimenta esclusivamente una determinata unità ricade generalmente nella proprietà del relativo titolare.

Il punto di diramazione non coincide necessariamente con il confine murario dell’appartamento. Può trovarsi in un cavedio, in una parete, nel solaio, sotto la pavimentazione o all’interno di un vano tecnico. Per questo è spesso indispensabile una verifica eseguita da un tecnico capace di ricostruire lo schema dell’impianto.

La posizione fisica del tubo non è sempre decisiva

Il testo di partenza afferma che una tubazione situata sotto il pavimento del salotto sarebbe necessariamente privata. La conclusione è frequentemente corretta, ma non può essere elevata a regola assoluta.

Una conduttura collocata sotto il pavimento di un appartamento può essere comune se serve altre unità immobiliari o costituisce un segmento della rete centralizzata anteriore al punto di diramazione. È possibile, ad esempio, che una tubazione condominiale attraversi una proprietà esclusiva per raggiungere altri appartamenti. In questo caso la circostanza che essa sia materialmente inglobata nel solaio o nella pavimentazione privata non ne modifica automaticamente la funzione comune.

All’opposto, una tubazione che corre in una parete esterna o in un cavedio condominiale può essere privata quando serve esclusivamente una determinata unità e si trova oltre il punto nel quale si è separata dalla rete collettiva.

La distinzione tra tubo verticale e tubo orizzontale costituisce soltanto un indice tecnico. Le colonne montanti verticali sono normalmente comuni perché servono più piani, mentre le diramazioni orizzontali sono spesso individuali. Tuttavia, ciò che decide la proprietà non è l’orientamento geometrico della conduttura, ma la sua destinazione funzionale.

Il principio espresso dalla Cassazione n. 27248 del 2018

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27248 del 26 ottobre 2018, ha affrontato una controversia relativa a infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante.

La perdita era stata ricondotta alla rottura di una chiave di distacco dell’acqua collocata nella cucina dell’unità superiore. La Suprema Corte ha affermato che la presunzione di proprietà comune dell’impianto idrico non può estendersi alla parte dell’impianto ricompresa nella sfera di proprietà esclusiva del singolo condòmino. Ha inoltre escluso che divengano automaticamente comuni le ulteriori diramazioni innestate su quel tratto privato, anche se collegate alla rete generale dell’edificio.

La decisione è importante perché impedisce di considerare condominiale qualsiasi componente idraulica soltanto perché collegata all’impianto generale.

Il principio deve, tuttavia, essere applicato alla luce della concreta configurazione della rete. La Cassazione non ha stabilito che ogni tubo materialmente presente dentro un appartamento sia privato. Ha escluso la comunione in una fattispecie nella quale la componente danneggiata apparteneva alla diramazione interna e ricadeva nella sfera di effettiva disponibilità dell’unità sovrastante.

La verifica tecnica resta quindi decisiva.

Chi deve dimostrare se la tubazione è comune o privata

Quando nasce una contestazione, non sempre la natura della tubazione è immediatamente evidente. Le planimetrie catastali, peraltro, normalmente non rappresentano in modo completo gli impianti e non sono sufficienti a risolvere il problema.

Possono assumere rilievo il progetto originario dell’edificio, gli schemi idraulici, il regolamento condominiale di natura contrattuale, i titoli di acquisto, le precedenti manutenzioni, la posizione delle valvole di intercettazione, il numero delle unità servite e soprattutto l’accertamento materiale eseguito durante la ricerca del guasto.

Chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare l’origine causale delle infiltrazioni. Se sostiene che la perdita provenga da una tubazione comune, dovrà fornire elementi idonei a dimostrare la funzione condominiale di quella conduttura. Se, invece, viene accertato che il guasto riguarda una diramazione destinata esclusivamente all’appartamento sovrastante, la responsabilità non potrà essere trasferita al condominio soltanto perché l’acqua proveniva originariamente dalla rete comune.

Quando la tubazione venga demolita o sostituita prima che la sua natura sia documentata, può diventare estremamente difficile ricostruire successivamente la causa. È quindi opportuno fotografare il punto di rottura, conservare per quanto possibile il tratto rimosso e acquisire una relazione del tecnico intervenuto.

Le spese di riparazione della tubazione privata

Quando la rottura interessa una tubazione di proprietà esclusiva, il costo della riparazione grava normalmente sul proprietario dell’unità immobiliare alla quale il tubo appartiene.

Rientrano nel costo dell’intervento non soltanto la sostituzione della conduttura, ma anche le opere strettamente necessarie per raggiungerla e ripristinare la parte dell’immobile interessata. Se, per individuare e sostituire il tubo, è necessario demolire una porzione di pavimento, rimuovere alcune piastrelle e ricostruire il massetto, tali attività costituiscono generalmente una conseguenza della riparazione del bene privato.

Occorre però mantenere un criterio di proporzionalità. Il responsabile deve sostenere il ripristino tecnicamente necessario, ma la rottura di una piccola porzione di pavimento non attribuisce automaticamente il diritto a rifare integralmente tutti i pavimenti dell’appartamento con materiali di maggiore pregio.

Quando le vecchie piastrelle non siano più reperibili e una riparazione localizzata produca un risultato esteticamente manifestamente disomogeneo, la questione deve essere valutata tecnicamente. Potrà essere necessario un intervento più ampio, ma non si può presumere che qualsiasi differenza cromatica giustifichi automaticamente il completo rifacimento dell’abitazione.

Le spese di riparazione della tubazione comune

Se il guasto riguarda una colonna montante, una dorsale dell’impianto centralizzato o altro tratto comune, la riparazione compete al condominio.

L’articolo 1123 del codice civile stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni siano sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà, salvo diversa convenzione.

La concreta ripartizione può cambiare quando l’impianto serva soltanto una parte dell’edificio. Una tubazione destinata esclusivamente a una scala, a un gruppo di appartamenti o a un particolare corpo di fabbrica può determinare l’applicazione dei criteri relativi al cosiddetto condominio parziale. Non è quindi sempre corretto distribuire la spesa tra tutti i proprietari dell’intero complesso.

Quando la tubazione comune attraversa una proprietà esclusiva, il condominio deve normalmente farsi carico anche delle opere necessarie per raggiungerla e del ripristino delle parti private legittimamente rimosse per eseguire la manutenzione, nei limiti in cui tali lavori siano effettivamente indispensabili e proporzionati.

La presenza del tubo comune sotto il pavimento privato non trasferisce al proprietario dell’appartamento il costo della sua manutenzione. L’unità immobiliare costituisce, in questo caso, il luogo fisico attraverso il quale è necessario accedere al bene condominiale.

Il ruolo dell’amministratore in caso di perdita

L’amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni e provvedere alle spese occorrenti per la loro manutenzione ordinaria.

Quando la provenienza della perdita è incerta, l’amministratore non dovrebbe limitarsi a dichiarare che il problema è privato senza acquisire un minimo accertamento tecnico. Deve attivarsi quando esista la ragionevole possibilità che il guasto interessi una parte comune oppure quando l’acqua continui a propagarsi e sia necessario adottare misure urgenti per evitare l’aggravamento del danno.

Questa attività iniziale non implica necessariamente che il costo finale debba restare a carico del condominio. È possibile che il condominio anticipi la spesa per la ricerca urgente della perdita e che, una volta individuata una tubazione esclusiva, il costo venga imputato al relativo proprietario, purché vi sia un adeguato fondamento tecnico e contabile.

L’amministratore non può invece decidere discrezionalmente di ripartire definitivamente tra tutti i condòmini la riparazione di un bene privato. Una simile attribuzione violerebbe i criteri legali di competenza e ripartizione.

È altrettanto inesatto affermare che l’amministratore non possa mai intervenire all’interno di un appartamento. Egli non dispone di un generale potere di ingresso coattivo, ma può e deve organizzare gli interventi necessari sulle parti comuni, richiedendo l’accesso quando una tubazione condominiale si trovi nella proprietà esclusiva. In caso di rifiuto ingiustificato e di pericolo per l’edificio o per gli altri appartamenti, possono rendersi necessari provvedimenti giudiziari urgenti.

La responsabilità per i danni causati al vicino

La disciplina centrale è contenuta nell’articolo 2051 del codice civile, secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità da custodia non si fonda necessariamente sulla prova di una condotta negligente. Il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno e il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento lesivo. Una volta provato che l’infiltrazione è stata provocata dalla tubazione, spetta al custode dimostrare un fattore esterno idoneo a interrompere il rapporto causale.

La giurisprudenza considera custode il soggetto che esercita un effettivo potere di governo sulla cosa e che si trova nella condizione di controllarne i rischi. Non è quindi indispensabile essere formalmente proprietari: ciò che conta è la relazione concreta con il bene e la possibilità di intervenire su di esso. La responsabilità prevista dall’articolo 2051 è strutturata in modo tale che il danneggiato non debba dimostrare una specifica colpa nella manutenzione, ma il collegamento causale tra la cosa e il danno.

Se la tubazione è privata e l’appartamento è abitato dal proprietario, quest’ultimo è normalmente il soggetto chiamato a rispondere delle infiltrazioni verso il vicino.

Se il tratto è condominiale, il custode è ordinariamente il condominio, rappresentato dall’amministratore, e il danno viene risarcito secondo le regole applicabili alla gestione delle parti comuni.

La vetustà del tubo non costituisce normalmente caso fortuito

Il proprietario non può generalmente liberarsi dalla responsabilità affermando che la tubazione si sia rotta perché vecchia.

La vetustà, la corrosione, l’usura e il progressivo deterioramento sono fenomeni interni alla cosa custodita. Proprio la responsabilità da custodia attribuisce al soggetto che governa il bene il rischio derivante dal suo normale funzionamento e dalla sua conservazione.

Il caso fortuito deve consistere in un fattore estraneo alla sfera di custodia, dotato di efficacia causale autonoma e caratterizzato, secondo le circostanze, da imprevedibilità e inevitabilità. Potrebbe trattarsi, ad esempio, dell’intervento improvviso e imprevedibile di un terzo, di un fatto esclusivo del danneggiato o di un evento eccezionale capace di interrompere il nesso tra la cosa e il danno.

La semplice rottura improvvisa non coincide automaticamente con il caso fortuito. Quasi tutte le rotture appaiono improvvise nel momento in cui diventano visibili; ciò non dimostra che la causa fosse esterna e inevitabile.

Neppure la circostanza che il proprietario non conoscesse il deterioramento del tubo è, di regola, sufficiente. La responsabilità ex articolo 2051 non viene esclusa soltanto perché il custode non aveva ricevuto precedenti segnalazioni.

Il proprietario deve risarcire anche quando non ha colpa?

Nel linguaggio comune si tende a collegare il risarcimento alla colpa. Nella responsabilità da cose in custodia, tuttavia, il meccanismo è differente.

Il proprietario dell’appartamento può essere tenuto a risarcire il vicino anche se non ha materialmente danneggiato la tubazione, non ha eseguito lavori negligenti e non era consapevole dell’imminente rottura. La responsabilità deriva dal rapporto di custodia con la cosa che ha prodotto il danno, salvo la prova liberatoria del caso fortuito.

Questo non significa che il proprietario sia sempre e incondizionatamente responsabile. Deve essere dimostrato che proprio la tubazione sulla quale esercitava la custodia abbia causato l’infiltrazione. Se la perdita proviene da una colonna comune, da una conduttura appartenente a un’altra unità o da una causa esterna, non può essere condannato sulla base della sola circostanza che la macchia sia comparsa sotto il suo appartamento.

La provenienza geografica dell’acqua e la provenienza giuridica del danno non coincidono sempre. L’acqua può attraversare solai, cavedi e intercapedini e manifestarsi a distanza dal punto di rottura.

Proprietario e inquilino: chi risponde quando l’appartamento è locato

La presenza di un contratto di locazione rende la questione più complessa.

L’articolo 1576 del codice civile pone a carico del locatore le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione spettanti al conduttore. L’articolo 1609 precisa che le piccole riparazioni a carico dell’inquilino sono quelle dipendenti dal deterioramento prodotto dall’uso e non quelle determinate dalla vetustà o dal caso fortuito.

Una tubazione murata, inglobata nel pavimento o appartenente alla struttura stabile dell’impianto ricade normalmente nella sfera manutentiva del proprietario. Se la rottura deriva dalla vetustà del tubo incorporato nell’immobile, il costo della sostituzione non può essere trasferito all’inquilino qualificandolo come ordinaria manutenzione.

Il conduttore esercita invece la custodia sulle parti e sugli accessori dei quali ha acquisito la concreta disponibilità. Può quindi rispondere dei danni derivanti, ad esempio, da un tubo flessibile visibile, da una lavatrice collegata in modo scorretto, da un rubinetto lasciato aperto, da una guarnizione ordinariamente controllabile o da un uso negligente degli apparecchi. La giurisprudenza distingue proprio tra strutture e impianti incorporati, sui quali permane il potere di intervento del proprietario, e componenti accessibili affidate all’uso quotidiano dell’inquilino.

Non è escluso che proprietario e conduttore concorrano nella produzione del danno. L’inquilino potrebbe avere segnalato tempestivamente la perdita senza ricevere alcun intervento dal locatore; in questo caso la responsabilità per la mancata riparazione strutturale potrà gravare sul proprietario. Al contrario, il conduttore potrebbe avere ignorato per settimane evidenti tracce di umidità, consentendo all’acqua di provocare conseguenze molto più gravi. La ripartizione delle responsabilità dipenderà allora dalle rispettive condotte e dai poteri concretamente esercitabili.

La mancata comunicazione dell’inquilino può aggravare la sua responsabilità

L’inquilino che si accorga di una perdita, di un rigonfiamento del pavimento, di un’anomala diminuzione della pressione, di macchie persistenti o di altri segnali non dovrebbe attendere che il danno diventi evidente nell’appartamento sottostante.

Egli deve avvertire tempestivamente il proprietario e, quando possa essere coinvolta una parte comune, l’amministratore. Se omette di segnalare una situazione evidente e il ritardo provoca un aggravamento delle infiltrazioni, può essere chiamato a rispondere almeno della parte del danno riconducibile alla propria inerzia.

Diversa è la posizione del conduttore quando il tubo si rompe improvvisamente, senza alcun segnale precedente, ed egli chiude immediatamente l’acqua e comunica il sinistro. In una simile situazione non può essergli automaticamente imputato il costo di sostituzione di un impianto murato deteriorato per vetustà.

La responsabilità deve quindi essere ricostruita distinguendo la causa originaria della rottura dall’eventuale aggravamento successivo.

Quali danni deve risarcire il responsabile

Il risarcimento deve ricostituire, per quanto possibile, la situazione patrimoniale che sarebbe esistita in assenza dell’infiltrazione.

Possono essere risarciti i costi necessari per asciugare e ripristinare soffitti e pareti, rimuovere le parti deteriorate, trattare le muffe causalmente riconducibili alla perdita, tinteggiare le superfici interessate e riparare pavimenti, rivestimenti o impianti danneggiati.

Possono inoltre essere riconosciuti i danni ai mobili, agli elettrodomestici, ai documenti e agli altri beni presenti nell’appartamento, purché la loro esistenza, il loro valore e il collegamento con l’infiltrazione siano adeguatamente provati.

Quando l’abitazione diventi temporaneamente inutilizzabile, possono essere risarcite le spese ragionevoli e necessarie sostenute per una sistemazione alternativa. L’inagibilità non può però essere semplicemente dichiarata dal danneggiato: deve risultare dalla gravità concreta del fenomeno e dalla necessità tecnica di abbandonare temporaneamente i locali.

Il risarcimento non deve produrre un arricchimento. Un mobile già gravemente deteriorato non può essere automaticamente rimborsato al prezzo di acquisto di un bene nuovo equivalente. Può essere necessario tenere conto dell’età, dello stato precedente e del valore effettivo al momento del sinistro.

Non è normalmente riconosciuto un autonomo danno morale per il semplice disagio provocato dalla macchia, dai lavori o dal temporaneo disordine. Un danno non patrimoniale richiede la lesione di un interesse giuridicamente rilevante e una prova adeguata, non la sola comprensibile irritazione derivante dall’evento.

Il costo della ricerca del guasto

La ricerca della perdita costituisce spesso una delle voci più controverse.

Può essere necessario utilizzare termocamere, gas traccianti, strumenti acustici, prove di pressione o demolizioni progressive. Il costo dovrebbe gravare, in via definitiva, sul soggetto responsabile della tubazione dalla quale proviene il guasto, purché le attività eseguite siano state ragionevoli e proporzionate.

Quando non sia inizialmente possibile stabilire se il tubo sia comune o privato, il condominio può avere interesse a organizzare l’accertamento per impedire che il danno si estenda. L’anticipazione della spesa da parte della gestione condominiale non determina però automaticamente la natura comune del guasto.

Una volta individuata la fonte, sarà possibile procedere alla corretta imputazione.

La polizza globale fabbricati può prevedere una specifica garanzia per le spese di ricerca e riparazione. Tale copertura non è implicita in ogni contratto: deve risultare dalle condizioni assicurative e può essere soggetta a limiti, franchigie e massimali.

Il vicino danneggiato deve consentire le verifiche e limitare l’aggravamento

Anche il danneggiato è tenuto a comportarsi secondo ordinaria diligenza.

L’articolo 1227 del codice civile stabilisce che il risarcimento possa essere ridotto quando il fatto colposo del creditore abbia contribuito a causare il danno e che non siano risarcibili le conseguenze che avrebbero potuto essere evitate usando l’ordinaria diligenza.

Se il proprietario dell’appartamento inferiore impedisce senza ragione l’accesso ai tecnici, lascia per mesi pareti bagnate senza adottare misure minime di asciugatura oppure rifiuta interventi urgenti ragionevolmente proposti, non perde automaticamente ogni diritto al risarcimento. Potrebbe però non ottenere il ristoro delle conseguenze ulteriori che il suo comportamento ha contribuito a produrre.

Lo stesso vale per chi proviene dalla parte danneggiante. Una volta scoperta la perdita, deve chiudere l’acqua, richiedere l’intervento del tecnico e compiere quanto ragionevolmente possibile per impedire la propagazione.

Il dovere di limitare il danno non consente al responsabile di imporre riparazioni sommarie o inadeguate, ma impedisce che ciascuna parte rimanga deliberatamente inattiva allo scopo di trasferire integralmente sull’altra conseguenze evitabili.

Quando può essere responsabile il condominio

Il condominio risponde quando il danno provenga da una parte comune sottoposta alla sua custodia.

Può trattarsi di una colonna montante, di una tubazione centralizzata, di una cisterna, di un’autoclave, di una dorsale di riscaldamento, di una rete fognaria comune o di altra componente destinata al servizio collettivo.

Il condominio può rispondere anche quando la tubazione comune attraversi un appartamento privato. La collocazione materiale non fa venir meno il rapporto di custodia se la conduttura conserva una funzione collettiva.

La responsabilità può inoltre emergere quando il danno sia aggravato dall’inerzia dell’amministrazione. Si pensi al caso in cui siano state ripetutamente segnalate perdite provenienti dalla colonna comune e nessun intervento sia stato disposto. L’omissione non modifica la natura della responsabilità ex articolo 2051, ma può rendere ancora più evidente la riferibilità del danno alla gestione condominiale.

Non è invece sufficiente che l’impianto generale sia centralizzato. Una derivazione privata del riscaldamento può restare di proprietà esclusiva anche se trasporta acqua prodotta dalla caldaia comune.

Quando proprietario e condominio possono essere entrambi responsabili

Non sempre il danno deriva da una sola causa.

Una tubazione privata potrebbe essersi rotta, mentre una valvola condominiale difettosa potrebbe avere impedito di interrompere tempestivamente il flusso. Oppure una perdita inizialmente circoscritta potrebbe essersi aggravata perché il condominio non ha consentito l’accesso a un vano tecnico comune.

In situazioni di questo tipo può configurarsi un concorso di cause e, conseguentemente, una responsabilità ripartita tra più soggetti.

Il danneggiato non deve necessariamente conoscere sin dall’inizio l’esatta percentuale di responsabilità di ciascuno. Deve però individuare e chiamare in causa i soggetti ragionevolmente collegati alle possibili fonti del danno, evitando contestazioni genericamente rivolte all’intero edificio senza alcun supporto tecnico.

L’accertamento peritale può stabilire se le diverse condotte abbiano concorso causalmente e in quale misura.

L’amministratore può pagare il danno con il denaro condominiale?

L’amministratore può utilizzare le risorse condominiali per risarcire un danno derivante da una parte comune, direttamente o attraverso l’attivazione della polizza assicurativa.

Non può invece destinare definitivamente il denaro di tutti i condòmini al pagamento di un danno provocato da una tubazione privata, salvo che esista una specifica deliberazione assunta nell’ambito dei poteri dell’assemblea e compatibile con i diritti dei partecipanti. Anche una deliberazione non può, peraltro, trasformare arbitrariamente un debito personale in un’obbligazione comune imponendolo ai condòmini estranei.

Se la provenienza è inizialmente incerta e il condominio anticipa somme per fronteggiare l’urgenza, l’amministratore dovrà rendicontare l’operazione e procedere, una volta acquisiti gli elementi tecnici, alla corretta imputazione.

La semplificazione amministrativa non può prevalere sulla natura giuridica della spesa.

L’assicurazione globale fabbricati non copre necessariamente ogni perdita

Molti condomìni dispongono di una polizza globale fabbricati, ma la sua esistenza non significa che qualsiasi danno da acqua sia integralmente coperto.

Occorre distinguere almeno la garanzia relativa al danno materiale prodotto dall’acqua, la copertura della responsabilità civile verso terzi e l’eventuale estensione alle spese di ricerca e riparazione del guasto.

Alcune polizze coprono i danni causati dalla rottura accidentale delle tubazioni comuni e, entro determinati limiti, anche quelli provenienti da impianti privati. Altre restringono la garanzia alle sole parti condominiali. Alcuni contratti rimborsano la demolizione necessaria per individuare il punto di perdita, mentre altri indennizzano soltanto i danni provocati dall’acqua e non il tubo che si è deteriorato.

La risposta dipende dal testo della polizza, dalle definizioni contrattuali, dalle esclusioni, dai massimali, dalle franchigie e dagli scoperti.

Non esiste una regola generale secondo cui l’assicurazione condominiale debba sempre risarcire anche la rottura della tubazione privata.

Vetustà e assicurazione: l’esclusione non è automatica, ma dipende dal contratto

Le compagnie assicurative possono prevedere esclusioni relative a usura, corrosione, difetti di manutenzione, stillicidio graduale o infiltrazioni protratte nel tempo.

Non si può però affermare in astratto che ogni rottura di un tubo vecchio sia necessariamente esclusa. Alcuni contratti coprono l’evento di fuoriuscita dell’acqua anche quando il cedimento sia collegato alla vetustà, pur non rimborsando il componente deteriorato. Altri escludono sia il guasto sia i danni conseguenti quando ricorrano determinate condizioni.

È quindi necessario distinguere il costo di sostituzione del tubo, che spesso viene considerato manutenzione, dal danno prodotto dall’acqua su pareti, soffitti, mobili e proprietà di terzi.

La compagnia può inoltre contestare il sinistro quando non vi sia stata una vera rottura accidentale ma una lenta infiltrazione conosciuta e trascurata per lungo tempo.

La valutazione deve essere compiuta leggendo le condizioni generali, le condizioni particolari e le eventuali estensioni acquistate. Le formule commerciali della polizza non sostituiscono il testo contrattuale.

La denuncia del sinistro e l’obbligo di limitare il danno

L’articolo 1913 del codice civile prevede, in via generale, che l’assicurato debba comunicare il sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato entro tre giorni da quando esso si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, salvo le diverse condizioni applicabili e i casi nei quali l’assicuratore ne sia già informato.

L’articolo 1914 impone inoltre all’assicurato di fare quanto gli sia possibile per evitare o diminuire il danno.

Ciò significa che non è prudente attendere la perizia assicurativa lasciando continuare la fuoriuscita dell’acqua. Devono essere eseguiti gli interventi urgenti necessari per arrestare la perdita, documentando però lo stato dei luoghi e conservando, quando possibile, il componente rimosso.

La denuncia dovrebbe indicare la data della scoperta, il punto presumibile di origine, le unità interessate, gli interventi urgenti eseguiti e i soggetti coinvolti. È opportuno allegare fotografie, relazioni tecniche, preventivi e ogni altra documentazione richiesta.

La compagnia assicurativa non decide definitivamente chi è responsabile

La valutazione del perito assicurativo è importante, ma non possiede la forza di una sentenza.

Il perito può ritenere che la tubazione sia privata, comune, esclusa dalla copertura o soggetta a franchigia. Le parti possono però contestare tali conclusioni attraverso proprie relazioni tecniche e, se necessario, in sede giudiziaria.

Il rifiuto della compagnia di pagare non dimostra automaticamente che il proprietario non sia civilmente responsabile. La copertura assicurativa e la responsabilità verso il vicino sono rapporti differenti.

Il proprietario può essere obbligato a risarcire il danneggiato anche se la propria assicurazione non copre l’evento. In tal caso dovrà pagare personalmente, salvo eventuali azioni nei confronti di altri soggetti responsabili.

Analogamente, il fatto che la compagnia condominiale liquidi il danno non significa necessariamente che la tubazione fosse comune. Il pagamento può dipendere da una copertura estesa anche a determinate parti private.

Franchigia e scoperto: chi paga la parte non coperta

Quando la polizza prevede una franchigia, una parte del danno rimane a carico dell’assicurato.

Se il sinistro deriva da una parte comune, la franchigia costituisce normalmente una spesa condominiale da ripartire secondo i criteri applicabili, salvo che il danno sia causalmente imputabile alla condotta specifica di un singolo condòmino.

Se la polizza condominiale interviene per una perdita proveniente da una tubazione privata in forza di un’estensione di garanzia, occorre verificare il contratto e le deliberazioni condominiali per stabilire su chi debba gravare la franchigia. Non può essere data per scontata la ripartizione tra tutti.

Lo scoperto, essendo normalmente espresso in percentuale, può lasciare a carico dell’obbligato una quota significativa del risarcimento.

La liquidazione assicurativa non elimina quindi necessariamente l’esborso personale.

Il danneggiato può pretendere il rifacimento integrale del soffitto?

Il principio del risarcimento integrale richiede che il bene venga riportato, per quanto possibile, nelle condizioni precedenti.

Se l’infiltrazione ha danneggiato soltanto una limitata porzione del soffitto, il responsabile potrebbe sostenere che sia sufficiente intervenire localmente. Il danneggiato potrebbe, invece, osservare che la tinteggiatura parziale produrrebbe una differenza cromatica evidente.

La soluzione dipende dalle caratteristiche della superficie, dal tipo di pittura, dall’estensione dell’alone e dalla possibilità tecnica di ottenere un risultato uniforme.

In molti casi può essere ragionevole tinteggiare l’intero soffitto della stanza interessata, pur essendo la macchia circoscritta. Non è invece automaticamente giustificato tinteggiare l’intero appartamento quando le infiltrazioni abbiano interessato una sola camera.

Il criterio è quello della necessità tecnica del ripristino, non quello della massima estensione astrattamente desiderabile.

La prova dei mobili e degli oggetti danneggiati

Chi chiede il rimborso di mobili, tappeti, apparecchi elettronici o altri beni deve dimostrare che tali oggetti esistessero, fossero presenti nel luogo dell’infiltrazione e siano stati effettivamente danneggiati dall’acqua.

Le fotografie scattate immediatamente dopo l’evento, le fatture di acquisto, le ricevute, le dichiarazioni dei tecnici e la conservazione dei beni deteriorati possono assumere un’importanza decisiva.

Gettare immediatamente tutti gli oggetti senza documentarli può compromettere la prova.

Il valore risarcibile non coincide necessariamente con il prezzo originario. Deve essere ricostruito tenendo conto delle condizioni e dell’età del bene, salvo che la riparazione o la sostituzione con un prodotto nuovo costituiscano l’unico rimedio concretamente praticabile.

Come comportarsi nell’immediatezza della perdita

La prima attività deve essere diretta ad arrestare o limitare la fuoriuscita. Occorre chiudere la valvola dell’appartamento o, se necessario, l’intercettazione generale, evitando di attendere la definizione delle responsabilità mentre l’acqua continua a propagarsi.

Devono essere informati il proprietario dell’unità dalla quale sembra provenire la perdita, l’eventuale inquilino, l’amministratore e le compagnie assicurative interessate.

È opportuno documentare le macchie, le gocce, il punto di fuoriuscita, le demolizioni e il tratto di tubazione danneggiato. La relazione dell’idraulico dovrebbe indicare con precisione la posizione del guasto, la funzione della tubazione, la causa presumibile e le unità servite.

Le fatture e i preventivi devono distinguere, per quanto possibile, la ricerca del guasto, la riparazione del tubo, il ripristino delle opere murarie e gli interventi nell’appartamento danneggiato.

Questa distinzione facilita sia la corretta imputazione delle spese sia la liquidazione assicurativa.

Quando è necessario un accertamento tecnico preventivo

Se le parti non concordano sulla provenienza delle infiltrazioni, può essere opportuno ricorrere a un accertamento tecnico prima che i luoghi vengano modificati definitivamente.

L’articolo 696-bis del codice di procedura civile consente di richiedere una consulenza tecnica preventiva anche allo scopo di favorire la composizione della controversia.

Lo strumento può essere particolarmente utile quando occorra stabilire se la tubazione sia comune o privata, quale sia la causa del cedimento, quali lavori siano necessari e quale sia l’entità economica del danno.

Una consulenza preventiva non è sempre necessaria. Per una perdita modesta e tecnicamente chiara, può risultare sproporzionata. Diventa invece strategica quando la riparazione cancellerà le tracce della causa, il danno è elevato o più soggetti si attribuiscono reciprocamente la responsabilità.

Tre casi pratici differenti

Si consideri una perdita causata dal flessibile della lavatrice utilizzata dall’inquilino. Il tubo è visibile, accessibile e destinato esclusivamente all’apparecchio. Se la rottura è collegata all’uso, alla mancata sostituzione di un accessorio deteriorato o a un montaggio scorretto eseguito dal conduttore, la responsabilità può ricadere su quest’ultimo.

Si consideri poi la rottura di una conduttura murata che, dopo il distacco dalla colonna condominiale, porta acqua esclusivamente al bagno dell’appartamento. Il tubo costituisce normalmente una parte privata. La riparazione strutturale e i danni al vicino graveranno, in via generale, sul proprietario, salva l’esistenza di un caso fortuito o di una condotta concorrente dell’inquilino.

Si immagini, infine, la rottura di una colonna verticale che attraversa la parete della cucina e serve tutti gli appartamenti sovrastanti. Anche se il punto di cedimento si trova materialmente dentro l’unità privata, la funzione della conduttura resta comune. La responsabilità e i costi competono quindi al condominio, salvo che il singolo proprietario abbia danneggiato la colonna con propri lavori.

I tre casi dimostrano perché la posizione del tubo non possa essere utilizzata come unico criterio.

Il proprietario che ha eseguito lavori può rispondere anche per una tubazione comune

La natura condominiale della tubazione non esclude ogni possibile responsabilità del singolo.

Se il proprietario, durante una ristrutturazione, fora accidentalmente una colonna comune, la custodia condominiale non impedisce di attribuire a lui o all’impresa esecutrice la responsabilità causale dell’evento.

Il condominio potrebbe essere tenuto, nei confronti del danneggiato, a intervenire sulla propria tubazione e, successivamente, rivalersi contro chi l’ha materialmente danneggiata.

Anche l’impresa, il direttore dei lavori o altri operatori possono essere coinvolti quando la rottura derivi da un intervento edilizio eseguito in modo scorretto.

È quindi necessario distinguere la proprietà del bene dalla causa concreta del suo danneggiamento.

Conclusioni: chi paga dipende dalla funzione del tubo e dalla custodia, non soltanto dal luogo della rottura

La risposta conclusiva non può essere formulata dicendo semplicemente che il proprietario paga sempre i tubi collocati sotto il proprio pavimento.

Se la tubazione si trova oltre il punto di diramazione dall’impianto comune e serve esclusivamente l’appartamento, essa è normalmente privata. Il proprietario deve sostenerne la riparazione e, quale custode, può essere chiamato a risarcire le infiltrazioni provocate al vicino ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile.

La responsabilità non richiede necessariamente la prova di una sua colpa. Il danneggiato deve dimostrare che il danno deriva da quella tubazione; il custode può liberarsi soltanto provando il caso fortuito. La vetustà e l’usura del tubo, essendo normalmente caratteristiche interne della cosa, non costituiscono di per sé una prova liberatoria.

Se la conduttura serve più appartamenti o appartiene alla rete anteriore al punto di diramazione, essa resta normalmente condominiale anche quando attraversi materialmente una proprietà privata. In tal caso la manutenzione e il risarcimento competono al condominio, con ripartizione delle spese secondo i criteri legali e la concreta platea delle unità servite.

Quando l’appartamento è locato, la responsabilità deve essere distribuita secondo l’effettivo potere di custodia. Il proprietario conserva normalmente la responsabilità manutentiva sugli impianti murati e sulle componenti strutturali; l’inquilino risponde degli accessori affidati al suo uso e dei danni prodotti da negligenza, cattivo utilizzo o ritardo nella segnalazione.

L’amministratore deve intervenire quando sia coinvolta una parte comune o quando la provenienza sia incerta e il danno debba essere arrestato urgentemente. Non può però ripartire definitivamente tra tutti i condòmini la spesa relativa a una tubazione privata soltanto per semplificare la gestione del sinistro.

La copertura assicurativa deve essere verificata attraverso il testo della polizza. Il danno da acqua, la responsabilità civile, la ricerca del guasto e la sostituzione del tubo sono garanzie differenti. Vetustà, corrosione, infiltrazione graduale, franchigia e scoperto possono limitare l’indennizzo senza modificare la responsabilità civile verso il vicino.

Il principio decisivo è quindi questo: il soggetto chiamato a pagare non si individua seguendo soltanto il percorso visibile dell’acqua, ma ricostruendo tecnicamente la sorgente del danno, la funzione della tubazione, il punto di diramazione e il potere concreto di custodia esercitato sul tratto guasto.


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