Frazionamento abusivo del credito, giudicato processuale e tutela effettiva della pretesa: la sanzione dell’abuso non può trasformarsi nella perdita del diritto
Massima
In tema di abusivo frazionamento di crediti riconducibili a un medesimo rapporto di durata, la declaratoria di improponibilità pronunciata in un precedente giudizio, in quanto decisione resa esclusivamente in rito, non determina giudicato sostanziale sul diritto di credito e non preclude, di per sé, la riproposizione della domanda. Qualora, tuttavia, l’intervenuta formazione del giudicato su altra frazione della complessiva pretesa renda ormai impossibile la riproposizione unitaria dei crediti, il giudice non può dichiarare nuovamente improponibile la domanda residua, giacché una simile soluzione convertirebbe una sanzione di carattere processuale in una definitiva perdita del diritto sostanziale priva di espressa base normativa, ma deve pronunciarsi sul merito, ferma restando la possibilità di sanzionare la condotta abusiva del creditore sul piano della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c. Nelle transazioni commerciali, il creditore ha altresì diritto, ricorrendone i relativi presupposti, agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, agli interessi anatocistici ai sensi dell’art. 1283 c.c. e all’importo forfettario di euro 40 per ciascuna fattura rimasta insoluta.
1. La vicenda processuale e la centralità del problema dell’abusivo frazionamento della pretesa creditoria
La pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno n. 152 del 2026 affronta una questione di particolare interesse sistematico, situata nel punto di intersezione tra l’autorità del giudicato, il divieto di abuso del processo, il principio di effettività della tutela giurisdizionale e la disciplina sostanziale delle obbligazioni pecuniarie derivanti da transazioni commerciali.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una società cessionaria di crediti aventi fonte in un contratto di fornitura di energia elettrica, volta a ottenere il pagamento di sei fatture relative all’anno 2020, per una sorte capitale complessiva pari a euro 44.391,45, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, agli interessi anatocistici, al risarcimento forfettario dei costi di recupero del credito e alle ulteriori spese documentate.
L’elemento peculiare della fattispecie è costituito dalla circostanza che i crediti derivanti dal medesimo rapporto di somministrazione erano stati oggetto di distinte iniziative giudiziali. Una precedente azione monitoria, avente a oggetto proprio le fatture successivamente azionate nel nuovo giudizio, si era conclusa, a seguito dell’opposizione proposta dal debitore, con la revoca del decreto ingiuntivo e con la declaratoria di improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento della pretesa creditoria. Altri crediti, riferiti a fatture precedenti ma originati dal medesimo rapporto contrattuale, erano stati a loro volta separatamente azionati ed erano ormai coperti da giudicato.
Su tale complessa successione processuale si innestavano due distinte eccezioni della parte convenuta: da un lato, la dedotta violazione del ne bis in idem, in considerazione della precedente decisione avente a oggetto le medesime fatture; dall’altro, la persistente improponibilità della domanda in ragione dell’abusivo frazionamento del credito.
La decisione assume particolare rilievo perché, nel respingere entrambe le eccezioni, applica il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 19 marzo 2025, n. 7299, traendone conseguenze di notevole portata sul piano della relazione tra abuso processuale e tutela sostanziale del diritto.
2. Il giudicato formale sulla pronuncia in rito e la riproponibilità della domanda
La prima questione affrontata concerne gli effetti della precedente sentenza che aveva dichiarato improponibile la medesima pretesa creditoria per violazione del divieto di parcellizzazione del credito.
Il Tribunale muove dalla tradizionale distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale, rispettivamente disciplinati dagli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
La pronuncia che definisce il processo esclusivamente sulla base di una ragione di rito, senza procedere all’accertamento dell’esistenza o inesistenza del diritto dedotto in giudizio, è certamente suscettibile di passare in giudicato; tuttavia, l’efficacia preclusiva che ne deriva rimane, in linea generale, circoscritta al rapporto processuale nel quale essa è stata emanata. Non essendo stato deciso il merito della pretesa, non si forma il giudicato sostanziale sul rapporto giuridico controverso.
Il principio trova consolidato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione ha ripetutamente chiarito che una pronuncia meramente processuale dà luogo al solo giudicato formale e, salvo particolari ipotesi, non impedisce la successiva riproposizione della medesima domanda quando sia stato rimosso o sia venuto meno l’ostacolo processuale che ne aveva originariamente impedito l’esame nel merito.
La distinzione è decisiva nel caso in esame. La precedente decisione non aveva negato l’esistenza del credito, né aveva accertato l’inesistenza delle obbligazioni risultanti dalle fatture. Aveva, invece, ritenuto improponibile la domanda a causa delle modalità con le quali il creditore aveva scelto di esercitare la tutela giurisdizionale, separando crediti che, secondo l’orientamento allora applicato, avrebbero dovuto essere cumulativamente dedotti in giudizio.
La statuizione aveva dunque investito il modo di esercizio dell’azione, non il diritto sostanziale sottostante.
È precisamente in questa prospettiva che deve essere inteso il rigetto dell’eccezione impropriamente qualificata in termini di ne bis in idem. Nel processo civile, più propriamente, la questione attiene all’efficacia preclusiva del giudicato e richiede la verifica non soltanto dell’identità soggettiva e oggettiva tra le controversie, ma soprattutto del contenuto decisorio della precedente pronuncia. Non basta, pertanto, che la stessa domanda sia già stata proposta: occorre stabilire se sia già intervenuto un accertamento sostanziale idoneo a fare stato tra le parti.
Nel caso considerato, tale accertamento mancava. La precedente declaratoria di improponibilità non aveva consumato il diritto di azione in senso sostanziale e, conseguentemente, non poteva impedire in assoluto che il giudice fosse nuovamente investito della medesima pretesa.
3. Il divieto di frazionamento del credito: dall’autonomia del creditore all’abuso del processo
Per cogliere pienamente la portata della decisione è necessario collocarla nell’evoluzione della giurisprudenza sul frazionamento giudiziale del credito.
La materia è stata interessata, nel corso degli ultimi decenni, da un’elaborazione particolarmente complessa. Con la sentenza n. 108 del 2000, le Sezioni Unite avevano riconosciuto, in assenza di un espresso divieto normativo, la possibilità per il creditore di domandare giudizialmente soltanto una parte di una prestazione originariamente unitaria.
La successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 2007 segnò un radicale mutamento di prospettiva. La frammentazione di un unico credito in una pluralità di azioni venne considerata incompatibile con i principi di correttezza e buona fede e con il canone costituzionale del giusto processo, nella misura in cui comportasse una moltiplicazione ingiustificata dei procedimenti, degli oneri difensivi imposti alla controparte e delle attività richieste all’amministrazione della giustizia.
Il problema si fece ulteriormente complesso con riferimento non già a un credito ontologicamente unitario artificialmente suddiviso, bensì a una pluralità di distinti diritti di credito originati da un medesimo rapporto di durata.
Su tale questione intervennero nuovamente le Sezioni Unite con la sentenza n. 4090 del 2017, affermando che la mera derivazione di più crediti da un unico rapporto contrattuale non ne comporta automaticamente l’infrazionabilità processuale. L’esercizio separato diviene abusivo quando le diverse pretese siano suscettibili di iscriversi nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o siano fondate sul medesimo fatto costitutivo, o su fatti costitutivi analoghi il cui separato accertamento comporterebbe un inutile e ingiustificato dispendio di attività processuale, salva la presenza di un interesse oggettivamente apprezzabile del creditore alla tutela separata.
La nozione di abuso assume così carattere necessariamente relazionale e concreto. Non ogni moltiplicazione di azioni è vietata; non ogni pluralità di crediti impone la concentrazione. Ciò che l’ordinamento censura è l’impiego ingiustificatamente frammentario dello strumento processuale, quando esso sia privo di una ragione oggettiva meritevole di tutela e produca effetti pregiudizievoli sulla controparte o sul funzionamento della giurisdizione.
La distinzione è fondamentale. Il frazionamento non costituisce di per sé una categoria di illiceità processuale tipica e astratta. È l’abuso, non la pluralità delle azioni in quanto tale, a determinare la reazione dell’ordinamento.
4. Le Sezioni Unite n. 7299 del 2025 e il limite invalicabile della perdita del diritto sostanziale
La vera innovazione sistematica recepita dal Tribunale di Ascoli Piceno proviene dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7299 del 2025.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte non ha abbandonato il principio secondo cui la domanda abusivamente frazionata è, in linea generale, improponibile. Ha tuttavia operato una decisiva precisazione quanto alle conseguenze dell’abuso.
L’improponibilità può costituire una reazione coerente con l’ordinamento soltanto quando lasci impregiudicata la possibilità per il creditore di riproporre unitariamente la propria pretesa. In tale situazione, infatti, l’ordinamento non nega definitivamente la tutela del diritto: si limita a impedire che essa sia esercitata attraverso una modalità abusivamente frammentaria, imponendo al creditore di ricondurre a unità le pretese che avrebbero dovuto essere congiuntamente azionate.
Completamente diversa è l’ipotesi nella quale la riunificazione sia ormai giuridicamente impossibile, perché una parte della complessiva pretesa è già stata definitivamente decisa e risulta coperta dal giudicato.
In tale eventualità, una nuova declaratoria di improponibilità non avrebbe più un effetto meramente processuale. Impedendo al creditore tanto di ottenere una decisione sulla frazione residua quanto di riproporre unitariamente l’intera pretesa, essa determinerebbe la definitiva perdita del diritto.
È precisamente questo il punto sul quale le Sezioni Unite hanno introdotto un fondamentale correttivo.
L’abuso processuale non può tradursi, in assenza di una specifica previsione legislativa, in una decadenza sostanziale dal diritto. Non è consentito trasformare attraverso l’interpretazione giurisprudenziale una regola concernente le modalità di esercizio dell’azione in una causa atipica di estinzione della situazione giuridica soggettiva.
Una diversa conclusione entrerebbe in evidente tensione con il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., con il principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. e, più in generale, con il criterio di proporzionalità che deve governare la relazione tra la condotta processuale censurata e la relativa conseguenza sanzionatoria.
Le Sezioni Unite individuano, pertanto, una soluzione differenziata. Quando la domanda può ancora essere riproposta unitariamente, l’abusivo frazionamento ne giustifica l’improponibilità. Quando invece l’unificazione non sia più possibile a causa del giudicato formatosi su altra porzione della pretesa, il giudice deve decidere il merito della domanda residua e trasferire la reazione all’abuso sul diverso terreno della disciplina delle spese processuali.
La soluzione esprime un principio di fondamentale importanza: la sanzione processuale deve rimanere proporzionata alla violazione commessa e non può produrre, per via indiretta, effetti estintivi di un diritto sostanziale che nessuna disposizione di legge ricollega all’abuso accertato.
5. L’applicazione del nuovo principio da parte del Tribunale di Ascoli Piceno
La pronuncia in commento costituisce una nitida applicazione del criterio delineato dalle Sezioni Unite.
Nel caso concreto, i crediti azionati traevano origine dallo stesso contratto di fornitura e avrebbero potuto essere fatti valere insieme con quelli oggetto della precedente iniziativa monitoria. Sotto questo profilo, il Tribunale non nega la sussistenza originaria dell’abusivo frazionamento.
La situazione processuale, tuttavia, era radicalmente mutata. Sul precedente segmento della pretesa creditoria si era ormai formato il giudicato. Non era dunque più possibile promuovere un nuovo giudizio unitario comprendente tutte le fatture derivanti dal rapporto di durata.
La reiterazione della declaratoria di improponibilità avrebbe pertanto determinato un risultato paradossale: il creditore avrebbe perso definitivamente il diritto relativo alle fatture non ancora decise nel merito, pur in assenza di un giudicato sostanziale sulla loro esistenza e senza alcuna norma attributiva di un simile effetto estintivo all’originaria condotta processuale.
Il Tribunale esclude correttamente tale conseguenza e procede all’esame del merito.
Merita di essere sottolineato come questa soluzione non rappresenti una sanatoria dell’abuso né una sua retroattiva legittimazione. La condotta processuale rimane oggettivamente censurabile. Ciò che muta è il piano sul quale l’ordinamento reagisce.
Il passaggio è concettualmente rilevante. La validità del credito e la correttezza del comportamento processuale del creditore appartengono a due distinti livelli di valutazione. Un soggetto può essere titolare di un diritto sostanziale pienamente fondato e, contemporaneamente, esercitarlo attraverso modalità processualmente abusive. Da ciò non deriva necessariamente che il diritto debba essere negato; deriva, piuttosto, l’esigenza di individuare una sanzione coerente con la natura della violazione.
La pronuncia aderisce così a un modello di proporzionalità della risposta processuale: tutela del diritto ove esistente, ma neutralizzazione degli indebiti vantaggi eventualmente prodotti dall’abuso.
6. L’accertamento del credito tra prova documentale e principio di non contestazione
Superate le eccezioni preliminari, il Tribunale riconosce la fondatezza della pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta e della mancata contestazione, tanto nell’an quanto nel quantum, delle somme richieste.
La società attrice aveva documentato il rapporto contrattuale originario, l’atto di cessione dei crediti e le singole fatture insolute.
Sul piano probatorio, è opportuno precisare che la fattura commerciale, in quanto documento unilateralmente formato dall’emittente, non costituisce di per sé piena prova dell’esistenza del credito nei confronti del destinatario quando la pretesa sia specificamente contestata. Essa può assumere, tuttavia, rilevante efficacia dimostrativa quando sia inserita in un più ampio quadro probatorio comprendente il contratto, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la condotta processuale della controparte.
Nel caso in esame, la decisione non fonda infatti l’accertamento esclusivamente sulle fatture, ma su un complesso documentale comprendente il titolo contrattuale, la cessione e i documenti contabili, ulteriormente rafforzato dalla mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Trova così applicazione il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il quale opera con riferimento ai fatti allegati in modo specifico e rientranti nella sfera di conoscenza della parte onerata della contestazione.
Naturalmente, la non contestazione non trasforma in fatto un’affermazione giuridica e non sostituisce l’onere probatorio quando vengano in rilievo circostanze sottratte alla conoscenza diretta della controparte. Nella concreta fattispecie, tuttavia, l’esistenza del rapporto di fornitura, l’emissione delle fatture, il mancato pagamento e il relativo ammontare costituivano circostanze direttamente pertinenti alla posizione del debitore e non specificamente controverse.
La decisione appare pertanto corretta nel valorizzare congiuntamente la documentazione prodotta e la condotta processuale del convenuto, evitando di attribuire alla sola fattura un’autonoma efficacia probatoria assoluta che l’ordinamento non le riconosce al di fuori di particolari contesti.
7. Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali e la funzione del d.lgs. n. 231 del 2002
Accertata la sorte capitale, la pronuncia riconosce al creditore gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La qualificazione del rapporto nell’ambito delle transazioni commerciali discende dalla stessa definizione normativa, che ricomprende i contratti, comunque denominati, conclusi tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e comportanti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La fornitura di energia elettrica a titolo oneroso rientra pienamente in tale paradigma.
La disciplina speciale persegue una finalità che trascende la mera funzione compensativa propria dell’interesse moratorio. Essa mira a contrastare strutturalmente il fenomeno dei ritardi nei pagamenti commerciali, considerato suscettibile di incidere sulla liquidità delle imprese, sulla competitività e sul corretto funzionamento del mercato.
In tale sistema, il diritto agli interessi moratori sorge automaticamente in presenza dei presupposti normativi, senza necessità di costituzione in mora, salvo che il debitore dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Quanto alla decorrenza, l’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 prevede, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina, che gli interessi maturino dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
La pronuncia condanna pertanto il debitore al pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e fino all’effettivo saldo.
La soluzione è coerente con il carattere autonomo di ciascuna obbligazione di pagamento e con la struttura del rapporto di durata, nel quale le diverse fatture individuano distinti termini di adempimento, ciascuno idoneo a determinare autonomamente il ritardo.
8. L’anatocismo sugli interessi moratori: condizioni e specificità della domanda
Particolarmente significativo è il riconoscimento degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori.
La materia è disciplinata dall’art. 1283 c.c., secondo il quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza, purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
L’anatocismo non costituisce dunque un effetto automatico del semplice ritardo nel pagamento degli interessi primari. Occorrono gli specifici presupposti stabiliti dalla legge e, sul piano processuale, una domanda autonoma e sufficientemente determinata.
Nel caso esaminato, tali condizioni risultavano integrate. La domanda di corresponsione degli interessi anatocistici era stata espressamente formulata e, alla data della notificazione dell’atto introduttivo, le fatture erano scadute da ben oltre sei mesi.
La decisione assume inoltre rilievo con riferimento alla misura degli interessi decorrenti dalla domanda giudiziale. Il combinato disposto degli artt. 1283 e 1284, quarto comma, c.c. consente, ricorrendone i presupposti e in presenza di un’espressa domanda, di applicare dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio individuato attraverso il rinvio alla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Sotto tale profilo, la specificità della domanda formulata dal creditore e la corrispondente espressa statuizione contenuta nel dispositivo assumono particolare importanza anche alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’interpretazione del titolo giudiziale in materia di interessi. La mera condanna generica agli «interessi legali», priva di ulteriori specificazioni, non consente infatti di integrare successivamente il titolo esecutivo attribuendo automaticamente il più elevato tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c.
Nel caso considerato, invece, la misura degli interessi è espressamente individuata nel titolo, con conseguente maggiore determinatezza del comando giudiziale e minore spazio per controversie nella successiva fase esecutiva.
9. Il risarcimento forfettario di euro 40 per ogni fattura insoluta
Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2002.
La disposizione riconosce al creditore il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e attribuisce, senza necessità di costituzione in mora, un importo forfettario di euro 40 a titolo di risarcimento del danno, salva la prova del maggior pregiudizio.
La questione maggiormente controversa ha riguardato, in passato, l’individuazione dell’unità di riferimento dell’indennizzo: se esso dovesse spettare una sola volta nell’ambito di un unico rapporto contrattuale oppure per ciascuna distinta obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la somma forfettaria deve essere correlata a ciascuna transazione commerciale non tempestivamente remunerata e documentata da fattura o equivalente richiesta di pagamento. Il principio assume particolare rilievo nei contratti di durata caratterizzati da forniture successive e da corrispondenti obblighi periodici di pagamento.
Di conseguenza, la circostanza che più fatture derivino da un unico rapporto contrattuale non comporta la concentrazione dell’indennizzo in un’unica somma di euro 40. Quando ciascuna fornitura dia origine a un autonomo pagamento soggetto a un proprio termine di scadenza, il ritardo relativo a ogni singola obbligazione genera il diritto al corrispondente importo forfettario.
Il Tribunale applica coerentemente tale principio, riconoscendo euro 240 in relazione alle sei fatture azionate.
La soluzione risponde anche alla funzione della disposizione. La somma forfettaria non costituisce una pena privata in senso tecnico, ma assolve a una duplice finalità: compensare almeno in via presuntiva i costi amministrativi e interni normalmente connessi al recupero del credito e, contemporaneamente, disincentivare una prassi di sistematico ritardo nei pagamenti commerciali.
La disciplina opera automaticamente e non richiede la prova analitica di uno specifico danno pari a euro 40. Soltanto per ottenere il risarcimento di costi ulteriori rispetto all’importo forfettario il creditore deve dimostrare il maggior pregiudizio concretamente subito.
10. La compensazione delle spese come vera sanzione dell’abuso processuale
Il punto conclusivo della decisione è forse quello che meglio esprime la portata pratica del nuovo orientamento delle Sezioni Unite.
Pur accogliendo integralmente, nei suoi elementi essenziali, la domanda di pagamento, il Tribunale dispone la compensazione delle spese processuali, richiamando sia l’abusivo frazionamento della domanda sia il mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale intervenuto in materia.
La scelta è perfettamente coerente con la logica delineata dalla sentenza n. 7299 del 2025.
Quando non sia più possibile dichiarare improponibile la domanda senza determinare la definitiva perdita del diritto sostanziale, l’abuso non diviene irrilevante. La sua sanzione viene trasferita sul piano delle spese.
Il principio tradizionale della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c., non impedisce infatti di tenere conto della condotta processuale delle parti. Gli artt. 88 e 92 c.p.c. consentono di attribuire rilievo alla violazione dei doveri di lealtà e probità e alla produzione di attività processuali superflue o ingiustificatamente moltiplicate.
In questa prospettiva, il creditore può risultare vittorioso sul piano sostanziale e, tuttavia, non ottenere il rimborso delle spese sostenute, quando abbia reso necessario il giudizio attraverso modalità processuali abusive.
Le Sezioni Unite hanno spinto tale principio sino ad ammettere che, in determinate circostanze, le conseguenze economiche dell’abuso possano essere poste a carico dello stesso creditore vittorioso. Viene così scissa, entro limiti rigorosi, la disciplina delle spese dalla mera soccombenza sostanziale, allo scopo di evitare che l’autore dell’abuso possa trarre un vantaggio economico dalla propria condotta.
Nel caso concreto, il Tribunale adotta una soluzione equilibrata: riconosce il diritto di credito, ma nega al creditore il beneficio della rifusione delle spese processuali.
La compensazione trova inoltre ulteriore giustificazione nell’intervenuto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale su una questione decisiva della controversia. La nuova azione viene infatti giudicata alla luce di un principio delle Sezioni Unite sopravvenuto rispetto alla precedente declaratoria di improponibilità, il che rende particolarmente evidente la complessità oggettiva del quadro interpretativo.
11. Il rigetto della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La parte convenuta aveva richiesto anche la condanna dell’attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il Tribunale respinge la domanda, valorizzando l’accertata fondatezza della pretesa creditoria.
La conclusione appare condivisibile, ma merita una precisazione sul piano sistematico. L’accertamento dell’abusivo frazionamento non comporta automaticamente la responsabilità aggravata. Si tratta di istituti distinti, pur potendo in concreto sovrapporsi.
La responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c., nelle sue differenti articolazioni, richiede la sussistenza degli specifici presupposti normativi e non può essere desunta automaticamente dalla semplice violazione della regola di concentrazione processuale.
Nel caso di specie, il credito era effettivamente esistente, documentalmente provato e non contestato nel suo fondamento o nel suo ammontare. L’abuso riguardava esclusivamente la modalità processuale scelta per farlo valere.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non significa, pertanto, negare la rilevanza della condotta abusiva, che viene infatti espressamente considerata nella decisione sulle spese. Significa, più correttamente, mantenere distinti il piano della fondatezza sostanziale del diritto, quello dell’abuso dello strumento processuale e quello, ulteriormente diverso, della responsabilità processuale aggravata.
Sotto questo aspetto, la pronuncia conferma l’esigenza di una risposta graduata e proporzionata: non ogni abuso deve necessariamente condurre alla medesima conseguenza sanzionatoria.
12. Osservazioni critiche: tra effettività della tutela e necessaria proporzionalità delle sanzioni processuali
La decisione del Tribunale di Ascoli Piceno appare particolarmente significativa perché traduce immediatamente sul piano applicativo il nuovo equilibrio costruito dalle Sezioni Unite.
L’elemento di maggiore rilievo risiede nella definitiva presa di distanza da una concezione dell’abuso processuale come categoria idonea, attraverso la sola elaborazione giurisprudenziale, a determinare la perdita del diritto sostanziale.
L’abuso deve essere contrastato, ma la relativa sanzione deve conservare un rapporto di proporzione con la violazione. Quando la domanda è ancora unitariamente riproponibile, l’improponibilità della frazione abusivamente azionata costituisce uno strumento coerente: impedisce l’esercizio distorto dell’azione senza sacrificare il diritto.
Quando invece il giudicato formatosi su una parte del rapporto renda impossibile qualsiasi successiva riunificazione, insistere nell’improponibilità significherebbe produrre un risultato qualitativamente diverso. Non si avrebbe più una disciplina delle modalità della tutela, ma una vera e propria estinzione della posizione sostanziale.
Una tale conseguenza sarebbe difficilmente conciliabile con il principio di legalità processuale. Le cause di decadenza e di perdita dei diritti non possono essere create in via meramente pretoria attraverso l’espansione incontrollata di una categoria elastica quale l’abuso del processo.
È proprio in tale passaggio che la sentenza n. 7299 del 2025, e con essa la pronuncia in commento, raggiunge il punto di maggiore equilibrio.
La tutela giurisdizionale non viene concessa senza conseguenze al creditore che abbia abusivamente moltiplicato le azioni; tuttavia, l’ordinamento reagisce attraverso gli strumenti espressamente predisposti per il governo della condotta processuale: la compensazione delle spese, la mancata attribuzione dei costi processuali superflui e, ove ricorrano gli ulteriori presupposti, gli strumenti di responsabilità processuale aggravata.
La distinzione tra titolarità del diritto e modalità del suo esercizio diviene così il perno dell’intero sistema.
Il creditore che ha abusato del processo non cessa, per ciò solo, di essere creditore. Ma non può pretendere che la controparte, o indirettamente l’apparato giudiziario, sopportino integralmente il costo economico dell’inutile moltiplicazione delle iniziative.
13. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 152 del 2026 si segnala per una rigorosa applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7299 del 2025 e offre un significativo esempio della trasformazione in atto nella disciplina giurisprudenziale dell’abusivo frazionamento del credito.
Il nuovo assetto non determina l’abbandono del divieto di parcellizzazione abusiva. Al contrario, ne precisa il fondamento, il perimetro e, soprattutto, le conseguenze.
L’improponibilità resta la risposta ordinaria quando la concentrazione delle pretese sia ancora possibile e non vi sia un apprezzabile interesse del creditore alla tutela separata. Essa incontra, tuttavia, un limite insuperabile quando, per effetto del giudicato già formatosi su una diversa frazione del rapporto, la riproposizione unitaria sia diventata impossibile.
In tale ipotesi, il giudice deve pronunciarsi sul merito, poiché il processo non può trasformarsi da strumento di tutela dei diritti in fonte atipica della loro estinzione.
La condotta abusiva non rimane per questo priva di conseguenze. Essa viene ricondotta nel proprio alveo naturale: quello della lealtà processuale, della proporzionalità della sanzione e della regolamentazione delle spese.
Sul versante sostanziale, la pronuncia si completa attraverso una corretta applicazione della disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, riconoscendo non soltanto la sorte capitale e gli interessi moratori, ma anche, in presenza dei relativi presupposti, gli interessi anatocistici e il risarcimento forfettario di euro 40 per ciascuna fattura insoluta.
Ne emerge una decisione di particolare interesse perché realizza un equilibrato contemperamento tra esigenze apparentemente contrapposte: contrastare l’abuso del processo senza sacrificare il diritto sostanziale; garantire effettività alla tutela del credito senza premiare la proliferazione ingiustificata delle azioni; preservare l’autorità del giudicato senza attribuire a una precedente pronuncia meramente processuale effetti sostanziali che essa non possiede.
In questa prospettiva, il principio che può ricavarsi dalla decisione assume una portata che trascende la specifica materia del recupero dei crediti commerciali: la repressione dell’abuso processuale è necessaria, ma non può mai spingersi sino a trasformare, senza un’espressa previsione di legge, una violazione delle regole di esercizio dell’azione in una definitiva perdita del diritto che attraverso quell’azione si intende tutelare.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

