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Fatture elettroniche e pignoramento dei crediti commerciali: come cambia nel 2026 il potere di riscossione nei confronti di professionisti e imprese

La domanda corretta: non è la fattura a essere pignorata, ma il credito che essa documenta

La questione se l’Agenzia delle Entrate possa «pignorare le fatture» richiede, anzitutto, una precisazione terminologica e giuridica. Non è propriamente la fattura a essere assoggettata a pignoramento, bensì il credito che il professionista, l’imprenditore o la società vanta nei confronti del proprio cliente o committente. La fattura costituisce il documento fiscale che rappresenta l’operazione economica; oggetto dell’espropriazione è, invece, il diritto del debitore a ricevere dal terzo una determinata somma di denaro.

Occorre inoltre distinguere l’Agenzia delle Entrate, titolare delle funzioni di amministrazione e accertamento dei tributi, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che esercita l’attività di recupero coattivo dei carichi ad essa affidati. Nel nuovo sistema introdotto dalla legge di bilancio 2026, è la prima a mettere determinate informazioni derivanti dalla fatturazione elettronica a disposizione della seconda; sarà poi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualora ne ricorrano tutti i presupposti di legge, a utilizzare quelle informazioni per indirizzare più efficacemente l’azione esecutiva verso i crediti commerciali del debitore.

La risposta alla domanda iniziale è dunque affermativa, ma necessita di una formulazione tecnicamente rigorosa: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare il credito che un contribuente debitore vanta verso un proprio cliente e, dal 2026, dispone di uno strumento informativo assai più incisivo per individuare l’esistenza di rapporti commerciali recenti e potenzialmente produttivi di crediti aggredibili. La legge di bilancio 2026, infatti, ha ampliato il patrimonio informativo utilizzabile ai fini della riscossione, rendendo disponibili determinati dati provenienti dalla fatturazione elettronica.

La svolta del 2026: dai dati fiscali all’individuazione mirata dei clienti del debitore

L’intervento normativo centrale è contenuto nell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di bilancio per il 2026. La disposizione ha modificato l’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ampliando le possibilità di utilizzazione dei dati della fatturazione elettronica a beneficio dell’attività di riscossione coattiva.

Il sistema è stato concretamente disciplinato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026, protocollo n. 153611/2026, che ha definito le modalità attraverso le quali vengono messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione le informazioni concernenti le fatture elettroniche emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto.

La portata innovativa della riforma è evidente. Prima ancora di procedere all’espropriazione, l’Agente della riscossione deve individuare beni o crediti utilmente aggredibili. Nel caso di un professionista o di un’impresa, uno dei principali problemi operativi consiste proprio nello stabilire chi siano i clienti debitori di somme ancora da corrispondere. La fatturazione elettronica consente ora di superare, almeno in parte, questa asimmetria informativa.

Se un professionista ha emesso ripetutamente fatture nei confronti della stessa società, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può acquisire l’informazione dell’esistenza di quel rapporto economico e valutare se il cliente possa essere destinatario di un pignoramento presso terzi. Lo stesso può accadere per un’impresa che fornisca periodicamente beni o servizi a determinati committenti.

È però necessario evitare un’equazione giuridicamente scorretta: cliente individuato attraverso le fatture elettroniche non significa automaticamente terzo effettivamente debitore; e fattura emessa non significa necessariamente credito ancora esistente e non pagato. Questa distinzione rappresenta uno dei principali limiti che devono essere opposti a una rappresentazione eccessivamente allarmistica della riforma.

Che cosa vede realmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il nuovo sistema non equivale a una trasmissione indiscriminata e generalizzata dell’intero contenuto di tutte le fatture del contribuente debitore.

Secondo il provvedimento attuativo del 22 maggio 2026, vengono messi periodicamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione i dati concernenti la somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, il numero delle fatture emesse e le informazioni necessarie a identificare il soggetto destinatario, nell’ambito dei rapporti considerati dalla disciplina.

Il periodo osservato è quello dei sei mesi precedenti al mese nel quale le informazioni vengono messe a disposizione dell’Agente della riscossione. Per il cliente o committente individuato come possibile terzo destinatario dell’esecuzione vengono comunicati i dati identificativi necessari, quali il codice fiscale, la partita IVA, il nome e cognome oppure la denominazione o ragione sociale e il domicilio fiscale.

La distinzione è fondamentale. Il sistema non attribuisce automaticamente all’Agente della riscossione la certezza che esista, in quel preciso momento, un credito corrispondente all’intero ammontare fatturato nei sei mesi precedenti. Il dato rappresenta piuttosto un indicatore dell’esistenza e dell’intensità di un rapporto commerciale, che può indirizzare successive iniziative di riscossione.

Se, ad esempio, un consulente ha emesso sei fatture mensili di 5.000 euro nei confronti della medesima società, il sistema potrà evidenziare un rapporto commerciale per complessivi 30.000 euro nel semestre. Ma da questo dato non discende automaticamente che la società debba ancora 30.000 euro al consulente. Le prime cinque fatture potrebbero essere già state pagate; una potrebbe essere contestata; potrebbe essere intervenuta una nota di credito; potrebbero esistere compensazioni o altre vicende modificative o estintive dell’obbligazione.

La fatturazione elettronica, dunque, consente di individuare il rapporto, non di presumere irrefragabilmente l’esistenza attuale del credito.

Una fattura emessa non equivale necessariamente a un credito ancora pignorabile

È proprio questo il punto sul quale occorre maggiore precisione.

La fattura è un documento di natura fiscale e contabile predisposto dall’emittente. Può certamente rappresentare un rilevantissimo elemento documentale dell’operazione economica sottostante, ma non determina, per il solo fatto della sua emissione, la certezza assoluta che il relativo credito sia ancora esistente, liquido ed esigibile al momento dell’esecuzione.

La fattura potrebbe essere stata integralmente saldata prima della notificazione del pignoramento. Potrebbe essere stata oggetto di contestazione. Il contratto sottostante potrebbe prevedere una scadenza futura. Potrebbe essere intervenuta una nota di variazione. Potrebbero sussistere eccezioni contrattuali, compensazioni o vicende estintive.

La riforma del 2026 non modifica questi principi civilistici. Essa potenzia la capacità conoscitiva dell’Agente della riscossione, ma non trasforma un dato fiscale storico in un credito attuale per effetto di una fictio iuris.

In altri termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può sapere che un debitore ha fatturato ripetutamente nei confronti di un certo cliente; da ciò può ragionevolmente desumere l’opportunità di approfondire quel rapporto e, ricorrendone le condizioni, di indirizzare verso quel soggetto un’azione esecutiva. Ma l’effettiva esistenza delle somme dovute dovrà essere valutata alla luce della situazione concreta.

Questo rappresenta un importante presidio anche per il terzo. Un cliente che abbia già integralmente pagato le fatture prima della notificazione del pignoramento non dovrebbe essere tenuto a corrisponderle una seconda volta semplicemente perché i documenti fiscali continuano a figurare nelle banche dati. Dovrà, naturalmente, essere in grado di dimostrare il pagamento o l’altra causa estintiva dell’obbligazione.

Come funziona realmente il pignoramento speciale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

La disciplina centrale è contenuta nell’articolo 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che regola una particolare forma di pignoramento dei crediti verso terzi.

Per comprenderne la specialità occorre partire dal pignoramento presso terzi disciplinato dal codice di procedura civile. Nella procedura esecutiva ordinaria il creditore, munito di titolo esecutivo e dopo gli adempimenti prescritti dalla legge, notifica l’atto di pignoramento al debitore e al terzo. Quest’ultimo è chiamato a rendere la dichiarazione relativa alle somme o ai beni dovuti al debitore esecutato e interviene, secondo la disciplina processuale applicabile, il giudice dell’esecuzione.

L’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 attribuisce invece all’Agente della riscossione un meccanismo particolarmente incisivo. L’atto di pignoramento può contenere, in luogo della citazione prevista dalla disciplina ordinaria, l’ordine rivolto direttamente al terzo di pagare all’Agente della riscossione le somme dovute al debitore, sino alla concorrenza del credito per il quale si procede.

Se, ad esempio, un avvocato deve all’Erario 40.000 euro e vanta nei confronti di una società cliente un credito professionale di 10.000 euro, il pignoramento può essere notificato alla società, ordinandole di versare quanto effettivamente dovuto non all’avvocato, ma direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei limiti dell’importo oggetto dell’esecuzione.

Il debitore principale assiste così a una deviazione coattiva del proprio credito: il cliente, che fino a quel momento avrebbe dovuto pagare il proprio fornitore o professionista, diventa il soggetto attraverso il quale viene soddisfatto, in tutto o in parte, il credito erariale.

Non è corretto dire che l’Agenzia «salta completamente il giudice»

La procedura ex articolo 72-bis è certamente molto più rapida di quella ordinaria e può svolgersi senza il preventivo intervento del giudice dell’esecuzione quando il terzo ottempera spontaneamente all’ordine ricevuto. Tuttavia, descriverla come una procedura puramente amministrativa, totalmente esterna alla giurisdizione, sarebbe tecnicamente inesatto.

La Corte di cassazione qualifica il pignoramento previsto dall’articolo 72-bis come una forma speciale di esecuzione forzata, caratterizzata da un procedimento semplificato che, in caso di adempimento del terzo, può produrre direttamente l’effetto satisfattivo senza necessità dell’intervento preventivo del giudice. Resta tuttavia un’autentica procedura esecutiva, produttiva degli effetti propri del pignoramento e assoggettata alle forme di tutela giurisdizionale previste dall’ordinamento.

La specialità consiste dunque non nell’assenza assoluta di controllo giurisdizionale, ma nella possibilità che l’iniziativa esecutiva e l’ordine di pagamento precedano l’intervento di un giudice. Sarà eventualmente il soggetto interessato a promuovere la tutela giudiziale appropriata qualora contesti il titolo, la legittimità dell’esecuzione, la pignorabilità del credito o altri profili dell’azione intrapresa.

Questo rovesciamento della sequenza temporale è giuridicamente rilevante: nella procedura speciale, il terzo può ricevere direttamente un ordine di pagamento, e il debitore deve attivarsi tempestivamente qualora ritenga che l’esecuzione sia illegittima.

Il credito derivante dalla fattura viene bloccato dal momento della notifica del pignoramento

Quando il pignoramento è validamente notificato, il terzo non può comportarsi come se nulla fosse accaduto. Il vincolo esecutivo produce effetti sulla disponibilità del credito e il terzo assume obblighi specifici.

Se, dopo avere ricevuto un valido pignoramento, il cliente paga direttamente il proprio fornitore debitore anziché rispettare il vincolo, può esporsi al rischio che quel pagamento sia inefficace nei confronti del creditore procedente e di dover rispondere nuovamente nei limiti delle somme sottoposte a esecuzione.

È quindi sbagliato considerare il cliente una sorta di mero spettatore. Dal momento della notificazione dell’atto, il terzo è direttamente coinvolto nella procedura e deve verificare con estrema attenzione se esista effettivamente il credito, quale ne sia l’importo, se sia già scaduto o debba maturare successivamente, se sia stato precedentemente pagato, se esistano contestazioni o altre vicende rilevanti.

La fatturazione elettronica accresce enormemente la capacità dell’Amministrazione di individuare il possibile terzo; ma è la notifica dell’atto esecutivo, e non la semplice presenza della fattura nella banca dati, a produrre il vincolo giuridico proprio del pignoramento.

Il vero significato del termine di sessanta giorni: una correzione indispensabile

Uno dei punti più delicati del testo di partenza riguarda la durata del pignoramento e la sentenza della Corte di cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025.

Non è corretto affermare, in termini generali, che il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione «dura sessanta giorni», che alla scadenza di tale termine perda automaticamente ogni efficacia e che, successivamente, l’Agente della riscossione debba necessariamente abbandonare la procedura speciale per iniziarne una completamente nuova davanti al giudice.

L’articolo 72-bis distingue, infatti, due situazioni. Per le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato prima della notificazione del pignoramento, l’ordine prevede il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione. Per le altre somme, la norma fa riferimento alle rispettive scadenze.

La sentenza n. 28520 del 2025 si è occupata specificamente dei crediti derivanti da un rapporto di conto corrente bancario. La Corte ha affermato che il saldo attivo maturato anche successivamente al pignoramento può essere assoggettato al vincolo, almeno quando e nella misura in cui si determini nei sessanta giorni successivi alla notificazione dell’ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che il conto presentasse un saldo positivo o negativo al momento della notifica.

Quella decisione, dunque, non stabilisce affatto una regola generale secondo cui trascorso il sessantesimo giorno ogni pignoramento esattoriale cessa automaticamente di produrre effetti. La questione deve essere valutata in funzione della natura del credito pignorato, della sua maturazione, del rapporto giuridico sottostante e della struttura dell’ordine notificato.

L’interpretazione opposta rischierebbe di attribuire alla sentenza una portata che essa non possiede.

I crediti futuri possono essere colpiti, ma non in modo indefinito e astratto

La questione diventa particolarmente importante per i rapporti commerciali continuativi.

Si pensi a un consulente che ogni mese emetta una fattura di 3.000 euro nei confronti dello stesso cliente. La disponibilità dei dati relativi agli ultimi sei mesi segnala all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un rapporto stabile e ricorrente. Ciò rende quel cliente un possibile destinatario dell’azione esecutiva.

Ma non si può concludere che, per il solo fatto dell’esistenza di sei fatture pregresse, qualsiasi somma che quel cliente potrebbe teoricamente dovere in futuro sia già definitivamente assoggettata al pignoramento.

Occorre distinguere tra crediti già esistenti, benché non ancora scaduti, e mere aspettative relative a rapporti futuri ancora non sorti. Un credito futuro può essere suscettibile di pignoramento quando sia sufficientemente collegato a un rapporto giuridico già esistente e risulti identificabile; non può invece trasformarsi in oggetto di esecuzione una possibilità del tutto eventuale e indeterminata.

La fatturazione dei sei mesi precedenti rappresenta pertanto un potentissimo strumento di selezione: permette di identificare i rapporti economici che statisticamente o concretamente possono essere ancora attivi. Ma l’esistenza del credito pignorabile continua a dipendere dal rapporto sostanziale intercorrente tra il debitore e il terzo.

Quali somme possono essere aggredite presso terzi

Il pignoramento presso terzi non riguarda esclusivamente i crediti commerciali risultanti dalla fatturazione elettronica. Può investire una pluralità di situazioni nelle quali un soggetto diverso dal debitore possiede denaro, beni o deve corrispondere somme a quest’ultimo.

Rientrano in questa categoria, a seconda dei casi e nel rispetto delle specifiche discipline di pignorabilità, le disponibilità presso banche e istituti finanziari, i crediti derivanti da forniture e prestazioni professionali, i canoni di locazione dovuti dall’inquilino al proprietario debitore, le somme spettanti nell’ambito di rapporti contrattuali e, con regole peculiari, stipendi, pensioni e altri emolumenti.

Per le retribuzioni e gli altri emolumenti da lavoro, l’articolo 72-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce specifici limiti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione indica una quota di un decimo per gli importi fino a 2.500 euro, di un settimo per gli importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro e, oltre tale soglia, il limite di un quinto, ferma la disciplina specifica applicabile alle diverse categorie di crediti.

I crediti commerciali derivanti da fatture non beneficiano, in via generale, della medesima protezione prevista per il sostentamento del lavoratore o del pensionato. Il credito professionale o imprenditoriale può pertanto essere assoggettato all’esecuzione sino alla concorrenza del debito per il quale si procede, naturalmente nei limiti della sua effettiva esistenza.

Prima del pignoramento devono comunque sussistere i presupposti dell’esecuzione

La nuova disponibilità dei dati della fatturazione elettronica non significa che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa arbitrariamente sottrarre un pagamento al professionista o all’impresa soltanto perché risultano debiti nelle banche dati.

Devono sussistere i presupposti legali dell’esecuzione forzata.

L’articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce, in via generale, che l’espropriazione può iniziare una volta inutilmente trascorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione.

Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella, essa deve essere preceduta dalla notificazione di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Lo stesso avviso perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla notificazione.

La concreta posizione del contribuente può inoltre dipendere dalla natura del titolo, dalla tipologia di carico, dalla notificazione degli atti presupposti, dall’eventuale sospensione, dalla rateizzazione, da pagamenti già effettuati, dalla prescrizione e da numerose altre circostanze.

La fattura elettronica, in altre parole, non crea il diritto dell’Erario a procedere in via esecutiva: rende più facile individuare il bene da aggredire quando quel diritto già esiste e l’esecuzione può essere legittimamente iniziata.

Che cosa accade quando il cliente riceve una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 75-bis

Accanto al vero e proprio pignoramento, l’ordinamento attribuisce all’Agente della riscossione un ulteriore strumento particolarmente incisivo: la dichiarazione stragiudiziale del terzo disciplinata dall’articolo 75-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 50, comma 1, l’Agente della riscossione può chiedere ai soggetti terzi che siano debitori del contribuente iscritto a ruolo o dei suoi coobbligati di indicare per iscritto, ove possibile in maniera dettagliata, le cose e le somme dovute al debitore.

La richiesta deve assegnare al terzo un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. L’articolo 75-bis prevede espressamente, in caso di inadempimento, l’applicazione della disciplina sanzionatoria richiamata dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

A seguito della riforma del sistema delle sanzioni tributarie, il quadro vigente contempla, per la fattispecie richiamata, una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 e 15.000 euro.

È però necessario distinguere questa richiesta informativa dal pignoramento vero e proprio. Ricevere una richiesta ai sensi dell’articolo 75-bis significa essere chiamati a fornire informazioni su cose o somme dovute al debitore. Ricevere un atto di pignoramento ex articolo 72-bis significa essere destinatari di un vincolo esecutivo e, nei termini previsti, di un ordine di pagamento diretto all’Agente della riscossione.

Confondere i due atti può produrre errori molto gravi.

Il cliente non deve dichiarare un debito inesistente

Il nuovo sistema non autorizza l’Amministrazione a trasformare il terzo in un debitore per il solo fatto che in passato abbia ricevuto fatture.

Supponiamo che un’impresa abbia ricevuto sei fatture da un fornitore, tutte regolarmente pagate. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avere conoscenza del rapporto economico grazie al nuovo flusso informativo, ma ciò non significa che l’impresa sia ancora debitrice.

Qualora venga richiesta una dichiarazione sulla situazione del rapporto, il terzo dovrà rappresentare la realtà effettiva: fatture ricevute, date di pagamento, bonifici eseguiti, eventuali partite ancora aperte, contestazioni, note di credito e ogni altra circostanza rilevante.

Il sistema della fatturazione elettronica non può giuridicamente sostituire l’accertamento dell’esistenza attuale del credito. Esso fornisce una traccia documentale estremamente qualificata dell’esistenza di precedenti operazioni commerciali, ma la situazione patrimoniale deve essere ricostruita nella sua effettività.

Proprio per questa ragione è eccessiva l’affermazione secondo cui l’incrocio dei dati farebbe «scattare automaticamente l’accertamento» ogni volta che il terzo dichiari di non dovere nulla nonostante l’esistenza di fatture. Potrebbero esistere ragioni perfettamente legittime: il credito potrebbe essere stato pagato, estinto, compensato, rettificato o non ancora sorto secondo la disciplina sostanziale del rapporto.

Il rischio del doppio pagamento per il terzo che ignora il pignoramento

La posizione del cliente diventa invece particolarmente delicata quando gli venga notificato un vero e proprio atto di pignoramento.

Se il terzo, nonostante il vincolo, paga il proprio debito direttamente al fornitore o professionista sottoposto all’esecuzione, rischia che il pagamento non sia opponibile all’Agente della riscossione e di essere nuovamente chiamato a corrispondere la somma.

Si tratta di uno dei maggiori pericoli operativi per imprese e professionisti. Una società potrebbe ricevere il pignoramento relativo a un proprio fornitore e, per errore organizzativo, l’ufficio amministrativo potrebbe ugualmente disporre il bonifico secondo la procedura ordinaria. In una simile situazione, il terzo potrebbe trovarsi esposto alle conseguenze derivanti dalla violazione del vincolo esecutivo.

Per questa ragione, la ricezione di un atto di pignoramento deve determinare un immediato coordinamento tra amministrazione, contabilità, tesoreria e assistenza legale, affinché vengano sospesi i pagamenti incompatibili con il vincolo e sia verificata esattamente la posizione debitoria.

L’articolo 75-ter e la ricerca informatica dei beni: un sistema diverso dal nuovo utilizzo delle fatture elettroniche

Il testo di partenza sovrappone due strumenti che, pur appartenendo alla medesima evoluzione digitale della riscossione, devono essere mantenuti distinti.

L’articolo 75-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dalla legge di bilancio 2024, è rubricato «Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo». La disposizione prevede l’utilizzazione della cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per acquisire informazioni necessarie all’azione di recupero e demanda a uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione delle relative soluzioni tecniche, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e della protezione dei dati personali.

Il nuovo utilizzo dei dati delle fatture elettroniche trova invece la propria specifica base normativa nell’articolo 1, comma 117, della legge n. 199 del 2025 e la propria disciplina operativa nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 153611 del 22 maggio 2026.

Non è quindi corretto presentare il nuovo flusso delle fatture elettroniche come se la sua operatività dipendesse necessariamente e integralmente dai decreti attuativi dell’articolo 75-ter. Il meccanismo specifico relativo alle e-fatture ha ricevuto nel maggio 2026 una propria disciplina attuativa ed è stato strutturato secondo modalità progressive di trasmissione delle informazioni.

Non esiste, almeno sulla base della disciplina esaminata, un algoritmo che automaticamente decide il pignoramento

Occorre essere particolarmente prudenti anche rispetto all’affermazione secondo cui un algoritmo selezionerebbe automaticamente i debitori «più capienti» e disporrebbe conseguentemente il pignoramento, riducendo al minimo la discrezionalità umana.

La digitalizzazione consente certamente analisi molto più rapide, massive e selettive. Il nuovo patrimonio informativo permette di individuare con maggiore precisione i soggetti verso i quali il debitore ha emesso fatture e di concentrare l’attività su rapporti commerciali recenti.

Ma non risulta corretto trasformare questa evoluzione in una descrizione di un sistema completamente autonomo nel quale un algoritmo decide da solo chi pignorare e procede automaticamente all’esecuzione.

Il provvedimento del 22 maggio 2026 disciplina il trasferimento di informazioni e il loro utilizzo per analisi mirate all’avvio delle procedure esecutive. Nella prima fase è stata prevista una modalità di trasmissione protetta e l’accesso da parte di personale autorizzato; la prospettiva a regime contempla uno scambio automatizzato dei dati tra le amministrazioni. Automazione dello scambio informativo non significa, però, automatismo giuridico del pignoramento.

Tra il dato e l’esecuzione permane la necessità che sussistano un debito suscettibile di riscossione coattiva, i presupposti procedurali per procedere e un bene o credito effettivamente pignorabile.

Un esempio concreto: il professionista con debiti fiscali e tre clienti abituali

Si consideri un professionista titolare di partita IVA con un debito affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione pari a 80.000 euro.

Negli ultimi sei mesi egli ha emesso fatture per complessivi 24.000 euro verso la società Alfa, 18.000 euro verso la società Beta e 6.000 euro verso la società Gamma.

Grazie al nuovo flusso informativo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può acquisire l’informazione dell’esistenza di questi rapporti commerciali, del numero delle fatture e dell’ammontare complessivamente fatturato nel periodo considerato.

Ciò non significa che siano automaticamente pignorabili 48.000 euro. Alfa potrebbe avere già pagato tutte le fatture. Beta potrebbe dovere ancora 6.000 euro. Gamma potrebbe avere una fattura non ancora scaduta da 1.000 euro.

In una simile situazione, il dato delle fatture consente di individuare i tre clienti, ma l’effettiva utilità dell’esecuzione dipende dalla situazione reale.

Se Beta deve ancora effettivamente 6.000 euro e riceve un valido pignoramento ex articolo 72-bis, potrà essere tenuta a destinare quella somma all’Agenzia delle Entrate-Riscossione anziché al professionista, nei limiti dell’esecuzione.

Alfa, avendo già pagato, dovrà essere in grado di documentarlo. Gamma dovrà verificare il rapporto, la scadenza del credito e gli effetti concreti dell’atto notificato.

È esattamente questa la portata della riforma: non creare crediti inesistenti, ma rendere estremamente più agevole individuare i soggetti presso i quali potrebbero esistere crediti da aggredire.

La digitalizzazione della riscossione modifica profondamente il rischio commerciale

Per professionisti e imprese, la conseguenza più significativa non è soltanto l’aumento dell’efficienza tecnica del recupero. Cambia la stessa esposizione del debitore nei propri rapporti commerciali.

In passato, un creditore pubblico poteva incontrare difficoltà nell’individuare i clienti di un professionista, soprattutto quando si trattava di rapporti frammentati, variabili o non pubblicamente conoscibili. La fatturazione elettronica rende ora molto più visibile la struttura recente della clientela.

Questo può produrre anche conseguenze reputazionali e organizzative. Il cliente che riceve un pignoramento viene inevitabilmente a conoscenza dell’esistenza di una procedura esecutiva nei confronti del proprio fornitore o professionista. Per chi fonda la propria attività su pochi clienti strategici, l’impatto può essere rilevante non soltanto in termini di liquidità, ma anche sotto il profilo della continuità e della stabilità dei rapporti commerciali.

Il rischio è particolarmente evidente per i professionisti con compensi ricorrenti, per i consulenti che fatturano mensilmente agli stessi committenti, per le imprese in monocommittenza o fortemente dipendenti da pochi clienti e per i fornitori inseriti in contratti continuativi.

Le fatture degli ultimi sei mesi non costituiscono una «sorveglianza in tempo reale»

Anche su questo punto è necessaria una precisazione.

Il provvedimento attuativo prende in considerazione le fatture emesse nei sei mesi precedenti al mese in cui i dati vengono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non è quindi tecnicamente corretto affermare, senza ulteriori specificazioni, che l’Agente della riscossione osservi necessariamente «in tempo reale» ogni singola fattura nel momento stesso della sua emissione.

Il sistema realizza certamente una conoscenza molto più tempestiva e aggiornata rispetto ai tradizionali strumenti di ricerca patrimoniale, ma il modello normativo si fonda su una messa a disposizione periodica dei dati relativi a un arco temporale definito.

La distinzione può apparire sottile, ma è giuridicamente importante. Parlare di controllo in tempo reale suggerirebbe una disponibilità istantanea e immediatamente esecutiva di ciascuna operazione, mentre la disciplina attuativa configura uno specifico flusso periodico destinato ad alimentare le analisi dell’Agente della riscossione.

Le garanzie del contribuente non vengono meno per effetto della digitalizzazione

La maggiore capacità tecnologica dell’Amministrazione non cancella i principi di legalità, proporzionalità e tutela giurisdizionale.

Un pignoramento può essere contestato qualora manchino i presupposti dell’esecuzione, il debito sia stato pagato, l’atto presupposto non sia stato regolarmente notificato, la somma non sia dovuta, il credito sia impignorabile o siano presenti altri vizi rilevanti.

La sede e lo strumento processuale dipendono dalla natura della contestazione. Le controversie concernenti la pretesa tributaria, il titolo e determinati atti della riscossione possono ricadere nella giurisdizione tributaria; altre questioni relative alla fase propriamente esecutiva, all’esistenza del diritto di procedere in determinate circostanze o alla pignorabilità possono ricadere nell’ambito della giurisdizione ordinaria, secondo il complesso riparto delineato dalla legislazione e dalla giurisprudenza.

Non sarebbe quindi corretto sostenere che il contribuente possa soltanto subire passivamente una procedura già perfezionata. La tutela esiste, ma può richiedere una reazione estremamente tempestiva, proprio perché il modello ex articolo 72-bis consente all’Agente della riscossione di rivolgere direttamente al terzo l’ordine di pagamento.

Il vero cambiamento del 2026: dalla ricerca patrimoniale generica alla selezione dei rapporti economicamente più promettenti

La vera portata della riforma non consiste nell’avere inventato nel 2026 il pignoramento dei crediti derivanti da fatture. Tali crediti erano già pignorabili secondo la disciplina generale e secondo le regole speciali della riscossione.

La novità consiste nell’avere fornito all’Agente della riscossione una mappa informativa assai più precisa dei rapporti commerciali recenti del contribuente debitore.

Prima, l’esistenza del credito e l’identità del terzo potevano dover essere ricercate attraverso fonti informative più frammentarie. Oggi, per i soggetti rientranti nell’ambito della disciplina, la fatturazione elettronica può segnalare chi ha ricevuto fatture, quante ne ha ricevute e quale sia stato l’ammontare complessivamente fatturato nei sei mesi considerati.

L’effetto è quello di rendere la riscossione potenzialmente più selettiva. Un cliente al quale sia stata emessa una sola fattura occasionale due mesi prima può rappresentare un obiettivo meno promettente rispetto a un committente che riceve dieci fatture in sei mesi per importi considerevoli. Il dato storico può quindi orientare le scelte operative verso rapporti nei quali è maggiore la probabilità di trovare crediti ancora esistenti o destinati a maturare.

Ma resta essenziale non confondere probabilità informativa ed esistenza giuridica del credito.

Conclusioni: sì, i crediti delle fatture possono essere pignorati, ma la fattura elettronica non crea un automatismo esecutivo

La risposta conclusiva deve essere formulata con precisione.

Sì, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare i crediti che un professionista, un’impresa o un altro debitore vanta nei confronti dei propri clienti. Dal 2026 può inoltre utilizzare specifiche informazioni provenienti dalla fatturazione elettronica per individuare in maniera molto più mirata i rapporti commerciali potenzialmente utili all’esecuzione.

La legge n. 199 del 2025 e il provvedimento attuativo n. 153611 del 22 maggio 2026 consentono la messa a disposizione di dati relativi alla somma dei corrispettivi fatturati, al numero delle fatture e all’identificazione dei soggetti interessati, prendendo in considerazione il semestre precedente al momento della trasmissione delle informazioni.

La riforma, tuttavia, non autorizza il pignoramento automatico di qualsiasi importo semplicemente perché compare in una fattura elettronica. Una fattura può essere già stata pagata, può essere stata rettificata, contestata o interessata da altre vicende giuridiche. Il credito deve realmente esistere ed essere suscettibile di esecuzione.

Il pignoramento speciale previsto dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 consente all’Agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo di versargli quanto dovuto al debitore esecutato, senza necessità di un preventivo passaggio davanti al giudice quando il terzo adempia. Non per questo scompare la tutela giurisdizionale, né vengono meno i presupposti legali dell’esecuzione.

È inoltre inesatto ritenere che qualsiasi pignoramento perda automaticamente efficacia dopo sessanta giorni: quel termine assume un significato specifico rispetto alle somme già maturate e deve essere interpretato alla luce della natura del credito e della disciplina dell’articolo 72-bis. La sentenza della Cassazione n. 28520 del 2025, lungi dall’affermare una generale caducazione automatica del vincolo al sessantesimo giorno, ha riconosciuto, nel caso del conto corrente bancario, l’assoggettabilità al pignoramento del saldo attivo maturato anche successivamente alla notificazione, almeno entro il periodo considerato dalla pronuncia.

Il vero salto di qualità del 2026 è dunque un altro: lo Stato non ha acquisito un nuovo diritto sostanziale di pignorare ciò che prima era impignorabile; ha acquisito una capacità informativa molto più penetrante per scoprire dove si trovano i crediti del debitore e presso quali clienti sia concretamente più efficace indirizzare l’esecuzione.

Ed è precisamente su questo terreno che si colloca la trasformazione più profonda della riscossione contemporanea: la fatturazione elettronica, nata come strumento di documentazione e controllo fiscale, diventa anche una fonte di intelligence patrimoniale al servizio dell’esecuzione coattiva. Il confine decisivo, tuttavia, resta quello tracciato dal diritto: il dato può indicare dove cercare, ma non può sostituire l’esistenza effettiva del credito, la legittimità del titolo e il rispetto delle garanzie procedurali previste dall’ordinamento.


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